Sentenza 29 luglio 2024
Decreto cautelare 6 settembre 2024
Decreto presidenziale 20 settembre 2024
Ordinanza cautelare 30 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/06/2025, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05097/2025REG.PROV.COLL.
N. 06675/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6675 del 2024, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altavilla Irpina, Comune di Tufo, Comune di MO, Comune di Petruro Irpino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Asl Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mariagiusy Guarente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune Santa Paolina, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Chianche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro, Comune San Nicola Manfredi, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Edil Geo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 04474/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chianche, del Ministero della Cultura, della Asl di Avellino, del Comune di Altavilla Irpina, del Comune di Tufo, del Comune di MO e del Comune di Petruro Irpino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I comuni di Altavilla Irpina, Tufo, Santa Paolina, MO, Petruro Irpino, tutti siti in Provincia di Avellino, nella media valle del fiume Sabato, con ricorso al T.a.r. per la Campania hanno impugnato il decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 267 del 19 novembre 2021, pubblicato sul B.U.R.C. del 29 novembre 2021, il quale, recependo il conforme parere favorevole della Commissione VIA-VAS, ha sancito la non assoggettabilità a VIA, con condizioni, del “ Progetto per la realizzazione di un impianto Anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) ”, di cui alla procedura ad evidenza pubblica, bandita dalla Regione Campania in data 12 maggio 2016, mediante manifestazione di interesse, da ubicarsi nel P.I.P del Comune di Chianche, avente una capacità di 35.000 tonn/anno, per una spesa complessiva di €. 18.616.771,00.
Il progetto è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Chianche n. 6 del 3 settembre 2020 ed attua la D.G.R. n. 123 del 7 marzo 2017 recante: “ Programmazione interventi di realizzazione impianti per il trattamento della frazione organica a valere sulle risorse FSC 2014/2020 – settore ambiente - intervento strategico "impianti di trattamento della frazione organica, da raccolta differenziata dei rifiuti speciali e liquidi ”.
Trattasi di impianto finanziato, sulla scorta di quanto prevede la D.G.R. n. 40 del 9 febbraio 2021, con fondi strutturali FSC la cui realizzazione è volta al superamento delle ricadute sanzionatorie della sentenza della Corte di Giustizia UE n. C 653/13 del 16 luglio 2015 di condanna dello Stato italiano per la mancata realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica sul territorio campano e a garantire la piena autosufficienza regionale nel trattamento di tale tipologia di rifiuti.
Poiché posti nelle vicinanze dell’impianto, i predetti Comuni, mediante i 4 motivi di ricorso articolati, hanno lamentato la violazione di regole procedimentali (1° e 4° motivo) e, in ogni caso, il difetto di istruttoria e di motivazione (2° e 3° motivo) chiedendo la sottoposizione del progetto alla più approfondita procedura di VIA in ragione dei possibili effetti negativi potenzialmente derivanti dalla realizzazione dell’impianto, tenuto conto del peculiare contesto agricolo, naturalistico ed ambientale ove il progetto andrebbe ad inserirsi, per nulla considerato dall’analisi svolta nell’ambito del procedimento di screening .
2. Con sentenza 29 luglio 2024, n. 4474 il T.a.r. per la Campania ha accolto il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, annullando il provvedimento impugnato.
3. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Regione Campania per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
Si sono costituiti in giudizio i Comuni di Altavilla Irpina, Tufo, MO, Petruro Irpino per resistere al gravame, concludendo per la sua reiezione nel merito.
Anche il Comune di Chianche si è costituito sostenendo le motivazioni dell’appello.
La ASL di Avellino si è costituita per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Ministero della cultura si è costituito con comparsa formale, senza articolare deduzioni difensive.
Ha spiegato intervento ad adiuvandum, a sostegno delle ragioni dell’appello, la società Edil Geo S.r.l. affidataria dei lavori di costruzione dell’impianto.
4.Alla udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie e di repliche con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.
5.Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ASL di Avellino cui il ricorso di primo grado è stato notificato a meri fini notiziali e che non si è neppure costituita in quel giudizio e, in ogni caso, non ha adottato atti impugnati nel presente giudizio.
Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità dell’intervento della società Edil Geo S.r.l. sollevata dai Comuni appellati ricorrenti in primo grado atteso che la predetta società in quanto affidataria dell’appalto integrato per la realizzazione lavori e progettazione esecutiva dell’impianto, è titolare di una posizione giuridica derivata da quella del Comune proponente.
Essendo l'intervento volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere in via principale nel giudizio, caratterizzato dalla accessorietà della posizione dell’interventore, nella fattispecie sussiste la legittimazione ad intervenire, proprio in ragione del collegamento tra la posizione dell’appaltatore e quella del Comune di Chianche.
6. L’appello è infondato.
7. Con il primo motivo la Regione ha dedotto: “ Violazione del d. lgs. n. 152/2006 e della legge n. 241/1990 – travisamento – motivazione illogica - corretta valutazione di esclusione della via – contrasto con la sentenza n. 3567/2023 - error in judicando ”.
La Regione rileva preliminarmente che il T.a.r. per la Campania ha già esaminato la vicenda per cui è causa: infatti, con sentenza n. 3567 del 16 giugno 2023 la sezione V respingeva il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Ambito n. 7/2020 dell’EDA di Avellino, che individuava il Comune di Chianche quale area idonea, destinata alla realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica.
Il T.a.r., infatti, riteneva infondata la doglianza incentrata sulla incompatibilità urbanistica del sito scelto, affermando la possibilità di variare la sua destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/2006 sicchè l’AIA, acquisita durante la conferenza dei servizi decisoria del 22 giugno 2024, doveva essere intesa quale variante allo strumento urbanistico, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, consentendo, quindi, la realizzazione dell’impianto anche nell’ipotesi di difformità urbanistica, ravvisata dai Comuni ricorrenti nella intervenuta scadenza del P.I.P. e nella sopravvenuta approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale, recante previsioni di tutela ambientale, incompatibili con la localizzazione dell’impianto nel sito prescelto.
Da tale premessa la Regione trae la conclusione che anche le doglianze, accolte dal T.a.r. con la sentenza appellata, relative agli eventuali impatti sulle coltivazioni viticole presenti, sull’impatto del traffico e sulla contaminazione del compost prodotto dal trattamento anaerobico dell’impianto sarebbero infondate.
Il motivo è infondato poiché la compatibilità, dal punto di vista urbanistico, del sito prescelto, con le caratteristiche dell’impianto, già accertata dal T.a.r., nulla dice sulla sua compatibilità ambientale ed anzi proprio la portata derogatoria dell’AIA rispetto alla destinazione agricola impressa all’area dal PTCP comprova che si tratta di impianto sensibile rispetto alle matrici ambientali del sito la cui vocazione naturale, accertata in sede di pianificazione urbanistica sovracomunale, non è più quella di ospitare una simile tipologia di impianti bensì quella di promuovere la tutela ambientale e, al più, lo sfruttamento agricolo per colture di qualità (viticoltura), donde la necessità di condurre una accurata istruttoria circa l’impatto ambientale dell’opera.
Da altra angolazione la Regione richiama il carattere ampiamente discrezionale delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti in materia ambientale: lamenta che il T.a.r. si sarebbe ingerito in apprezzamenti di merito riservati alla Regione e, in ogni caso, che non sussisterebbe alcun vizio di difetto di istruttoria o di motivazione poiché il T.a.r. avrebbe omesso di valutare gli approfondimenti contenuti nella documentazione prodotta dalla Regione e, segnatamente, in quella allegata allo Studio Preliminare Ambientale.
