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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 4161/2022
Il Giudice, dottoressa Francesca Caselli, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4161/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Parte_1 C.F._1
Viale Kennedy n. 2/D, presso e nello studio dell'avv. Antonio Pagliaro che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato resistente
Oggetto: inserimento graduatorie scolastiche – versamento retribuzioni.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare, deduceva: Parte_1
- di essere una docente a tempo determinato presso le scuole secondarie di II grado, abilitata all'insegnamento per le classi di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche (abilitazione conseguita attraverso il superamento del Concorso indetto con DDG 31.03.1999 con inserimento nelle GAE della Provincia di Reggio Calabria) e nella scuola secondaria di II grado Parte_2
(specializzazione conseguita all'estero in corso di riconoscimento) con ultima sede di servizio presso l'IIS MAZZONE di Roccella Ionica;
- di essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento della
Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche;
- che dopo avere ottenuto l'omologazione in Spagna della propria laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Messina, si è iscritta al programma di studi post-universitari di formazione e sviluppo professionale continuo “CURSO EN ATENCIÓN A
[...]
, conseguendo, al Parte_3 termine dei ciclo di studi e del previsto periodo di tirocinio, il certificato del 26 marzo 2021; - che il riconoscimento della qualifica di docente, disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, acquisita nei paesi comunitari avviene in attuazione del principio della libera circolazione delle professioni sulla base della reciproca fiducia tra i Paesi dell'Unione Europea;
- che in data 11.06.2021 ha inoltrato agli uffici dell'Amministrazione convenuta domanda di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero, relativamente alla classe di concorso: AD - Specializzazione Sostegno Scuola Superiore di
Secondo Grado;
- che la domanda riceveva il rituale numero di protocollo ma a tutt'oggi il Ministero resistente non si è pronunciato sulla predetta istanza;
- che è stata costretta a proporre al TAR Per_1 ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio prestato dall'Amministrazione sull'istanza di riconoscimento;
- che, ad ogni modo, grazie alla specializzazione conseguita all'estero, risultava destinataria di supplenza annuale sia nell'anno 2020/21 che nell'anno 2021/22; - che in data
06.03.2022 il col D.M. 60/2022 disponeva l'aggiornamento delle GAE Controparte_1 consentendole di presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della
Provincia di Reggio Calabria valide per il triennio 2022/25 con posizione n. 25 con pt 39 per la
Graduatoria di cui ai c.d. Elenchi Aggiuntivi per il sostegno (e con posizione n. 64 con pt 39 Pt_2 per la Graduatoria A046); - che in quanto docente specializzata sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, ambiva, ad essere assunta in ruolo e/o partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e/o sino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso AD;
- che ai sensi della legge n. 15/2022, è previsto per i docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità, inseriti nella Prima Fascia delle GPS, l'assunzione ex lege con contratto di lavoro a tempo determinato che, poi, una volta superato il primo anno, sarà trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che la normativa sul reclutamento non pone alcun limite per i docenti inseriti con riserva, né il D.M. il D.M. n. 60 del 10/03/2022 con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025 richiamando, espressamente, il Regolamento delle Supplenze del 1999; - che
Pag. 2 di 13 partecipava ,alla procedura informatica di attribuzione delle supplenze regolata dalla Circolare ministeriale 28957 del 29.07.2022 ma il sistema non le permetteva di partecipare alle supplenze su
- che all'atto del primo turno di nomina dei contratti a tempo determinato per l'A.S. 2022/23 Pt_2 di cui al Decreto prot. 11278 dell'ATP di Reggio Calabria del 03.09.2022 si vedeva esclusa dall'elenco dei docenti destinatari di supplenza sulla classe di concorso AD da GAE;
