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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1152/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1152/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEPPO MATTIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. OTTINA' ANGELICA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA Controparte_1 C.F._2
KATIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare che , nessuna somma deve a Parte_1 [...]
a nessun titolo e/o ragione e/o causa ed in relazione alle pretese creditorie di cui alla CP_1 domanda monitoria come spiegata, per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 86/23 reso dal Tribunale di Como in data 04.01.2023 all'esito del procedimento rubricato al R.G. n. 4558/22; IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, previa remissione della causa sul ruolo, ammettere prova per interrogatorio formale di sulle seguenti circostanze di fatto da intendersi tutte Controparte_1 precedute dalla locuzione “Vero che”: Capitolo 1) nell'anno 2020 il SI. e la SI.ra intraprendevano una relazione durata CP_1 Pt_1 sino alla seconda metà dell'anno 2021; Capitolo 2) il rapporto tra il SI. e la SI.ra prendeva le mosse dalle richieste del SI. CP_1 Pt_1
il quale offriva somme di denaro alla SI.ra per avere con questa rapporti sessuali e/o CP_1 Pt_1 foto della stessa dal contenuto sessuale;
Capitolo 3) nel maggio 2020 il SI. inviava alla SI.ra una foto raffigurante numerose CP_1 Pt_1 banconote da Euro 50,00 con la richiesta “me la dai!” [doc. 3 fascicolo da rammostrare al teste]. Pt_1
Capitolo 4) in data 24.05.2020 il SI. inviava alla SI.ra un messaggio riportante il CP_1 Pt_1 testo “sei sveglia?? […] ti mando una foto osé?” [doc. 3 fascicolo da rammostrare al teste]. Pt_1
Capitolo 5) vero che in data 01.10.2020, in vista di un incontro serale tra le parti, il SI. pagina 1 di 4 inviava alla SI.ra un messaggio dal testo “ok ok…preparo la punta e tu prepara la CP_1 Pt_1 serratura” seguita da alcune emoticons raffiguranti baci e cuoricini [doc. 4 fascicolo da Pt_1 rammostrare al teste]. Capitolo 6) in data 06.07.2021 il SI. chiedeva alla SI.ra l'invio di foto di nudo o di CP_1 Pt_1 particolari parti del corpo [doc.
5. fascicolo da rammostrare al teste]. Pt_1
Capitolo 7) il SI. chiedeva alla SI.ra di tenere una mascherina chirurgica nel CP_1 Pt_1 proprio organo genitale, al fine di farsela poi consegnare per indossarla [docc. 5 e 6 fascicolo da Pt_1 rammostrare al teste].
Capitolo 8) in data 02.03.2021 il SI. effettuava in favore della SI.ra un pagamento CP_1 Pt_1 di Euro 3.000,00 al fine di farsi consegnare dalla SI.ra una mascherina chirurgica che la stessa Pt_1 avrebbe dovuto preventivamente tenere a contatto con il proprio organo genitale [doc. 7 fascicolo da rammostrare al teste]. Pt_1
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, articolare, capitolare ed indicare testi in corso di causa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.
Per l'opposto:
IN VIA PRELIMINARE
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 86/2023 R.G.N. 4558/2022 emesso dal
Tribunale di Como in data 4.1.2023 notificato il 26.1.2023, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- respingere tutte le richieste avanzate da parte opponente nel proprio atto di citazione in opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti della SI.ra Controparte_1 Parte_1 della somma di € 23.858,28 per le ragioni indicate in narrativa;
- confermare la piena validità, ritualità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 86/2023 R.G.N.
