Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/2025, n. 27700
CASS
Sentenza 16 ottobre 2025

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La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, è intervenuta sul ricorso proposto dal Condominio «Le Terrazze» avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, la quale aveva rigettato l'appello del Condominio contro una pronuncia di primo grado che aveva costituito una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore dei fondi di proprietà dei signori Bruno Crescini, Carla Carrera, Emma Crescini e Nicola Crescini, determinando l'indennità dovuta e condannando il Condominio alle spese. Il Condominio ricorrente aveva convenuto in giudizio i proprietari dei fondi identificati dai mappali 41, 43, 45 e 46, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, mentre il Condominio aveva eccepito l'esistenza di un passaggio alternativo idoneo e l'insussistenza dell'interclusione dei fondi attorei. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo i fondi interclusi e il passaggio sul mappale 49 del Condominio il più breve e di minor danno, rigettando altresì le censure relative all'inutilizzabilità di altri passaggi, all'inammissibilità della prova testimoniale e alla genericità delle doglianze sull'indennità. Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, lamentando, tra gli altri, la violazione degli artt. 1130 e 1131 cod. civ. in ordine alla legittimazione passiva dell'amministratore, la falsa applicazione dell'art. 1051 cod. civ. in merito all'interclusione dei fondi e all'esistenza di un passaggio alternativo, l'erronea dichiarazione di inammissibilità della prova testimoniale, l'omesso esame di fatti decisivi relativi all'art. 1051, comma 4, cod. civ., l'erronea determinazione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 1053 cod. civ. e la violazione delle norme in materia di liquidazione delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131, comma 2, cod. civ., in quanto ha affermato il principio di diritto secondo cui l'amministratore del condominio non ha la legittimazione a resistere in giudizio per azioni reali che incidono sull'estensione del diritto di proprietà dei singoli condòmini, quali la domanda di costituzione di servitù coattiva, qualora non vi sia una delibera assembleare unanime o un mandato specifico da parte di tutti i condòmini. La Corte ha precisato che il potere rappresentativo dell'amministratore è limitato alla tutela dei diritti sui beni comuni e non si estende alle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, la cui disponibilità esclusiva spetta ai singoli condòmini. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato, affinché decida anche sulle spese del giudizio di legittimità, mentre gli ulteriori motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.

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Commentari3

  • 1Chi chiede di accertare la servitù di passaggio su beni condominiali deve citare tutti i proprietariAccesso limitato
    Francesco Toschi Vespasiani · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2025

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34598 - pubb. 14/04/2026 Domanda giudiziale di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile attraverso area di proprietà condominiale Cassazione civile, sez. II, 16 Ottobre 2025, n. 27700. Pres. Falaschi. Est. Amato. RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - Domanda giudiziale di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile attraverso area di proprietà condominiale - Resistenza in giudizio - Positiva deliberazione unanime di tutti i condòmini - Insussistenza - Poteri deliberativi dell'assemblea condominiale e di rappresentanza processuale dell'amministratore - Esclusione In …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/2025, n. 27700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27700
Data del deposito : 16 ottobre 2025

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