- che 13 docenti da GPS venivano assegnati alla prima scuola da lei scelta, IIS MAZZONE di Roccella Jonica;
- che l'apposizione della riserva ha impedito alla ricorrente di concorrere all'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e/o determinato nell'ambito del piano di reclutamento avviato per l'Anno
Scolastico 2022/23 sulla classe di concorso AD, unica classe di concorso sulla quale aveva lavorato;
- che l'ATP di Reggio Calabria ha escluso dalle nomine la ricorrente applicando, illegittimamente, la riserva prevista dall'art. 7 dell'O.M. 112/2022 che disciplina le GPS ossia graduatorie in tutto diverse dalle GAE;
- che si tratta di una riserva che non consente, fino al riconoscimento del titolo estero, l'attribuzione di incarichi ai docenti abilitati e/o specializzati all'estero relativamente alla classe di concorso cui il titolo estero si riferisce;
- che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 30 marzo
2001 n. 165; - che l'art. 7, comma 4, lettera e) con riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero, con titolo ancora non riconosciuto, dispone che il loro inserimento in GPS “non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” impedendo così loro la possibilità di essere individuati quali destinatari di contratti di incarichi di insegnamento e la conseguente stipulazione dei relativi contratti;
- che l'O.M. 112/2022 disciplina le GPS e non le GAE, regolate dal
D.M. 60/2022, che detta riserva non può applicarsi ai docenti inseriti nelle GAE e specializzatisi all'estero; - che sia nell'O.M. n. 60 del 2020, sia nel D.M. n. 51 del 2021, il Controparte_1 non aveva inteso la riserva come elemento impeditivo all'assunzione a tempo indeterminato oppure a tempo determinato;
- che l'ordinamento nazionale e quello euro unitario tendono alla parificazione delle posizioni lavorative, nonché al principio della libera circolazione dei titoli;
- che l'art. 7, comma
4, lettera e), dell'O.M. n. 112/2022, dispone che: l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure;
- che l'inclusione con riserva in graduatoria avrebbe un riflesso puramente figurativo, ma non spiegherebbe alcun effetto positivo, nemmeno in termini di possibilità assunzionali;
- che l'ordinanza ministeriale è un mero atto amministrativo e, dunque, non idoneo ad assurgere a fonte del diritto e di interpretazione;
- che, in base al principio di utilità ed efficacia degli atti amministrativi, non è dato adottare provvedimenti che non abbiano una ricaduta in termini di efficienza ed efficacia;
- che l'O.M. n. 60/2020, istitutiva delle GPS non ha previsto nessuna
Pag. 3 di 13 limitazione di tale specie e i docenti abilitati all'estero in attesa del riconoscimento dei titoli in Italia atteso che gli stessi hanno potuto inserirsi nelle graduatorie in questione e sottoscrivere, previa pertinente atto di individuazione, i contratti eventualmente spettantigli. – che la normativa sul reclutamento, l'art. 5ter del D.L. 228/21 convertito nella L. n. 15/2022 non ha previsto alcun limite per l'assunzione, con la conseguenza che l'Amministrazione Scolastica ha violato la normativa statale;
- che lo stesso deve evidenziarsi per la normativa inerente le assunzioni a tempo determinato,
c.d. supplenze, 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 che non prevede alcuna riserva;
- che per l'anno e per tutto il prossimo triennio, la riserva fungerà da limite, non potrà prendere parte al predetto piano finalizzato all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato né alla procedura di assunzione a tempo determinato con incarichi annuali, con ingiusta disparità di trattamento rispetto ai colleghi che hanno preso parte all'aggiornamento tenutosi l'anno prima;
- che l'inserimento con riserva finisce per non innovare il mondo del diritto;
- che il Tribunale ha già accolto analoghi ricorsi;
- che sussiste il requisito del fumus boni iuris ed altresì quello del periculum in mora in quanto si è legalmente separata dal coniuge, deve contribuire al mantenimento di un figlio studente universitario fuori sede, è gravata da alcuni finanziamenti, per l'acquisto dell'auto propria (€ 199,50)
e del figlio (€ 366,79), oltre al contratto di locazione del figlio in Milano (€ 650,00) per complessivi
€ 1.216,29 mensili;
- che dette somme erano coperte dallo stipendio di docente oggi negato e che costituiva l'unica fonte di sostentamento della ricorrente;