4558/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 4.1.2023 notificato il 26.1.2023; IN OGNI CASO
Spese, diritti e onorari di causa nonché IVA e CPA interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti capitoli di prova: Pt_1
1) “Vero è che il SI. le corrispondeva gli importi di cui alle ricevute di pagamento allegate CP_1 al ricorso per decreto ingiuntivo e che le si rammostrano?”;
2) “Vero è che le somme portate dalle ricevute di pagamento allegate a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo e che le si rammostrano le venivano corrisposte dal SI. in un momento in un cui CP_1 ella era priva di lavoro e della patente di guida che le era stata ritirata?”;
3) “Vero è che nel periodo in cui le sono state corrisposte le somme di cui alle ricevute di pagamento ed in un cui era priva di reddito il SI. le trovava un lavoro come badante?”; CP_1
4) “Vero è che proferiva al SI. che non sarebbe bastata una vita per restituire tutti i soldi da CP_1 lui ricevuti?”;
5) “Vero è che il SI. avanzava richieste di restituzione somme solo dopo che ella iniziava a CP_1 svolgere attività lavorativa in Svizzera?” Si chiede inoltre prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
6) “Vero è che nel periodo 2019-2020 la SI.ra era priva di lavoro e della patente di guida che le Pt_1 era stata ritirata?”;
7) “Vero è che il SI. cercava e trovava un lavoro alla SI.ra ?”; CP_1 Pt_1
8) “Vero è che la SI.ra ed il SI. erano colleghi volontari in Protezione Civile?”; Pt_1 CP_1
pagina 2 di 4 9) “Vero che la SI.ra durante le ore di volontariato in Protezione Civile chiedeva aiuto ai Pt_1 colleghi e ripeteva di essere senza lavoro, senza patente e senza reddito?”;
10) “Vero è che il SI. aiutava economicamente la SI.ra perché priva di reddito?” CP_1 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 86/2023, notificatole il 26/1/2023 da per il pagamento di € 23.858,28 Controparte_1
oltre interessi e spese, per la restituzione delle somme che le aveva versato a titolo di mutuo, negando la conclusione di detto contratto, in quanto le somme di denaro le erano state offerte da per CP_1
avere dei rapporti sessuali con lei, nel corso della loro relazione e solo al termine di questa, aveva cominciato a ricevere le prime richieste di restituzione. Deduceva infine l'irripetibilità di quanto ricevuto anche ai sensi dell'art 2034 cc.
Si costituiva che eccepiva, oltre all'improcedibilità della domanda, per il mancato Controparte_1
esperimento del procedimento di mediazione, il mancato fondamento dell'opposizione, per aver corrisposto a a titolo di prestito, la complessiva somma di € 23.858,28 come da documentazione Pt_1
allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, per accrediti/ricariche della di lei Postepay.
Respinte le istanze istruttorie, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Secondo la giurisprudenza, la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo può essere data anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass. 8829/2023).
La documentazione allegata al ricorso ex art 633 cpc, proveniente dallo stesso - per la CP_1
maggior parte ricariche della Postepay di Giglio, con il corrispondente addebito sulla propria - non contiene alcuna annotazione della causale del versamento.
L'opponente ha contestato l'obbligo di restituzione delle somme versate dall'opposto, in quanto Pt_1
aveva avuto con lui una relazione sentimentale di alcuni mesi, iniziata proprio con la richiesta di di avere rapporti sessuali in cambio di somme di denaro. CP_1
SInificativi in tal senso sono i messaggi whatsapp prodotti, come quello del maggio 2020, con la foto di molte banconote da € 50,00 disposte a ventaglio con la richiesta “me la dai!”, seguito da “sei sveglia?? […] ti mando una foto osé?” (doc. 3), il messaggio: “ok ok…preparo la punta e tu prepara la serratura” seguita da una serie di emoticons raffiguranti baci e cuoricini di vario genere, in risposta a quello di del 1.10.2020, che gli aveva scritto “ok per sabato sera” (doc. 4), il messaggio “e la Pt_1
IN bella?” del 6.7.2021 (doc 5) e infine, quello di una sua foto, con una mascherina sul volto, e la scritta “io sto godendo di te” (doc. 6), perché, come spiegato da , le chiedeva di tenere Pt_1 CP_1
una mascherina chirurgica negli organi genitali e poi, di consegnargliela per poterla quindi indossare sul volto.
pagina 3 di 4 In considerazione del rapporto sentimentale documentato dai messaggi, durato oltre un anno, è del tutto logico ritenere che le somme siano state volontariamente date da a nel corso di tale CP_1 Pt_1
relazione, con la conseguente irripetibilità ai sensi dell'art 2034 cc.
Pertanto, non avendo il creditore opposto assolto all'onere di provare la sussistenza dell'obbligazione restitutoria (Cass. 30944/2018), avendo l'opponente non solo dedotto ma anche dimostrato l'esistenza di un titolo alternativo, idoneo a giustificare il proprio diritto a trattenere le somme ricevute,
l'opposizione dev'essere accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, terzo scaglione, valore medio), seguono la soccombenza della parte attrice.
