Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1427/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CORRADI CORRADO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 28/03/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 8/05/2024 sentenza di separazione consensuale n. 294/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I figli (nato a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Persona_2
Carpi il 1.3.2020) sono affidati in via esclusiva alla madre e collocati presso Parte_1
la stessa.
2) Il padre potrà incontrare liberamente i figli previo accordo con la Parte_2
madre e solo alla presenza della stessa.
pagina 2 di 6 3) Il padre si impegna, non appena avrà reperito un'attività lavorativa, a Parte_2
contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di €. 300,00 mensili
(€. 150 per ogni figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché
a rimborsarle il 50% delle spese straordinarie, scolastiche, sanitarie e ricreative sostenute per i figli.
Per stabilire quando le spese straordinarie, debitamente documentate, debbano essere concordate tra i genitori e quando possano non esserlo, si riporta di seguito quanto stabilito dal Protocollo in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Modena:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso specialisti in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
d) cure non convenzionali e farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa; - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche di istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 6 - spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato e dopo scuola;
b) centro ricreativo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportiva e pertinente abbigliamento e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze senza i genitori.
Tutte le spese straordinarie diverse da quelle sopra indicate saranno parimenti suddivise nelle suddette percentuali tra i genitori, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
4) L'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dalla madre.
5) La casa familiare, di proprietà dei genitori della SI.r , resta assegnata alla Parte_1
stessa SI.ra , con i mobili e gli arredi che attualmente la compongono. Il SI. Pt_1
ha già lasciato la casa familiare asportando i propri beni personali. Parte_2
6) I coniugi dichiarano e riconoscono di avere già equamente suddiviso tra loro il patrimonio familiare, di avere regolato tra loro ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e rinunciano a contributi per il proprio mantenimento.
7) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza e/o di utenza telefonica.
8) I coniugi si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori.
9) Per accordo tra i coniugi viene stabilito che la spesa per la presente procedura è a carico esclusivo della SI.r .” Pt_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 4 di 6 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SOLIERA (MO) il
08/02/2016 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2016 Atto n. 2 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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