- che occorre altresì considerare il danno derivante dalla mancata assegnazione della supplenza con il superamento nella graduatoria da parte di altri candidati.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: « IN VIA D'URGENZA: disporre, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: per i motivi di cui al ricorso, con decreto emesso "inaudita altera parte", ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2,
c.p.c., sussistendo i presupposti del "fumus boni iuris" e del “periculum in mora", e non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti, la sospensione e/o revoca del provvedimento con il quale l'ATP di Reggio
Calabria prot. N. 11278 del 03.09.2022 non include e dunque esclude l'odierna ricorrente dagli elenchi dei docenti destinatari di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario sulla classe di concorso AD sostegno della provincia di Reggio
Calabria ordinando al resistente l'immediata assegnazione alla ricorrente di un contratto CP_1
a tempo determinato presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di preferenza ivi riportato;
NEL MERITO: 1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, all'inserimento nell'elenco dei destinatari di contratto a tempo determinato (supplenze
Pag. 4 di 13 annuali o sino al termine delle attività didattiche o su spezzoni o anche supplenze brevi in base al punteggio spettantele) per l'Anno Scolastico 2022/23 con decorrenza dal 05.09.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, comunque, per gli anni successivi sino allo scioglimento della riserva, per la classe di concorso AD presso una delle sedi indicate in domanda per cui dovesse risultare utile destinataria e secondo l'ordine di preferenze ivi indicato;
2) In conseguenza, ORDINARE, al resistente , di disporre tutti gli atti opportuni a consentire Controparte_1
l'assegnazione alla ricorrente di contratto a tempo determinato (supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche o su spezzoni o anche supplenze brevi in base al punteggio spettantele) per l'Anno Scolastico 2022/23 con decorrenza dal 05.09.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e comunque anche per gli anni successivi sino allo scioglimento della riserva per la classe di concorso
AD presso una delle sedi indicate in domanda per cui dovesse risultare utile destinataria e secondo l'ordine di preferenze ivi indicato;
3) CONDANNARE il , in Controparte_1 persona del pro tempore, al pagamento delle retribuzioni ed al riconoscimento del CP_2 punteggio per le supplenze che nelle more del presente giudizio dovessero essere riconosciute a soggetti in posizione posteriore a quella spettante alla ricorrente;
4) Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore costituito».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva parte resistente contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria, deducendo in particolare: - l'inammissibilità della domanda proposta nella parte in cui contesta la legittimità dell'art. 4, comma 7, lett. e), o. m. n. 112 del 2022, per violazione del principio del ne bis in idem avendo la ricorrente promosso altro giudizio, con precedente ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c., (n. 2832 e n. 2831-1 del 2022 ); - che il ricorso è comunque infondato;
- che una limitazione agli effetti dell'inclusione con riserva negli elenchi aggiuntivi di sostegno delle GAE
è espressamente contenuta nell'art. 4, comma 10, d. m. n. 60 del 2022; - che l'o. m. n. 112 del 2022 detta disposizioni non limitate alla sola formazione delle GPS;
- che la disposizione di cui all'art. 4, comma 7, lett. e), o. m.- n. 112 del 2022, nella parte in cui vieta il conferimento di incarichi di supplenza a coloro che abbiano un titolo di insegnamento sottoposto a riserva, trova applicazione anche per coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno delle GAE;
- che l'o. m. n. 112 del 2022, per l'anno scolastico 2022/2023 non prevede l'inserimento negli elenchi aggiuntivi ma solo l'inserimento nelle fasce ordinarie;
- che se è vero che nessuna norma di legge ha escluso che gli ammessi con riserva nella prima fascia potessero stipulare contratti di lavoro con il , è vero CP_1 che tale silenzio della legge è imputabile unicamente al fatto che la legge non ha mai previsto l'inserimento con riserva nelle fasce ordinarie delle GPS;
- che la ratio della disposizione di cui all'o.
m. n. 112 del 2022 è quella di assicurare, con l'inserimento con riserva, agli aspiranti insegnanti di
Pag. 5 di 13 sostegno di essere già inseriti nelle graduatorie provinciali al momento delle perfezionamento del titolo di abilitazione mediante riconoscimento nazionale e, dall'altro, di tutelare il primario interesse dei discenti a ricevere un insegnamento qualificato, mediante la preclusione alla stipula di contratti di supplenza;
- che il perfezionamento del titolo abilitante conseguito fuori dall'Italia, si completa con il riconoscimento ministeriale del titolo, avuto riguardo al percorso formativo seguito all'estero, ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con D. Lgs n. 206 del 2007, come modificato dal D. Lgs n. 15 del 2016; - che non si tratta di una pretermissione definitiva, bensì solo dell'esclusione dall'insegnamento fino a che non sia stato perfezionato il percorso abilitante;
- che non è prospettabile una disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno ricevuto un titolo di specializzazione sul territorio nazionale;
- che l'ordinanza n. 112 del 2022 costituisce attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 ter, d. L. n. 22 del 2020, che demanda la disciplina delle supplenze e della formazione delle GPS ad un'apposita ordinanza ministeriale;
- che non vi è contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale in tema di riconoscimento, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizioni di fonte europea;
- che il dedotto contrasto con l'o. m. n. 60 2020 non sussiste e comunque non potrebbe essere invocato come vizio di illegittimità dell'o. m. n. 112 del 2022; - che non è preclusa la regolamentazione della materia in maniera difforme alla precedente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso avversario, con vittoria di spese.
La domanda cautelare trovava accoglimento venendo altresì rigettato il reclamo presentato dal resistente. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
* * *
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento anche nel merito.
Dall'esame di quanto dedotto e documentato in atti da parte ricorrente, l'ordinanza cautelare adottata da questo giudice in data 20.03.2022 risulta eseguita dal resistente con decreto del Dirigente CP_1 dell' del 31.03.2023, con il quale è stata disposta la revoca Controparte_3 del contratto già stipulato in favore di altra docente con contestuale “individuazione con riserva della docente (n. 13.08.1971), quale destinataria della proposta di assunzione a tempo Parte_1 determinato fino al termine delle attività didattiche per n. 18 ore, previa apposizione della clausola risolutiva espressa, per il posto di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado ed alla Pt_2 rispettiva assegnazione della sede presso Roccella Ionica R.C. (cod. mecc. RCIS03800B), con
Pag. 6 di 13 decorrenza giuridica 03.09.2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio, salvo eventuale diverso esito della procedura di riconoscimento del titolo estero conseguito dall'aspirante”. Alla luce di detto riscontro, la ricorrente ha insistito per la liquidazione del danno economico subito, parametrandolo alla perdita delle retribuzioni dal mese di settembre 2022 al mese di marzo 2023 e quantificato in corso di causa in € 15.225,28 (v. allegati note di trattazione scritta del
06.12.2024 di formazione successiva al deposito del ricorso e dell'ordinanza cautelare).
Per quanto in particolare attiene la domanda di accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nell'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23 con decorrenza dal 03.09.2022 e per gli anni successivi sino allo scioglimento della riserva, si richiama integralmente la motivazione già posta a fondamento dell'ordinanza cautelare che di seguito si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Preliminarmente deve essere valutata l'eccezione di inammissibilità della domanda, nella parte in cui contesta la legittimità dell'art. 4, comma 7, lett. e), dell'O.M. n. 112 del 2022 perché promossa in violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l'odierna ricorrente avrebbe già incardinato analogo giudizio presso questo Tribunale (v. proced. n. 2831-1/22). Detta doglianza del non può trovare CP_1 accoglimento, in quanto dall'esame e dal confronto tra il ricorso introduttivo del presente giudizio e quello depositato nel procedimento richiamato nella memoria di costituzione, si evince che seppure oggetto di censura sia anche l'O.M. 112/22, sono differenti gli aspetti in base ai quali detta censura viene mossa;
in particolare, sul punto, deve notarsi che mentre nel ricorso relativo al procedimento n. 2831/22 ciò che viene chiesto è sostanzialmente il riconoscimento del diritto alla stipula di contratti con il in quanto docente inserita nelle graduatorie GPS, nel caso di specie il CP_1 riconoscimento di tale diritto è riferito all'inserimento con riserva nell'elenco delle graduatorie
GAE, con diritto alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato. Fermo quanto sopra, la tutela sommaria di cui all'art. 700 c.p.c. presuppone la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris, inteso quale apprezzamento in termini probabilistici di fondatezza della pretesa illustrata (v.
Tribunale di Roma 27.01.2017) e del periculum in mora, quale pericolo di verificazione di un pregiudizio irreparabile di beni e interessi primari, in attesa dei tempi del giudizio ordinario.
Occorre quindi verificare se nel caso di specie i suddetti requisiti sussistono. 1 – Sul fumus boni iuris
L'odierna ricorrente è abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A046 - Scienze giuridiche ed economiche negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, per superamento di pubblico concorso di cui al D.D. del 01.04.1999, per la quale è inserita a pieno titolo nelle Graduatorie ad
Esaurimento per la provincia di Reggio Calabria, con ultima sede di servizio presso l'IIS MAZZONE di Roccella Ionica. In considerazione del conseguimento all'estero del titolo abilitante ed in attesa del relativo riconoscimento, con riferimento alla classe di concorso AD, , è stata Parte_1
Pag. 7 di 13 inserita con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento venendole preclusa la possibilità di divenire destinataria di contratti a tempo determinato. In data 06.03.2022, infatti, il Controparte_1 col D.M. 60/2022 disponeva l'aggiornamento delle GAE consentendo alla ricorrente, di presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Reggio Calabria valide per il triennio 2022/25 con posizione n. 25 con pt 39 per la Graduatoria AD di cui agli Elenchi
Aggiuntivi per il sostegno (e con posizione n. 64 con pt 39 per la Graduatoria A046). La ricorrente partecipava, pertanto, alla procedura informatica di attribuzione delle supplenze regolata dalla
Circolare ministeriale 28957 del 29.07.2022 constatando però che il sistema non le permetteva di partecipare alle supplenze su Proprio a fronte di tale preclusione, la ricorrente ha agito in Pt_2 giudizio chiedendo, previa disapplicazione del provvedimento l'ATP di Reggio Calabria prot. n.
11278 del 03.09.2022, nella parte in cui, seppure inserita con riserva nelle GAE, non la include negli elenchi dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali, e fino al termine delle attività didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole statali, di ogni ordine e grado, della provincia di Reggio Calabria, l'accertamento del diritto ad essere individuata quale utile destinataria di nomina per la stipula di contratti a tempo determinato, presso una delle sedi scolastiche indicate in domanda per cui dovesse risultare utile destinataria. Premesso quanto sopra, deve rilevarsi che, per quanto concerne le graduatorie ad esaurimento, la disciplina di riferimento è quella dell'O.M. n. 60 del 10/03/2022. L'art.1 di detta ordinanza così dispone: “1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;
d) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il
Pag. 8 di 13 punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta”. Dall'esame dell'art. 4 dell'ordinanza in questione, si evince altresì che: “Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell'ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio. Analogamente, per gli insegnamenti della scuola secondaria di II grado, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell'ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio ….. 10. Possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro l'a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022. Con successivo avviso della competente Direzione generale saranno fornite le istruzioni relative a tempi e modalità di scioglimento della riserva”. L' art. 7 stabilisce altresì che:
“1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Dalla lettura delle suddette disposizioni, con riferimento ai candidati che hanno conseguito all'estero il titolo abilitante lo svolgimento dell'attività didattica, non si rileva alcun ostacolo non solo all'inserimento dei medesimi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ma altresì all'individuazione degli stessi quali destinatari per la stipula di contratti a tempo determinato. Sul punto, il convenuto, ha dedotto che la pretesa della ricorrente non può trovare CP_1 accoglimento in quanto detta circostanza sarebbe esclusa dalle previsioni di cui all'O.M. n.
122/2022, applicabile non solo alle graduatorie GPS ma altresì alle GAE. Tale conclusione interpretativa non può essere condivisa in quanto detta ordinanza non disciplina quanto attinente alle Graduatorie ad Esaurimento, oggetto del presente giudizio ma solo le Graduatorie provinciali di Supplenza. Nessuna specifica deduzione viene fatta dall'Amministrazione in ordine alla contestata impossibilità di stipulare contratti a tempo determinato da parte dei docenti inseriti nelle GAE con riserva;
impedimento che il convenuto ritiene legittimamente disposto in considerazione, CP_1 in particolare, di quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza suddetta, il quale prevede:
Pag. 9 di 13 “L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”. Detta preclusione, infatti, deve ritenersi legittimamente disposta con riferimento alle GPS, in considerazione del potere di disporre sul punto attribuito dall'art. 2 comma 4 ter D.L. 22/2020 che testualmente così recita: “….