PQM
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 86/2023 del 4/1/2023;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 145,50 per spese Controparte_1
ed € 5.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 27/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1152/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEPPO MATTIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. OTTINA' ANGELICA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA Controparte_1 C.F._2
KATIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare che , nessuna somma deve a Parte_1 [...]
a nessun titolo e/o ragione e/o causa ed in relazione alle pretese creditorie di cui alla CP_1 domanda monitoria come spiegata, per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 86/23 reso dal Tribunale di Como in data 04.01.2023 all'esito del procedimento rubricato al R.G. n. 4558/22; IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, previa remissione della causa sul ruolo, ammettere prova per interrogatorio formale di sulle seguenti circostanze di fatto da intendersi tutte Controparte_1 precedute dalla locuzione “Vero che”: Capitolo 1) nell'anno 2020 il SI. e la SI.ra intraprendevano una relazione durata CP_1 Pt_1 sino alla seconda metà dell'anno 2021; Capitolo 2) il rapporto tra il SI. e la SI.ra prendeva le mosse dalle richieste del SI. CP_1 Pt_1
il quale offriva somme di denaro alla SI.ra per avere con questa rapporti sessuali e/o CP_1 Pt_1 foto della stessa dal contenuto sessuale;
Capitolo 3) nel maggio 2020 il SI. inviava alla SI.ra una foto raffigurante numerose CP_1 Pt_1 banconote da Euro 50,00 con la richiesta “me la dai!” [doc. 3 fascicolo da rammostrare al teste]. Pt_1
Capitolo 4) in data 24.05.2020 il SI. inviava alla SI.ra un messaggio riportante il CP_1 Pt_1 testo “sei sveglia?? […] ti mando una foto osé?” [doc. 3 fascicolo da rammostrare al teste]. Pt_1
Capitolo 5) vero che in data 01.10.2020, in vista di un incontro serale tra le parti, il SI. pagina 1 di 4 inviava alla SI.ra un messaggio dal testo “ok ok…preparo la punta e tu prepara la CP_1 Pt_1 serratura” seguita da alcune emoticons raffiguranti baci e cuoricini [doc. 4 fascicolo da Pt_1 rammostrare al teste]. Capitolo 6) in data 06.07.2021 il SI. chiedeva alla SI.ra l'invio di foto di nudo o di CP_1 Pt_1 particolari parti del corpo [doc.
5. fascicolo da rammostrare al teste]. Pt_1
Capitolo 7) il SI. chiedeva alla SI.ra di tenere una mascherina chirurgica nel CP_1 Pt_1 proprio organo genitale, al fine di farsela poi consegnare per indossarla [docc. 5 e 6 fascicolo da Pt_1 rammostrare al teste].
Capitolo 8) in data 02.03.2021 il SI. effettuava in favore della SI.ra un pagamento CP_1 Pt_1 di Euro 3.000,00 al fine di farsi consegnare dalla SI.ra una mascherina chirurgica che la stessa Pt_1 avrebbe dovuto preventivamente tenere a contatto con il proprio organo genitale [doc. 7 fascicolo da rammostrare al teste]. Pt_1
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, articolare, capitolare ed indicare testi in corso di causa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.
Per l'opposto:
IN VIA PRELIMINARE
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 86/2023 R.G.N. 4558/2022 emesso dal
Tribunale di Como in data 4.1.2023 notificato il 26.1.2023, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- respingere tutte le richieste avanzate da parte opponente nel proprio atto di citazione in opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti della SI.ra Controparte_1 Parte_1 della somma di € 23.858,28 per le ragioni indicate in narrativa;
- confermare la piena validità, ritualità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 86/2023 R.G.N.
