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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7448/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7448/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. BIANCO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. BIANCO
GIUSEPPE;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._1
SCAMARCIO GAETANO e , con elezione di domicilio in via ammiraglio vacca null
70032 Bitonto, presso l'avv. SCAMARCIO GAETANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 08/11/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 5 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1
Dott. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Opel CP_1
Mokka 1.6 dti targata FE337DR, concessa in noleggio al convenuto in data 20/04/2017.
Esponeva l'attrice che il convenuto, in data 20/04/2017, noleggiava presso gli uffici operativi della siti presso l'Aeroporto di Milano Malpensa il suddetto Parte_1
veicolo, che avrebbe dovuto riconsegnare nel medesimo giorno presso gli uffici di
Bergamo. Al momento del ritiro, il veicolo presentava solo alcuni lievi graffi al paraurti posteriore, come da foglio di check out sottoscritto dal convenuto.
Nella stessa giornata, alle ore 15:20 circa, il convenuto, alla guida del mezzo e in compagnia dell'Avv. Sergio Carabellese quale terzo trasportato, percorreva l'autostrada
A/4 direzione Venezia/Milano quando, giunto all'altezza della corsia di decelerazione nei pressi dell'uscita Cavenago-Cambiago, perdeva il controllo del veicolo che, dopo aver lasciato tracce di scarrocciamento, urtava violentemente contro la cuspide che separa la corsia riservata al transito degli autobus.
L'attrice quantificava i danni subiti in € 11.737,46 (IVA compresa), come da perizia del
17/05/2017, e ne chiedeva il risarcimento al convenuto.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la ricostruzione dei fatti fornita da controparte e deducendo che la perdita di controllo del veicolo era stata causata dall'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane di piccola taglia, circostanza che integrava gli estremi del caso fortuito.
Espletata l'istruttoria mediante prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, nonché la disciplina contrattuale ex artt. 1587 e 1588 c.c. sugli obblighi del conduttore.
Come affermato dalla Suprema Corte, Cass. civ. ord. n. 12465/2023, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, il danneggiato ha l'onere di provare il fatto storico dell'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia. Solo
pagina 2 di 5 una volta assolto tale onere probatorio, sorge in capo al custode l'onere di dimostrare il caso fortuito quale causa di esonero dalla responsabilità.
Nel caso in esame, è pacifico e documentalmente provato che il veicolo noleggiato dall'attrice abbia subito ingenti danni a seguito del sinistro occorso mentre era nella disponibilità del convenuto. La dinamica del sinistro è stata accertata dal verbale della
Polizia Stradale, che fa piena prova fino a querela di falso, dal quale emerge che il convenuto, a causa della velocità non regolata, perdeva il controllo del veicolo urtando violentemente contro la cuspide dello svincolo.
La tesi difensiva del convenuto, secondo cui il sinistro sarebbe stato causato dall'improvviso attraversamento di un cane, non trova riscontro nelle risultanze probatorie. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. n. 1368/2017) ha chiarito che il nesso causale tra il comportamento degli animali e il danno subito deve essere provato dall'attore, non essendo sufficiente la mera invasione della sede stradale da parte degli animali per ritenere sussistente la responsabilità del custode.
Nel caso di specie, non solo non vi è prova dell'effettiva presenza dell'animale, ma il verbale della Polizia Stradale ha accertato che la recinzione autostradale era integra e non sono stati rinvenuti animali sul posto. Inoltre, la testimone , Testimone_1
presente al momento del sinistro, ha riferito di aver visto il veicolo arrivare a forte velocità dalla carreggiata autostradale ed urtare contro il guard-rail, senza menzionare la presenza di alcun animale.
La testimonianza dell'Avv. Carabellese, unico teste di parte convenuta, non è sufficiente a superare quanto accertato nel verbale della Polizia Stradale, che fa piena prova fino a querela di falso.
Sotto il profilo contrattuale, il convenuto è venuto meno agli obblighi di cui agli artt. 1587
e 1588 c.c., non avendo osservato la diligenza del buon padre di famiglia nell'utilizzo del veicolo noleggiato. Come stabilito dall'art.
2.4 delle condizioni generali di noleggio, espressamente accettate dal convenuto, questi è tenuto a risarcire qualsiasi danno occorso all'autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al cliente medesimo.
Quanto al quantum, sebbene i danni al veicolo siano ampiamente documentati dai rilievi fotografici allegati agli atti, la perizia di parte del 17/05/2017 prodotta dall'attrice, in quanto proveniente da un soggetto incaricato unilateralmente, non può fare piena prova dell'entità del danno. Sul punto, la Suprema Corte (Cass. civ. sent. n. 2894/2019) ha pagina 3 di 5 chiarito che una perizia di parte non può essere considerata una prova piena del danno subito o del quantum richiesto.
Tuttavia, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. ord. n.
15950/2022), quando sia certa l'esistenza di un danno patrimoniale ma non sia possibile determinarne con precisione l'ammontare, il giudice può procedere alla liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., purché il danneggiato abbia fornito gli elementi di fatto idonei a dimostrare la sussistenza del pregiudizio economico e tali da consentire la quantificazione del danno, sia pure in modo approssimativo.
Nel caso di specie, considerata la documentazione fotografica che attesta inequivocabilmente la gravità dei danni subiti dal veicolo, dei danni preesistenti ed accertati dal foglio di check out sottoscritto in data 20/04/2017, la perizia di parte che ne stima l'ammontare in € 11.737,46, appare equo liquidare il danno nella misura di €.
8.000,00.
Tale valutazione equitativa trova ulteriore conferma nel fatto che il convenuto, pur contestando genericamente la quantificazione del danno, non ha fornito elementi concreti per una diversa stima né ha prodotto una controperizia. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. n. 24110/2021), la contestazione generica dell'ammontare del danno, non supportata da specifici elementi di prova contraria, non è sufficiente ad inficiare la valutazione equitativa operata dal giudice sulla base degli elementi forniti dalla parte danneggiata.
Nel caso di specie, gli elementi posti a base della liquidazione equitativa sono:
- la documentazione fotografica che evidenzia danni estesi alla parte anteriore e laterale del veicolo;
- il verbale della Polizia Stradale che descrive un impatto di notevole entità;
- la perizia di parte che, pur non facendo piena prova, fornisce una stima analitica dei costi di riparazione;
- il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, trattandosi di auto di recente immatricolazione;
- i danni pregressi già esistenti sul veicolo.
Va inoltre considerato che la mancata ammissione della CTU, motivata dall'indisponibilità del veicolo, non preclude la possibilità di procedere alla liquidazione equitativa del danno, quando - come nel caso di specie - vi siano sufficienti elementi pagina 4 di 5 probatori che consentano di determinare, sia pure in via presuntiva, l'entità del pregiudizio subito (Cass. civ. ord. n. 28892/2022).
Da ultimo va rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c non essendo stata fornita la piena prova che la parte soccombente ha agito e/o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, onere probatorio che in-combe alla parte opposta quale sul soggetto leso, la quale aveva anche l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale.
Nel caso che ci impegna le argomentazioni dedotte dalla parte convenuta semplice opposizione a decreto ingiuntivo, palesemente dilatoria, non è sufficiente a dimostrare la responsabilità prevista dall'art 96 c.p.c. a ciò si aggiunga che non risulta altresì provato il danno che non è possibile determinare neanche in via equitativa non essendo stati offerti elementi oggettivi di riferimento per la sua determinazione.
Per cui la domanda va rigetta.
In ordine al regolamento delle spese questo segue il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 8.000,00, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre CU e bollo, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Bari, il 9 aprile 2025
Bari, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7448/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. BIANCO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. BIANCO
GIUSEPPE;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._1
SCAMARCIO GAETANO e , con elezione di domicilio in via ammiraglio vacca null
70032 Bitonto, presso l'avv. SCAMARCIO GAETANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 08/11/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 5 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1
Dott. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Opel CP_1
Mokka 1.6 dti targata FE337DR, concessa in noleggio al convenuto in data 20/04/2017.
Esponeva l'attrice che il convenuto, in data 20/04/2017, noleggiava presso gli uffici operativi della siti presso l'Aeroporto di Milano Malpensa il suddetto Parte_1
veicolo, che avrebbe dovuto riconsegnare nel medesimo giorno presso gli uffici di
Bergamo. Al momento del ritiro, il veicolo presentava solo alcuni lievi graffi al paraurti posteriore, come da foglio di check out sottoscritto dal convenuto.
Nella stessa giornata, alle ore 15:20 circa, il convenuto, alla guida del mezzo e in compagnia dell'Avv. Sergio Carabellese quale terzo trasportato, percorreva l'autostrada
A/4 direzione Venezia/Milano quando, giunto all'altezza della corsia di decelerazione nei pressi dell'uscita Cavenago-Cambiago, perdeva il controllo del veicolo che, dopo aver lasciato tracce di scarrocciamento, urtava violentemente contro la cuspide che separa la corsia riservata al transito degli autobus.
L'attrice quantificava i danni subiti in € 11.737,46 (IVA compresa), come da perizia del
17/05/2017, e ne chiedeva il risarcimento al convenuto.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la ricostruzione dei fatti fornita da controparte e deducendo che la perdita di controllo del veicolo era stata causata dall'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane di piccola taglia, circostanza che integrava gli estremi del caso fortuito.
Espletata l'istruttoria mediante prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, nonché la disciplina contrattuale ex artt. 1587 e 1588 c.c. sugli obblighi del conduttore.
Come affermato dalla Suprema Corte, Cass. civ. ord. n. 12465/2023, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, il danneggiato ha l'onere di provare il fatto storico dell'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia. Solo
pagina 2 di 5 una volta assolto tale onere probatorio, sorge in capo al custode l'onere di dimostrare il caso fortuito quale causa di esonero dalla responsabilità.
Nel caso in esame, è pacifico e documentalmente provato che il veicolo noleggiato dall'attrice abbia subito ingenti danni a seguito del sinistro occorso mentre era nella disponibilità del convenuto. La dinamica del sinistro è stata accertata dal verbale della
Polizia Stradale, che fa piena prova fino a querela di falso, dal quale emerge che il convenuto, a causa della velocità non regolata, perdeva il controllo del veicolo urtando violentemente contro la cuspide dello svincolo.
La tesi difensiva del convenuto, secondo cui il sinistro sarebbe stato causato dall'improvviso attraversamento di un cane, non trova riscontro nelle risultanze probatorie. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. n. 1368/2017) ha chiarito che il nesso causale tra il comportamento degli animali e il danno subito deve essere provato dall'attore, non essendo sufficiente la mera invasione della sede stradale da parte degli animali per ritenere sussistente la responsabilità del custode.
Nel caso di specie, non solo non vi è prova dell'effettiva presenza dell'animale, ma il verbale della Polizia Stradale ha accertato che la recinzione autostradale era integra e non sono stati rinvenuti animali sul posto. Inoltre, la testimone , Testimone_1
presente al momento del sinistro, ha riferito di aver visto il veicolo arrivare a forte velocità dalla carreggiata autostradale ed urtare contro il guard-rail, senza menzionare la presenza di alcun animale.
La testimonianza dell'Avv. Carabellese, unico teste di parte convenuta, non è sufficiente a superare quanto accertato nel verbale della Polizia Stradale, che fa piena prova fino a querela di falso.
Sotto il profilo contrattuale, il convenuto è venuto meno agli obblighi di cui agli artt. 1587
e 1588 c.c., non avendo osservato la diligenza del buon padre di famiglia nell'utilizzo del veicolo noleggiato. Come stabilito dall'art.
2.4 delle condizioni generali di noleggio, espressamente accettate dal convenuto, questi è tenuto a risarcire qualsiasi danno occorso all'autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al cliente medesimo.
Quanto al quantum, sebbene i danni al veicolo siano ampiamente documentati dai rilievi fotografici allegati agli atti, la perizia di parte del 17/05/2017 prodotta dall'attrice, in quanto proveniente da un soggetto incaricato unilateralmente, non può fare piena prova dell'entità del danno. Sul punto, la Suprema Corte (Cass. civ. sent. n. 2894/2019) ha pagina 3 di 5 chiarito che una perizia di parte non può essere considerata una prova piena del danno subito o del quantum richiesto.
Tuttavia, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. ord. n.
15950/2022), quando sia certa l'esistenza di un danno patrimoniale ma non sia possibile determinarne con precisione l'ammontare, il giudice può procedere alla liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., purché il danneggiato abbia fornito gli elementi di fatto idonei a dimostrare la sussistenza del pregiudizio economico e tali da consentire la quantificazione del danno, sia pure in modo approssimativo.
Nel caso di specie, considerata la documentazione fotografica che attesta inequivocabilmente la gravità dei danni subiti dal veicolo, dei danni preesistenti ed accertati dal foglio di check out sottoscritto in data 20/04/2017, la perizia di parte che ne stima l'ammontare in € 11.737,46, appare equo liquidare il danno nella misura di €.
8.000,00.
Tale valutazione equitativa trova ulteriore conferma nel fatto che il convenuto, pur contestando genericamente la quantificazione del danno, non ha fornito elementi concreti per una diversa stima né ha prodotto una controperizia. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. n. 24110/2021), la contestazione generica dell'ammontare del danno, non supportata da specifici elementi di prova contraria, non è sufficiente ad inficiare la valutazione equitativa operata dal giudice sulla base degli elementi forniti dalla parte danneggiata.
Nel caso di specie, gli elementi posti a base della liquidazione equitativa sono:
- la documentazione fotografica che evidenzia danni estesi alla parte anteriore e laterale del veicolo;
- il verbale della Polizia Stradale che descrive un impatto di notevole entità;
- la perizia di parte che, pur non facendo piena prova, fornisce una stima analitica dei costi di riparazione;
- il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, trattandosi di auto di recente immatricolazione;
- i danni pregressi già esistenti sul veicolo.
Va inoltre considerato che la mancata ammissione della CTU, motivata dall'indisponibilità del veicolo, non preclude la possibilità di procedere alla liquidazione equitativa del danno, quando - come nel caso di specie - vi siano sufficienti elementi pagina 4 di 5 probatori che consentano di determinare, sia pure in via presuntiva, l'entità del pregiudizio subito (Cass. civ. ord. n. 28892/2022).
Da ultimo va rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c non essendo stata fornita la piena prova che la parte soccombente ha agito e/o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, onere probatorio che in-combe alla parte opposta quale sul soggetto leso, la quale aveva anche l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale.
Nel caso che ci impegna le argomentazioni dedotte dalla parte convenuta semplice opposizione a decreto ingiuntivo, palesemente dilatoria, non è sufficiente a dimostrare la responsabilità prevista dall'art 96 c.p.c. a ciò si aggiunga che non risulta altresì provato il danno che non è possibile determinare neanche in via equitativa non essendo stati offerti elementi oggettivi di riferimento per la sua determinazione.
Per cui la domanda va rigetta.
In ordine al regolamento delle spese questo segue il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 8.000,00, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre CU e bollo, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Bari, il 9 aprile 2025
Bari, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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