L’appellante procede quindi a confutare le motivazioni del T.a.r. circa la ricorrenza di carenze istruttorie in relazione a:
a) impatto sulle piantagioni viticole, in quanto il proponente Comune di Chianche avrebbe prodotto, tra la documentazione allegata allo Studio Preliminare Ambientale, una relazione previsionale di impatto odorigeno, corredata da studi scientifici, che smentirebbe quanto affermato nel ricorso circa l’impatto delle sostanze aromatiche volatili sui vigneti;
b) impatto del flusso veicolare, in quanto i nove automezzi in transito giornaliero stimati dallo studio preliminare ambientale, ben potevano essere agevolmente ritenuti assorbibili dalla viabilità esistente;
c) fascia di rispetto del fiume Sabato, in quanto il proponente Comune di Chianche avrebbe chiarito che la localizzazione dell’impianto sarebbe stata prevista oltre il limite di 150 metri dal piede del fiume, previsto dall’art. 142, comma 1 lett. c) del d. lgs. n. 42 del 2004, come confermato anche dal fatto che nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA non sarebbero pervenute osservazioni dalla Soprintendenza archeologia di Salerno ed Avellino;
d) qualità del compost prodotto, in quanto anche la tipologia di impianto di trattamento anaerobico prescelto sarebbe in grado di produrre compost di qualità da utilizzare, tra l’altro, come fertilizzante per i vigneti della zona, riducendo la necessità di apporto di fertilizzanti chimici; l’impianto di digestione anaerobica di Chianche, inoltre, avrebbe come ulteriore beneficio quello di generare una fonte di energia rinnovabile, il biometano.
Il T.a.r. avrebbe omesso di ponderare gli elementi, evincibili dai documenti allegati in giudizio e sopra richiamati, che consentirebbero di affermare l’adeguatezza, la logicità e la esaustività dell’istruttoria espletata e, in definitiva, che la valutazione, ancorchè discrezionale, sarebbe stata completa ed approfondita anche con riferimento ai dati contestati ex adverso .
Il motivo, anche da questa angolazione, è infondato.
In punto di diritto va ribadita l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella valutazione di impatto ambientale su cui correttamente insiste la Regione.
Tuttavia nel caso di specie la materia del contendere ha ad oggetto la distinta procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto e cioè un giudizio tecnico discrezionale finalizzato ad evidenziare se sussistano le condizioni per evitare di sottoporre il progetto alla ordinaria procedura di VIA che rappresenta il procedimento idoneo ad assicurare il golden standard circa l’assenza di profili di impatto significativi sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, atmosfera, paesaggio).
Affinché il giudizio di esclusione dalla procedura di VIA possa ritenersi attendibile deve essere necessariamente convincente, in ogni aspetto dell’indagine, e presentare un quadro probatorio tale da escludere con certezza il rischio di impatti pregiudizievoli che, diversamente, vanno approfonditi e verificati nella sede naturale del procedimento di VIA.
Ebbene nel caso di specie, come correttamente osservato dal T.a.r., il giudizio espresso sulla base dell’istruttoria condotta, non consente di escludere con un sufficiente grado di attendibilità, l’assenza di impatti significativi, proprio in ragione delle peculiari caratteristiche ambientali in cui l’impianto dovrebbe essere localizzato, palesando un difetto di istruttoria che rende, alla stato dei documenti e degli atti esistenti, non ragionevoli le conclusioni cui è pervenuta la Regione nell’escludere l’assoggettabilità a VIA di quella tipologia di impianto, nonostante il contesto di così elevata rilevanza naturalistica, anche in ragione delle coltivazioni di pregio ivi praticate.
Il T.a.r. sul punto ha correttamente rilevato che “ come rilevato nella relazione tecnica di parte, l'area destinata alla realizzazione dell'impianto è situata in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico, fa parte della "Rete Ecologica" prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino e si trova in prossimità del fiume Sabato, in un contesto prevalentemente agricolo e naturalistico, ed è anche classificata nel PTCP della Provincia di Avellino come zona di produzione agricola di alta qualità, in particolare la produzione del "Greco di Tufo DOCG", che copre i territori dei Comuni di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, MO, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni. ”.
Aggiunge il T.a.r. che “ la mancata e non attuata destinazione industriale del sito de quo non potrebbe che portare ad assegnare rilievo preminente all’attuale vocazione prevalentemente agricolo-naturalistico dell’area de qua, classificata nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228, e, nella fattispecie, a DOCG per la produzione vitivinicola .”.
Il decreto impugnato, nel richiamare il parere reso dalla commissione VIA-VAS nella seduta del 4 novembre 2021, si limita a descrivere il contesto ambientale di localizzazione nei seguenti termini “ Il sito di impianto scelto ricade nell’area PIP del territorio di Chianche identificata dal PRG vigente ex Legge 219/81 approvato nel 1986. Il progetto prevede la realizzazione ex novo dell’impianto in un’area di circa 30.000mq che sebbene ad oggi sia praticamente sgombera da attività, risulta comunque antropizzata per la presenza di una strada di accesso e di un piazzale. ”.
