TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4802/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 09/10/1947, rappresentato e difeso dall'Avv. CECCHETTO ELISA
Ricorrente contro
(C.F.: nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Domingo (REPUBBLICA DOMINICANA) in data 17/03/1971
Resistente
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso, così chiedendo:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio celebrato ad IG (VI) in data 20.07.2017 ed iscritto nel registro degli atti di Matrimonio di quel comune al n. 10, parte I anno 2017.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge. 2) Condannare la signora , in caso di costituzione e opposizione, a rifondere Controparte_1
all'Erario le spese del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
con in IG (VI) in data 20/07/2017; che dall'unione non Controparte_1
erano nati figli;
che il rapporto tra le parti era entrato irreversibilmente in crisi;
che con sentenza n.
724/2023 del 18/04/2023 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata sentenza di divorzio tra i coniugi.
, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, non si Controparte_1
costituiva in giudizio, per cui alla prima udienza la stessa veniva dichiarata contumace.
Contestualmente, su istanza del ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.
Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti essendo trascorso più di un anno tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato nel procedimento per separazione personale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con sentenza passata in giudicato in data 26/05/2023. La circostanza che la signora , nonostante risulti CP_1
anagraficamente residente a[...]4, abbia da tempo lasciato l'ex casa coniugale, senza lasciare altri recapiti, ed il sig. abbia già Parte_1
provveduto a chiedere formalmente la cancellazione della stessa dalla propria residenza, dimostra chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Nulla va invece disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio civile in IG (VI) in data 20/07/2017.
[...]
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2017, numero 10, Parte I.
Nulla sulle spese. Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4802/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 09/10/1947, rappresentato e difeso dall'Avv. CECCHETTO ELISA
Ricorrente contro
(C.F.: nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Domingo (REPUBBLICA DOMINICANA) in data 17/03/1971
Resistente
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso, così chiedendo:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio celebrato ad IG (VI) in data 20.07.2017 ed iscritto nel registro degli atti di Matrimonio di quel comune al n. 10, parte I anno 2017.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge. 2) Condannare la signora , in caso di costituzione e opposizione, a rifondere Controparte_1
all'Erario le spese del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
con in IG (VI) in data 20/07/2017; che dall'unione non Controparte_1
erano nati figli;
che il rapporto tra le parti era entrato irreversibilmente in crisi;
che con sentenza n.
724/2023 del 18/04/2023 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata sentenza di divorzio tra i coniugi.
, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, non si Controparte_1
costituiva in giudizio, per cui alla prima udienza la stessa veniva dichiarata contumace.
Contestualmente, su istanza del ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.
Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti essendo trascorso più di un anno tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato nel procedimento per separazione personale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con sentenza passata in giudicato in data 26/05/2023. La circostanza che la signora , nonostante risulti CP_1
anagraficamente residente a[...]4, abbia da tempo lasciato l'ex casa coniugale, senza lasciare altri recapiti, ed il sig. abbia già Parte_1
provveduto a chiedere formalmente la cancellazione della stessa dalla propria residenza, dimostra chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Nulla va invece disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio civile in IG (VI) in data 20/07/2017.
[...]
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2017, numero 10, Parte I.
Nulla sulle spese. Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo