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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/07/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 5 aprile 2024, da
(c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale alle liti unita al ricorso di primo grado nella busta telematica dall'Avv. Giovanni Reho (pec: , Email_1 appellante contro
C.F. Controparte_1
in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come domicilio presso i suoi uffici in (30124)
Venezia alla Piazza San Marco n. 63- pec Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 514/2023 d.d. 05.10.2023 del giudice del lavoro del Tribunale di Verona. -
In punto: opposizione ad ordinanza/ingiunzione, sanzioni amministrative disconoscimento indennità di trasferta. -
CONCLUSIONI:
Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 514/2023, anche previa
1 declaratoria di nullità della stessa per i motivi dedotti nel presente atto, annullare e/o dichiarare illegittime e/o invalide e/o inefficaci le Ordinanze di Ingiunzione n. 167/2022
e n. 168/2022 dell' di opposte;
in subordine e Controparte_1 CP_1 salvo gravame ridurre le sanzioni irrogate al minimo edittale. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge quali IVA e C.P.A.”.
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CP_1
“in via principale nel merito: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità in toto dell'appello, e pertanto rigettare in toto l'appello di cui si discute;
in ogni caso: rigettare le istanze istruttorie proposte dall'appellante e la richiesta di riduzione delle sanzioni erogate al minimo edittale;
In ogni caso: rigettare la richiesta di annullamento o accertamento sull'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia delle Ordinanze di ingiunzione
n. 167/2022 e n. 168/2022 dell' , Controparte_1 confermandone invece la piena correttezza. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Verona respingeva le opposizioni presentate da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante avverso le ordinanze Controparte_2
Con ingiunzioni n. 167/2022 e n. 168/2022 con le quali l' di aveva ingiunto CP_1 il pagamento dell'importo complessivo di € 13.950,40 a titolo di sanzioni amministrative per le seguenti violazioni:
a) art. 39, commi 1 e 2 del D.L. 112/2008, per aver effettuato infedeli registrazioni nel LUL fino a 10 lavoratori in relazione a cinque soci lavoratori che hanno eseguito l'appalto appalti presso MENZ & GASSER s.p.a. in punto trasferta Italia, in assenza dei relativi presupposti (periodo da luglio 2013 a luglio 2015);
b) art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. 112/2008, per aver effettuato infedeli registrazioni nel LUL oltre a 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi in relazione a cinque soci lavoratori (gli stessi di cui al punto a), che hanno eseguito l'appalto presso MENZ & GASSER s.p.a. in punto trasferta Italia, in assenza dei relativi presupposti (periodo agosto 2015 - ottobre 2016).
Le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano liquidate in € 1.49200 (più accessori di legge). 2 In particolare, il giudice scaligero richiamava anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 560/2019 del giudice del lavoro del Tribunale di Milano (confermata con s. n. 506/2020 della Corte di Appello meneghina) relativa al giudizio instaurato per i medesimi fatti conto l'INPS e premesso che “l'accertamento condotto dagli ispettori Con dell' , per quanto rileva in questa sede, attiene alla infedele registrazione del LUL relativamente alle somme percepite dai soci lavoratori della cooperativa a titolo trasferta Italia durante il periodo da luglio 2013 ad ottobre 2016, allorquando prestavano attività lavorativa presso lo stabilimento Menz e Gasser spa in CP_1 alla via Torricelli, in virtù dell'appalto stipulato fra la cooperativa e la società Menz
e Gasser”, evidenziava:
a) il Tribunale di Milano, seppur nel giudizio incardinato nei confronti dell'INPS
e dell' per l'accertamento dei contributi dovuti in relazione al CP_3 medesimo verbale di accertamento qui esaminato, ha accertato il vincolo di subordinazione dei lavoratori oggetto dell'accertamento;
b) in merito alla trasferta Italia parte opponente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante e relativo alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'esonero contributivo rivendicato, laddove peraltro “come accertato e documentato dagli ispettori e non smentito dalla cooperativa, i lavoratori sin dall'inizio del loro rapporto di lavoro hanno sempre effettuato la prestazione lavorativa presso l'unità operativa della società committente MENZ
& GASSER S.P.A. sita in alla Via Torricelli n.7, in esecuzione dell'appalto CP_1 intercorrente tra quest'ultima e la dal 2013 ad oggi, Parte_2
e la sede indicata nel contratto mutualistico e negli di assunzione (per Pt_3 alcuni lavoratori in alla via Aurelio Saffi n. 2 e per gli altri alla CP_1 CP_1 via G. Bozzini n. 1/B) non è una sede di lavoro bensì una sede amministrativa della . CP_2
2. Per la riforma della sentenza propone appello in proprio e Parte_1
liquidazione, formulando sei (6) motivi di appello. Controparte_2
2.1. Con il primo motivo, eccepiscono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. perché priva di motivazione essendosi limitata a richiamare precedenti del Tribunale e della Corte territoriale di Milano
e quindi per difetto di autonomo processo deliberativo.
3 2.2. Con il secondo motivo si dolgono per la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 2909
c.c. della decisione non potendo avere effetto di giudicato i precedenti richiamati essendo diverse le parti in causa (INPS e . CP_3
2.3. Con il terzo motivo censurano la sentenza per violazione degli artt. 2094 c.c. nonché 1 della l. n. 142/2001 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. perché priva di motivazione in ordine alla natura subordinata del rapporto dei soci di cooperativa, trattandosi di questione preliminare rispetto all'applicazione delle infedeli registrazioni sul LUL delle trasferte.
2.4. Con il quarto motivo, fanno valere il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. nonché 2697 c.c. in punto accertamento in concreto dell'esistenza di indici di subordinazione e in punto mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte sul punto.
2.5. Con il quinto motivo, rileva la violazione o falsa applicazione dell'art. 51, comma
5° del Dpr. n. 917/1986, con particolare riferimento alla trasferta, siccome dallo stesso verbale del C.d.A. del 25.02.2013 emerge che l'attività dei soci si svolgeva non presso la sede della cooperativa ma presso terzi committenti, dove i soci lavoratori si recavano in base alle occasioni di lavoro disponibili. Evidenzia infine che per i soci di oggetto della verifica, la sede di Controparte_2 lavoro indicata nel contratto era diversa da quella dello stabilimento MENZ &
GASSER s.p.a. (sita in via Torricelli) ed inoltre i soci oggetto della verifica CP_1 risiedevano abitualmente in comuni diversi e in luoghi distanti dalla sede della ditta committente in cui si recavano per lavoro.
2.6. Con il sesto motivo in punto quantum debeatur censurano la sentenza per omessa motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. nonché dell'art. 39 comma
7° del d.l. n. 112/2008, laddove trattandosi degli stessi cinque soci lavoratori cui si riferiscono le asserite infedeli registrazioni per un periodo, comune ad entrambe le contestazioni, che va ininterrottamente da luglio 2013 a ottobre
2016, l'applicazione della sanzione prevista dai commi 1 e poi anche 2 del citato art. 39 si risolve in un'illegittima duplicazione di sanzione dei medesimi fatti.
Concludono nel senso che alla fattispecie andava applicata l'unica sanzione prevista dal comma 7 dell'art. 39 per le violazioni protrattesi per un periodo superiore a dodici mesi.
4 3. Radicatosi il contradditorio l' Controparte_1 difende la sentenza della quale chiede l'integrale conferma.
[...]
