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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. RA DD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 18 giugno 2025, iscritta al n. 1530 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Bainsizza n. 36, presso lo studio dell'Avv. Caterina Santoro che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 18 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti della loro figlia, , nata fuori dal ma- Persona_1
trimonio il 14 novembre 2018.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
Perso
“1. Al fine di garantire alla minore di mantenere un rapporto stabile, equili- brato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere cura, educazione, istru- zione e assistenza morale da entrambi, i ricorrenti di comune accordo scelgono quale modalità di affidamento quella dell'affidamento condiviso ad entrambi i ge- nitori con collocazione prevalente presso la madre e la stessa minore risiederà, come già risiede, nella medesima residenza di quest'ultima, sita in Soriano Nel Ci- mino (VT), Via Pratarello n. 16; per l'effetto, le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo nel pre- minente interesse della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione natu- rale e delle aspirazioni della stessa.
2. Quanto alla permanenza della minore presso il padre, il signo potrà Parte_2
esercitare il Suo diritto/dovere di visita il primo fine settimana di ciascun mese, Perso prendendo con sé la figlia presso il luogo di residenza della stessa il venerdì verso le ore 16.00, per poi trasferirsi con la minore a Firenze, permanendo nella città fiorentina sino a domenica, quando la figlia verrà accompagnata dal padre alla residenza in Soriano Nel Cimino verso le ore 18.00 circa. Al fine di consentire alla Perso figli di sviluppare la propria vita di relazione nel luogo ove è residente, il signor potrà, inoltre, esercitare il Suo diritto/dovere di visita nella singola gior- Parte_2
nata alterna di sabato o di domenica dei restanti tre fine settimana al mese, da sta- bilire, di comune accordo con la madre, in modo tale che, ad esempio, se durante il secondo fine settimana il ricorrente trascorrerà la giornata di sabato con la figlia, la settimana successiva trascorrerà con la stessa minore la giornata di domenica. In Perso tali singole giornate, il ricorrente potrà prendere con sé dalla abitazione di pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
residenza orientativamente intorno alle ore 10.00 e sino alle ore 21.00 dello stesso giorno, quando la minore verrà dal padre riaccompagnata alla residenza, salvo di- verso accordo con la madre. Il signor compatibilmente con i propri Parte_2
impegni lavorativi e con le esigenze scolastiche della figlia, potrà inoltre prendere con sé la minore durante la settimana all'uscita da scuola prevista per le ore 13.20 Perso e sino alle ore 21.00 del medesimo giorno, quando la figli verrà riaccompa- gnata alla residenza dallo stesso ricorrente. Salvo diversi accordi tra le parti, la mi- Perso nor trascorrerà le festività canoniche natalizie e pasquali con la madre e con la famiglia della stessa ove avrà la possibilità di giocare e di trascorrere del tempo con parenti suoi coetanei. Al fine di garantire la permanenza della minore anche presso il padre, le parti concordano altresì che, durante le stesse festività natalizie e Perso pasquali, il ricorrente potrà prendere con sé la figlia e trascorrere del tempo con la medesima, anche a Firenze, secondo le modalità che verranno stabilite di comune accordo da entrambi i genitori. Ulteriori festività, anche infrasettimanali, saranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti. Per le vacanze estive si prevede che la minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni continuativi di vacanza da concordare en- tro il mese di maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza ove porteranno la figlia. Ulteriori periodi di visita e di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori stessi, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché delle volontà di quest'ultima. Perso
3. Il signo corrisponderà, a titolo di mantenimento della figli l'as- Parte_2
segno mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), che verrà corrisposto me- diante bonifico bancario sul conto corrente n. 4110.65, acceso presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., intestato alla signora le cui coordinate Pt_1
sono di seguito indicate: IBAN: [...] il cui paga- mento dovrà eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data della sentenza. Le spese straordinarie per la figlia di natura medico-sanitaria,
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
scolastica, parascolastica e ricreativa, purché previamente concordate, ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o aventi carattere d'ur- genza, sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Rispetto sia alle spese straordinarie sia a quelle ordinarie, i ricorrenti rimandano integral- mente a quanto dettato in materia dal Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, in materia di separazioni, divorzi, e nei pro- cedimenti in materia di famiglia dinnanzi al Tribunale civile di Viterbo o regola- mentati tramite le procedure di negoziazione assistita”, Protocollo n. 1961, dell'11 settembre 2018, depositato presso il Tribunale di Viterbo in data 11 settembre
2018. Perso
4. Al fine di assicurare che sia preservato il migliore interesse della minor e al fine di proteggere la stessa dalle potenziali conseguenze negative della esposizione Perso online, i ricorrenti stabiliscono che nessuna immagine della figlia minor possa essere pubblicata sui social media senza il consenso informato, esplicito e condiviso dell'altro genitore.
5. L'assegno unico per la figlia a carico continuerà ad essere erogato nella misura del 100% in favore della signor Parte_1
6. I ricorrenti si impegnano a comunicare, entro il termine di giorni cinque, even- tuali cambi di residenza o di domicilio, qualora l'eventuale trasferimento avvenga all'interno dello stesso Comune.
7. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est.