4558/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 4.1.2023 notificato il 26.1.2023; IN OGNI CASO
Spese, diritti e onorari di causa nonché IVA e CPA interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti capitoli di prova: Pt_1
1) “Vero è che il SI. le corrispondeva gli importi di cui alle ricevute di pagamento allegate CP_1 al ricorso per decreto ingiuntivo e che le si rammostrano?”;
2) “Vero è che le somme portate dalle ricevute di pagamento allegate a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo e che le si rammostrano le venivano corrisposte dal SI. in un momento in un cui CP_1 ella era priva di lavoro e della patente di guida che le era stata ritirata?”;
3) “Vero è che nel periodo in cui le sono state corrisposte le somme di cui alle ricevute di pagamento ed in un cui era priva di reddito il SI. le trovava un lavoro come badante?”; CP_1
4) “Vero è che proferiva al SI. che non sarebbe bastata una vita per restituire tutti i soldi da CP_1 lui ricevuti?”;
5) “Vero è che il SI. avanzava richieste di restituzione somme solo dopo che ella iniziava a CP_1 svolgere attività lavorativa in Svizzera?” Si chiede inoltre prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
6) “Vero è che nel periodo 2019-2020 la SI.ra era priva di lavoro e della patente di guida che le Pt_1 era stata ritirata?”;
7) “Vero è che il SI. cercava e trovava un lavoro alla SI.ra ?”; CP_1 Pt_1
8) “Vero è che la SI.ra ed il SI. erano colleghi volontari in Protezione Civile?”; Pt_1 CP_1
pagina 2 di 4 9) “Vero che la SI.ra durante le ore di volontariato in Protezione Civile chiedeva aiuto ai Pt_1 colleghi e ripeteva di essere senza lavoro, senza patente e senza reddito?”;
10) “Vero è che il SI. aiutava economicamente la SI.ra perché priva di reddito?” CP_1 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 86/2023, notificatole il 26/1/2023 da per il pagamento di € 23.858,28 Controparte_1
oltre interessi e spese, per la restituzione delle somme che le aveva versato a titolo di mutuo, negando la conclusione di detto contratto, in quanto le somme di denaro le erano state offerte da per CP_1
avere dei rapporti sessuali con lei, nel corso della loro relazione e solo al termine di questa, aveva cominciato a ricevere le prime richieste di restituzione. Deduceva infine l'irripetibilità di quanto ricevuto anche ai sensi dell'art 2034 cc.
Si costituiva che eccepiva, oltre all'improcedibilità della domanda, per il mancato Controparte_1
esperimento del procedimento di mediazione, il mancato fondamento dell'opposizione, per aver corrisposto a a titolo di prestito, la complessiva somma di € 23.858,28 come da documentazione Pt_1
allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, per accrediti/ricariche della di lei Postepay.
Respinte le istanze istruttorie, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Secondo la giurisprudenza, la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo può essere data anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass. 8829/2023).
La documentazione allegata al ricorso ex art 633 cpc, proveniente dallo stesso - per la CP_1
maggior parte ricariche della Postepay di Giglio, con il corrispondente addebito sulla propria - non contiene alcuna annotazione della causale del versamento.
L'opponente ha contestato l'obbligo di restituzione delle somme versate dall'opposto, in quanto Pt_1
aveva avuto con lui una relazione sentimentale di alcuni mesi, iniziata proprio con la richiesta di di avere rapporti sessuali in cambio di somme di denaro. CP_1
SInificativi in tal senso sono i messaggi whatsapp prodotti, come quello del maggio 2020, con la foto di molte banconote da € 50,00 disposte a ventaglio con la richiesta “me la dai!”, seguito da “sei sveglia?? […] ti mando una foto osé?” (doc. 3), il messaggio: “ok ok…preparo la punta e tu prepara la serratura” seguita da una serie di emoticons raffiguranti baci e cuoricini di vario genere, in risposta a quello di del 1.10.2020, che gli aveva scritto “ok per sabato sera” (doc. 4), il messaggio “e la Pt_1
IN bella?” del 6.7.2021 (doc 5) e infine, quello di una sua foto, con una mascherina sul volto, e la scritta “io sto godendo di te” (doc. 6), perché, come spiegato da , le chiedeva di tenere Pt_1 CP_1
una mascherina chirurgica negli organi genitali e poi, di consegnargliela per poterla quindi indossare sul volto.
pagina 3 di 4 In considerazione del rapporto sentimentale documentato dai messaggi, durato oltre un anno, è del tutto logico ritenere che le somme siano state volontariamente date da a nel corso di tale CP_1 Pt_1
relazione, con la conseguente irripetibilità ai sensi dell'art 2034 cc.
Pertanto, non avendo il creditore opposto assolto all'onere di provare la sussistenza dell'obbligazione restitutoria (Cass. 30944/2018), avendo l'opponente non solo dedotto ma anche dimostrato l'esistenza di un titolo alternativo, idoneo a giustificare il proprio diritto a trattenere le somme ricevute,
l'opposizione dev'essere accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, terzo scaglione, valore medio), seguono la soccombenza della parte attrice.
PQM
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 86/2023 del 4/1/2023;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 145,50 per spese Controparte_1
ed € 5.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 27/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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