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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2697/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2697/2022, assunta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2024, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Sofia n. 12, presso lo studio dell'avv. Angela
Maria Marzullo e dell'avv. Michela Luigia Bignami, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- Opponente –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Controparte_1 C.F._1 Pt_1
Mentana n. 1, presso lo studio dell'avv. Serena Soffitta e dell'avv. Giuseppe Soffitta, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori;
- Opposto –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 6.11.2024, parte opposta precisava le conclusioni riportandosi alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e reiterando le istanze istruttorie pagina 1 di 15 non accolte;
parte opponente precisava le conclusioni, come da prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Oggetto: Mediazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 659/2022, emesso da questo Tribunale in data 7.06.2022, a favore di e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 80.000,00, Controparte_1
oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 e spese processuali, per l'attività di mediazione da lui svolta nella conclusione dell'affare tra la società opponente, che gestisce la squadra di calcio cittadina, e il giocatore Persona_1
Contestava, in primo luogo, l'opponente di aver conferito un incarico al CP_1
Ammetteva infatti che, in data 10.01.2022, vi era stata una conversazione telefonica tra la controparte e l'allora direttore generale durante la quale il primo aveva sondato Parte_2
l'interesse del club alla possibile acquisizione del calciatore e suggerito di agire per conto del medesimo, essendo egli un amico di famiglia del giocatore e del di lui padre, Persona_2
PE (detto ); in detta occasione, il si era tuttavia limitato a manifestare un astratto
[...] Pt_2
interesse della società, precisando di dover prima di tutto interloquire con l'amministratore delegato, Acquisito l'assenso di quest'ultimo, vi era stato dunque un Controparte_2
ulteriore colloquio telefonico, anch'esso tra il e il nel quale lo stesso aveva Pt_2 CP_1 ricapitolato i possibili termini economici dell'affare e precisato di non essere l'agente di
[...]
, avendo piuttosto intenzione di agire quale incaricato della dietro PE1 Parte_1 pagamento di un compenso in denaro di € 80.000,00.
A seguito di nuove interlocuzioni con l'amministratore delegato e dopo avere ricevuto dalla controparte, alle ore 16:57, un'e-mail riepilogativa sui termini del possibile incarico, il Pt_2
aveva dunque comunicato via e-mail al che, non rappresentando egli gli interessi del CP_1
calciatore, la società opponente non intendeva beneficiare della sua attività.
pagina 2 di 15 Nei giorni successivi, l'opponente era stata infine contattata dall'agente del , con lo scopo PE1 di sondare l'interesse del club all'acquisizione del calciatore, e il contratto era stato concluso tra le parti senza la mediazione dell'opposto, a condizioni peraltro assai differenti da quelle inizialmente prospettate dal CP_1
In subordine, deduceva la nullità dell'ipotetico contratto di mediazione siccome stipulato con un soggetto, il appunto, non iscritto al Registro federale degli agenti sportivi gestito dalla CP_1
F.I.G.C., oltre a contestare il quantum dell'obbligazione.
Concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa pretesa, il tutto con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1
il quale precisava: di essere iscritto alla federazione del calcio inglese in quanto domiciliato professionalmente nel Regno Unito;
di essere stato contattato, in data 10.01.2022, da Parte_2
con il quale aveva intrattenuto pregressi rapporti professionali;
che, in detta occasione, il
[...]
aveva suggerito al l'opportunità di acquisire il calciatore CP_1 Pt_2 Persona_1 all'epoca militante col Valencia, e si era offerto di contattare il padre di quest'ultimo, Persona_4
che conosceva direttamente;
che, dopo avere interloquito con l'amministratore
[...]
delegato, alle ore 16:13, il aveva di nuovo contattato il manifestando Pt_2 CP_1
l'interessamento della società calcistica e, in particolare, la volontà di far proprie le condizioni esposte da parte opposta nel primo colloquio;
che, in tale occasione, il aveva dunque CP_1
consigliato alla società di offrire al giocatore un contratto della durata di due anni e mezzo, dietro il pagamento di € 300.000,00 netti, oltre bonus, e avevano altresì concordato il compenso di €
80.000,00 per l'attività di mediazione svolta dall'opposto, che avrebbe agito quale intermediario della che, dopo pochi minuti, l'opposto aveva preso contatti con il padre del Parte_1 giocatore ed aveva inviato al un'e-mail riassuntiva, contenente i dettagli dell'operazione; Pt_2
che, alle ore 18:49, il aveva risposto all'e-mail informandolo di essersi autonomamente Pt_2
messo in contatto con l'agente del calciatore e di non avergli mai inteso conferire alcun incarico di mediazione;
che, in seguito, l'affare si era tuttavia concluso e aveva firmato, con Persona_1
pagina 3 di 15 la società opponente, un contratto di due anni alle medesime condizioni concordate telefonicamente tra il il Pt_2 CP_1
Premessa quindi l'esistenza del contratto di mediazione tra le parti, da qualificarsi in via alternativa come mandato o come contratto d'opera intellettuale (consulenza), concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
In subordine, considerato che la controparte era venuta meno all'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nella fase delle trattative, giacché gli elementi essenziali del contratto erano stati compiutamente definiti allorché la si era sottratta alla conclusione Parte_1 dell'affare, chiedeva la condanna della stessa al risarcimento del danno da lui subito, a titolo di responsabilità precontrattuale, da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura della provvigione, pari al 3% del compenso pattuito di € 300.000,00.
All'esito della prima udienza, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Per quanto qui rileva, nella prima memoria, parte opponente eccepiva poi l'inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dalla controparte in comparsa, siccome costituente l'oggetto una nuova domanda e non anche di un'ammissibile emendatio libelli.
Dopo plurimi rinvii disposti dal precedente giudice istruttore ed un unico rinvio disposto da parte dello scrivente magistrato, subentrato nella trattazione della causa, motivato essenzialmente da esigenze di riorganizzazione del ruolo e dal proprio calendario di udienza, il processo veniva, quindi, istruito con l'esame dell'unico teste indicato dall'opposto, su tutti i capitoli di prova orale articolati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'esito, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa veniva immediatamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa viene dunque definita con la presente sentenza.
2. Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio dall'opposto, avendo questi prospettato, in via alternativa, plurime tipologie negoziali tra loro incompatibili (mediazione, mandato, contratto d'opera intellettuale);
pagina 4 di 15 solo all'esito, sarà infatti possibile accertare la fondatezza della pretesa creditoria, tenendo bene a mente il criterio di riparto dell'onere della prova, che non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la formale inversione dell'iniziativa processuale.
Infatti, “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927).
Orbene, la fattispecie negoziale dedotta in giudizio dall'opposto sicuramente non può essere ricondotta allo schema del mandato, il quale è descritto dall'art. 1703 c.c. come “il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra”.
Ciò che difetta, nel caso di specie, è infatti la componente gestoria propria dell'agire per conto di altri;
il non lamenta il mancato pagamento del compenso dovuto, per avere egli CP_1 stipulato un contratto nell'interesse della (che, anzi, è stato pacificamente Parte_1
concluso dall'odierna opponente direttamente con il terzo), bensì che non gli sia stato riconosciuto alcun corrispettivo per aver messo in contatto le parti dell'accordo, nonostante quanto convenuto telefonicamente con il Pt_2
Né la fattispecie negoziale può essere ricondotta al contratto d'opera intellettuale di cui agli artt.
