Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2826 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(P.i. , in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Caligiuri ed elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Maria Orsini sito in Terni, Via Armellini n. 1, come da delega in atti
Attrice
E
in persona del r.l. CF. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Mattioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni Via dei Priori n° 14, come da delega in atti
Convenuta
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
13.2.2025 da intendersi in questa sede interamente riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. della
in riferimento alle forniture di tuberi meglio identificate in narrativa Controparte_1
e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva portata alle fatture commerciali, pari ad € 86.061,46 o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di mora ex art. 4 D. Lgs. 231/2002; condannare inoltre la convenuta, al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre CPA e IVA e oneri accessori, tutti, di legge”.
- Nel mese di gennaio del 2022 il sig. legale rappresentante della Parte_2
società , con sede legale in Spagna, è stato contattato dalla società Parte_1
in quanto interessata ad acquistare tartufi;
Controparte_1
- La società attrice ha, quindi, trasmesso alla convenuta una presentazione-video della qualità dei tartufi e, a seguito della stessa, la interessata ai prodotti, previo accordo Controparte_1 economico, ha ordinato una prima fornitura di 20kg di tuberi, per un totale di € 8.715,00, il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire successivamente alla ricezione;
- Il 1.2.2022 la società ha ricevuto la prima partita di tartufo ed ha ordinato CP_1
immediatamente un secondo quantitativo che sarebbe stato ritirato dal Sig. _2
(legale rappresentante e Presidente del CdA della società convenuta) che avrebbe
[...]
saldato la precedente fornitura;
- In data 6.2.2022, il Sig. ha ritirato la fornitura di cui alla fattura n. 0662 Controparte_2 del 6.2.2022 per kg 35 di tartufi pari ad € 14.150,00 ed ha consegnato un assegno bancario tratto su dell'importo facciale di € 8.715,00 a copertura della fattura n. 0641 del CP_3
31.1.2022;
- Il 14.2.2022 la ha commissionato un nuovo quantitativo di ulteriori kg 30 di Controparte_1 tuberi per un valore € 11.435,90 che ha ricevuto, a mezzo spedizioniere DHL, il 15.2.2022 ed a seguire, il 16.2.2022, ha ordinato ulteriori 95 kg di tartufi per un valore di € 44.756,87, consegnata con DHL, il 17.2.2022;
- Il 21.2.2022 la società convenuta ha ordinato ancora 15 kg di tartufi, ma considerato che sino ad allora, a fronte di forniture pari a 180 kg era stato solamente consegnato un assegno per €
8.715,00, di cui visti i tempi tecnici non si conosceva ancora l'esito, la società attrice ha deciso di condizionare la spedizione del nuovo ordine ad un preventivo bonifico di €
30.000,00, pertanto, in pari data, la società convenuta ha trasmesso alla Parte_1 copia della disposizione di pagamento dei richiesti € 30.000,00 a cui ha fatto seguito la spedizione dei 15 kg di tuberi pari ad ulteriori € 7.003,39;
- Il 2.3.2022 il direttore della banca ha informato la società attrice che l'assegno bancario portato all'incasso il 10.2.2022 era tornato insoluto per assenza di fondi e, nei giorni a seguire, è stato verificato anche l'esito del bonifico bancario che NI FI RL avrebbe dovuto eseguire il 21.2.2022 il quale risultava non eseguito;
- È stata contattata immediatamente la società convenuta che ha spiegato che il pagamento di €
30.000,00 non era andato a buon fine per assenza di fondi, in quanto non gli era pervenuto, a sua volta, un bonifico promesso da un proprio acquirente;
quanto poi all'assegno insoluto, fingeva stupore, e ipotizzato che l'istituto di credito spagnolo era incorso in un qualche errore;
garantendo, infine, che avrebbe corrisposto il dovuto non appena avrebbe avuto disponibilità di liquidità sul proprio conto corrente;
- Da questo momento in avanti non è stato più possibile contattare telefonicamente la convenuta;
- le forniture di tartufo consegnate alla ammontano a totali kg 195 per un Controparte_1 importo fatturato di € 86.061,16 in forza delle fatture nn. 641 del 31 gennaio 2022 pari ad euro 8.715,00; 662 del 6 febbraio 2022 pari ad euro 14.150,00; 724 del 14 febbraio 2022 pari ad euro 11.435,90; 742 del 16 febbraio 2022 pari ad euro 44.756,87; 772 del 21 febbraio
2022 pari ad euro 7.003,39, a copertura delle quali non ha avuto seguito alcun effettivo pagamento;
- è stato avviato il procedimento di ingiunzione di pagamento europea ex Regolamento CE n.
1896/2006 e, il 20.06.2022, il Tribunale di Terni ha emesso decreto di ingiunzione di pagamento europea n. 507/2022, n. R.G. n.1193/2022, in favore della parte attrice
[...]
