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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/03/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12649/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12649/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. BIANCHINI MILENA
RICORRENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAZZAGLIA LUCA CP_1 C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo e da memoria depositata il 13.03.2025:
“Voglia ordinare alla signora l'immediato rilascio dell'appartamento sito in Monte San CP_1
Pietro (Bo), Via della Pace 15 completo degli arredi appartenuti al de cuius, immettendo così i signori
, e nella disponibilità dell'unità abitativa Parte_3 Parte_2 Parte_1
de qua, libera da persone ed effetti personali, con riconsegna delle chiavi dei locali ai ricorrenti per tali intendendosi quelli in Monte San Pietro (Bo), Via della Pace 15; ordinare che in caso di mancato rilascio spontaneo entro la data che il Tribunale Vorrà fissare, i ricorrenti possano procedere
pagina 1 di 6 coattivamente a riprendere possesso dei locali a mezzo dell'ufficiale giudiziario, con eventuale ricorso alle prerogative di cui all'art. 609 c.p.c. in relazione ad eventuali beni mobili di proprietà del debitore
e/o di terzi presenti all'interno dell'immobile. Con vittoria di spese e compensi da quantificarsi anche alla luce del rifiuto della proposta transattiva formalizzata dai ricorrenti al solo fine deflattivo del conflitto nel corso dell'udienza dell'8 febbraio 2024, proposta ad oggi da non ritenersi più reiterata”.
Il Procuratore della parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione:
“- contrariis reiectis;
- voglia l'Ill.mo Giudice designato: in via principale, considerata l'eccezione formulata da di titolarità in capo ad essa del diritto a continuare ad abitare nell'immobile CP_1
di Via della Pace n. 15 a Monte San Pietro (BO) per il periodo di cinque anni a far corso dal
22/11/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 42, L. n. 76/2016, respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguente declaratoria del caso;
in via subordinata, salvo appello, per i motivi tutti esposti in atti, concedere alla signora CP_1
un termine congruo, non inferiore ai cinque anni decorrenti dal 22/11/2022 per il rilascio
[...] dell'immobile sito in Via della Pace n. 15 a Monte San Pietro (BO); - con vittoria di spese legali del giudizio. RICHIESTE ISTRUTTORIE In via istruttoria, si chiede ammettersi: (…)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. - depositato in data 04.10.2023 – Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Parte_1 Parte_2 CP_1
al fine di ottenere il rilascio dell'unità immobiliare, con relative pertinenze, sita in Monte San
[...]
Pietro (BO), via della Pace n. 15, di cui i ricorrenti erano divenuti comproprietari per successione testamentaria di (rispettivamente loro coniuge e padre), deceduto il 22.11.2022. Persona_1
A tal fine, esponevano che occupava l'immobile di loro proprietà, quale ex compagna di CP_1
invocando il disposto dell'art. 1 comma 42 L. n. 76/2016, ma ritenevano che tale Persona_1
normativa non fosse applicabile al caso di specie, in quanto il de cuius, ex convivente della alla CP_1
data del decesso risultava ancora coniugato, benché separato, da (doc. 6); per giunta, Parte_3
con testamento olografo del 10.02.2022, egli aveva istituito la moglie, insieme ai figli, erede universale
(docc. 2, 3), limitandosi ad attribuire alla compagna un legato di € 10.000,00, somma che i ricorrenti avevano già provveduto a corrispondere alla (doc. 12); riferivano che il procedimento di CP_1
pagina 2 di 6 mediazione preliminarmente esperito non aveva avuto esito positivo e che le reiterate richieste di liberazione dell'immobile non avevano sortito alcun effetto.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano che venisse ordinato a l'immediato rilascio del bene, CP_1
indebitamente occupato.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, dichiarava di aver intrattenuto per CP_1
diciannove anni una relazione affettiva stabile con prima tramite una assidua Persona_1 frequentazione, poi nel corso di una stabile convivenza iniziata il 15.10.2013 presso l'appartamento di proprietà di quest'ultimo sito in Sasso Marconi (BO), proseguita - fino al decesso dell'ex convivente - presso l'immobile di Monte San Pietro (BO), oggetto di causa, acquistato dal Per_1
La resistente dichiarava di aver assiduamente prestato assistenza, durante tutta la relazione, al proprio compagno;
questi le aveva riferito di aver divorziato dalla moglie, tanto che la aveva subito un CP_1
forte trauma quando, alla sua morte, aveva avuto lettura del testamento con cui il de cuius, definendola
“la mia attuale compagna”, le aveva lasciato solo un legato di € 10.000,00; esponeva di non disporre di altra soluzione abitativa e di usufruire di una pensione Inps di circa € 690,00 mensili, che non le consentiva di pagare un canone di locazione.