La descrizione, pur evidenziando che la vasta area originariamente ricompresa nel PIP risulta sgombera di attività e solo parzialmente antropizzata (per la presenza di una strada di accesso e di un piazzale), omette ogni riferimento alla sopravvenuta disciplina del Piano territoriale di coordinamento che la ricomprende oggi nella “Rete Ecologica”, a fronte di un PIP rimasto inattuato e soprattutto al fatto che l’area si inserisce in un contesto a vocazione prevalentemente agricolo-naturalistico caratterizzato da produzione agricola di alta qualità, in particolare per la produzione del “Greco di Tufo DOCG”.
Anche lo studio preliminare ambientale risulta generico ed evasivo sul punto, omettendo ogni valutazione sulla compatibilità dell’impianto con la pianificazione urbanistica regionale (piano territoriale regionale - PTR) e locale e soprattutto con le linee di indirizzo previste dal piano territoriale di coordinamento provinciale – PTCP.
Già il PTR prevede – al punto 2.3.1.12 Vision preferite – che “ Il territorio di Chianche si trova in area a vocazione agricola in cui vanno inserite iniziative ecocompatibili ” (cfr. p. 99 dello studio preliminare ambientale).
Tra le altre finalità del PTCP lo studio ambientale preliminare rammenta le seguenti rilevanti ai fini di causa “ 4. Individuare le linee guida e gli indirizzi programmatici cui riferire le scelte degli strumenti urbanistici comunali in modo che gli stessi tendano a perseguire le strategie e gli obiettivi del PTCP;
5. il piano è dotato di un quadro conoscitivo, da mantenere costantemente aggiornato attraverso il sistema informatico territoriale, che, oltre a costituire la base analitica per la definizione delle scelte progettuali, rappresenta un indispensabile supporto per il monitoraggio dell’evoluzione del sistema territoriale provinciale e, soprattutto, dell’efficacia del Piano Provinciale nell’indirizzare e guidare le traiettorie di sviluppo; ”.
A tal riguardo a p. 99 e ss. dello studio preliminare ambientale si evidenziano le seguenti linee di indirizzo per la pianificazione comunale:
- 2.3.2.3 Schema di assetto strategico strutturale: “L’area ricade in un’area di interesse ecologico generale”;
- 2.3.2.4 Quadro della trasformabilità: “L’area ricade in un’area a trasformabilità orientata allo sviluppo agro ambientale”;
- 2.3.2.5 Rete Ecologica: “L’area ricade in un’area a pascoli e praterie”.
- 2.3.2.6 Aree agricole e forestali di interesse strategico: “L’area ricade nell’area: “Paesaggi delle produzioni viticole e/o oleicole di qualità comprese nei territori delle produzioni DOC e DOCG”.
- 2.3.2.9 Quadro schema strategico – progetti strategici – campi territoriali: L’area ricade nell’area: “Elementi lineari di interesse ecologico”.
2.3.2.10 Carta della Naturalità: “L’area ricade nell’area: Moderatamente elevata”.
Nessuna valutazione viene tuttavia espressa sulla compatibilità - non urbanistica quanto - ambientale dell’impianto con tali direttrici generali che denotano significativi caratteri di rilevanza naturalistica, ambientale ed agricola dell’area, a fronte di un’area PIP mai realizzata, se non per opere infrastrutturali minimali.
A tale ultimo riguardo si legge, a p. 114, sempre dello studio preliminare ambientale “ 2.3.10.6 PUC. L’area oggetto di intervento – di totale proprietà del Comune di Cianche - ricade nell’area PIP dello stesso Comune le cui opere di urbanizzazioni sono state realizzate con i fondi della ex legge n. 219/81 e risultano regolarmente collaudate ”, obliterando del tutto le implicazioni della sopravvenuta decadenza del PIP, della sua sostanziale mancata realizzazione, e soprattutto della sopravvenuta approvazione del PTCP le cui linee guida richiamate sono tutte orientate nel senso di una marcata valorizzazione naturalistica dell’area in ragione delle caratteristiche dei luoghi e della presenza di attività agricole di pregio: e ciò, lo si ribadisce, non in relazione alla compatibilità urbanistica dell’opera ma del suo impatto ambientale su un territorio che sia il PTR che il PTCP hanno inteso tutelare proprio in ragione del suo pregio ambientale, naturalistico e di area vocata all’agricoltura.