2229 ss. c.c. (errato in diritto è, infatti, il riferimento all'art. 2222 c.c., che nel disciplinare il contratto d'opera, fa riferimento non già al compimento di un'attività intellettuale, per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione in albi od elenchi, ma di un'opera materiale o di un servizio).
Stando alle stesse allegazioni di parte opposta, il avrebbe infatti suggerito alla controparte CP_1
quali condizioni praticare, nel futuro contratto con il calciatore, non già in adempimento di apposito incarico (di consulenza), bensì nell'esecuzione di un'attività di intermediazione, cioè allo scopo di agevolare la futura conclusione dell'affare.
Da quanto sopra, si ricava che la pretesa creditoria non può che essere ricondotta alla provvigione del mediatore, cioè al compenso spettante a favore di chi, con la propria condotta, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.).
pagina 5 di 15 3. Così qualificata la domanda attorea, ritiene questo giudice che l'opposizione al decreto ingiuntivo sia fondata e debba necessariamente trovare accoglimento.
In primo luogo, merita infatti di essere accolta l'eccezione di nullità del presunto accordo di mediazione, pacifico essendo che il non sia iscritto al Registro Nazionale degli agenti CP_1 sportivi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 37 del 2021 (applicabile ratione temporis alla controversia, in quanto la mediazione si sarebbe svolta il 10.01.2022), ai sensi del quale “presso il è CP_3
istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3”.
L'art. 3 d.lgs. cit. prevede, infatti, che “l'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi CP_3
lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione
o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una
Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione” e, in relazione ai requisiti di validità del contratto, il successivo art. 5 dispone, al comma 6, che “è nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al
Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6”.
La sanzione civilistica della nullità trova, peraltro, conferma nel Regolamento F.I.G.C. del 4 dicembre 2020 (ratione temporis applicabile), il quale stabilisce, all'art. 1, comma 2, che
“l'iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;
ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC;
iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC” e, al successivo art. 21, comma 7, precisa che “fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 del codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo”, occorrendo sul punto pagina 6 di 15 rammentare che la citata disciplina interviene a conformare il contenuto del regolamento negoziale, giacché “le violazioni di regole dell'ordinamento sportivo in tema di contratto si riflettono anche sulla validità di quest'ultimo secondo l'ordinamento dello Stato, poiché, seppure non direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, interesse da ritenere mancante allorché il contratto sia posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste” (cfr. Cass., sez. III, 17 marzo 2015, n. 5216).
Ai fini dello svolgimento dell'attività di mediazione, in ambito calcistico, è dunque imprescindibile l'iscrizione nell'apposito albo.
Né rileva che il fosse abilitato allo svolgimento della professione di agente calcistico nel CP_1
Regno Unito, essendo invero contemplata un'apposita sezione per gli “agenti sportivi stabiliti”, destinata a coloro che, cittadini dell'Unione europea, siano abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività (art. 4, comma 5, d.lgs. n. 37 del 2021).
Per svolgere l'attività di mediatore, il avrebbe pertanto dovuto stabilire il proprio CP_1 domicilio professionale in Italia ed ottenere comunque l'iscrizione nell'apposito Registro.
La predetta limitazione appare, peraltro, non incompatibile con la libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE o con il principio di libera circolazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE, sostanzialmente invocati da parte opposta (sia pure facendo riferimento agli accordi bilaterali tra
Unione Europea e Regno Unito, che hanno regolato la Brexit), giacché al riguardo si è precisato in giurisprudenza, sia pure con riferimento al diverso caso dell'iscrizione al ruolo dei mediatori immobiliari di cui all'art. 6 legge n. 39 del 1989, che “la riserva dello svolgimento dell'attività di mediazione solo a soggetti in possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e morale e la previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo si giustificano, nella discrezionale scelta del legislatore nazionale, in relazione alla peculiare importanza assunta dalla mediazione nello sviluppo dei traffici e nell'esigenza, sempre più avvertita, di tutelare il generale interesse ad un ordinario e corretto sviluppo di un'attività che spesso costituisce
l'unico tramite per la conclusione degli affari” (cfr. Cass., sez. I, 5 giugno 2007, n. 13184, ove si richiama la sentenza della Corte di giustizia 25 giugno 1992, in causa c-147/91, la quale ha pagina 7 di 15 statuito che la direttiva 67/43/CEE, concernente la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate relative al settore degli affari immobiliari, non impedisce allo Stato membro di riservare determinate attività rilevanti nel settore degli affari immobiliari alle persone autorizzate ad esercitare la professione di agente immobiliare;
sul tema, v. anche Cass., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19161).
Tale questione, di carattere assorbente, appare dunque di per sé sufficiente all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo conseguito dal CP_1
A prescindere da ciò, va detto in ogni caso che non vi è prova sufficiente del titolo negoziale posto a fondamento della domanda monitoria.
Sul punto, occorre infatti premettere in diritto che, ferma l'autonoma configurabilità di una mediazione negoziale atipica o unilaterale, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, che può coinvolgere anche solo una delle parti interesse alla conclusione dell'affare, laddove quest'ultima incarichi altri di svolgere attività di ricerca dell'altro contraente (cfr. Cass., sez. un.,
2 agosto 2017, n. 19161), la mediazione sul modello codicistico va, più correttamente, ricondotta alla terza categoria delle fonti di obbligazioni ex art. 1173 c.c., ovvero quella degli altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, non essendo a tale scopo necessario il preventivo conferimento dell'incarico per la ricerca dell'acquirente o del venditore, purché
l'uno o l'altro abbiano accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (cfr. Cass., sez. II,
14 maggio 2018, n. 11656; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25851;
Cass., sez. III, 14 aprile 2005, n. 7759).
Il diritto alla provvigione del mediatore sussiste, dunque, ed è esercitabile nei confronti di ciascuna delle parti, a norma dell'art. 1755 c.c., “se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”, essendo a tal fine necessario accertare se sussista un nesso di causalità adeguata tra l'attività svolta dal richiedente e la successiva conclusione dell'affare.
A tal proposito, è infatti necessario che il mediatore “abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (cfr. Cass., sez. II, 8 gennaio pagina 8 di 15 2024, n. 538). Non è pertanto sufficiente che egli abbia, in qualche modo, messo in relazione le parti del contratto, occorrendo diversamente accertare ex post, cioè ad affare concluso, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, se vi sia una sostanziale identità tra l'affare proposto e quello successivamente concluso, ferma l'irrilevanza della modifica di una o più condizioni iniziali e sempre che vi sia stata continuità nell'operazione e la conclusione dell'affare sia da ricollegare al contatto determinato dal mediatore tra le parti (cfr., nello stesso senso, Cass., sez.
II, 2 febbraio 2023, n. 3165; Cass., sez. II, 5 maggio 2023, n. 11815; Cass., sez. II, 8 aprile 2022,
n. 11443; Cass., sez. II, 16 gennaio 2018, n. 869).