In diritto, riteneva applicabile al caso di specie l'art. 1 comma 42 L. n. 76/2016, secondo cui “in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”; precisava che, ai sensi dell'art. 1 comma 37, la convivenza è provata dalla dichiarazione anagrafica (di cui forniva i certificati storici sub docc. 2, 4); sosteneva che tale disciplina troverebbe applicazione anche nel caso in cui uno dei conviventi sia legato da matrimonio, ma separato dal coniuge;
richiamava una serie di diversificate fattispecie in cui la dottrina e la giurisprudenza valorizzano il rapporto di stabile convivenza rispetto al rapporto coniugale, in regime di separazione personale.
Pertanto, eccepiva la titolarità del proprio diritto di continuare ad abitare nell'immobile CP_1
oggetto di causa, per un periodo di cinque anni a partire dalla data del 22.11.2022 in cui era intervenuto il decesso dell'ex convivente, chiedeva, per l'effetto, di rigettare le domande Persona_1
formulate dai ricorrenti;
in via subordinata, per i motivi esposti, domandava la concessione di un termine congruo, non inferiore a cinque anni dal 22.11.2022, per il rilascio dell'immobile.
3. I tentativi di conciliazione esperiti nel corso del giudizio non sortivano alcun effetto. All'udienza di prima comparizione dell'08.02.2024, parte ricorrente dichiarava la propria disponibilità a consentire pagina 3 di 6 l'occupazione dell'immobile da parte di sino alla data del 31.05.2025, ma la proposta CP_1
non veniva accettata dalla controparte.
Veniva concesso un termine per repliche, quindi il giudice respingeva le istanze istruttorie dedotte dalla resistente, sulle circostanze relative al rapporto di convivenza (invero non contestato), in quanto ritenute inconferenti.
Infine, all'udienza del 20 marzo 2025 i Procuratori delle parti, già autorizzati al deposito di note conclusionali, precisavano le rispettive conclusioni, e il giudice depositava il dispositivo della sentenza in allegato al verbale d'udienza.
4. Le domande proposte dai ricorrenti risultano provate sulla base dei documenti prodotti e debbono essere accolte.
I ricorrenti sono comproprietari dell'immobile de quo (doc. 4), avendolo ereditato per successione testamentaria dal proprio congiunto coniuge di in regime di Persona_1 Parte_3
separazione personale (doc. 6) e padre di e di Parte_1 Parte_2
pertanto, essi hanno il diritto di acquisire la piena disponibilità del bene.
Non si ritiene applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1 comma 42 L. n. 76/2016, la quale non si riferisce ad ogni ipotesi di convivenza, ma richiede per la sua applicabilità l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 36, secondo cui “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a
67 si intendono per <> due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”.
Oltretutto, proprio la sussistenza di uno dei vincoli indicati nella suddetta disciplina (matrimonio o unione civile) integra una causa di nullità assoluta e di risoluzione del contratto di convivenza, ai sensi dell'art. 1 commi 57, 59 L. n. 76/2016.
Dunque, l'esistenza di un vincolo coniugale, non rescisso, in capo ad uno degli ex conviventi,
impedisce all'altro, di poter avvalersi della disciplina di cui alla L. n. Parte_4 CP_1
76/2016. Conseguentemente l'eccezione sollevata dalla resistente non può essere accolta.
Esclusa l'applicabilità della L. n. 76/2016, valgono i principi già affermati dalla Suprema Corte, la quale, al di fuori di tale ambito, ha avuto modo di valutare l'interesse del convivente more uxorio, non titolare di diritti reali o relativi sull'immobile destinato ad abitazione della coppia, di godere del bene, dopo il decesso del convivente e, al riguardo, ha riconosciuto che effettivamente la convivenza stabile tra due persone, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione, ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto pagina 4 di 6 basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Proprio per queste ragioni, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittimi quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (cfr. Cass. civ. n. 7214 del 21/03/2013; Cass. civ. n. 7 del
02/01/2014).
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che tale posizione giuridica non modifica il regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione. Conseguentemente, al di fuori dell'ambito applicativo della L.
n. 76/2016, la detenzione qualificata del convivente, non proprietario né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi, solo se permanga il titolo da cui essa deriva, e cioè la persistenza della convivenza more uxorio, ma una volta che sia cessata – per libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario/possessore - si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, cosicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente superstite potrà ritenersi legittima soltanto in base ad un titolo ulteriore (eventuale istituzione del convivente superstite, come coerede o legatario dell'immobile, in virtù di disposizione testamentaria, ovvero costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario).
