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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 42872/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 15/11/2022, discussa nella Camera di Consiglio del 14.05.2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Ciccarone presso il cui studio sito in Milano, via Goffredo Mameli n. 20, è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
10.12.1972,
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO dell'avv. FRANCESCA M. ARDIZZONE (C.F. ) nella sua qualità di C.F._3
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
nato in [...] il [...] Controparte_1
pagina 1 di 10 , nata a [...] il [...] Persona_1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30.11.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1 Pers
- affidare in via super esclusiva i figli e alla madre con delega alla stessa per le decisioni Per_2 di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale delle figlie e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
- disporre che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla madre;
- determinare e porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie minori un assegno mensile di € 250,00 omnicomprensivo per ciascun figlio, e perciò € 500,00 complessivi, rivalutabile secondo gli indici Istat, come per legge, o nella diversa misura che sarà ritenuta equa, con decorrenza dal momento della presente domanda.
- dichiarare il sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale. Controparte_1 Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario e oneri accessori.”
Per il CURATORE SPECIALE DEI MINORI:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, sig. Controparte_1
, ai sensi dell'art. 330 c.c. ovvero, in via subordinata, confermare la sua limitazione dalla
[...] responsabilità genitoriale;
3. Reintegrare la responsabilità genitoriale della madre sig.ra Parte_1 Pers
e, per l'effetto, affidare in via super esclusiva i figli minori e alla madre con
[...] CP_1 delega alla stessa per tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei figli e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
4. Mantenere i minori collocati con la madre, attualmente in alloggio di semi autonomia;
5. Sospendere, in ogni caso, gli incontri padre/minori e demandare ai Servizi sociali di provvedere, ove ritenuto nell'interesse dei minori e solo qualora il padre o i minori ne facciano richiesta, nei tempi e nei modi più opportuni, alla ripresa dei rapporti padre/figli, da svolgersi in spazio neutro, previo approfondimento psicodiagnostico delle condizioni del padre, delle sue capacità genitoriali, della qualità del rapporto padre/figli e delle condizioni dei minori, oltre che delle condizioni psicofisiche del padre;
valutando solo all'esito, se ricorrono le condizioni per disporre la ripresa dei rapporti;
pagina 2 di 10
6. Incaricare i Servizi Sociali di mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare fino alla completa autonomia ed incaricarli, in collaborazione con i Servizi Specialistici, e le strutture socio-sanitarie del territorio, di mantenerli collocati in semi autonomia per un periodo di almeno un anno e continuare i supporti psicologici per i minori e per la madre qualora lo richieda o se ne ravvisi la necessità.
7. Disporre che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla madre;
8. Si rimette in merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.
9. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Egitto il 14.02.2000, non trascritto nei registri dello
[...]
stato civile italiano.
Dal matrimonio sono nati due figli: (Grecia, 30.8.2007 prossimo Controparte_1
alla maggiore età) e (Roma, 12.1.2016). Persona_1
Con ricorso depositato il 15.11.2022, la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al marito, la conferma dell'affido all'Ente dei minori – già disposto con decreto del Tribunale per i
Minorenni di Milano del 3.12.2021 e un contributo paterno mensile al mantenimento dei minori di €
500,00 omnicomprensivo delle spese straordinarie;
rappresentava nel merito che il marito aveva sempre tenuto condotte violente nei confronti propri e del figlio maggiore – all'epoca 12enne - fatti poi emersi in seguito all'accesso presso il ps dell'Ospedale Fatebenefratelli della moglie avvenuto in data
24/09/2019, dopo le percosse subite dal marito che nell'occasione l'aveva colpita con pugni al capo alla spalla, per cui le venivano refertati trauma cranico lieve trauma alla spalla con prognosi di giorni 6 s.c.