4. La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del
19 giugno 2025, nel corso della quale veniva dichiarata l'interruzione del giudizio nei confronti della cooperativa appellante siccome sottoposta a liquidazione giudiziale (sentenza del Tribunale di Lodi d.d. 18.02.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e la sentenza va confermata (viene anche richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza di questa Corte territoriale n. 103/2023 controparte sempre in relazione all'appalto svolto presso la sede MENZ & CP_3
GASSER s.p.a. di ). CP_1
6. Il decisum del giudice scaligero trova conferma anche nell'orientamento di legittimità condiviso dal Collegio e richiamato in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che nel pronunciarsi sulla natura dei rapporti di lavoro con i soci della sull'assoggettamento a contribuzione delle Controparte_2 somme erogate a titolo di trasferta in ambito di appalti analoghi come modus operandi a quello in esame, ha confermato l'esito degli accertamenti ispettivi e ritenuto fondate le pretese di INPS, (cfr. Cass. n. 31683/2022) e DTL (cfr. CP_3
n. 6729/2025, n. 23788/2024).
7. Il primo motivo nonché il secondo oltre che ad essere infondati sono anche irrilevanti tenuto conto che l'eventuale accertamento del difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata non comporta de plano la fondatezza dell'originaria domanda o la remissione del procedimento al giudice di prime cure, dovendo comunque il giudice del gravame pronunciarsi sul merito della vicenda. Con La genesi della pretesa dell' è correttamente ricostruita dall'appellata nella propria memoria di costituzione.
A seguito di accertamento svoltosi a cavallo fra il 2016 ed il 2017 dell' CP_1
di , venivano emesse in data 31 marzo 2022 le impugnate
[...] CP_1 ordinanze/ingiunzione oggetto di questo processo. con ricorso proposto avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di CP_2
Milano conveniva in giudizio l' e l'INPS chiedendo di “annullare o dichiarare CP_3
5 illegittimi e/o invalidi e/o infondati i verbali dell' di Controparte_1
indicati in epigrafe nonché le relative richieste di pagamento contributivo e CP_1 sanzionatorie per i motivi illustrati nel presente ricorso, annullare o dichiarare illegittima e/o invalida e/o infondata la variazione del rapporto assicurativo dell' di Milano del 23.11.2017, indicata in epigrafe nonché le relative richieste CP_3 di pagamento e sanzionatorie”.
L' eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice CP_3 meneghino, che il Tribunale accoglieva dichiarando competente il Tribunale di
Verona avanti il quale, successivamente, veniva riassunto il giudizio.
Il giudizio avanti il Tribunale di Milano contro l'INPS si è concluso con la sentenza del Tribunale di Milano n. 560/2019 (confermata con s. n. 506/2020 della Corte di Appello meneghina) che ha rigettato l'opposizione proposta dalla CP_2 avverso le richieste di pagamento dell'INPS, fondate sugli stessi verbali dell' di sul quale si fondano le sanzioni Controparte_1 CP_1 amministrative irrogate in questo procedimento.
Ne consegue che l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona, ha correttamente rigettato il ricorso richiamando per relationem la sentenza n.
560/2019 del giudice del lavoro del tribunale di Milano, con la quale sono state ritenute prive di fondamento le contestazioni svolte dalla avverso CP_2 le pretese dell'INPS, in considerazione della dedotta natura non subordinata dei rapporti di lavoro oggetto di causa e l'insussistenza dei requisiti per sottrarre le somme corrisposte a titolo di trasferta a contribuzione.
8. Il terzo ed il quarto motivo - da trattare congiuntamente stante la loro stretta connessione siccome tutti relativi alla supposta natura non subordinati dei rapporti di lavoro - sono infondati.
L'appellante sostiene la natura non subordinata dei rapporti di lavoro de quibus
(e la genuinità della trasferta svolta dai lavoratori) un tanto nella fattispecie con evidente automatico effetto sulle sanzioni applicate per la violazione degli obblighi formali relativi al LUL applicabili ai soli lavoratori subordinati.