In assenza di tale titolo, non può ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene immobile e il convivente superstite (già detentore qualificato), “restando a carico del soggetto che legittimamente intende rientrare nel possesso del bene, il dovere di concedere a quest'ultimo un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, in virtù dei principi di buona fede
e correttezza” (Cass. civ. n. 10377 del 27.04.2017).
Nel caso di specie, non dispone di un titolo che l'autorizzi all'occupazione dell'immobile CP_1
ed è pertanto tenuta al rilascio del bene in favore dei proprietari, attuali ricorrenti, i quali le hanno già concesso un ampio termine per consentirle di reperire un'altra abitazione, tanto che la stessa ha potuto godere dell'immobile per un periodo di circa due anni e quattro mesi, dalla data del decesso dell'ex convivente.
Tenuto conto di tali circostanze, del tempo necessario a trasferirsi in un'altra abitazione, delle condizioni di reddito della resistente e della possibilità per la stessa di usufruire del diritto agli alimenti nei confronti dei propri familiari (in particolare verso i tre figli, due dei quali proprietari di immobili,
pagina 5 di 6 così come documentato dai ricorrenti), si ritiene congruo fissare l'esecuzione alla data del 31.05.2025, secondo la disponibilità già manifestata dai ricorrenti all'udienza dell'08.02.2024.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificati dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile basso della causa (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-ordina a il rilascio dell'appartamento sito in Monte San Pietro (BO), via della Pace n. CP_1
15, completo degli arredi appartenuti a in favore di Persona_1 Parte_3 [...]
e libero da persone ed effetti personali, con riconsegna delle Parte_2 Parte_1
chiavi dei locali ai ricorrenti;
-fissa per l'esecuzione la data del 31 maggio 2025;
-condanna alla rifusione, in favore di e CP_1 Parte_3 Parte_2
delle spese processuali, che liquida in € 862,82 per esborsi ed € 5.077,00 per Parte_1
compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge. Riserva il deposito della sentenza nel termine di dieci giorni.
Bologna, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12649/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. BIANCHINI MILENA
RICORRENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAZZAGLIA LUCA CP_1 C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo e da memoria depositata il 13.03.2025:
“Voglia ordinare alla signora l'immediato rilascio dell'appartamento sito in Monte San CP_1
Pietro (Bo), Via della Pace 15 completo degli arredi appartenuti al de cuius, immettendo così i signori
, e nella disponibilità dell'unità abitativa Parte_3 Parte_2 Parte_1
de qua, libera da persone ed effetti personali, con riconsegna delle chiavi dei locali ai ricorrenti per tali intendendosi quelli in Monte San Pietro (Bo), Via della Pace 15; ordinare che in caso di mancato rilascio spontaneo entro la data che il Tribunale Vorrà fissare, i ricorrenti possano procedere
pagina 1 di 6 coattivamente a riprendere possesso dei locali a mezzo dell'ufficiale giudiziario, con eventuale ricorso alle prerogative di cui all'art. 609 c.p.c. in relazione ad eventuali beni mobili di proprietà del debitore
e/o di terzi presenti all'interno dell'immobile. Con vittoria di spese e compensi da quantificarsi anche alla luce del rifiuto della proposta transattiva formalizzata dai ricorrenti al solo fine deflattivo del conflitto nel corso dell'udienza dell'8 febbraio 2024, proposta ad oggi da non ritenersi più reiterata”.
Il Procuratore della parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione:
“- contrariis reiectis;
- voglia l'Ill.mo Giudice designato: in via principale, considerata l'eccezione formulata da di titolarità in capo ad essa del diritto a continuare ad abitare nell'immobile CP_1
di Via della Pace n. 15 a Monte San Pietro (BO) per il periodo di cinque anni a far corso dal
22/11/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 42, L. n. 76/2016, respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguente declaratoria del caso;
in via subordinata, salvo appello, per i motivi tutti esposti in atti, concedere alla signora CP_1
un termine congruo, non inferiore ai cinque anni decorrenti dal 22/11/2022 per il rilascio
[...] dell'immobile sito in Via della Pace n. 15 a Monte San Pietro (BO); - con vittoria di spese legali del giudizio. RICHIESTE ISTRUTTORIE In via istruttoria, si chiede ammettersi: (…)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. - depositato in data 04.10.2023 – Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Parte_1 Parte_2 CP_1
al fine di ottenere il rilascio dell'unità immobiliare, con relative pertinenze, sita in Monte San
[...]
Pietro (BO), via della Pace n. 15, di cui i ricorrenti erano divenuti comproprietari per successione testamentaria di (rispettivamente loro coniuge e padre), deceduto il 22.11.2022. Persona_1
A tal fine, esponevano che occupava l'immobile di loro proprietà, quale ex compagna di CP_1
invocando il disposto dell'art. 1 comma 42 L. n. 76/2016, ma ritenevano che tale Persona_1
normativa non fosse applicabile al caso di specie, in quanto il de cuius, ex convivente della alla CP_1
data del decesso risultava ancora coniugato, benché separato, da (doc. 6); per giunta, Parte_3
con testamento olografo del 10.02.2022, egli aveva istituito la moglie, insieme ai figli, erede universale
(docc. 2, 3), limitandosi ad attribuire alla compagna un legato di € 10.000,00, somma che i ricorrenti avevano già provveduto a corrispondere alla (doc. 12); riferivano che il procedimento di CP_1
pagina 2 di 6 mediazione preliminarmente esperito non aveva avuto esito positivo e che le reiterate richieste di liberazione dell'immobile non avevano sortito alcun effetto.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano che venisse ordinato a l'immediato rilascio del bene, CP_1
indebitamente occupato.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, dichiarava di aver intrattenuto per CP_1
diciannove anni una relazione affettiva stabile con prima tramite una assidua Persona_1 frequentazione, poi nel corso di una stabile convivenza iniziata il 15.10.2013 presso l'appartamento di proprietà di quest'ultimo sito in Sasso Marconi (BO), proseguita - fino al decesso dell'ex convivente - presso l'immobile di Monte San Pietro (BO), oggetto di causa, acquistato dal Per_1
La resistente dichiarava di aver assiduamente prestato assistenza, durante tutta la relazione, al proprio compagno;
questi le aveva riferito di aver divorziato dalla moglie, tanto che la aveva subito un CP_1
forte trauma quando, alla sua morte, aveva avuto lettura del testamento con cui il de cuius, definendola
“la mia attuale compagna”, le aveva lasciato solo un legato di € 10.000,00; esponeva di non disporre di altra soluzione abitativa e di usufruire di una pensione Inps di circa € 690,00 mensili, che non le consentiva di pagare un canone di locazione.
In diritto, riteneva applicabile al caso di specie l'art. 1 comma 42 L. n. 76/2016, secondo cui “in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”; precisava che, ai sensi dell'art. 1 comma 37, la convivenza è provata dalla dichiarazione anagrafica (di cui forniva i certificati storici sub docc. 2, 4); sosteneva che tale disciplina troverebbe applicazione anche nel caso in cui uno dei conviventi sia legato da matrimonio, ma separato dal coniuge;
richiamava una serie di diversificate fattispecie in cui la dottrina e la giurisprudenza valorizzano il rapporto di stabile convivenza rispetto al rapporto coniugale, in regime di separazione personale.
Pertanto, eccepiva la titolarità del proprio diritto di continuare ad abitare nell'immobile CP_1
oggetto di causa, per un periodo di cinque anni a partire dalla data del 22.11.2022 in cui era intervenuto il decesso dell'ex convivente, chiedeva, per l'effetto, di rigettare le domande Persona_1
formulate dai ricorrenti;
in via subordinata, per i motivi esposti, domandava la concessione di un termine congruo, non inferiore a cinque anni dal 22.11.2022, per il rilascio dell'immobile.
3. I tentativi di conciliazione esperiti nel corso del giudizio non sortivano alcun effetto. All'udienza di prima comparizione dell'08.02.2024, parte ricorrente dichiarava la propria disponibilità a consentire pagina 3 di 6 l'occupazione dell'immobile da parte di sino alla data del 31.05.2025, ma la proposta CP_1
non veniva accettata dalla controparte.
Veniva concesso un termine per repliche, quindi il giudice respingeva le istanze istruttorie dedotte dalla resistente, sulle circostanze relative al rapporto di convivenza (invero non contestato), in quanto ritenute inconferenti.
Infine, all'udienza del 20 marzo 2025 i Procuratori delle parti, già autorizzati al deposito di note conclusionali, precisavano le rispettive conclusioni, e il giudice depositava il dispositivo della sentenza in allegato al verbale d'udienza.
4. Le domande proposte dai ricorrenti risultano provate sulla base dei documenti prodotti e debbono essere accolte.
I ricorrenti sono comproprietari dell'immobile de quo (doc. 4), avendolo ereditato per successione testamentaria dal proprio congiunto coniuge di in regime di Persona_1 Parte_3
separazione personale (doc. 6) e padre di e di Parte_1 Parte_2
pertanto, essi hanno il diritto di acquisire la piena disponibilità del bene.
Non si ritiene applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1 comma 42 L. n. 76/2016, la quale non si riferisce ad ogni ipotesi di convivenza, ma richiede per la sua applicabilità l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 36, secondo cui “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a
67 si intendono per <
Oltretutto, proprio la sussistenza di uno dei vincoli indicati nella suddetta disciplina (matrimonio o unione civile) integra una causa di nullità assoluta e di risoluzione del contratto di convivenza, ai sensi dell'art. 1 commi 57, 59 L. n. 76/2016.
Dunque, l'esistenza di un vincolo coniugale, non rescisso, in capo ad uno degli ex conviventi,
impedisce all'altro, di poter avvalersi della disciplina di cui alla L. n. Parte_4 CP_1
76/2016. Conseguentemente l'eccezione sollevata dalla resistente non può essere accolta.
Esclusa l'applicabilità della L. n. 76/2016, valgono i principi già affermati dalla Suprema Corte, la quale, al di fuori di tale ambito, ha avuto modo di valutare l'interesse del convivente more uxorio, non titolare di diritti reali o relativi sull'immobile destinato ad abitazione della coppia, di godere del bene, dopo il decesso del convivente e, al riguardo, ha riconosciuto che effettivamente la convivenza stabile tra due persone, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione, ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto pagina 4 di 6 basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Proprio per queste ragioni, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittimi quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (cfr. Cass. civ. n. 7214 del 21/03/2013; Cass. civ. n. 7 del
02/01/2014).
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che tale posizione giuridica non modifica il regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione. Conseguentemente, al di fuori dell'ambito applicativo della L.
n. 76/2016, la detenzione qualificata del convivente, non proprietario né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi, solo se permanga il titolo da cui essa deriva, e cioè la persistenza della convivenza more uxorio, ma una volta che sia cessata – per libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario/possessore - si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, cosicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente superstite potrà ritenersi legittima soltanto in base ad un titolo ulteriore (eventuale istituzione del convivente superstite, come coerede o legatario dell'immobile, in virtù di disposizione testamentaria, ovvero costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario).
In assenza di tale titolo, non può ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene immobile e il convivente superstite (già detentore qualificato), “restando a carico del soggetto che legittimamente intende rientrare nel possesso del bene, il dovere di concedere a quest'ultimo un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, in virtù dei principi di buona fede
e correttezza” (Cass. civ. n. 10377 del 27.04.2017).
Nel caso di specie, non dispone di un titolo che l'autorizzi all'occupazione dell'immobile CP_1
ed è pertanto tenuta al rilascio del bene in favore dei proprietari, attuali ricorrenti, i quali le hanno già concesso un ampio termine per consentirle di reperire un'altra abitazione, tanto che la stessa ha potuto godere dell'immobile per un periodo di circa due anni e quattro mesi, dalla data del decesso dell'ex convivente.
Tenuto conto di tali circostanze, del tempo necessario a trasferirsi in un'altra abitazione, delle condizioni di reddito della resistente e della possibilità per la stessa di usufruire del diritto agli alimenti nei confronti dei propri familiari (in particolare verso i tre figli, due dei quali proprietari di immobili,
pagina 5 di 6 così come documentato dai ricorrenti), si ritiene congruo fissare l'esecuzione alla data del 31.05.2025, secondo la disponibilità già manifestata dai ricorrenti all'udienza dell'08.02.2024.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificati dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile basso della causa (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-ordina a il rilascio dell'appartamento sito in Monte San Pietro (BO), via della Pace n. CP_1
15, completo degli arredi appartenuti a in favore di Persona_1 Parte_3 [...]
e libero da persone ed effetti personali, con riconsegna delle Parte_2 Parte_1
chiavi dei locali ai ricorrenti;
-fissa per l'esecuzione la data del 31 maggio 2025;
-condanna alla rifusione, in favore di e CP_1 Parte_3 Parte_2
delle spese processuali, che liquida in € 862,82 per esborsi ed € 5.077,00 per Parte_1
compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge. Riserva il deposito della sentenza nel termine di dieci giorni.
Bologna, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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