(e successiva presa in carico della stessa presso il Centro Antiviolenza SVeSD : cfr. doc. 4 e 5 di parte attrice); da allora la donna non aveva fatto più rientro a casa e interrotto ogni rapporto con il marito, trovando rifugio presso un'amica; in seguito all'avvio del procedimento presso il TM, promosso sul ricorso del P.M. del 18.11.2021, data la situazione di fragilità e di grave pregiudizio del nucleo, era stata disposta la presa in carico del nucleo presso i Servizi Sociali competenti al fine di individuare il collocamento più idoneo, di svolgere indagini approfondite e di attivare tutti i supporti di sostegno individuale e alla genitorialità;
All'udienza del 7.03.2023, nessuno compariva per il resistente;
il Presidente f.f. all'epoca precedente, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo eseguita nelle forme dell'art. pagina 3 di 10 143 c.p.c. – non essendo mai stato il convenuto residente in Italia, provvedeva a sentire la parte ricorrente comparsa, che dichiarava: “i miei figli stanno bene. Non so dove sia mio marito: so solo che
è tornato in Egitto. Non sui è più fatto vivo con i figli né con me. Il figlio non lo cerca e non ha più chiesto di lui. Ora lavoro come badante alla mattina due ore dalle 9 alle 11 e guadagno 6 euro all'ora.
Poi pulisco le scale in un condominio per 4 giorni alla settimana per circa due o tre ore: prendo sei euro all'ora. Oggi devo firmare il contratto. Mio marito quando stava in Italia lavorava in un negozio di frutta e verdura e prendeva circa € 350,00 a settimana. Ora non so che lavoro faccia”. Il Presidente
f.f., rilevata quindi la propria incompetenza funzionale sulle questioni in punto di responsabilità genitoriale, atteso il procedimento già pendente davanti al TM, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
poneva a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 200,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento RG. 2753/2021 presso il TM.
All'udienza del 14.06.2023, nessuno compariva per il resistente e il Giudice istruttore assegnava, su richiesta della parte ricorrente, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 19.10.2023, compariva altresì l'avv. Francesca Maria Ardizzone, che dava atto della propria nomina a curatore speciale dei minori disposta nell'ambito del procedimento in corso davanti al TM che, atteso il persistere di una situazione di pregiudizio per entrambi i minori, ne aveva nelle more confermato l'affido all'ente, con limitazione della responsabilità genitoriale e disposto il collocamento presso una comunità educativa insieme alla madre, avviato dai primi mesi del 2022; rilevava altresì che la situazione del nucleo era da allora rimasta invariata, non essendo ancora la convenuta capace di gestire autonomamente i minori, che pure erano stati presi in carico dal consultorio per l'avvio di un supporto psicologico. Il difensore della ricorrente chiedeva quindi la conferma dei provvedimenti resi dal TM con decreto del 20.09.2023 e fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice istruttore, preso atto del provvedimento definitivo del Tribunale per i minorenni del 20.9.2023, ne confermava integralmente le statuizioni, anche in punto affido dei minori all'Ente, ratificando altresì la nomina del curatore speciale dei minori ed assegnando termini alla stessa per la propria costituzione nel presente giudizio;
quindi disponeva che i Servizi sociali, in collaborazione con i Servizi specialistici, provvedessero ad aggiornare la valutazione neuro-psichiatrica dei minori, proseguendo gli interventi già attivati in favore del nucleo;
pagina 4 di 10 Nel termine assegnato si costituiva nel presente giudizio il curatore speciale dei minori;
quindi all'udienza del 3.04.2024, tenutasi innanzi al GOT delegato, atteso l'intervenuto trasferimento nelle more del magistrato titolare, il curatore speciale dei minori riferiva che gli interventi richiesti dal
Tribunale erano stati avviati e che la madre continuava a esser collocata in Comunità coi minori;
le parti venivano quindi rimesse davanti al G.I. riassegnatario che fissava innanzi a sé l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 31.01.2025, disponendone la trattazione scritta.
Con ordinanza del 12/02/2025 il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali, rimettendo, alla scadenza, la causa in decisione al Collegio.
La causa veniva quindi discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo la ricorrente ancora in Italia.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 1111/2019 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015, art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore dei minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
pagina 5 di 10 La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e il procedimento penale promosso a carico del convenuto per fatti commessi in danno della ricorrente sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si dà altresì atto che nelle proprie conclusioni la parte ricorrente non ha reiterato la domanda di addebito della separazione al resistente che deve intendersi pertanto rinunciata.