, nei confronti della società qui convenuta per Parte_3 Controparte_1 la complessiva somma di € 88.602,96 di cui € 86.061,46 a titolo di sorte ed € 2.541,50 per spese di procedura;
- Il 30 giugno 2022 il decreto è stato ritualmente notificato via PEC alla società debitrice, la quale il 1.9.2022 ha proposto opposizione all'IPE così motivandola “il pagamento non è dovuto in quanto la fornitura era viziata e difettosa”;
- in data 23.9.2022, il Tribunale di Terni ha emesso provvedimento con il quale ha avvisato la società creditrice che la società ingiunta aveva proposto opposizione Parte_1
Par all' con l'apposito Modulo F invitandola “ad esercitare l'azione secondo quella che sarà onere individuare come procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica
Par soggettiva posta a fondamento dell ” nel termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento (avvenuta il 23.9.2022) ragione per cui è stato introdotto il presente giudizio.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 5.4.2023 in cui ha dedotto quanto segue:
- la merce consegnata era tutta contaminata da insetti, circostanza che è stata immediatamente comunicata all'attrice;
- a fronte di tale inadempimento, quindi, l'attrice ha proposto alla di Controparte_1 procedere ad una ulteriore fornitura assicurando la “bontà” della stessa, tuttavia, l'intera fornitura è risultata contaminata tanto che la ha dovuto smaltire tutti i Controparte_1
tartufi consegnati;
- Le parti hanno sempre mediato l'una con l'altra al fine di trovare una soluzione fino alla tempestiva comunicazione avvenuta verso la fine del mese di febbraio 2022 in cui si dava atto che tutti i tartufi erano contaminati e non commercializzabili;
- In relazione all'assegno consegnato dalla la causa del mancato incasso è Controparte_1 dovuta all'attrice che ha errato nella “girata”;
- La a causa dell'inadempimento dell'attrice, ha subito un danno dalla Controparte_1
mancata possibilità di commercializzare tali prodotti con prenotazioni già ricevute che aveva preso basandosi sulla circostanza che la consegnasse un prodotto di cui aveva Parte_1
assicurato le caratteristiche di commerciabilità;
- la ha smaltito tutta la quantità di tartufi consegnati rivolgendosi alla Controparte_1
che, riconosciuto lo stato contaminato dei tartufi e della impossibilità di Controparte_4 commercializzare gli stessi, ha preso in carico i circa 200 kg di tartufi ad un costo pari ad €
300,01 per lo smaltimento.
All'udienza del 13.7.2023 il Giudice, dopo il deposito delle memorie ex art 183 co 6 cpc, ha riservato la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori e sulla istanza ex art. 186 ter c.p.c.
Nelle more, il 4.8.2023 parte attrice ha depositato documentazione sopravvenuta riguardante il procedimento penale n. 893/2022 R.G.N.R. Procura di Terni incardinato a seguito della denucia- querela per truffa aggravata sporta dal Sig. Parte_2
Il Giudice, in data 7.8.2023, a scioglimento della riserva assunta il 13.7.2023, ad integrazione del contraddittorio sul deposito di documentazione sopravvenuta ad opera di questa difesa, ha concesso termine per note a parte convenuta fino al 30.9.2023 e rinviato all'udienza del
17.10.2023.
La società convenuta non ha depositato le note nel termine concesso e ha spiegato la propria difesa all'udienza del 17.10.2023, all'esito della quale il Giudice si è riservato.
In data 14.11.2023, parte convenuta ha depositato “Istanza di estinzione del procedimento civile per rinuncia agli atti ex art. 75 c.p.c.” asserendo che la costituzione di parte civile del Sig. nel procedimento penale sopra citato, avvenuta in epoca successiva (4.10.2023) a Parte_2
quella di incardinazione del giudizio civile, avrebbe comportato rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, di giudizi con identità soggettiva ed oggettiva.
A scioglimento della riserva assunta 17.10.2023, il Giudice, preso atto della istanza di estinzione depositata da parte convenuta, ha fissato l'udienza del 9.1.2024 ad integrazione del contraddittorio, durante la quale l'attrice, per controdedurre all'istanza, termine per note scritte.
Il Giudice ha concesso termine a parte attrice sino al 28.2.2024 e fissato udienza con trattazione scritta per il 28.3.2024. Con provvedimento dell'11.5.2024 emesso all'esito della udienza del 28.3.2024, il G.I. ha preso rigettato l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. considerata la necessità di approfondire la contestazione delle forniture di tartufo;
riservando al merito la pronuncia sull'eccezione di estinzione ex art. 75
c.p.p. e ammettendo la prova per testi, indicando il calendario delle relative udienze e riservando ogni altra valutazione in merito, all'esito delle ridette.
In data 9.9.2024, a seguito dell'assegnazione della causa alla sottoscritta, la difesa di parte convenuta ha depositato nuovamente istanza di estinzione ex art 75 c.p.p. e, con provvedimento del 27.9.2024, il Giudice ha riservato la decisione al merito.
La causa veniva istruita con l'escussione del teste il 24.9.2024 e Testimone_1 Tes_2
il 24.10.2024.
[...]
All'udienza del 13.2.2025, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art 190 cpc e trattenuto la causa in decisione.
In via preliminare, deve rilevarsi come parte attrice abbia correttamente incardinato il presente giudizio nelle forme del rito ordinario in applicazione del Regolamento CE n. 1896/2006 ed in accordo alla pronuncia della Cassazione S.U. n. 2840/2019 secondo cui “non avendo lo Stato italiano esercitato il potere di dettare un'apposita normativa, non è ricavabile in via interpretativa mediante rinvio alle disposizioni sull'opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 ss. c.p.c.), nè spetta al giudice dell'ingiunzione, ma è rimessa allo stesso creditore, il quale dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Regolamento”.
La domanda dell'opponente è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
All'esito dell'istruttoria svolta può dirsi, infatti, provato l'inadempimento contrattuale della convenuta.
Dalla documentazione versata in atti si evince (circostanza incontestata) che la Controparte_1
ha acquistato dalla , con cadenza pressocché settimanale, forniture pari a
[...] Parte_1
195 kg di tartufi, per un importo complessivo di € 86.061,16 (fatture nn. 641 del 31.1.2022 per €
8.715,00, 662 del 6.2.2022 per € 14.150,00, 724 del 14.2.2022 per € 11.435,90, 742 del
16.2.2022 per € 44.756,87 e 772 del 21.2.2022 per € 7.003,39).
La merce risulta essere stata regolarmente consegnata, ma il pagamento non è mai stato effettuato.
Invero, la convenuta, ammettendo di aver consegnato al sig. in data 6.2.2022, l'assegno Pt_1 bancario di € 8.715,00 (allegato n. 6 all'atto di citazione), ha sostanzialmente confermato anche il mancato addebito attribuendolo ad un mero errore di girata, senza fornire elementi di riscontro in merito, e, allo stesso modo, non ha negato di aver esibito, in data 21.2.2022, la contabile di pagamento di € 30.000 che è risultato non essere mai stato eseguito.
Quanto appena evidenziato, invero, trova conferma anche nella conversazione whatsapp intercorsa tra il ed il (allegato n. 20 alla memoria n. 3 parte attrice); Pt_1 Persona_1
dalla quale risulta che, sino alla data del 24.2.2022, il sig. non ha mai contestato nulla al CP_1
al contrario, si è mostrato interessato ai tartufi tanto da continuare ad ordinarne nuovi Pt_1
quantitativi.
A fronte del mancato pagamento del corrispettivo da parte della convenuta, invece, la contaminazione delle forniture di tartufi non risulta provata.
Infatti, non solo non vi è traccia della denuncia dei vizi che sarebbe dovuta avvenire nei termini indicati dall'art. 1495 c.c., ma soprattutto la presenza dei parassiti risulta smentita dalle risultanze istruttorie.
In particolare, il teste relativamente alla presunta contaminazione dei tartufi, Testimone_1
ha chiarito di aver letto la corrispondenza whatsapp intercorsa tra il ed il Pt_1 Per_1 dalla quale emerge che affermi “che la merce è buona e non parla di
[...] Persona_1 vermi. Questo canale di comunicazione si chiude quando non vennero pagati i 30.000,00 euro”
(cfr. verbale udienza 24.9.2024). Aggiunge inoltre, il teste che “c'erano anche dei video in cui la merce si presenta integra e senza presenza di vermi. Nella chat c'erano anche i complimenti di per la qualità della merce. Nelle chat c'era anche la richiesta di acquisto per tartufi di CP_1 seconda e terza qualità……la merce che ho visto nei video era di ottima qualità, sono un cercatore esperto di tartufi da 40 anni e ho un'azienda agricola dove vengono raccolti tartufi spontanei e tartufi coltivati. Ritengo di essere esperto del settore.”.
L'assenza di contestazione e, al contrario, il gradimento del risulta dalla Persona_1 corrispondenza whatsapp versata in atti, dalla quale emerge, altresì, l'esito di tutte le consegne e il sollecito del pagamento del Donate al quale ha fatto seguito il silenzio del CP_1
Quest'ultima circostanza è stata anche confermata dal teste di parte convenuta Testimone_2
(cfr. verbale udienza 24.10.2024).