E’ pertanto del tutto inattendibile e manifestamente illogica la conclusione cui perviene lo studio preliminare ambientale a p. 114 secondo cui: “ In conclusione il confronto con la pianificazione regionale e locale evidenzia che il progetto di intervento è coerente con tutta la pianificazione attualmente in vigore. Pertanto il quadro di riferimento programmatico risulta verificato e coerente ”.
Del resto, nei chiarimenti forniti in data 7 settembre 2021 il Comune di Chianche è costretto ad ammettere sul punto che “ In merito ai profili di coerenza con i diversi tematismi del PTCP ivi specificati, va precisato che essi risultano incoerenti con l’intervento in questione atteso che il progetto in esame, per quanto sopra evidenziato, è riconducibile alle previsioni dell’art. 23 delle NTA del PTCP “ Aree produttive esistenti da riqualificare in rapporto agli elementi della rete ecologica ” laddove si prescrive che: “ Le aree produttive esistenti poste in diretta interferenza con le componenti della Rete Ecologica godono di criteri preferenziali nella programmazione dello sviluppo regionale al fine di qualificarsi quali Aree Produttive ecologicamente Compatibili ”.
Di conseguenza, per l’intervento in progetto è stato redatto in maniera ecologicamente e ambientalmente compatibile ed economicamente competitivo, garantendo i corridoi e le connessioni
ecologiche necessarie a favorire la continuità degli elementi della rete stessa.
Infine, per quanto attiene alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, circa le emissioni in atmosfera dei prodotti di lavorazione dell’impianto in questione e ai possibili impatti, compresi quelli sui vigneti si rimanda allo SPA e a quanto già più ampiamente approfondito e trattato nella presente nota di integrazione .”.
Ma in nessun modo viene chiarito perché il progetto possa ritenersi ecologicamente e ambientalmente compatibile rispetto alle peculiari caratteristiche dell’area.
In conclusione poiché nessuna valutazione risulta espressa – né nello studio preliminare ambientale, né nei chiarimenti successivamente forniti dal Comune proponente né nel parere della commissione VIA-VAS del 4 novembre 2021 né nel decreto di Giunta regionale n. 267 del 2021 - in relazione alla compatibilità di tale impianto con la Rete Ecologica e con la zona di produzione agricola di alta qualità e, in generale, con tutte le linee programmatiche indicate nel PTCP (sebbene formalmente richiamate), suscettibili di impatto sulle matrici ambientali, emerge un difetto di istruttoria anche sub specie di travisamento della situazione di fatto (richiamandosi una destinazione ad area PIP in realtà mai attuata e da coordinare con la sopravvenuta disciplina di livello provinciale) in cui si colloca l’impianto; sussiste anche un difetto di motivazione circa la insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a VIA in una situazione di potenziale radicale contrasto tra la vocazione naturalistica ed agricola dell’area (a fronte di un PIP rimasto sostanzialmente inattuato per decenni) e le caratteristiche dell’impianto.
Non giova a superare la rilevata carenza istruttoria la valutazione di impatto odorigeno dal punto di vista agronomico atteso che il parere della commissione VIA-VAS del 4 novembre 2021 si limita a richiamare acriticamente lo studio commissionato dal Comune di Chianche (cfr. allegato 11 ed i chiarimenti forniti in data 7 settembre 2021 p. 13 e 14 che rinviano a loro volta alle pagine 119 -123, specialmente p. 121 e p. 122 dello studio preliminare ambientale) mentre la commissione, su un tema di questa rilevanza e tenuto conto della acclarata incompatibilità dell’impianto con i tematismi previsti dal PTCP, non poteva limitarsi ad affermare “ per quanto riportato nello Studio previsionale di impatto odorigeno e nello SPA, l’impianto non produrrà emissioni odorigene tali da arrecare impatti significativi negativi sui recettori individuati ” anche perché tra i recettori individuati nello studio previsionale odorigeno tavola E.07 predisposto dal Comune di Chianche ed allegato ai chiarimenti del 7 settembre 2021 non viene indicata la produzione agricola, in generale né di qualità, che, sebbene non contemplata dal PRGR, nel caso di specie doveva essere valutata trattandosi comunque di attività il cui processo produttivo potrebbe essere inficiato dalla dispersione di odori molesti (analogamente a quanto accade per le attività industriali espressamente menzionate tra i ricettori sensibili a p. 2 dello studio).
Il tema, come si è detto, è oggetto di approfondimento nello studio previsionale ambientale a p. 121 e 122 in particolare, ove è anche citata lettura specialistica, ma la commissione VIA-VAS non ha in alcun modo espresso le ragioni sulla cui base ha ritenuto di condividere l’analisi ivi proposta su di un punto di questa rilevanza, laddove una tale giustificazione era necessaria stante il rilevato contrasto tra la localizzazione dell’impianto e la vocazione naturale dell’area espressamente recepita dalla pianificazione regionale e provinciale su cui si sono incentrate anche le osservazioni critiche dei Comuni intervenuti nel procedimento.
Inoltre, le emissioni odorigene sono solo una delle possibili fonti di impatto dell’impianto sulle coltivazioni presenti nell’area che non risultano indagate.
Da altra angolazione non è dirimente il sopravvenuto rilascio dell’AIA in data 05.11.2024, con D.D. n.65/2024 che, secondo il Comune di Chianche, attesterebbe e rafforzerebbe il giudizio di compatibilità ambientale dell’intervento progettato poiché il rilascio dell’AIA non può sostituire la VIA laddove la valutazione di non assoggettabilità sia inficiata da carenze istruttorie e motivazionali che la stessa AIA sul punto non chiarisce.
In ogni caso, la permanenza degli effetti dell’AIA è stata espressamente condizionata all’esito favorevole del presente giudizio per la Regione (cfr. punto 12 del provvedimento in atti), pena la revoca della stessa in caso di mancato accoglimento del gravame, a conferma della autonomia dei due procedimenti ed alla impossibilità giuridica di sostituire o completare mediante l’AIA le valutazioni da rendere in sede di screening .
L’AIA al più può rafforzare ex post un giudizio di compatibilità ambientale qualora favorevolmente espresso nelle forme della VIA ma non le valutazioni circa l’assenza di impatti rilevanti che ne dispongono l’esclusione: può cioè corroborare valutazioni di un procedimento regolarmente svolto non essere utilizzata per giustificarne la sua esclusione.
In questi termini non sussiste il dedotto motivo di eccesso di potere giurisdizionale per essersi il T.a.r. ingerito in valutazioni di merito riservate alla Regione poiché, in realtà, trattasi di vizi sintomatici di eccesso di potere, sindacabili ab extrinseco da parte del giudice amministrativo, in termini di manifesta inattendibilità, travisamento della situazione di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione.
Il motivo è dunque infondato e va respinto con obbligo per la commissione VIA-VAS e quindi della Giunta regionale di rideterminarsi sulla ricorrenza o meno dei presupposti per l’esclusione dalla VIA.
In sede di rinnovo del parere la Commissione VIA-VAS provvederà altresì a prendere posizione sulle ulteriori criticità rilevate dal T.a.r. soprattutto in tema di impatto dei flussi veicolari sulle produzioni agricole e di sostenibilità della rete viaria locale, chiarendo in particolare se:
- il progetto prefiguri come necessario l’attraversamento obbligato degli automezzi all’interno dei centri abitati dei comuni limitrofi quali Altavilla Irpina e Tufo, sebbene i chiarimenti integrativi forniti in data 21 ottobre 2021 dal Comune di Chianche - ma contestati dai Comuni appellati - riferiscano che “ E’ da precisare che non sono previsti mezzi di trasporto in transito nel centro urbano di Tufo, al netto dei mezzi di raccolta dei rifiuti prodotti dal comune stesso .”;
- in generale se, come afferma la Regione appellante, e sulla scorta di quale dati tecnici e statistici possa ritenersi “…..evidente che 9 automezzi giornalieri possono essere considerati sicuramente e facilmente assorbibili e sopportabili dalla viabilità presente ;” dato che anche nei chiarimenti del 21 e del 28 ottobre 2021 si afferma che l’impatto per quanto positivo su area vasta (non dovendosi più trasportare i rifiuti in Veneto) determinerà comunque un incremento a livello di traffico locale.