Il materiale probatorio
Il Collegio ritiene la causa matura per la decisione, in ordine a tutte le domande oggetto di giudizio, avuto riguardo agli elementi acquisiti e alla documentazione depositata in atti e in assenza di ulteriori richieste istruttorie delle parti costituite.
Neppure si ritiene debba esser disposto l'ascolto dei minori (essendo la figlia minore ancora peraltro in tenera età); pur essendo il figlio maggiore invece prossimo alla maggiore età, CP_1
l'ascolto risulta del tutto superfluo, attesa l'assoluta assenza di rapporti ormai da anni con il padre (che neppure lo ha mai cercato) oltre che pregiudizievole – tenuto conto della situazione di particolare vulnerabilità del minore, che al pari della madre sarebbe stato vittima delle aggressione paterne, oltre che gravato di fatiche relazionali e psico-fisiche, poi ritenute meritevoli di presa in carico NPI: per cui l'ascolto, alla luce degli elementi acquisiti, deve ritenersi pregiudizievole e quindi in contrasto con l'interesse del minore (cfr. Cass. ord. 14/08/2023 n. 24626).
Statuizioni in punto responsabilità genitoriale e collocamento della prole
Il curatore speciale dei minori – all'atto delle proprie conclusioni, richiamate le valutazioni conclusive dei Servizi rese nell'ultima relazione di aggiornamento pervenuta in atti del 22/01 u.s., ha pagina 6 di 10 formulato domanda di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti del resistente e di rispristino della responsabilità genitoriale in capo alla madre.
Ritiene il Collegio che detta domanda nuova - peraltro neppure notificata al resistente e su cui non può ritenersi quindi ritualmente instaurato il contraddittorio – deve comunque esser rigettata nel merito, in assenza di ulteriori riscontri rispetto agli esiti del procedimento penale promosso a carico del resistente per i fatti di maltrattamenti in famiglia addebitatigli, che lo stesso avrebbe commesso in danno di moglie e figli in costanza di convivenza e che le parti non hanno provveduto a documentare in atti. Invero, la ricorrente – che ha rinunciato anche alla domanda di addebito della separazione - ha prodotto unicamente copia del decreto di citazione a giudizio del resistente disposto nell'ambito del p.p. 33823/2019 per i reati di cui agli artt. 582, 585, 577 n. 1 c.p. per le lesioni personali lievissime commesse in danno della coniuge.
Dev'essere invece accolta la domanda di reintegro nella responsabilità genitoriale della ricorrente, con collocamento dei minori presso la stessa nell'alloggio in semiautonomia della medesima cooperativa ospitante, ove il nucleo è stato ricollocato a far data dal 19.11 u.s., dopo la conclusione del lungo percorso comunitario in precedenza disposto dal T.M.
Invero la madre, è sempre stata il genitore di riferimento dei figli che si è occupata di loro con continuità, accogliendo il supporto dei Servizi e acquisendo, nel tempo, sempre maggiore autonomia economica ed organizzativa, nonché lavorativa – occupandosi dei bisogni e delle necessità dei figli, che ormai da anni non intrattengono più alcun rapporto con il padre e che ha saputo affiancare nella crescita.
A fronte delle buone capacità genitoriali dimostrate dalla madre, al contrario, il padre risulta aver abdicato a svolgere il proprio ruolo genitoriale, rendendosi di fatto irreperibile dal 2020 e disinteressandosi completamente della vita dei figli, oltre che rendendosi totalmente inadempiente riguardo agli obblighi di mantenimento nei loro confronti: condotte che – valutate unitamente alle condotte maltrattanti allegate dalla ricorrente patite in costanza di convivenza - denotano una condizione di assoluta inadeguatezza all'assunzione del proprio ruolo genitoriale.
Ritiene pertanto il Collegio che sussistano i presupposti per la revoca dell'affido dei minori all'ente e per disporne il loro affidamento in via super-esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre eserciterà quindi in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore pagina 7 di 10 interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni burocratiche e amministrative che riguardano i minori, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi.
Considerato il disinteresse del padre, si ritiene che gli incontri padre figli debbano restare sospesi, in quanto allo stato all'evidenza contrari al loro interesse, con incarico ai Servizi Sociali, ove il padre ne faccia richiesta e previo approfondimento delle capacità genitoriali del resistente e attivazione di ogni intervento di sostegno opportuno, ad avviare la ripresa dei rapporti padre-figlia (attesa l'imminente maggiore età del primogenito ) nei tempi e nelle modalità ritenute opportune CP_1
nell'interesse dei minori e, almeno inizialmente mediante un ciclo di incontri in via osservata e protetta in spazio neutro.
Pers Considerata l'età dei minori, soprattutto di e l'attuale collocamento in semi- autonomia del nucleo, i Servizi sociali già incaricati proseguiranno altresì il monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, assicurando ogni supporto ritenuto utile al fine di sostenere la madre nella gestione dei minori e nel raggiungimento della piena autonomia, nonché proseguendo i percorsi già attivi in favore dei minori, quali in particolare il supporto di tipo psicologico e dell'educativa.
Statuizioni in punto mantenimento della prole
Quanto al mantenimento della prole, pur in assenza di riscontri aggiornati quanto all'attuale situazione economica delle parti, ritiene il Collegio di dover rideterminare, in accoglimento della domanda della ricorrente, il contributo paterno al mantenimento della prole in € 500,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie dei figli, a fronte dell'accertata irreperibilità di fatto del convenuto, tenuto altresì conto dell'età e delle esigenze dei figli sicuramente accresciutesi.
Sul punto, deve rilevarsi che la ricorrente vive attualmente presso l'alloggio in semi-autonomia della cooperativa che in precedenza l'ospitava (per cui non ha allegato oneri abitativi) e continua a lavorare part-time con regolare contratto di lavoro in un'impresa di pulizia (senza che tuttavia abbia provveduto a documentare i propri redditi); per contro deve ritenersi tuttora integra la capacità lavorativa del padre
(peraltro rientrato in Egitto proprio per motivi di lavoro) e che è comunque tenuto ad assolvere ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della prole e cui non ha in alcun modo contribuito da pagina 8 di 10 quando ha lasciato l'abitazione familiare, lasciando di fatto ogni onere di mantenimento diretto alla madre che vi ha fatto fronte con il proprio reddito e con il supporto della comunità ospitante.
L'assegno unico familiare verrà per intero erogato in favore della madre, quale genitore affidatario esclusivo della prole.
Sulle spese di lite
Dichiara irripetibili le spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e considerata altresì la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
Dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi
[...]
e contratto in Egitto il Parte_1 Controparte_1
14.02.2000 (matrimonio non trascritto nei registri dello stato civile italiano);
Rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
Revoca l'affido dei minori all'Ente Comune di Milano e per l'effetto
Dispone l'affidamento in via super esclusiva i figli (nato in [...] il Controparte_1
30.8.2007) ed (nata a [...] il [...]) alla madre presso la quale gli Persona_1
stessi rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni riguardanti i minori, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Mantiene sospesi gli incontri padre figli.
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano competenti per territorio provvedano:
- a mantenere un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, assicurando ogni supporto ritenuto utile a sostegno della madre e dei minori;
pagina 9 di 10 - a proseguire i percorsi già attivi in favore dei minori, quali in particolare il supporto di tipo psicologico e l'educativa;
- solo qualora il padre ne faccia richiesta e previo approfondimento delle capacità genitoriali del resistente e attivazione di ogni intervento di sostegno opportuno, ad avviare la ripresa dei rapporti padre-figlia (attesa l'imminente maggiore età del primogenito ) nei tempi e CP_1 nelle modalità ritenute opportune nell'interesse della minore, almeno inizialmente mediante un ciclo di incontri in via osservata e protetta in spazio neutro;
Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
dei figli minori un assegno mensile di € 500,00 omnicomprensivo delle spese straordinarie (€ 250,00 per ciascun figlio) (contributo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica ISTAT – prima rivalutazione giugno 2026);
Dispone che l'assegno unico familiare sia erogato per intero alla madre, quale genitore affidatario esclusivo dei minori.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali per il seguito di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 15/11/2022, discussa nella Camera di Consiglio del 14.05.2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Ciccarone presso il cui studio sito in Milano, via Goffredo Mameli n. 20, è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
10.12.1972,
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO dell'avv. FRANCESCA M. ARDIZZONE (C.F. ) nella sua qualità di C.F._3
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
nato in [...] il [...] Controparte_1
pagina 1 di 10 , nata a [...] il [...] Persona_1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30.11.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1 Pers
- affidare in via super esclusiva i figli e alla madre con delega alla stessa per le decisioni Per_2 di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale delle figlie e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
- disporre che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla madre;
- determinare e porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie minori un assegno mensile di € 250,00 omnicomprensivo per ciascun figlio, e perciò € 500,00 complessivi, rivalutabile secondo gli indici Istat, come per legge, o nella diversa misura che sarà ritenuta equa, con decorrenza dal momento della presente domanda.