Nel caso di specie, la natura subordinata dei rapporti di lavoro fra i soci e la medesima deriva dai seguenti dati pacifici e documentali (cfr. CP_2
C.d.A. MI s. n. 506/2020 cit.) laddove l'opponente odierna appellante:
6 a) svolgeva principalmente attività di pulizia di uffici, appartamenti, negozi, aziende, strutture commerciali e professionali nonché pulizie di interni e di aree esterne;
b) stipulava contratti di appalto con la società MENZ & GASSER s.p.a. per lo svolgimento di movimentazione merci manuale e con l'utilizzo di transpallet non elettrico o ausilio di mezzi meccanici, confezionamento, etichettatura e servizi di pulizia, da svolgere presso la società committente;
c) faceva sottoscrivere ai soci lavoratori un cd. contratto mutualistico secondo il quale la prestazione era resa senza vincolo di subordinazione, il socio aveva la facoltà di accettare o rifiutare le occasioni di lavoro comunicate dalla cooperativa, era previsto un compenso orario lordo, in caso di malattia, maternità e infortunio il socio doveva darne comunicazione entro
48 alla cooperativa e aveva diritto a percepire da INPS o le relative CP_3 indennità;
d) richiedeva l'attribuzione della matricola aziendale all'INPS per la denuncia dei lavoratori dipendenti e ai fini del versamento della contribuzione previdenziale tant'è vero che effettuava per ciascun socio lavoratore le previste comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'Impiego, Pt_3 qualificando tutti i rapporti denunciati come subordinati a tempo pieno e indeterminato, istituiva il Libro Unico del Lavoro, trasmetteva all'INPS le denunce obbligatorie mensili (Modelli DM10), effettuava il versamento della contribuzione dovuta applicando l'aliquota prevista per il personale dipendente, costituiva ed alimentava presso l'INPS posizioni assicurative al
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
Parimenti pacifico è che i soci di svolgessero, in via continuativa, CP_2 prestazioni di carico e scarico merci nell'ambito degli appalti acquisiti dalla
Cooperativa, a fronte di una retribuzione oraria prestabilita nei contratti di lavoro individuale.
Non è stato allegato né provato che nell'espletamento di tali mansioni, i soci apportassero attrezzature o materiale proprio né è stato prospettato che tali lavoratori fossero soggetti ad alcun rischio imprenditoriale, risultando al contrario che essi si limitassero a porre le proprie energie lavorative a
7 disposizione della società, che se ne avvaleva nell'ambito della propria organizzazione aziendale e li ricompensava in proporzione alla durata delle prestazioni svolte.
Il fatto poi che il lavoratore esprimesse la sua disponibilità a essere chiamato o meno e potesse accettare o meno la proposta lavorativa della cooperativa costituisce circostanza di per sé non qualificante un rapporto autonomo.
È noto, invero, come vi siano forme di lavoro subordinato, quale il rapporto intermittente o a chiamata, nelle quali il lavoratore non è obbligato ad accettare le proposte di volta in volta rivoltegli dal datore di lavoro, oltre a poter svolgere prestazioni in proprio o in favore di terzi soggetti (peraltro indimostrate nel caso di specie) non lesive degli interessi datoriali (ex art. 2105 c.c.).
I dati sopra rappresentati, complessivamente valutati, sono indicativi della sostanziale natura subordinata dei rapporti oggetto di causa, di contro la natura stessa delle prestazioni in questione, il loro svolgimento in via continuativa nell'ambito dell'organizzazione aziendale e la forma della relativa retribuzione sono incompatibili con il carattere autonomo del sotteso rapporto di lavoro.
Del resto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, laddove la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, al criterio dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare possono supplire indici sussidiari, individuati, ad esempio, nella continuità e la durata del rapporto, nelle modalità di erogazione del compenso, nella presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e nella carenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. ex multis Cass. n. 9251/2010)
Come sopra già evidenziato la Cooperativa vorrebbe dimostrare la natura autonoma dei rapporti di lavoro in ragione essenzialmente della facoltà per i soci di svolgere attività in proprio o in favore di terzi e di rifiutare le occasioni di lavoro loro offerte dalla cooperativa.