(RA DD)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. RA DD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 18 giugno 2025, iscritta al n. 1530 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Bainsizza n. 36, presso lo studio dell'Avv. Caterina Santoro che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 18 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti della loro figlia, , nata fuori dal ma- Persona_1
trimonio il 14 novembre 2018.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
Perso
“1. Al fine di garantire alla minore di mantenere un rapporto stabile, equili- brato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere cura, educazione, istru- zione e assistenza morale da entrambi, i ricorrenti di comune accordo scelgono quale modalità di affidamento quella dell'affidamento condiviso ad entrambi i ge- nitori con collocazione prevalente presso la madre e la stessa minore risiederà, come già risiede, nella medesima residenza di quest'ultima, sita in Soriano Nel Ci- mino (VT), Via Pratarello n. 16; per l'effetto, le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo nel pre- minente interesse della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione natu- rale e delle aspirazioni della stessa.
2. Quanto alla permanenza della minore presso il padre, il signo potrà Parte_2
esercitare il Suo diritto/dovere di visita il primo fine settimana di ciascun mese, Perso prendendo con sé la figlia presso il luogo di residenza della stessa il venerdì verso le ore 16.00, per poi trasferirsi con la minore a Firenze, permanendo nella città fiorentina sino a domenica, quando la figlia verrà accompagnata dal padre alla residenza in Soriano Nel Cimino verso le ore 18.00 circa. Al fine di consentire alla Perso figli di sviluppare la propria vita di relazione nel luogo ove è residente, il signor potrà, inoltre, esercitare il Suo diritto/dovere di visita nella singola gior- Parte_2
nata alterna di sabato o di domenica dei restanti tre fine settimana al mese, da sta- bilire, di comune accordo con la madre, in modo tale che, ad esempio, se durante il secondo fine settimana il ricorrente trascorrerà la giornata di sabato con la figlia, la settimana successiva trascorrerà con la stessa minore la giornata di domenica. In Perso tali singole giornate, il ricorrente potrà prendere con sé dalla abitazione di pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
residenza orientativamente intorno alle ore 10.00 e sino alle ore 21.00 dello stesso giorno, quando la minore verrà dal padre riaccompagnata alla residenza, salvo di- verso accordo con la madre. Il signor compatibilmente con i propri Parte_2
impegni lavorativi e con le esigenze scolastiche della figlia, potrà inoltre prendere con sé la minore durante la settimana all'uscita da scuola prevista per le ore 13.20 Perso e sino alle ore 21.00 del medesimo giorno, quando la figli verrà riaccompa- gnata alla residenza dallo stesso ricorrente. Salvo diversi accordi tra le parti, la mi- Perso nor trascorrerà le festività canoniche natalizie e pasquali con la madre e con la famiglia della stessa ove avrà la possibilità di giocare e di trascorrere del tempo con parenti suoi coetanei. Al fine di garantire la permanenza della minore anche presso il padre, le parti concordano altresì che, durante le stesse festività natalizie e Perso pasquali, il ricorrente potrà prendere con sé la figlia e trascorrere del tempo con la medesima, anche a Firenze, secondo le modalità che verranno stabilite di comune accordo da entrambi i genitori. Ulteriori festività, anche infrasettimanali, saranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti. Per le vacanze estive si prevede che la minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni continuativi di vacanza da concordare en- tro il mese di maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza ove porteranno la figlia. Ulteriori periodi di visita e di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori stessi, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché delle volontà di quest'ultima. Perso
3. Il signo corrisponderà, a titolo di mantenimento della figli l'as- Parte_2
segno mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), che verrà corrisposto me- diante bonifico bancario sul conto corrente n. 4110.65, acceso presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., intestato alla signora le cui coordinate Pt_1
sono di seguito indicate: IBAN: [...] il cui paga- mento dovrà eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data della sentenza. Le spese straordinarie per la figlia di natura medico-sanitaria,
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
scolastica, parascolastica e ricreativa, purché previamente concordate, ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o aventi carattere d'ur- genza, sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Rispetto sia alle spese straordinarie sia a quelle ordinarie, i ricorrenti rimandano integral- mente a quanto dettato in materia dal Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, in materia di separazioni, divorzi, e nei pro- cedimenti in materia di famiglia dinnanzi al Tribunale civile di Viterbo o regola- mentati tramite le procedure di negoziazione assistita”, Protocollo n. 1961, dell'11 settembre 2018, depositato presso il Tribunale di Viterbo in data 11 settembre
2018. Perso
4. Al fine di assicurare che sia preservato il migliore interesse della minor e al fine di proteggere la stessa dalle potenziali conseguenze negative della esposizione Perso online, i ricorrenti stabiliscono che nessuna immagine della figlia minor possa essere pubblicata sui social media senza il consenso informato, esplicito e condiviso dell'altro genitore.
5. L'assegno unico per la figlia a carico continuerà ad essere erogato nella misura del 100% in favore della signor Parte_1
6. I ricorrenti si impegnano a comunicare, entro il termine di giorni cinque, even- tuali cambi di residenza o di domicilio, qualora l'eventuale trasferimento avvenga all'interno dello stesso Comune.
7. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est.
(RA DD)
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