- dichiarare il sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale. Controparte_1 Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario e oneri accessori.”
Per il CURATORE SPECIALE DEI MINORI:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, sig. Controparte_1
, ai sensi dell'art. 330 c.c. ovvero, in via subordinata, confermare la sua limitazione dalla
[...] responsabilità genitoriale;
3. Reintegrare la responsabilità genitoriale della madre sig.ra Parte_1 Pers
e, per l'effetto, affidare in via super esclusiva i figli minori e alla madre con
[...] CP_1 delega alla stessa per tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei figli e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
4. Mantenere i minori collocati con la madre, attualmente in alloggio di semi autonomia;
5. Sospendere, in ogni caso, gli incontri padre/minori e demandare ai Servizi sociali di provvedere, ove ritenuto nell'interesse dei minori e solo qualora il padre o i minori ne facciano richiesta, nei tempi e nei modi più opportuni, alla ripresa dei rapporti padre/figli, da svolgersi in spazio neutro, previo approfondimento psicodiagnostico delle condizioni del padre, delle sue capacità genitoriali, della qualità del rapporto padre/figli e delle condizioni dei minori, oltre che delle condizioni psicofisiche del padre;
valutando solo all'esito, se ricorrono le condizioni per disporre la ripresa dei rapporti;
pagina 2 di 10
6. Incaricare i Servizi Sociali di mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare fino alla completa autonomia ed incaricarli, in collaborazione con i Servizi Specialistici, e le strutture socio-sanitarie del territorio, di mantenerli collocati in semi autonomia per un periodo di almeno un anno e continuare i supporti psicologici per i minori e per la madre qualora lo richieda o se ne ravvisi la necessità.
7. Disporre che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla madre;
8. Si rimette in merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.
9. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Egitto il 14.02.2000, non trascritto nei registri dello
[...]
stato civile italiano.
Dal matrimonio sono nati due figli: (Grecia, 30.8.2007 prossimo Controparte_1
alla maggiore età) e (Roma, 12.1.2016). Persona_1
Con ricorso depositato il 15.11.2022, la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al marito, la conferma dell'affido all'Ente dei minori – già disposto con decreto del Tribunale per i
Minorenni di Milano del 3.12.2021 e un contributo paterno mensile al mantenimento dei minori di €
500,00 omnicomprensivo delle spese straordinarie;
rappresentava nel merito che il marito aveva sempre tenuto condotte violente nei confronti propri e del figlio maggiore – all'epoca 12enne - fatti poi emersi in seguito all'accesso presso il ps dell'Ospedale Fatebenefratelli della moglie avvenuto in data
24/09/2019, dopo le percosse subite dal marito che nell'occasione l'aveva colpita con pugni al capo alla spalla, per cui le venivano refertati trauma cranico lieve trauma alla spalla con prognosi di giorni 6 s.c.
(e successiva presa in carico della stessa presso il Centro Antiviolenza SVeSD : cfr. doc. 4 e 5 di parte attrice); da allora la donna non aveva fatto più rientro a casa e interrotto ogni rapporto con il marito, trovando rifugio presso un'amica; in seguito all'avvio del procedimento presso il TM, promosso sul ricorso del P.M. del 18.11.2021, data la situazione di fragilità e di grave pregiudizio del nucleo, era stata disposta la presa in carico del nucleo presso i Servizi Sociali competenti al fine di individuare il collocamento più idoneo, di svolgere indagini approfondite e di attivare tutti i supporti di sostegno individuale e alla genitorialità;
All'udienza del 7.03.2023, nessuno compariva per il resistente;
il Presidente f.f. all'epoca precedente, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo eseguita nelle forme dell'art. pagina 3 di 10 143 c.p.c. – non essendo mai stato il convenuto residente in Italia, provvedeva a sentire la parte ricorrente comparsa, che dichiarava: “i miei figli stanno bene. Non so dove sia mio marito: so solo che
è tornato in Egitto. Non sui è più fatto vivo con i figli né con me. Il figlio non lo cerca e non ha più chiesto di lui. Ora lavoro come badante alla mattina due ore dalle 9 alle 11 e guadagno 6 euro all'ora.
Poi pulisco le scale in un condominio per 4 giorni alla settimana per circa due o tre ore: prendo sei euro all'ora. Oggi devo firmare il contratto. Mio marito quando stava in Italia lavorava in un negozio di frutta e verdura e prendeva circa € 350,00 a settimana. Ora non so che lavoro faccia”. Il Presidente
f.f., rilevata quindi la propria incompetenza funzionale sulle questioni in punto di responsabilità genitoriale, atteso il procedimento già pendente davanti al TM, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
poneva a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 200,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento RG. 2753/2021 presso il TM.
All'udienza del 14.06.2023, nessuno compariva per il resistente e il Giudice istruttore assegnava, su richiesta della parte ricorrente, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 19.10.2023, compariva altresì l'avv. Francesca Maria Ardizzone, che dava atto della propria nomina a curatore speciale dei minori disposta nell'ambito del procedimento in corso davanti al TM che, atteso il persistere di una situazione di pregiudizio per entrambi i minori, ne aveva nelle more confermato l'affido all'ente, con limitazione della responsabilità genitoriale e disposto il collocamento presso una comunità educativa insieme alla madre, avviato dai primi mesi del 2022; rilevava altresì che la situazione del nucleo era da allora rimasta invariata, non essendo ancora la convenuta capace di gestire autonomamente i minori, che pure erano stati presi in carico dal consultorio per l'avvio di un supporto psicologico. Il difensore della ricorrente chiedeva quindi la conferma dei provvedimenti resi dal TM con decreto del 20.09.2023 e fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice istruttore, preso atto del provvedimento definitivo del Tribunale per i minorenni del 20.9.2023, ne confermava integralmente le statuizioni, anche in punto affido dei minori all'Ente, ratificando altresì la nomina del curatore speciale dei minori ed assegnando termini alla stessa per la propria costituzione nel presente giudizio;
quindi disponeva che i Servizi sociali, in collaborazione con i Servizi specialistici, provvedessero ad aggiornare la valutazione neuro-psichiatrica dei minori, proseguendo gli interventi già attivati in favore del nucleo;
pagina 4 di 10 Nel termine assegnato si costituiva nel presente giudizio il curatore speciale dei minori;
quindi all'udienza del 3.04.2024, tenutasi innanzi al GOT delegato, atteso l'intervenuto trasferimento nelle more del magistrato titolare, il curatore speciale dei minori riferiva che gli interventi richiesti dal
Tribunale erano stati avviati e che la madre continuava a esser collocata in Comunità coi minori;
le parti venivano quindi rimesse davanti al G.I. riassegnatario che fissava innanzi a sé l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 31.01.2025, disponendone la trattazione scritta.
Con ordinanza del 12/02/2025 il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali, rimettendo, alla scadenza, la causa in decisione al Collegio.
La causa veniva quindi discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo la ricorrente ancora in Italia.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 1111/2019 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015, art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore dei minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
pagina 5 di 10 La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e il procedimento penale promosso a carico del convenuto per fatti commessi in danno della ricorrente sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si dà altresì atto che nelle proprie conclusioni la parte ricorrente non ha reiterato la domanda di addebito della separazione al resistente che deve intendersi pertanto rinunciata.