Venendo al caso di specie, occorre certamente escludere l'esistenza di un rapporto di mediazione negoziale atipica, essendo pacifico tra le parti che la non avesse conferito al Parte_1
alcun incarico volto alla ricerca sul mercato di potenziali calciatori. CP_1
Né potrebbe essere intesa in tal senso la sola richiesta di suggerimenti, che, stando alle allegazioni dell'opposto, sarebbe pervenuta dal in occasione della prima telefonata delle ore 12:19; Pt_2
infatti, un conto è la richiesta occasionale di un consiglio per sostituire i giocatori infortunati, altro è lo stabile e duraturo conferimento di un incarico finalizzato al reperimento di potenziali giocatori, interessati a determinate condizioni negoziali.
In mancanza di ciò, il avrebbe quindi dovuto fornire la prova del nesso di causalità tra il CP_1
proprio intervento e la conclusione del successivo affare con il . PE1
Il predetto onere probatorio non è stato tuttavia assolto, non essendovi evidenza che il CP_1
abbia messo in contatto la con la persona del calciatore e che, in mancanza del Parte_1 suo intervento, le parti non sarebbero comunque addivenute alla conclusione dell'affare.
È infatti documentalmente provato che, alle ore 16:24 del 10.01.2022, dopo aver conversato con il il aveva contattato telefonicamente ovvero il padre Pt_2 CP_1 Persona_4
dell'atleta, risultando la circostanza dall'elenco delle chiamate in uscita dal proprio telefono (cfr. all. 11 alla comparsa di risposta); non vi è prova, tuttavia, del tenore della conversazione intrattenuta e soprattutto che il grazie alla pregressa conoscenza della controparte CP_1
negoziale, sia stato in grado di agevolare la successiva conclusione dell'affare.
Né si ricavano ulteriori indicazioni dalla conversazione whatsapp, intrattenuta sempre con
[...]
Per
giacché i messaggi “Tengo un oferta del Como por tu hijo!!! Muy bien” e “ Persona_4
pagina 9 di 15 llamame rapido”, inviati dal rispettivamente, alle ore 12.26 e alle 19.12 del 10.01.2022, CP_1 non hanno ottenuto risposta fino al giorno successivo, allorché, al messaggio “Es una pregunta… porque yo no he recibido o del , il padre del Persona_5 Pt_1
calciatore aveva risposto “ . No he ablado con hel. Hablé con otra persona de la PE6 empresa” (cfr. all. 10 alla comparsa di risposta).
Non vi è, dunque, prova che il si sia avvalso delle proprie relazioni per agevolare la CP_1 conclusione dell'affare, così mettendo in contatto la ed il . Parte_1 PE1
Né la prova della mediazione può essere desunta dalla sola e-mail inviata dal al lle CP_1 Pt_2
ore 16:57 del 10.01.2022 (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta).
Per quanto il contenuto del contratto depositato dall'opponente in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ricalchi, per sommi capi, il contenuto di tale e-mail non vi è prova che i suggerimenti forniti dall'opposto siano stati determinanti ai fini della conclusione dell'affare, attenendo essi unicamente al costo dell'ingaggio del giocatore, di € 300.000,00 a stagione, per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, e alla possibilità di ottenerne l'acquisizione senza versare ulteriori importi a favore della squadra del Valencia.
Trattasi, in altri termini, di informazioni che possono sicuramente avere avuto una qualche utilità nelle trattative con il , ma che di per sé non valgono a giustificare il pagamento della PE1
provvigione, occorrendo piuttosto lo svolgimento di un'attività di intermediazione.
Infine, difetta la volontà delle parti di trarre vantaggio dall'attività svolta dal CP_1
Si legge, infatti, nell'e-mail pervenuta alle ore 18:49, ovvero a distanza di poche ore dalla seconda conversazione telefonica con il he, preso atto che il non rappresentava gli Pt_2 CP_1
interessi del calciatore, non era intenzione della società opponente beneficiare dei suoi servizi
(cfr. all. 6 alla comparsa di risposta, ove si legge: “Dear , This morning when we spoke CP_1
you insinuated that the player was your player on the phone & then on the 2nd call you tell me he isn't your player & you want to act for Como1907. You now send me this email trying to instigate you doing this deal on our behalf. We are not interested in giving any agent the authority to act on behalf of the club or pay you compensation, that's not how we work. I suggest you speak with his agent who we are speaking with. ”). Parte_2
Né si evince altrimenti dalla corrispondenza whatsapp intrattenuta col padre del . PE1
pagina 10 di 15 Insomma, alla luce delle considerazioni che precedono, non vi è prova che il abbia messo CP_1 in contatto le parti, apportando un contributo determinante nell'ottica della successiva conclusione dell'affare tra la e il calciatore. Parte_1
Né si possono ricavare elementi di segno contrario dalla prova orale acquisita nel corso del processo, ovvero dall'esame del teste Testimone_1
Sul punto, va detto in primo luogo che la relativa deposizione è affetta da nullità, essendo stata la prova orale assunta in violazione dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale di cui agli artt. 2712 ss. c.c. ed essendo stata l'eccezione di nullità tempestivamente sollevata dall'opponente, nella prima difesa utile, successiva all'assunzione della testimonianza.
La richiesta di prova orale è stata, infatti, avanzata da parte opposta al fine di dimostrare il conferimento dell'incarico di mediazione, ovvero l'intervenuta conclusione di un contratto per il quale l'art. 5 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, prevede l'obbligo di forma scritta sotto pena di nullità, il tutto in difetto di elementi che dimostrino la perdita incolpevole del documento (art. 2724, n. 3, c.c.), che integra l'unica eccezione contemplata dall'art. 2725 c.c.
Inoltre, anche a voler considerare il dettato dell'art. 2721 c.c., relativo ai contratti per i quali non
è prevista la forma scritta ad substantiam o ad probationem, va detto che l'opposto nulla ha dedotto sulle ragioni per le quali l'incarico di mediazione avrebbe dovuto essere conferito dalla controparte verbalmente e non anche con atto scritto, specie considerando la rilevanza degli interessi economici coinvolti e l'entità della provvigione prevista a suo favore.
In ogni caso, va detto che, a prescindere dalla citata eccezione di nullità, la prova orale si è rivelata in concreto irrilevante, nulla essendo emerso sull'attività di mediazione.
Il teste si è, infatti, limitato a riferire di aver assistito alla conversazione telefonica in Tes_1
vivavoce, che si era svolta nel primo pomeriggio del 10.01.2022 tra il e un manager della CP_1
da lui successivamente identificato nella persona di mentre Parte_1 Parte_2 il primo si trovava all'interno del suo bar (cfr. quanto dichiarato dal predetto teste, sentito all'udienza del 6.11.2024, sul capitolo 1 della memoria istruttoria di parte opposta: “Ricordo che il giorno 10.01.2022 nel primo pomeriggio io e il ci trovavamo nel mio bar che si trova CP_1
nel centro di Cremona, in Via Capitano del Popolo n. 12. Io mi trovavo dietro al bancone e il era l'unica altra persona presente nel bar. Ricordo che in tale occasione si è svolta una CP_1
pagina 11 di 15 telefonata con il vivavoce tra il e una persona qualificatasi come anzi, considerato CP_1 Pt_2
il tempo trascorso, non ricordo come abbia appreso che l'interlocutore si chiamava Pt_2
comunque mi pare di ricordare che si chiamasse così. In tale occasione ho sentito che il CP_1
ed il parlavano dell'ingaggio di un giocatore, di cui non rammento il nome”. Sul capitolo Pt_2
2: “Ho già risposto. In quel momento non sapevo che si trattasse del Direttore Generale del
Como”. ADR: “Ho appreso successivamente leggendo i giornali che si trattava di un dirigente del Como Calcio”).
Non ha tuttavia saputo riferire, il predetto testimone, sul contenuto delle intese raggiunte tra le parti, rammentando unicamente che i due interlocutori si riferivano all'acquisizione di un calciatore, alla necessità di contattare il padre dell'atleta e ad una provvigione di € 80.000,00 a favore del (cfr. quanto riferito dal testimone sul capitolo 4: “Non stavo ascoltando per CP_1
filo e per segno la telefonata. Ricordo che i due interlocutori parlavano di un calciatore, di contratti, di ingaggi e di trasferimenti”; sul capitolo 5: “Posso presumere che il CP_1 conoscesse il calciatore di cui si parlava anche perché sono a conoscenza dell'attività professionale da lui svolta”; sul capitolo 6: “Non ricordo precisamente le condizioni economiche dell'ingaggio del giocatore da parte del Como Calcio. Mi è rimasta impressa la cifra di €
80.000,00”; sul capitolo 7: “È passato molto tempo dalla telefonata e non stavo precisamente ad ascoltare, ma mi pare di aver capito che il dovesse fare da mediatore per l'acquisto di CP_1
un calciatore, o almeno sono arrivato a queste conclusioni perché so che lavoro fa il e CP_1
ho sentito il resto della conversazione. Ricordo che si parlava di € 80.000,00. Non so dire chi precisamente abbia parlato di € 80.000,00, mi pare entrambi gli interlocutori”. ADR: “Penso che la cifra di € 80.000,00 fosse il compenso per il ; sul capitolo 8: “Mi sembra che CP_1 entrambi gli interlocutori concordassero sul compenso”; sul capitolo 9: “Ricordo che la conversazione è durata per qualche altro minuto e poi si è interrotta. Non ricordo che il CP_1 si fosse impegnato a fare qualcosa in particolare”. ADR: “Anzi mi pare di ricordare che si parlava del padre del calciatore. Ora che me lo si chiede, mi pare di ricordare che il CP_1
dovesse contattare il padre del calciatore e aveva detto “Parlo io con il papà” o “Mi impegno io con il papà”, qualcosa del genere”; sul capitolo 10: “Non ricordo precisamente se il Pt_2
avesse aggiunto qualcosa, anche perché io andavo e venivo. Mi pare però che la telefonata si
pagina 12 di 15 sia conclusa in modo cordiale”. ADR: “Non ricordo se il abbia detto che il stava Pt_2 CP_1 lavorando per il . ADR: “Voglio precisare che quando ho detto che “andavo e venivo” Pt_1
non intendevo dire che mi ero allontanato per andare da qualche parte. Io ho assistito all'intera telefonata semplicemente ero indaffarato. Preciso anche che il mio bar è piuttosto piccolo”).
È dunque certamente emerso che, tra le parti del giudizio, pendevano delle trattative volte al conferimento di un possibile incarico di mediazione all'odierna parte opposta, ma non vi è prova che tali trattative siano effettivamente sfociate in un accordo.
Infine, è pacifico che il teste non abbia assistito al successivo colloquio tra il e CP_1 Persona_4
nulla potendo riferire sull'attività di mediazione effettivamente svolta.
[...]
Anche sotto tale aspetto, la domanda attorea merita pertanto di essere respinta.
Né tale lacuna probatoria potrebbe essere colmata ammettendo la prova per interrogatorio formale, articolata da parte opposta nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che i relativi capitoli sono tutti privi di rilevanza;
lo stesso capitolo n. 3) (“Vero che il 10 gennaio 2022 lei ha interloquito sulla cessione di dal Valencia FC al Como 1907 prima con e solo Persona_1 Controparte_1 successivamente lei, o suoi collaboratori, ha interloquito con il sig. ”) è, infatti, Persona_5
inidoneo a provocare la confessione dell'opponente in quanto il semplice fatto che la cessione del calciatore sia stata discussa, almeno in un primo momento, con il non implica CP_1
necessariamente che sia stato quest'ultimo a mettere in relazione le parti dell'accordo.
Segue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
4. Infine, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta in comparsa, che pure va senz'altro ritenuta ammissibile alla luce del principio di diritto, correttamente invocato dall'opposto, secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella
pagina 13 di 15 originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass., sez. III, 27 novembre
2023, n. 32933).
A prescindere, infatti, da ogni valutazione attinente alla dimostrazione della mala fede nelle trattative, il cui onere ricade a carico dell'opposto, coerentemente con l'inquadramento della culpa in contrahendo nell'orbita della responsabilità extracontrattuale (su cui v. Cass., sez. II, 30 ottobre 2019, n. 24738), va detto infatti che il non ha dato prova del danno da lui subito, CP_1
il quale non può certamente coincidere con la provvigione auspicata.
In materia di responsabilità precontrattuale, occorre infatti ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno risarcibile non può indentificarsi con il c.d. interesse positivo, alla conclusione di un contratto valido ed efficace con la controparte, ed è invece limitato all'interesse negativo, a non essere coinvolto in trattative infruttuose, ricomprendendo unicamente le spese sostenute nella fase delle trattative e le altre occasioni negoziali perdute, in vista dell'eventuale stipula del contratto (cfr. Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24625, così massimata: “in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari”).
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è emerso nel corso del giudizio, non avendo l'opposto dedotto alcunché, né in relazione alle spese da lui sostenute per addivenire alla conclusione del contratto di mediazione, né tantomeno con riferimento alle occasioni perdute.
L'esistenza di un simile danno contrasta, peraltro, con la particolare “concentrazione” della vicenda, che si è svolta in appena poche ore, dal momento che la volontà dell'opponente di non dar seguito alle trattative è stata tempestivamente comunicata al con l'e-mail delle ore CP_1
18:49, a distanza di poche ore dall'avvio delle stesse (cfr. all. 6 di parte opposta).
pagina 14 di 15 Né il semplice fatto di aver effettuato una telefonata e di aver inviato un messaggio al padre del può integrare, di per sé, una voce di danno suscettibile di risarcimento. PE1
Segue il rigetto anche della domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, in ciò assorbita ogni valutazione attinente alle istanze istruttorie avanzate dall'opponente.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta da parte opponente, non essendovi evidenza che il abbia fatto CP_1
valere le proprie istanze con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della Controparte_1
Parte_1
3) Condanna l'opposto alla refusione delle spese processuali, in favore dell'opponente, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. avanzata dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Como, 17 febbraio 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2697/2022, assunta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2024, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Sofia n. 12, presso lo studio dell'avv. Angela
Maria Marzullo e dell'avv. Michela Luigia Bignami, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- Opponente –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Controparte_1 C.F._1 Pt_1
Mentana n. 1, presso lo studio dell'avv. Serena Soffitta e dell'avv. Giuseppe Soffitta, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori;
- Opposto –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 6.11.2024, parte opposta precisava le conclusioni riportandosi alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e reiterando le istanze istruttorie pagina 1 di 15 non accolte;
parte opponente precisava le conclusioni, come da prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Oggetto: Mediazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 659/2022, emesso da questo Tribunale in data 7.06.2022, a favore di e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 80.000,00, Controparte_1
oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 e spese processuali, per l'attività di mediazione da lui svolta nella conclusione dell'affare tra la società opponente, che gestisce la squadra di calcio cittadina, e il giocatore Persona_1
Contestava, in primo luogo, l'opponente di aver conferito un incarico al CP_1
Ammetteva infatti che, in data 10.01.2022, vi era stata una conversazione telefonica tra la controparte e l'allora direttore generale durante la quale il primo aveva sondato Parte_2
l'interesse del club alla possibile acquisizione del calciatore e suggerito di agire per conto del medesimo, essendo egli un amico di famiglia del giocatore e del di lui padre, Persona_2
PE (detto ); in detta occasione, il si era tuttavia limitato a manifestare un astratto
[...] Pt_2
interesse della società, precisando di dover prima di tutto interloquire con l'amministratore delegato, Acquisito l'assenso di quest'ultimo, vi era stato dunque un Controparte_2
ulteriore colloquio telefonico, anch'esso tra il e il nel quale lo stesso aveva Pt_2 CP_1 ricapitolato i possibili termini economici dell'affare e precisato di non essere l'agente di
[...]
, avendo piuttosto intenzione di agire quale incaricato della dietro PE1 Parte_1 pagamento di un compenso in denaro di € 80.000,00.
A seguito di nuove interlocuzioni con l'amministratore delegato e dopo avere ricevuto dalla controparte, alle ore 16:57, un'e-mail riepilogativa sui termini del possibile incarico, il Pt_2
aveva dunque comunicato via e-mail al che, non rappresentando egli gli interessi del CP_1
calciatore, la società opponente non intendeva beneficiare della sua attività.
pagina 2 di 15 Nei giorni successivi, l'opponente era stata infine contattata dall'agente del , con lo scopo PE1 di sondare l'interesse del club all'acquisizione del calciatore, e il contratto era stato concluso tra le parti senza la mediazione dell'opposto, a condizioni peraltro assai differenti da quelle inizialmente prospettate dal CP_1
In subordine, deduceva la nullità dell'ipotetico contratto di mediazione siccome stipulato con un soggetto, il appunto, non iscritto al Registro federale degli agenti sportivi gestito dalla CP_1
F.I.G.C., oltre a contestare il quantum dell'obbligazione.
Concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa pretesa, il tutto con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1
il quale precisava: di essere iscritto alla federazione del calcio inglese in quanto domiciliato professionalmente nel Regno Unito;
di essere stato contattato, in data 10.01.2022, da Parte_2
con il quale aveva intrattenuto pregressi rapporti professionali;
che, in detta occasione, il
[...]
aveva suggerito al l'opportunità di acquisire il calciatore CP_1 Pt_2 Persona_1 all'epoca militante col Valencia, e si era offerto di contattare il padre di quest'ultimo, Persona_4
che conosceva direttamente;
che, dopo avere interloquito con l'amministratore
[...]
delegato, alle ore 16:13, il aveva di nuovo contattato il manifestando Pt_2 CP_1
l'interessamento della società calcistica e, in particolare, la volontà di far proprie le condizioni esposte da parte opposta nel primo colloquio;
che, in tale occasione, il aveva dunque CP_1
consigliato alla società di offrire al giocatore un contratto della durata di due anni e mezzo, dietro il pagamento di € 300.000,00 netti, oltre bonus, e avevano altresì concordato il compenso di €
80.000,00 per l'attività di mediazione svolta dall'opposto, che avrebbe agito quale intermediario della che, dopo pochi minuti, l'opposto aveva preso contatti con il padre del Parte_1 giocatore ed aveva inviato al un'e-mail riassuntiva, contenente i dettagli dell'operazione; Pt_2
che, alle ore 18:49, il aveva risposto all'e-mail informandolo di essersi autonomamente Pt_2
messo in contatto con l'agente del calciatore e di non avergli mai inteso conferire alcun incarico di mediazione;
che, in seguito, l'affare si era tuttavia concluso e aveva firmato, con Persona_1
pagina 3 di 15 la società opponente, un contratto di due anni alle medesime condizioni concordate telefonicamente tra il il Pt_2 CP_1
Premessa quindi l'esistenza del contratto di mediazione tra le parti, da qualificarsi in via alternativa come mandato o come contratto d'opera intellettuale (consulenza), concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
In subordine, considerato che la controparte era venuta meno all'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nella fase delle trattative, giacché gli elementi essenziali del contratto erano stati compiutamente definiti allorché la si era sottratta alla conclusione Parte_1 dell'affare, chiedeva la condanna della stessa al risarcimento del danno da lui subito, a titolo di responsabilità precontrattuale, da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura della provvigione, pari al 3% del compenso pattuito di € 300.000,00.
All'esito della prima udienza, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Per quanto qui rileva, nella prima memoria, parte opponente eccepiva poi l'inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dalla controparte in comparsa, siccome costituente l'oggetto una nuova domanda e non anche di un'ammissibile emendatio libelli.
Dopo plurimi rinvii disposti dal precedente giudice istruttore ed un unico rinvio disposto da parte dello scrivente magistrato, subentrato nella trattazione della causa, motivato essenzialmente da esigenze di riorganizzazione del ruolo e dal proprio calendario di udienza, il processo veniva, quindi, istruito con l'esame dell'unico teste indicato dall'opposto, su tutti i capitoli di prova orale articolati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'esito, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa veniva immediatamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa viene dunque definita con la presente sentenza.
2. Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio dall'opposto, avendo questi prospettato, in via alternativa, plurime tipologie negoziali tra loro incompatibili (mediazione, mandato, contratto d'opera intellettuale);
pagina 4 di 15 solo all'esito, sarà infatti possibile accertare la fondatezza della pretesa creditoria, tenendo bene a mente il criterio di riparto dell'onere della prova, che non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la formale inversione dell'iniziativa processuale.
Infatti, “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927).
Orbene, la fattispecie negoziale dedotta in giudizio dall'opposto sicuramente non può essere ricondotta allo schema del mandato, il quale è descritto dall'art. 1703 c.c. come “il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra”.
Ciò che difetta, nel caso di specie, è infatti la componente gestoria propria dell'agire per conto di altri;
il non lamenta il mancato pagamento del compenso dovuto, per avere egli CP_1 stipulato un contratto nell'interesse della (che, anzi, è stato pacificamente Parte_1
concluso dall'odierna opponente direttamente con il terzo), bensì che non gli sia stato riconosciuto alcun corrispettivo per aver messo in contatto le parti dell'accordo, nonostante quanto convenuto telefonicamente con il Pt_2
Né la fattispecie negoziale può essere ricondotta al contratto d'opera intellettuale di cui agli artt.