Rilevanza assume anche la rassicurazione fornita dai padre e figlio, al durante CP_1 Pt_1
l'incontro del 9.3.2022, circa la volontà di eseguire il pagamento delle forniture appena ricevuta una certa liquidazione da una loro assicurazione, come confermato dal teste Testimone_1 presente all'incontro. Il fatto che i si fossero impegnati a pagare dimostra l'insussistenza della contaminazione CP_1
dei tartufi, infatti, se la merce fosse stata effettivamente contaminata questo aspetto sarebbe stato prontamente e formalmente evidenziato nei termini di legge.
Sul punto, inoltre, risulta rilevante anche la testimonianza dell'unico teste di parte convenuta,
il quale ha confermato che la sola lamentela mossa dai al Donate Testimone_2 CP_1
riguardava la differenza di prezzi applicati ai rispetto a quelli applicati ad Urbani FI CP_1
RL, circostanza confermata anche dal teste Tes_1
Quanto alla documentazione depositata dalla convenuta, a ben vedere, la stessa non può dirsi sufficiente a dimostrare l'esistenza della contaminazione: il DDT è compilato in modo non chiaro e non è conforme all'art. 193 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, mancando un formulario di identificazione (FIR), inoltre, dal documento in questione emerge che i tartufi sarebbero stati smaltiti in quanto facenti parte della categoria S.O.A. CONFEZIONATI (art. 10, lett. e), f) Reg.
CE 1069/2009), ovvero sottoprodotti di origine animale tra i quali non può rientrare il tartufo essendo di origine vegetale. Il secondo documento, ovvero la fattura commerciale per
“Smaltimento al passaggio”, allo stesso modo, si presenta generico in quanto non indica nemmeno che tipo di rifiuto sia stato smaltito.
Pertanto, agli stessi, anche a fronte della specifica contestazione di parte attrice e soprattutto alla luce dell'istruttoria svolta, non può attribuirsi rilevanza ai fini probatori.
Inoltre, non può non sottolinearsi il fatto che il procedimento penale n. 893/2022 R.G.N.R. (n.
474/2023 R.G. del Trib. Terni) per truffa si è concluso con sentenza di condanna a carico del
, procedimento in cui è stata accertata la condotta decettiva tenuta da Persona_1 quest'ultimo.
A tal proposito, deve rigettarsi l'istanza di estinzione del giudizio civile ex art. 75 c.p.p. in quanto non sussiste né identità oggettiva né soggettiva tra i due giudizi, in particolare, nel giudizio penale il sig. ha agito esclusivamente in proprio e non nella qualità di legale Pt_1
rappresentante della mentre il presente giudizio è stato incardinato dalla Parte_1 società ed ha ad oggetto esclusivamente l'inadempimento della Parte_1 CP_1
a fronte della fornitura di tartufi da parte della società attrice. Al contrario, il giudizio
[...]
penale (definito con sentenza n. 988/2024) aveva come fondamento la pretesa risarcitoria relativa ad un danno “in proprio” del sig. distinto e autonomo rispetto a quello della società. Pt_1
Stante quanto appena affermato, quindi, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro € 86.061,46, a titolo di corrispettivo per la fornitura di tartufi, a cui si aggiunge la somma di euro 14.677,54 a titolo di danno patrimoniale documentato conseguente all'inadempimento. Infatti, la grave condotta posta in essere dalla convenuta ha costretto parte attrice a ricorrere all'Autorità giudiziaria italiana per vedere tutelare le proprie ragioni creditizie, questo ha comportato la necessità di sopportare costi per lo spostamento dalla Spagna a Terni oltre agli onorari legali ante giudizio.
Quanto alla domanda per lite temeraria, si ritiene che, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, valorizzata anche la sentenza penale di condanna, siano sussistenti i presupposti per la responsabilità processuale aggravata, ex art 96 co 1 c.p.c., in quanto, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (si veda Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 3464 del 09/02/2017).
In particolare, viene in rilievo la condotta tenuta dalla convenuta che, consapevole del proprio inadempimento, (ha consegnato un assegno bancario privo di provvista, esibito una contabile di bonifico mai eseguito) non solo ha continuato ad ordinare merce dall'attrice, ma si è opposta al decreto ingiuntivo europeo ed ha resistito nel presente giudizio essendo cosciente della infondatezza delle proprie difese. La liquidazione del danno viene effettuata in via equitativa nella misura di 2.350 euro, pari ad un terzo delle spese legali liquidate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono quindi liquidate a carico della convenuta, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (minima) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro € 86.061,46, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, quale corrispettivo per la fornitura di tartufi, nonché al pagamento della somma di euro 14.677,54 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale documentato conseguente all'inadempimento della convenuta;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 2.350 a titolo di responsabilità aggravata ex art 96 co 1 cpc;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida: in € 7.052,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge e in € 545,00 (C.U. e marca da bollo) per spese vive;
Terni, 4.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)