Il materiale probatorio
Il Collegio ritiene la causa matura per la decisione, in ordine a tutte le domande oggetto di giudizio, avuto riguardo agli elementi acquisiti e alla documentazione depositata in atti e in assenza di ulteriori richieste istruttorie delle parti costituite.
Neppure si ritiene debba esser disposto l'ascolto dei minori (essendo la figlia minore ancora peraltro in tenera età); pur essendo il figlio maggiore invece prossimo alla maggiore età, CP_1
l'ascolto risulta del tutto superfluo, attesa l'assoluta assenza di rapporti ormai da anni con il padre (che neppure lo ha mai cercato) oltre che pregiudizievole – tenuto conto della situazione di particolare vulnerabilità del minore, che al pari della madre sarebbe stato vittima delle aggressione paterne, oltre che gravato di fatiche relazionali e psico-fisiche, poi ritenute meritevoli di presa in carico NPI: per cui l'ascolto, alla luce degli elementi acquisiti, deve ritenersi pregiudizievole e quindi in contrasto con l'interesse del minore (cfr. Cass. ord. 14/08/2023 n. 24626).
Statuizioni in punto responsabilità genitoriale e collocamento della prole
Il curatore speciale dei minori – all'atto delle proprie conclusioni, richiamate le valutazioni conclusive dei Servizi rese nell'ultima relazione di aggiornamento pervenuta in atti del 22/01 u.s., ha pagina 6 di 10 formulato domanda di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti del resistente e di rispristino della responsabilità genitoriale in capo alla madre.
Ritiene il Collegio che detta domanda nuova - peraltro neppure notificata al resistente e su cui non può ritenersi quindi ritualmente instaurato il contraddittorio – deve comunque esser rigettata nel merito, in assenza di ulteriori riscontri rispetto agli esiti del procedimento penale promosso a carico del resistente per i fatti di maltrattamenti in famiglia addebitatigli, che lo stesso avrebbe commesso in danno di moglie e figli in costanza di convivenza e che le parti non hanno provveduto a documentare in atti. Invero, la ricorrente – che ha rinunciato anche alla domanda di addebito della separazione - ha prodotto unicamente copia del decreto di citazione a giudizio del resistente disposto nell'ambito del p.p. 33823/2019 per i reati di cui agli artt. 582, 585, 577 n. 1 c.p. per le lesioni personali lievissime commesse in danno della coniuge.
Dev'essere invece accolta la domanda di reintegro nella responsabilità genitoriale della ricorrente, con collocamento dei minori presso la stessa nell'alloggio in semiautonomia della medesima cooperativa ospitante, ove il nucleo è stato ricollocato a far data dal 19.11 u.s., dopo la conclusione del lungo percorso comunitario in precedenza disposto dal T.M.
Invero la madre, è sempre stata il genitore di riferimento dei figli che si è occupata di loro con continuità, accogliendo il supporto dei Servizi e acquisendo, nel tempo, sempre maggiore autonomia economica ed organizzativa, nonché lavorativa – occupandosi dei bisogni e delle necessità dei figli, che ormai da anni non intrattengono più alcun rapporto con il padre e che ha saputo affiancare nella crescita.
A fronte delle buone capacità genitoriali dimostrate dalla madre, al contrario, il padre risulta aver abdicato a svolgere il proprio ruolo genitoriale, rendendosi di fatto irreperibile dal 2020 e disinteressandosi completamente della vita dei figli, oltre che rendendosi totalmente inadempiente riguardo agli obblighi di mantenimento nei loro confronti: condotte che – valutate unitamente alle condotte maltrattanti allegate dalla ricorrente patite in costanza di convivenza - denotano una condizione di assoluta inadeguatezza all'assunzione del proprio ruolo genitoriale.
Ritiene pertanto il Collegio che sussistano i presupposti per la revoca dell'affido dei minori all'ente e per disporne il loro affidamento in via super-esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre eserciterà quindi in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore pagina 7 di 10 interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni burocratiche e amministrative che riguardano i minori, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi.
Considerato il disinteresse del padre, si ritiene che gli incontri padre figli debbano restare sospesi, in quanto allo stato all'evidenza contrari al loro interesse, con incarico ai Servizi Sociali, ove il padre ne faccia richiesta e previo approfondimento delle capacità genitoriali del resistente e attivazione di ogni intervento di sostegno opportuno, ad avviare la ripresa dei rapporti padre-figlia (attesa l'imminente maggiore età del primogenito ) nei tempi e nelle modalità ritenute opportune CP_1
nell'interesse dei minori e, almeno inizialmente mediante un ciclo di incontri in via osservata e protetta in spazio neutro.
Pers Considerata l'età dei minori, soprattutto di e l'attuale collocamento in semi- autonomia del nucleo, i Servizi sociali già incaricati proseguiranno altresì il monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, assicurando ogni supporto ritenuto utile al fine di sostenere la madre nella gestione dei minori e nel raggiungimento della piena autonomia, nonché proseguendo i percorsi già attivi in favore dei minori, quali in particolare il supporto di tipo psicologico e dell'educativa.
Statuizioni in punto mantenimento della prole
Quanto al mantenimento della prole, pur in assenza di riscontri aggiornati quanto all'attuale situazione economica delle parti, ritiene il Collegio di dover rideterminare, in accoglimento della domanda della ricorrente, il contributo paterno al mantenimento della prole in € 500,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie dei figli, a fronte dell'accertata irreperibilità di fatto del convenuto, tenuto altresì conto dell'età e delle esigenze dei figli sicuramente accresciutesi.
Sul punto, deve rilevarsi che la ricorrente vive attualmente presso l'alloggio in semi-autonomia della cooperativa che in precedenza l'ospitava (per cui non ha allegato oneri abitativi) e continua a lavorare part-time con regolare contratto di lavoro in un'impresa di pulizia (senza che tuttavia abbia provveduto a documentare i propri redditi); per contro deve ritenersi tuttora integra la capacità lavorativa del padre
(peraltro rientrato in Egitto proprio per motivi di lavoro) e che è comunque tenuto ad assolvere ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della prole e cui non ha in alcun modo contribuito da pagina 8 di 10 quando ha lasciato l'abitazione familiare, lasciando di fatto ogni onere di mantenimento diretto alla madre che vi ha fatto fronte con il proprio reddito e con il supporto della comunità ospitante.
L'assegno unico familiare verrà per intero erogato in favore della madre, quale genitore affidatario esclusivo della prole.
Sulle spese di lite
Dichiara irripetibili le spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e considerata altresì la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
Dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi
[...]
e contratto in Egitto il Parte_1 Controparte_1
14.02.2000 (matrimonio non trascritto nei registri dello stato civile italiano);
Rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
Revoca l'affido dei minori all'Ente Comune di Milano e per l'effetto
Dispone l'affidamento in via super esclusiva i figli (nato in [...] il Controparte_1
30.8.2007) ed (nata a [...] il [...]) alla madre presso la quale gli Persona_1
stessi rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni riguardanti i minori, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Mantiene sospesi gli incontri padre figli.
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano competenti per territorio provvedano:
- a mantenere un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, assicurando ogni supporto ritenuto utile a sostegno della madre e dei minori;
pagina 9 di 10 - a proseguire i percorsi già attivi in favore dei minori, quali in particolare il supporto di tipo psicologico e l'educativa;
- solo qualora il padre ne faccia richiesta e previo approfondimento delle capacità genitoriali del resistente e attivazione di ogni intervento di sostegno opportuno, ad avviare la ripresa dei rapporti padre-figlia (attesa l'imminente maggiore età del primogenito ) nei tempi e CP_1 nelle modalità ritenute opportune nell'interesse della minore, almeno inizialmente mediante un ciclo di incontri in via osservata e protetta in spazio neutro;
Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
dei figli minori un assegno mensile di € 500,00 omnicomprensivo delle spese straordinarie (€ 250,00 per ciascun figlio) (contributo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica ISTAT – prima rivalutazione giugno 2026);
Dispone che l'assegno unico familiare sia erogato per intero alla madre, quale genitore affidatario esclusivo dei minori.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali per il seguito di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Maria Laura Amato
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