Articolo 7 della Legge 15 aprile 2004, n. 106
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 maggio 2004
Art. 7. (Sanzioni) 1. Chiunque viola le norme della presente legge e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 e' ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreche' la violazione non sia ancora stata contestata.
Entrata in vigore il 12 maggio 2004