Tali aspetti, come già rilevato, valutati unitamente ai rilevanti indici di subordinazione evidenziati non rivestono decisiva rilevanza e risultano
8 pienamente compatibili con il rapporto di lavoro dipendente che emerge dal quadro fattuale tracciato.
Nemmeno l'invocata istruttoria testimoniale, se ammessa, avrebbe potuto condurre ad alcun apprezzabile esito in ragione dell'irrilevanza delle circostanze capitolate.
9. Il quinto motivo è parimenti infondato.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico” (cfr. Cass.
n. 14380/2020, conforme C.d.A. VE Sez. Lav. sentenze n. 184/2022, 185/2022,
293/2022).
Conseguentemente non rileva quanto stabilito nel verbale del C.d.A. del
25.2.2013 che secondo l'appellante dovrebbe dimostrare che l'attività dei lavoratori non si svolgeva presso la sede della cooperativa ma presso terzi committenti dove i soci si recavano in base alle occasioni di lavoro.
Ed infatti, come accertato e documentato dagli ispettori e non smentito dalla cooperativa, i lavoratori sin dall'inizio del loro rapporto di lavoro hanno sempre effettuato la prestazione lavorativa presso l'unità operativa della società committente MENZ & GASSER S.P.A. sita in alla Via Torricelli n.7, in CP_1 esecuzione dell'appalto intercorrente tra quest'ultima e la Parte_2 dal 2013 ad oggi, e la sede indicata nel contratto mutualistico e
[...] negli di assunzione (per alcuni lavoratori in alla via Aurelio Saffi Pt_3 CP_1
n. 2 e per gli altri alla via G. Bozzini n. 1/B) non è una sede di lavoro CP_1 bensì una sede amministrativa della CP_2
La cooperativa pacificamente non ha offerto agli ispettori e nemmeno in giudizio alcun documento a prova della sussistenza dei presupposti di fatto utili al
9 riconoscimento della trasferta, né tale prova può essere fornita attraverso l'esame testimoniale.
Va infatti ricordato che, qualora il datore di lavoro ritenga di poter adempiere all'obbligo contributivo in misura inferiore rispetto a quella ordinaria, in ragione dell'esistenza di una delle eccezionali ipotesi di esenzione, è onere del medesimo datore di lavoro allegare e provare la sussistenza della causa di esonero (cfr.
Cass. n. 18160 del 10/07/2018).
10. Il sesto motivo è infondato.
Le sanzioni relative all'infedele compilazione del LUL sono state correttamente applicate in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 1 della l. n. 689/1981, non esistendo una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi (cfr. da ultimo Cass. n.
7141/2025).
Invero nella fattispecie non risulta nemmeno sollevata in atti l'eventuale questione relativa alla natura punitiva o meno della sanzione o la assenza di una norma transitoria nei termini evidenziati sul punto dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 14771/2025).
10.1. In relazione alle infedeli registrazioni per il primo periodo (da luglio 2013 a luglio
2015) è stata allora correttamente applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 7 del d.l. n. 112/2008 (convertito con modificazioni nella l. n. 133/2008, modificato dall'articolo 22, comma 5 del Dlgs. n. 151/2015, per aver effettuato infedeli registrazioni nel LUL in relazione alla trasferta di un numero inferiore a dieci (10) lavoratori subordinati.
10.2. In relazione alle infedeli registrazioni per il secondo periodo (da agosto 2015 a ottobre 2016) è stata correttamente applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 7 del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella l. n. 133/2008 (come modificato dall'articolo 22, comma 5 del Dlgs. n.
151/2015.), per aver effettuato infedeli registrazioni nel LUL per un periodo superiore a dodici mesi 812) in relazione alla trasferta dei lavoratori subordinati.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa € 13.950,40) e vengono liquidate, come in dispositivo, nei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
10 12. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del Dpr. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi oltre spese generali ex lege;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per ciascun appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 19.06.2025
Il Presidente estensore
PUCCETTI Lorenzo
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