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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 635/2024 promossa da:
( ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Andrea Bava del Foro di Genova e dall' Avv. Antonella Aluigi del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in
Rimini Corso d'Augusto n.220
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 in carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Bologna (CF presso la cui sede è ex lege domiciliato in P.IVA_2
Bologna via Testoni n. 6
CONVENUTO
OGGETTO
VITTIME DEL DOVERE
MOTIVAZIONE
Con ricorso – Vice Brigadiere dell'Arma dei Parte_1
Carabinieri in servizio presso la Centrale Operativa della C.C. Riccione riconosciuto Vittima del dovere con decreto ministeriale prot.n. 333/Ass/3/E/8/CC/S.E. in data 15\06\2023 a seguito delle lesioni riportate in occasione di una operazione anticrimine − conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo che gli fosse riconosciuta una percentuale di invalidità CP_1 superiore a quella del 9% attribuita dalla commissione medico ospedaliera di Padova mediante l'utilizzo di criteri medico legali errati ( quelli ex art. 5 dpr 243/06) in luogo che quelli, ben più favorevoli in quanto ancorati a 4 criteri medico legali da combinare del dpr 181/09 ed almeno pari al 25% tale da permettergli di ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04 ambedue spettanti con almeno il
25% di invalidità
Il , ritualmente convenuto in giudizio , si costituiva in Controparte_1 giudizio contestando le ragioni della parte ricorrente .
La causa , istruita con la effettuazione di una CTU medico-legale , veniva decisa alla udienza del 23\01\2025 .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , si impone il rigetto del ricorso in quanto la CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti ha concluso che “ …che il sig. ai sensi degli articoli 3 e 4 del Parte_1
d.p.r. 181/2009, in esito agli eventi occorsi in data 9 maggio 2016, presenti una invalidità complessiva nella misura del 12% (dodici per cento) …” e quindi ben inferiore al 25% richiesto .
Si legge nella perizia : “ …DIAGNOSI: Per quanto desumibile dagli atti acclusi al fascicolo, dalla storia clinica riferita e dalla obiettività riscontrata si può asserire che il signor in esito all'evento occorso Parte_1 nell'espletamento del servizio in data 9 maggio 2016 ha riportato: “ESITI DI TRAUMA MINORE DEL RACHIDE CERVICALE CON RACHIALGIE
PERSISTENTI E LIMITAZIONE ANTALGICA NEI MOVIMENTI DEL
CAPO. ESITI ALGO DISFUNZIONALI DI TRAUMA LOMBARE DI TRAUMA CONTUSIVO DISTORSIVO DEL GINOCCHIO DESTRO CON DISTRAZIONE DEL LEGAMENTO COLLATERALE ESTERNO”. CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI: La valutazione dell'invalidità complessiva è disciplinata dagli articoli 3 e 4 del d.p.r. 181/2009 ed esplicitata dalla seguente formula IC = DB+DM+ (IP-DB) laddove l' invalidità permanente è riferita alla capacità lavorativa e attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo tre comma tre della legge 29 dicembre 1992 numero 407, con il decreto del ministro della sanità redatto in data 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e quello determinato in base alle tabelle A, B E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 numero 915. La percentuale del danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli
138 comma uno 139 comma uno del decreto legislativo 7 settembre 2005 numero 209 e successive modificazioni. La valutazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza, del turbamento dello stato d'animo oltre che della lesione alla dignità della persona connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico. Nel caso di specie quindi, a parere dello scrivente, si può proporre la seguente sintesi valutativa: DANNO
BIOLOGICO: letti i Barémes di riferimento, dalla storia clinica valutate le obiettività emerse in sede di accertamento peritale, applicati i criteri della analogia, può essere complessivamente valutato nella misura del 8% (otto per cento) ; DANNO MORALE: tenuto conto dell'entità della sofferenza, del turbamento dello stato d'animo oltre che della lesione alla dignità della persona connessi ed in rapporto all'evento dannoso: può essere valutato nella misura di 1/3 ( un terzo) del danno biologico;
INVALIDITA' PERMANENTE: la riduzione della capacità lavorativa può essere quantificata nella misura del 9% (nove per cento). Cio' premesso applicando la formula IC = DB+DM+ (IP-DB) ne deriva che : 8+3+(9-8=1)= 12…” .
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della parte ricorrente ma avendo il CTU riconosciuto un grado di invalidità complessiva nella misura del 12% superiore a quanto accertato dalla
Commissione Medico Ospedaliera di Padova (9%), le stesse si compensano per la metà .
Per lo stesso motivo sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente ed in solido anche al anche le spese di CTU, nella misura già liquidata CP_1 con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il giorno 29\05\2024, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
: CP_1 1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna – a cui integrale carico pone le spese Parte_1 di CTU in solido con il convenuto − alla rifusione in favore del CP_1
delle spese processuali consistenti nel Controparte_1 compenso del difensore che , compensate per la metà , ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano per la quota in complessivi euro 1.314,00 ( di cui euro 171,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Rimini così deciso alla udienza del giorno 23\01\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'