4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici ((2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze)) del ai sensi del Controparte_4 comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del
è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica Controparte_4 istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma
3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”. Detta norma risulta ancora vigente e l'art. 19 comma 3 bis del D.L. n. 4/2022 ne ha prolungato l'ambito di operatività estendendolo sino al quadriennio
2020/2024; nessuna particolare disposizione è stata peraltro adottata con riferimento all'ipotesi di ammissione con riserva. Proprio l'assenza di specifiche indicazioni con riferimento ai docenti in possesso di un titolo abilitante conseguito all'estero e non ancora riconosciuto, ha permesso all'amministrazione, con l'O.M. 112/22, art. 7, di non consentire ai docenti iscritti con riserva nelle
GPS la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato sino allo scioglimento della relativa riserva, tale scelta infatti rientra nell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, al
Pag. 10 di 13 quale la valutazione del giudice non può sostituirsi. Quanto sopra rilevato con riferimento alle
Graduatorie provinciali di Supplenza non vale invece con riferimento all'aggiornamento delle
Graduatorie ad Esaurimento che sono disciplinate dall'ordinanza ministeriale n. 60/2022, la quale non prevede una disposizione dal contenuto corrispondente a quello dell'articolo 7, nessun limite è previsto con riferimento ai canditati ammessi con riserva per aver conseguito il titolo abilitante all'estero e ancora in attesa del riconoscimento ministeriale. La distinzione operata per finalità e per disciplina tra le GAE e le GPS rende non condivisibile la tesi difensiva sostenuta al in base CP_1 alla quale anche con riferimento alle GAE troverebbe applicazione l'art. 7 dell'O.M. 112/2022 e quindi la preclusione all'utile stipula di contratti a tempo determinato per canditati ammessi con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero. Con riferimento alle
GAE, pertanto, diversamente da quanto ritenuto e disposto dal resistente, la posizione di CP_1 coloro che sono inseriti con riserva rispetto a coloro che sono inseriti a pieno titolo deve essere equiparata anche ai fini della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per la classe di riferimento, fatta salva per i primi, l'applicazione di una clausola risolutiva che troverà concreta applicazione in caso di mancato riconoscimento del titolo. Visto quanto sopra esposto, sulla base degli elementi portati all'attenzione del giudicante ai fini della tutela cautelare, l'esclusione della ricorrente dai soggetti destinatari di incarichi a tempo determinato, in quanto ammessa con riserva nelle GAE per la classe di concorso AD, appare illegittimamente e immotivatamente disposta con integrazione del requisito del fumus boni iuris. – Sul periculum in mora Perché possa concedersi la tutela cautelare atipica ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non basta la verosimiglianza del diritto fatto valere in giudizio o prospettato (c.d. fumus boni iuris), ma deve configurarsi anche il c.d. periculum in mora ovvero la ricorrenza di una situazione di pericolo che faccia paventare la verificazione di un danno imminente ed irreparabile. Occorre, pertanto, stabilire se nel caso in esame il periculum in mora sussista e, quindi, se dalla preclusione alla stipula di contratti a tempo determinato conseguente all'inserimento con riserva nelle GAE, con riferimento alla classe di concorso AD, derivi alla ricorrente un pericolo attuale di danno grave ed irreparabile. E' documentalmente riscontrato l'inserimento della ricorrente con riserva nelle GAE per la classe di concorso AD
(posizione n. 25 con 39 pt) e che è stata esclusa dai docenti chiamati a ricoprire incarichi a tempo determinato, pur essendo stati chiamati docenti collocati nell'abito delle GPS (v. docc. 6 – 7 e 9 allegati al ricorso). , inoltre, seppure inserita a pieno titolo nelle GAE per la classe Parte_1 di concorso di posto comune A046 e, quindi potendo stipulare dei contratti di lavoro con il CP_1 resistente, tuttavia, non ha conseguito incarichi per quella classe di concorso, circostanza rimasta incontestata tra le parti. L'impossibilità di ricevere incarichi di docenza per la classe di concorso
AD, limita quindi pesantemente le entrate della ricorrente, circostanza particolarmente gravosa
Pag. 11 di 13 nello specifico momento facendo capo alla stessa numerose spese necessarie sostentamento e all'ordinario vivere quotidiano della stessa e del figlio studente fuori sede, per una somma pari ad oltre 1.200,00 euro mensili (v. docc. da 19 a 22 del ricorso). Alla luce degli impegni finanziari suddetti, assunti in considerazione anche dell'attività lavorativa oggi preclusa, deve ritenersi che nel caso di specie sussista altresì il requisito del periculum in mora. Verificata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, il ricorso deve essere accolto per quanto concerne il riconoscimento del diritto di , ad essere individuata quale utile destinataria di Parte_1 nomina per la stipula di contratti a tempo determinato presso una delle sedi scolastiche indicate in domanda per cui dovesse risultare utile destinataria, fino al definitivo scioglimento della riserva, con riferimento alla classe di concorso AD …”.
Per tutti i suddetti motivi, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad essere individuata quale utile destinataria di contratti a tempo determinato sino allo scioglimento della riserva e, comunque, nei limiti del periodo di vigenza delle GAE, valide per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
L'accoglimento di quanto domandato con il ricorso, deve altresì estendersi alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale subito in ragione dell'illegittima pretermissione dall'elenco dei docenti individuati quali possibili destinatari di incarico di supplenza.
La fondatezza della pretesa è riscontrata già dalla circostanza che il , in esecuzione CP_1 dell'ordinanza cautelare adottata, abbia provveduto a individuare la ricorrente quale destinataria della proposta di assunzione a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per n. 18 ore, per il posto di sostegno AD per la scuola secondaria di secondo grado ed all'assegnazione della sede presso l'Istituto di Istruzione di Roccella Ionica. Laddove, infatti, la ricorrente Controparte_5 fosse stata correttamente inclusa nell'elenco dei docenti passibili di nomina, avrebbe conseguito tale incarico. Deve quindi ritenersi sussistente il nesso causale fra l'inadempimento del ed il CP_1 danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente, risultando altamente probabile che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza poi effettivamente conferitole.
Ciò posto con riferimento alla quantificazione del suddetto danno occorre guardare a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto, spettando, invece, al datore di lavoro l'onere di provare eventuali fatti riduttivi del diritto al risarcimento.
Sul punto deve anche essere considerato che nessuna contestazione è stata proposta dalla parte resistente in ordine alla domanda risarcitoria che deve trovare accoglimento anche rispetto alla quantificazione di quanto spettante, dato dal risultato della moltiplicazione della retribuzione dovuta, per come emergente dai cedolini paga depositati, per i mesi in cui la docente è stata illegittimamente
Pag. 12 di 13 pretermessa dal conferimento di incarichi di docenza. Quantificazione anch'essa non contestata dal convenuto. CP_1
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il deve essere condannato a pagare in favore della CP_1 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la somma di € 15.225,28, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, complessivamente considerate, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i valori tariffari minimi, stante l'assenza di questioni di fatto e /o di diritto spiccatamente complesse e la serialità del contenzioso. Non si dispone il richiesto aumento di cui all'art. 4, c. 1 bis, DM 55/2014, stante il mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali evidenziati.
P.Q.M
Il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da
(C.F. ), R.G. 4161/2022, disattesa ogni contraria Parte_1 C.F._1 istanza, così provvede:
- in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di nomina per la stipula di contratti a tempo determinato dal 03.9.2022 sino allo scioglimento della riserva e, comunque, nei limiti del periodo di vigenza delle GAE valide per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- condanna il , in persona del a pagare in favore Controparte_1 CP_6 della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la somma di € 15.225,28, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 3.309,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Importo da distrarsi in favore del procuratore costituito per parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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