La sentenza deve invece essere corretta nella parte in cui ha affermato che: “ Parimenti non appare debitamente considerato che l’area di intervento ricadrebbe, seppure parzialmente, nella fascia di rispetto del fiume Sabato ”.
L’affermazione oltre ad essere generica (non chiarendo a quale fascia di rispetto si faccia riferimento, se idraulica o paesaggistica o altro) non trova riscontro nella documentazione istruttoria in atti e nella sezione di inquadramento generale dell’area contenuta nello studio previsionale ambientale, soprattutto alla luce dei chiarimenti forniti anche sul punto dal Comune proponente in data 7 settembre 2021.
In ogni caso, stante la portata generica della statuizione, nessune effetto conformativo potrebbe discendere dalla stessa in ordine alla rinnovazione dell’attività procedimentale.
La sentenza appellata deve essere corretta anche nella parte in cui – valorizzando i contenuti della perizia di parte - ha censurato la scelta tecnica di produzione del compost (ammendante compostato misto) attraverso un trattamento integrato aerobico e anaerobico in quanto, come eccepito dalla Regione e dal Comune di Chianche, non emergono elementi tecnici tali da rendere inattendibile la valutazione di idoneità dell’impianto espresso dalla commissione VIA-VAS.
I Comuni infatti si sono limitati sul punto a depositare una perizia di parte le cui affermazioni sul punto trovano ampia smentita nelle difese della Regione e del Comune di Chianche (cfr. in particolare la memoria conclusionale p. 19-22) e comunque non sono tali da palesare profili di manifesta irragionevolezza od illogicità, anche alla luce di altre analoghe esperienze richiamate (ad es. San Michele all’Adige in Trentino).
In conclusione il motivo di appello deve, nel suo complesso, essere respinto con conseguente obbligo della Regione di rideterminarsi, nel rispetto dei criteri conformativi precisati in motivazione anche a parziale correzione di quanto indicato dal T.a.r..
8. Con il secondo motivo la Regione ha dedotto “ Violazione del d.lgs. 152/2006 e della l. 241/1990 – travisamento – motivazione illogica ed insufficiente - error in judicando ”.
Lamenta che la sentenza sarebbe erronea anche laddove ha accolto il 4° motivo di ricorso, in ordine alla pretesa violazione del contradditorio con gli enti interessati sulla relazione prodotta dal Comune di Chianche in data 28/10-3/11/2021, a ridosso della seduta del 4 novembre 2021, in cui la commissione VIA-VAS adottava il proprio parere, impendendo – a dire dei comuni ricorrenti - la presentazione di osservazioni su tale produzione tardiva.
A suo dire si tratterebbe di integrazioni spontanee, di appena 9 pagine, ininfluenti sul giudizio della commissione VIA-VAS del 4 novembre 2021.
Dalla necessità che la commissione VIA-VAS si ridetermini in esecuzione dell’annullamento disposto dal T.a.r., qui confermato, con le precisazioni esposte, discende che il secondo motivo di appello è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto i Comuni appellati, in sede di rinnovazione del procedimento, potranno comunque presentare memorie e documenti in replica alla produzione integrativa del Comune di Chianche del 28 ottobre 2021, pubblicata dalla Regione il 3 novembre 2021 (il giorno prima che si riunisse la commissione VIA-VAS), a prescindere dall’accoglimento del motivo di ricorso articolato sul punto ed accolto dal T.a.r. il che rende superflua la disamina del motivo di appello che contesta la sussistenza della dedotta violazione delle garanzie procedimentali.
9.Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve, pertanto, essere respinto, nei sensi e con le precisazioni – quanto all’effetto conformativo - indicate in motivazione.
10. Le spese del grado possono essere compensate tra tutte le parti costituite, tenuto conto della parziale novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della ASL di Avellino, lo respinge e compensa le spese di lite del presente grado tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO