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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6933/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Giuseppe Di Tria;
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contumace;
all'udienza dell'11.11.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza – ex art. 429 c.p.c. -:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto risulta in atti che parte resistente, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha pagato le somme richieste.
Le rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente sono così state soddisfatte integralmente.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti ai minimi ex DM 55/2014 per la semplicità ed il carattere seriale delle questioni trattate - sono poste a carico di parte resistente secondo soccombenza in considerazione dell'effettiva spettanza delle pretese avanzate come riconosciuto dallo stesso ente convenuto e vanno distratte in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.030 oltre rimborso
1 forfettario al 15% IVA e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.
Bari, 11/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Giuseppe Di Tria;
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contumace;
all'udienza dell'11.11.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza – ex art. 429 c.p.c. -:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto risulta in atti che parte resistente, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha pagato le somme richieste.
Le rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente sono così state soddisfatte integralmente.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti ai minimi ex DM 55/2014 per la semplicità ed il carattere seriale delle questioni trattate - sono poste a carico di parte resistente secondo soccombenza in considerazione dell'effettiva spettanza delle pretese avanzate come riconosciuto dallo stesso ente convenuto e vanno distratte in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.030 oltre rimborso
1 forfettario al 15% IVA e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.
Bari, 11/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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