2229 ss. c.c. (errato in diritto è, infatti, il riferimento all'art. 2222 c.c., che nel disciplinare il contratto d'opera, fa riferimento non già al compimento di un'attività intellettuale, per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione in albi od elenchi, ma di un'opera materiale o di un servizio).
Stando alle stesse allegazioni di parte opposta, il avrebbe infatti suggerito alla controparte CP_1
quali condizioni praticare, nel futuro contratto con il calciatore, non già in adempimento di apposito incarico (di consulenza), bensì nell'esecuzione di un'attività di intermediazione, cioè allo scopo di agevolare la futura conclusione dell'affare.
Da quanto sopra, si ricava che la pretesa creditoria non può che essere ricondotta alla provvigione del mediatore, cioè al compenso spettante a favore di chi, con la propria condotta, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.).
pagina 5 di 15 3. Così qualificata la domanda attorea, ritiene questo giudice che l'opposizione al decreto ingiuntivo sia fondata e debba necessariamente trovare accoglimento.
In primo luogo, merita infatti di essere accolta l'eccezione di nullità del presunto accordo di mediazione, pacifico essendo che il non sia iscritto al Registro Nazionale degli agenti CP_1 sportivi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 37 del 2021 (applicabile ratione temporis alla controversia, in quanto la mediazione si sarebbe svolta il 10.01.2022), ai sensi del quale “presso il è CP_3
istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3”.
L'art. 3 d.lgs. cit. prevede, infatti, che “l'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi CP_3
lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione
o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una
Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione” e, in relazione ai requisiti di validità del contratto, il successivo art. 5 dispone, al comma 6, che “è nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al
Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6”.
La sanzione civilistica della nullità trova, peraltro, conferma nel Regolamento F.I.G.C. del 4 dicembre 2020 (ratione temporis applicabile), il quale stabilisce, all'art. 1, comma 2, che
“l'iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;
ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC;
iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC” e, al successivo art. 21, comma 7, precisa che “fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 del codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo”, occorrendo sul punto pagina 6 di 15 rammentare che la citata disciplina interviene a conformare il contenuto del regolamento negoziale, giacché “le violazioni di regole dell'ordinamento sportivo in tema di contratto si riflettono anche sulla validità di quest'ultimo secondo l'ordinamento dello Stato, poiché, seppure non direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, interesse da ritenere mancante allorché il contratto sia posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste” (cfr. Cass., sez. III, 17 marzo 2015, n. 5216).
Ai fini dello svolgimento dell'attività di mediazione, in ambito calcistico, è dunque imprescindibile l'iscrizione nell'apposito albo.
Né rileva che il fosse abilitato allo svolgimento della professione di agente calcistico nel CP_1
Regno Unito, essendo invero contemplata un'apposita sezione per gli “agenti sportivi stabiliti”, destinata a coloro che, cittadini dell'Unione europea, siano abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività (art. 4, comma 5, d.lgs. n. 37 del 2021).
Per svolgere l'attività di mediatore, il avrebbe pertanto dovuto stabilire il proprio CP_1 domicilio professionale in Italia ed ottenere comunque l'iscrizione nell'apposito Registro.
La predetta limitazione appare, peraltro, non incompatibile con la libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE o con il principio di libera circolazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE, sostanzialmente invocati da parte opposta (sia pure facendo riferimento agli accordi bilaterali tra
Unione Europea e Regno Unito, che hanno regolato la Brexit), giacché al riguardo si è precisato in giurisprudenza, sia pure con riferimento al diverso caso dell'iscrizione al ruolo dei mediatori immobiliari di cui all'art. 6 legge n. 39 del 1989, che “la riserva dello svolgimento dell'attività di mediazione solo a soggetti in possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e morale e la previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo si giustificano, nella discrezionale scelta del legislatore nazionale, in relazione alla peculiare importanza assunta dalla mediazione nello sviluppo dei traffici e nell'esigenza, sempre più avvertita, di tutelare il generale interesse ad un ordinario e corretto sviluppo di un'attività che spesso costituisce
l'unico tramite per la conclusione degli affari” (cfr. Cass., sez. I, 5 giugno 2007, n. 13184, ove si richiama la sentenza della Corte di giustizia 25 giugno 1992, in causa c-147/91, la quale ha pagina 7 di 15 statuito che la direttiva 67/43/CEE, concernente la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate relative al settore degli affari immobiliari, non impedisce allo Stato membro di riservare determinate attività rilevanti nel settore degli affari immobiliari alle persone autorizzate ad esercitare la professione di agente immobiliare;
sul tema, v. anche Cass., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19161).
Tale questione, di carattere assorbente, appare dunque di per sé sufficiente all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo conseguito dal CP_1
A prescindere da ciò, va detto in ogni caso che non vi è prova sufficiente del titolo negoziale posto a fondamento della domanda monitoria.
Sul punto, occorre infatti premettere in diritto che, ferma l'autonoma configurabilità di una mediazione negoziale atipica o unilaterale, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, che può coinvolgere anche solo una delle parti interesse alla conclusione dell'affare, laddove quest'ultima incarichi altri di svolgere attività di ricerca dell'altro contraente (cfr. Cass., sez. un.,
2 agosto 2017, n. 19161), la mediazione sul modello codicistico va, più correttamente, ricondotta alla terza categoria delle fonti di obbligazioni ex art. 1173 c.c., ovvero quella degli altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, non essendo a tale scopo necessario il preventivo conferimento dell'incarico per la ricerca dell'acquirente o del venditore, purché
l'uno o l'altro abbiano accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (cfr. Cass., sez. II,
14 maggio 2018, n. 11656; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25851;
Cass., sez. III, 14 aprile 2005, n. 7759).
Il diritto alla provvigione del mediatore sussiste, dunque, ed è esercitabile nei confronti di ciascuna delle parti, a norma dell'art. 1755 c.c., “se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”, essendo a tal fine necessario accertare se sussista un nesso di causalità adeguata tra l'attività svolta dal richiedente e la successiva conclusione dell'affare.
A tal proposito, è infatti necessario che il mediatore “abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (cfr. Cass., sez. II, 8 gennaio pagina 8 di 15 2024, n. 538). Non è pertanto sufficiente che egli abbia, in qualche modo, messo in relazione le parti del contratto, occorrendo diversamente accertare ex post, cioè ad affare concluso, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, se vi sia una sostanziale identità tra l'affare proposto e quello successivamente concluso, ferma l'irrilevanza della modifica di una o più condizioni iniziali e sempre che vi sia stata continuità nell'operazione e la conclusione dell'affare sia da ricollegare al contatto determinato dal mediatore tra le parti (cfr., nello stesso senso, Cass., sez.
II, 2 febbraio 2023, n. 3165; Cass., sez. II, 5 maggio 2023, n. 11815; Cass., sez. II, 8 aprile 2022,
n. 11443; Cass., sez. II, 16 gennaio 2018, n. 869).
Venendo al caso di specie, occorre certamente escludere l'esistenza di un rapporto di mediazione negoziale atipica, essendo pacifico tra le parti che la non avesse conferito al Parte_1
alcun incarico volto alla ricerca sul mercato di potenziali calciatori. CP_1
Né potrebbe essere intesa in tal senso la sola richiesta di suggerimenti, che, stando alle allegazioni dell'opposto, sarebbe pervenuta dal in occasione della prima telefonata delle ore 12:19; Pt_2
infatti, un conto è la richiesta occasionale di un consiglio per sostituire i giocatori infortunati, altro è lo stabile e duraturo conferimento di un incarico finalizzato al reperimento di potenziali giocatori, interessati a determinate condizioni negoziali.
In mancanza di ciò, il avrebbe quindi dovuto fornire la prova del nesso di causalità tra il CP_1
proprio intervento e la conclusione del successivo affare con il . PE1
Il predetto onere probatorio non è stato tuttavia assolto, non essendovi evidenza che il CP_1
abbia messo in contatto la con la persona del calciatore e che, in mancanza del Parte_1 suo intervento, le parti non sarebbero comunque addivenute alla conclusione dell'affare.
È infatti documentalmente provato che, alle ore 16:24 del 10.01.2022, dopo aver conversato con il il aveva contattato telefonicamente ovvero il padre Pt_2 CP_1 Persona_4
dell'atleta, risultando la circostanza dall'elenco delle chiamate in uscita dal proprio telefono (cfr. all. 11 alla comparsa di risposta); non vi è prova, tuttavia, del tenore della conversazione intrattenuta e soprattutto che il grazie alla pregressa conoscenza della controparte CP_1
negoziale, sia stato in grado di agevolare la successiva conclusione dell'affare.
Né si ricavano ulteriori indicazioni dalla conversazione whatsapp, intrattenuta sempre con
[...]
Per
giacché i messaggi “Tengo un oferta del Como por tu hijo!!! Muy bien” e “ Persona_4
pagina 9 di 15 llamame rapido”, inviati dal rispettivamente, alle ore 12.26 e alle 19.12 del 10.01.2022, CP_1 non hanno ottenuto risposta fino al giorno successivo, allorché, al messaggio “Es una pregunta… porque yo no he recibido o del , il padre del Persona_5 Pt_1
calciatore aveva risposto “ . No he ablado con hel. Hablé con otra persona de la PE6 empresa” (cfr. all. 10 alla comparsa di risposta).
Non vi è, dunque, prova che il si sia avvalso delle proprie relazioni per agevolare la CP_1 conclusione dell'affare, così mettendo in contatto la ed il . Parte_1 PE1
Né la prova della mediazione può essere desunta dalla sola e-mail inviata dal al lle CP_1 Pt_2
ore 16:57 del 10.01.2022 (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta).
Per quanto il contenuto del contratto depositato dall'opponente in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ricalchi, per sommi capi, il contenuto di tale e-mail non vi è prova che i suggerimenti forniti dall'opposto siano stati determinanti ai fini della conclusione dell'affare, attenendo essi unicamente al costo dell'ingaggio del giocatore, di € 300.000,00 a stagione, per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, e alla possibilità di ottenerne l'acquisizione senza versare ulteriori importi a favore della squadra del Valencia.
Trattasi, in altri termini, di informazioni che possono sicuramente avere avuto una qualche utilità nelle trattative con il , ma che di per sé non valgono a giustificare il pagamento della PE1
provvigione, occorrendo piuttosto lo svolgimento di un'attività di intermediazione.
Infine, difetta la volontà delle parti di trarre vantaggio dall'attività svolta dal CP_1
Si legge, infatti, nell'e-mail pervenuta alle ore 18:49, ovvero a distanza di poche ore dalla seconda conversazione telefonica con il he, preso atto che il non rappresentava gli Pt_2 CP_1
interessi del calciatore, non era intenzione della società opponente beneficiare dei suoi servizi
(cfr. all. 6 alla comparsa di risposta, ove si legge: “Dear , This morning when we spoke CP_1
you insinuated that the player was your player on the phone & then on the 2nd call you tell me he isn't your player & you want to act for Como1907. You now send me this email trying to instigate you doing this deal on our behalf. We are not interested in giving any agent the authority to act on behalf of the club or pay you compensation, that's not how we work. I suggest you speak with his agent who we are speaking with. ”). Parte_2
Né si evince altrimenti dalla corrispondenza whatsapp intrattenuta col padre del . PE1
pagina 10 di 15 Insomma, alla luce delle considerazioni che precedono, non vi è prova che il abbia messo CP_1 in contatto le parti, apportando un contributo determinante nell'ottica della successiva conclusione dell'affare tra la e il calciatore. Parte_1
Né si possono ricavare elementi di segno contrario dalla prova orale acquisita nel corso del processo, ovvero dall'esame del teste Testimone_1
Sul punto, va detto in primo luogo che la relativa deposizione è affetta da nullità, essendo stata la prova orale assunta in violazione dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale di cui agli artt. 2712 ss. c.c. ed essendo stata l'eccezione di nullità tempestivamente sollevata dall'opponente, nella prima difesa utile, successiva all'assunzione della testimonianza.
La richiesta di prova orale è stata, infatti, avanzata da parte opposta al fine di dimostrare il conferimento dell'incarico di mediazione, ovvero l'intervenuta conclusione di un contratto per il quale l'art. 5 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, prevede l'obbligo di forma scritta sotto pena di nullità, il tutto in difetto di elementi che dimostrino la perdita incolpevole del documento (art. 2724, n. 3, c.c.), che integra l'unica eccezione contemplata dall'art. 2725 c.c.
Inoltre, anche a voler considerare il dettato dell'art. 2721 c.c., relativo ai contratti per i quali non
è prevista la forma scritta ad substantiam o ad probationem, va detto che l'opposto nulla ha dedotto sulle ragioni per le quali l'incarico di mediazione avrebbe dovuto essere conferito dalla controparte verbalmente e non anche con atto scritto, specie considerando la rilevanza degli interessi economici coinvolti e l'entità della provvigione prevista a suo favore.
In ogni caso, va detto che, a prescindere dalla citata eccezione di nullità, la prova orale si è rivelata in concreto irrilevante, nulla essendo emerso sull'attività di mediazione.
Il teste si è, infatti, limitato a riferire di aver assistito alla conversazione telefonica in Tes_1
vivavoce, che si era svolta nel primo pomeriggio del 10.01.2022 tra il e un manager della CP_1
da lui successivamente identificato nella persona di mentre Parte_1 Parte_2 il primo si trovava all'interno del suo bar (cfr. quanto dichiarato dal predetto teste, sentito all'udienza del 6.11.2024, sul capitolo 1 della memoria istruttoria di parte opposta: “Ricordo che il giorno 10.01.2022 nel primo pomeriggio io e il ci trovavamo nel mio bar che si trova CP_1
nel centro di Cremona, in Via Capitano del Popolo n. 12. Io mi trovavo dietro al bancone e il era l'unica altra persona presente nel bar. Ricordo che in tale occasione si è svolta una CP_1
pagina 11 di 15 telefonata con il vivavoce tra il e una persona qualificatasi come anzi, considerato CP_1 Pt_2
il tempo trascorso, non ricordo come abbia appreso che l'interlocutore si chiamava Pt_2
comunque mi pare di ricordare che si chiamasse così. In tale occasione ho sentito che il CP_1
ed il parlavano dell'ingaggio di un giocatore, di cui non rammento il nome”. Sul capitolo Pt_2
2: “Ho già risposto. In quel momento non sapevo che si trattasse del Direttore Generale del
Como”. ADR: “Ho appreso successivamente leggendo i giornali che si trattava di un dirigente del Como Calcio”).
Non ha tuttavia saputo riferire, il predetto testimone, sul contenuto delle intese raggiunte tra le parti, rammentando unicamente che i due interlocutori si riferivano all'acquisizione di un calciatore, alla necessità di contattare il padre dell'atleta e ad una provvigione di € 80.000,00 a favore del (cfr. quanto riferito dal testimone sul capitolo 4: “Non stavo ascoltando per CP_1
filo e per segno la telefonata. Ricordo che i due interlocutori parlavano di un calciatore, di contratti, di ingaggi e di trasferimenti”; sul capitolo 5: “Posso presumere che il CP_1 conoscesse il calciatore di cui si parlava anche perché sono a conoscenza dell'attività professionale da lui svolta”; sul capitolo 6: “Non ricordo precisamente le condizioni economiche dell'ingaggio del giocatore da parte del Como Calcio. Mi è rimasta impressa la cifra di €
80.000,00”; sul capitolo 7: “È passato molto tempo dalla telefonata e non stavo precisamente ad ascoltare, ma mi pare di aver capito che il dovesse fare da mediatore per l'acquisto di CP_1
un calciatore, o almeno sono arrivato a queste conclusioni perché so che lavoro fa il e CP_1
ho sentito il resto della conversazione. Ricordo che si parlava di € 80.000,00. Non so dire chi precisamente abbia parlato di € 80.000,00, mi pare entrambi gli interlocutori”. ADR: “Penso che la cifra di € 80.000,00 fosse il compenso per il ; sul capitolo 8: “Mi sembra che CP_1 entrambi gli interlocutori concordassero sul compenso”; sul capitolo 9: “Ricordo che la conversazione è durata per qualche altro minuto e poi si è interrotta. Non ricordo che il CP_1 si fosse impegnato a fare qualcosa in particolare”. ADR: “Anzi mi pare di ricordare che si parlava del padre del calciatore. Ora che me lo si chiede, mi pare di ricordare che il CP_1
dovesse contattare il padre del calciatore e aveva detto “Parlo io con il papà” o “Mi impegno io con il papà”, qualcosa del genere”; sul capitolo 10: “Non ricordo precisamente se il Pt_2
avesse aggiunto qualcosa, anche perché io andavo e venivo. Mi pare però che la telefonata si
pagina 12 di 15 sia conclusa in modo cordiale”. ADR: “Non ricordo se il abbia detto che il stava Pt_2 CP_1 lavorando per il . ADR: “Voglio precisare che quando ho detto che “andavo e venivo” Pt_1
non intendevo dire che mi ero allontanato per andare da qualche parte. Io ho assistito all'intera telefonata semplicemente ero indaffarato. Preciso anche che il mio bar è piuttosto piccolo”).
È dunque certamente emerso che, tra le parti del giudizio, pendevano delle trattative volte al conferimento di un possibile incarico di mediazione all'odierna parte opposta, ma non vi è prova che tali trattative siano effettivamente sfociate in un accordo.
Infine, è pacifico che il teste non abbia assistito al successivo colloquio tra il e CP_1 Persona_4
nulla potendo riferire sull'attività di mediazione effettivamente svolta.
[...]
Anche sotto tale aspetto, la domanda attorea merita pertanto di essere respinta.
Né tale lacuna probatoria potrebbe essere colmata ammettendo la prova per interrogatorio formale, articolata da parte opposta nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che i relativi capitoli sono tutti privi di rilevanza;
lo stesso capitolo n. 3) (“Vero che il 10 gennaio 2022 lei ha interloquito sulla cessione di dal Valencia FC al Como 1907 prima con e solo Persona_1 Controparte_1 successivamente lei, o suoi collaboratori, ha interloquito con il sig. ”) è, infatti, Persona_5
inidoneo a provocare la confessione dell'opponente in quanto il semplice fatto che la cessione del calciatore sia stata discussa, almeno in un primo momento, con il non implica CP_1
necessariamente che sia stato quest'ultimo a mettere in relazione le parti dell'accordo.
Segue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
4. Infine, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta in comparsa, che pure va senz'altro ritenuta ammissibile alla luce del principio di diritto, correttamente invocato dall'opposto, secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella
pagina 13 di 15 originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass., sez. III, 27 novembre
2023, n. 32933).
A prescindere, infatti, da ogni valutazione attinente alla dimostrazione della mala fede nelle trattative, il cui onere ricade a carico dell'opposto, coerentemente con l'inquadramento della culpa in contrahendo nell'orbita della responsabilità extracontrattuale (su cui v. Cass., sez. II, 30 ottobre 2019, n. 24738), va detto infatti che il non ha dato prova del danno da lui subito, CP_1
il quale non può certamente coincidere con la provvigione auspicata.
In materia di responsabilità precontrattuale, occorre infatti ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno risarcibile non può indentificarsi con il c.d. interesse positivo, alla conclusione di un contratto valido ed efficace con la controparte, ed è invece limitato all'interesse negativo, a non essere coinvolto in trattative infruttuose, ricomprendendo unicamente le spese sostenute nella fase delle trattative e le altre occasioni negoziali perdute, in vista dell'eventuale stipula del contratto (cfr. Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24625, così massimata: “in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari”).
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è emerso nel corso del giudizio, non avendo l'opposto dedotto alcunché, né in relazione alle spese da lui sostenute per addivenire alla conclusione del contratto di mediazione, né tantomeno con riferimento alle occasioni perdute.
L'esistenza di un simile danno contrasta, peraltro, con la particolare “concentrazione” della vicenda, che si è svolta in appena poche ore, dal momento che la volontà dell'opponente di non dar seguito alle trattative è stata tempestivamente comunicata al con l'e-mail delle ore CP_1
18:49, a distanza di poche ore dall'avvio delle stesse (cfr. all. 6 di parte opposta).
pagina 14 di 15 Né il semplice fatto di aver effettuato una telefonata e di aver inviato un messaggio al padre del può integrare, di per sé, una voce di danno suscettibile di risarcimento. PE1
Segue il rigetto anche della domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, in ciò assorbita ogni valutazione attinente alle istanze istruttorie avanzate dall'opponente.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta da parte opponente, non essendovi evidenza che il abbia fatto CP_1
valere le proprie istanze con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della Controparte_1
Parte_1
3) Condanna l'opposto alla refusione delle spese processuali, in favore dell'opponente, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. avanzata dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Como, 17 febbraio 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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