Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 679/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 679/2023 di Ruolo Generale
tra
(c.f. ) - rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1
alle liti, rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv. FRANCESCO SANTINI
( del Foro di Pordenone e con domicilio eletto presso l'indirizzo pec CodiceFiscale_2
Email_1
- parte attrice -
e
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 P.IVA_1
alle liti, rilasciata su foglio separato alla comparsa di risposta, dall'avv. BORIS BELTRAM
( , e con domicilio eletto presso la pec CodiceFiscale_3
Email_2
- parte convenuta -
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_4 Controparte_3 [...]
) C.F._5
- parti convenute contumaci –
Oggetto: solo danni a cose
Causa assunta in decisione all'udienza del 19/09/2024 sulle seguenti
Per parte attrice:
- “nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. per il Controparte_2
sinistro occorso in data 30 luglio 2022 a Lignano AB (UD), in Via Casabianca n. 6,
e per l'effetto condannare in solido tra loro il Sig. la Sig.ra Controparte_2 CP_3
(quale proprietaria del veicolo investitore, targato DT250EW, e coobbligata ex art.
[...]
2054 c.c.) e la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(quale compagnia assicuratrice del veicolo investitore, targato DT250EW) a risarcire tutti i
danni subìti dall'attore, procedendo alla loro quantificazione nella misura di € 23.321,42, o
nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del
sinistro e alla rivalutazione monetaria.”
- “in via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di
prova:: 1) - vero che il giorno 30 luglio 2022, alle ore 6.00, a Lignano AB (UD) in
Via Casabianca, l'Audi Q7 targata FW929KW - parcheggiata negli appositi spazi all'altezza
del civico n.
6 - veniva urtata da una Fiat 500, targata DT250EW, condotta in quel frangente
dal Sig. 2) - vero che l'attore ricoverava l'Audi Q7 presso la Carrozzeria Controparte_2
Bomben S.r.l. di Pordenone, per far riparare i danni provocati dal sinistro;
3) - vero che la
carrozzeria riferiva all'attore che solitamente la nominava il perito CP Persona_1
per la zona del pordenonese e proponeva di contattarlo, per chiedergli se fosse stato
incaricato anche in relazione a quel sinistro;
4) - vero che il perito Persona_1
contattato dalla carrozzeria, confermava di occuparsi della pratica ed effettuava l'ispezione
nel corso dell'ultima settimana di agosto 2022, alla presenza del proprietario della
carrozzeria ( , scattando anche diverse foto al veicolo e ai componenti Tes_1
danneggiati; 5) - vero che, alla data del 15 settembre 2022, l'Audi Q7 si trovava ancora
ricoverata presso la Carrozzeria Bomben S.r.l. e non era stata effettuata alcuna riparazione;
6) - vero che, a seguito del sinistro, l'Audi Q7 ha riportato danni all'anteriore, al gruppo
ottico, alla fiancata, alla portiera, al cerchio, ai braccetti, allo sterzo;
7) - vero che i danni
materiali riportati dalla Audi Q7 sono stati interamente riparati dalla Carrozzeria Bomben S.r.l., salvo la riparazione dello sterzo, eseguita direttamente dalla concessionaria ufficiale
di Venezia, su richiesta della medesima Carrozzeria Bomben;
8) - Controparte_4
vero che il costo complessivo delle riparazioni effettuate sull'AudiQ7 per i soli danni
materiali ammonta ad € 15.068,89; 9) - vero che la Carrozzeria Bomben S.r.l. ha restituito all'attore l'Audi Q7 riparata a fine settembre del 2022. Si indica quale teste il Sig. Tes_1
presso la sede della Carrozzeria Bomben S.r.l., a Pordenone (PN) in Via San Quirni
[...]
n. 34/36. Si chiede, altresì, di sentire a chiarimenti il C.T.U. p.a. , riguardo Persona_2
all'esclusione dal conteggio finale dei danni delle voci relative al proiettore sinistro, al
cerchio della ruota, ai sensori rilevamento ostacoli, alla protezione pedoni e al dispositivo
regolatore di velocità, affinché voglia inserire nel conteggio, se del caso con riserva, le voci
sopra indicate, ovvero in subordine voglia quantomeno spiegare più approfonditamente
perché abbia ritenuto verosimile che gli elementi in questione si siano rotti. Infine, si
rappresenta nuovamente l'opportunità di disporre ex officio l'audizione del perito
[...]
per comprendere se egli abbia effettivamente eseguito una ispezione diretta del Per_1
veicolo nel corso dell'ultima settimana di agosto 2022, alla presenza del carrozziere
( , e quali siano stati gli esiti di tale ispezione.”; Tes_1
- “In ogni caso, spese di lite e compenso professionale interamente rifusi, oltre ad IVA e CPA
come per legge”;
Per parte convenuta:
- “in via preliminare: Dichiarare la domanda attorea improcedibile a causa del mancato invio
di un valido invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.”
- “nel merito:
- Rigettare la domanda per carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale
dell'attore.
- In subordine e solo nel caso in cui venga ritenuta provata la legittimazione attiva dell'attore,
liquidare i danni effettivamente risarcibili con l'esclusione di quelli irrisarcibili per i motivi indicati nella comparsa di risposta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre
agli accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione depositato il 22 febbraio 2023, l'attore conveniva in giudizio e P_
, in qualità rispettivamente di conducente e di proprietaria della Fiat 500 trg. Controparte_3
DT250FW, nonché la loro compagnia assicuratrice, per ottenere il Controparte_1
risarcimento del danno dagli stessi cagionato in occasione del sinistro accaduto nel pomeriggio del 30 luglio 2022.
Secondo quanto riportato nell'atto introduttivo, si trovava alla guida Controparte_2
dell'autovettura di proprietà di quando urtava l'autovettura Audi Q7 targata Controparte_3
FW929KW, allora di proprietà della società detenuta in Controparte_5
forza di un contratto di leasing dall'odierno attore, e regolarmente parcheggiata negli appositi spazi.
A seguito del sinistro, la vettura del Bomben presentava dei danni che l'attore fotografava e produceva poi in sede di citazione in giudizio. Le parti compilavano, quindi, la constatazione amichevole attestando che aveva perso il controllo della vettura impattando sulla P_
macchina in sosta.
In data 10 agosto 2022, presso la carrozzeria Bomben S.r.l. di Pordenone, l'attore metteva a disposizione dell'assicurazione l'autovettura, indicando i giorni e le ore in cui il veicolo sarebbe stato disponibile per i dovuti accertamenti. L'ispezione avveniva nell'ultima settimana di agosto,
dopodiché, con missiva del 15 settembre 2022, la compagnia assicurativa rifiutava il risarcimento richiesto, asserendo l'impossibilità di valutare il danno a causa della già avvenuta riparazione del mezzo. L'attore contestava la missiva e invitava l'assicurazione a formulare una congrua offerta, ma non otteneva riscontro. Instaurava quindi una procedura di mediazione nei confronti dell' , che aveva però esito negativo, in quanto i convenuti non si presentavano. CP
Decideva allora di agire in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni, quantificandoli per una somma complessiva pari ad euro 23.321,42, comprensiva dei danni riportati al veicolo, del mancato godimento del bene oggetto di leasing, della frazione di premio assicurativo pagato e non goduto a causa del fermo tecnico del veicolo, nonché delle spese legali per l'attività
stragiudiziale espletata.
La compagnia assicuratrice, unica costituitasi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità della domanda, in ragione del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita,
obbligatorio ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attore poiché mero utilizzatore del bene, come tale, non automaticamente legittimato ad agire per il risarcimento dei danni subiti sulla cosa in luogo dell'effettivo proprietario dell'autovettura, che, al tempo del sinistro, era la società Controparte_5
La convenuta contestava poi l'an debeatur, lamentando l'eccessiva pretesa attorea.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi l'improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva e, in subordine, la liquidazione dei danni effettivamente risarcibili.
All'udienza di prima comparizione, verificata la regolarità delle notifiche, il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e . Controparte_2 Controparte_6
L'attore si riportava alla nota depositata il 12 giugno 2023 e con la quale aveva rappresentato che nel frattempo era divenuto proprietario dell'autovettura, chiedendo quindi il rigetto dell'eccezione preliminare di improcedibilità.
Il Giudice, a scioglimento della riserva, rigettava le eccezioni preliminari della convenuta e assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6, rinviando il procedimento all'udienza del 9
novembre 2023; all'udienza, veniva disposta la c.t.u. con successivo conferimento dell'incarico al perito . Persona_2
All'udienza del 16 aprile 2024, parte attrice contestava il contenuto della perizia nella parte in cui replicava alle osservazioni del c.t.p. attoreo;
la difesa del convenuto si opponeva e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. A scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza del 19 settembre 2024 per la precisazione delle conclusioni. II)Per il loro carattere logicamente preliminare, devono essere primariamente esaminate le eccezioni preliminari opposte dal convenuto con la comparsa di risposta, che si ritengono, come rilevato a scioglimento della riserva assunta in data 22 giugno 2023, infondate.
La convenuta prospetta l'improcedibilità della domanda per violazione della procedura di negoziazione assistita. La censura non merita accoglimento: il danneggiato instaurava un procedimento di mediazione presso la Camera di Commercio Pordenone-Udine, così
adempiendo all'incombente richiesto dalla normativa in materia assicurativa per il risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti, atteso che la procedura di mediazione,
comportando la presenza di un terzo imparziale quale mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita, di talché la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nei casi in cui è previsto il diverso procedimento di negoziazione assistita.
Non coglie nel segno neanche la contestazione della convenuta relativa alla carenza ad agire.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno spetta non solo al proprietario ma anche a chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (Cass., 12.10.2010,
n. 21011).
Nel caso di specie, al momento del sinistro parte attrice era utilizzatrice del mezzo e,
successivamente, ne è divenuta proprietaria, sicché deve ritenersi in ogni caso sussistente la legittimazione attiva.
III)Nel merito la domanda è parzialmente fondata per quanto di ragione.
Le parti non discutono l'an della pretesa risarcitoria, bensì il quantum.
L'attore lamenta l'errata quantificazione dei danni materiali al veicolo da parte del c.t.u. e chiede la rifusione anche dei pezzi (proiettore sinistro, cerchio ruota in lega, sensori rilevamento ostacoli, sensore protezione pedoni e dispositivo regolatore della velocità) che risultano conteggiati come “da sostituire” nel preventivo della carrozzeria Bomben. Il perito ha dato conto alle note del c.t.p. attoreo, evidenziando la mancanza di adeguata documentazione comprovante la causalità rispetto al sinistro. La perizia risulta esaustiva e non paiono esservi elementi che permettano di discostarsi dalle sue risultanze, anche considerato che l'auto ormai è stata riparata e il perito, interrogato sullo stato dell'autovettura dopo il sinistro, ha acquisito anche la documentazione fotografica dal riparatore, non rilevando anomalie nelle parti sopra indicate.
Il danno è quantificabile, pertanto, in euro 5.416,67, oltre IVA.
L'attore chiede poi la liquidazione di due mensilità del premio assicurativo (agosto e settembre)
e del costo dell'auto sostitutiva;
richiede, inoltre, la corresponsione dei canoni di leasing versati per agosto e settembre 2022; infine, chiede la liquidazione delle spese stragiudiziali.
La pretesa attorea, con riferimento alle prime due voci, riguarda essenzialmente il danno da fermo tecnico, che in caso di incidente stradale implica l'impossibilità di utilizzare il proprio veicolo a causa dei danni subiti in seguito all'incidente stesso. Il danno da fermo tecnico,
originato dalla necessità di tenere il mezzo a disposizione dell'assicuratore nonché presso il riparatore per l'esecuzione materiale delle lavorazioni, può essere liquidato, ma in misura minore rispetto a quella richiesta dall'attore.
Pacificamente rientra nella nozione di danno tecnico il pagamento del premio della polizza assicurativa, costituendo una spesa generata dall'autoveicolo anche durante la sosta forzata. Di
questo danno, tuttavia, nel caso di specie, pare congruo liquidare la sola mensilità del mese di agosto (pari ad euro 181,25).
Dalle dichiarazioni attoree non contrastate da controparte, risulta, infatti, che l'ispezione peritale avvenne nell'ultima settimana di agosto;
per il periodo successivo, invece, non vi è prova della sosta forzata del veicolo, né è stato indicato il periodo resosi necessario per la riparazione.
Del resto, non può imputarsi al danneggiato la mancata sospensione della polizza assicurativa,
posto che dal carteggio con l'assicurazione vi è evidenza che non fosse certa la data di accesso del perito, e comunque deve essere considerata la brevità del periodo di fermo.
Rientrano nella nozione di danno da fermo tecnico anche le conseguenze economiche che l'utilizzatore del veicolo deve affrontare in conseguenza del sinistro. La pretesa volta alla liquidazione del costo sostenuto per l'auto sostitutiva, tuttavia, non trova sufficiente riscontro documentale. Parte attrice, infatti, si è limitata a produrre un preventivo emesso dalla carrozzeria che ha poi eseguito le riparazioni. Il preventivo di spesa è stato specificatamente contestato dalla parte convenuta e non vi è prova del costo sostenuto per il noleggio dell'autovettura.
Rappresenta invece una duplicazione di risarcimento la richiesta del pagamento dei canoni di leasing (in cui è già invero conglobato il valore capitale imputabile al prezzo del bene oltre ai compensi del finanziamento, non imputabili a risarcimento danni).
Avendo il risarcimento del danno la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, va rilevato che i canoni dovuti sono ricollegabili in sé al contratto di leasing con una spesa che in ogni caso il locatore avrebbe dovuto sostenere anche laddove il sinistro non si fosse verificato. Il sinistro, invece, ha inciso negativamente sul patrimonio dell'attore danneggiato per il fatto che ha perso la possibilità di fruire di quel veicolo e non ha potuto ottenere tale bene come funzionante alla fine della locazione, cosa che invece si sarebbe verificata ove il sinistro non fosse avvenuto. Il risarcimento dei danni, pertanto, deve ripristinare la diminuzione patrimoniale correlata a tali aspetti, incisi negativamente dall'evento e tale ripristino deve ritenersi adeguatamente effettuato proprio con la corresponsione del valore delle riparazioni da effettuare per riportare il bene alla sua funzionalità
e al suo valore ante-incidente.
IV)È accoglibile, invece, la domanda volta alla liquidazione delle spese stragiudiziali. Invero,
secondo le Sezioni Unite, le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, in presenza di allegazione e documentazione, va effettuata secondo i pertinenti parametri normativi;
nel caso di specie, in considerazione della documentazione agli atti sul punto, appare congruo, secondo i parametri applicabili di cui al DM
55/2014, liquidare in favore dell'attore la somma di euro 441,00, pari al valore medio tabellare dello scaglione di riferimento per l'attivazione della procedura di mediazione, in ragione complessità della causa e dell'esito della mediazione.
Considerati i valori innanzi indicati, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore del sig. di euro 5.416,67, oltre l'IVA + euro 181,25 + euro 441,00 a titolo Parte_1
di risarcimento del danno patrimoniale. Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale deve accordarsi anche, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, come danno emergente, e gli interessi legali,
come danno da lucro cessante. Quando alle modalità di liquidazione delle due voci di danno, la
Cassazione ha affermato: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla
somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla
svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario
subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di
risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica
degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al
momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via
rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio,
con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 2979 del 1/02/2023). Essendo la somma complessiva risarcitoria sopra individuata già espressa in valori attuali, quanto agli interessi, sulla base delle considerazioni del giudice di legittimità, la convenuta dovrà dunque corrispondere alla parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo prima individuato, devalutato, in base agli indici ISTAT, al 30
luglio 2022, data del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire dalla stessa data, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Pertanto, il soccombente dovrà corrispondere in favore del sig. a titolo di Parte_1
risarcimento del danno la somma delle voci liquidate a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno rivalutata secondo indici
ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi nella misura di legge dalla sentenza al saldo.
Per tutte le ragioni sopra esposte, stante il parziale accoglimento della domanda attorea, peraltro fortemente ridimensionata, le spese di lite vengono compensate per la metà e per la restante parte poste a carico della convenuta soccombente. Atteso, invece, che la domanda relativa al risarcimento del danno veicolo ha trovato accoglimento, le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
679/2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice della somma di euro 5.416,67, oltre l'IVA + euro 181,25 + euro
441,00, oltre interessi legali da giorno del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, calcolati come da motivazione, oltre interessi nella misura di legge dalla sentenza al saldo;
2. Condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore, del 50% delle spese di lite,
liquidate così in euro 132,00 per spese vive (C.U. + 27,00) nonché in complessivi euro
2.538,50 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A.
3. Pone definitivamente gli oneri di c.t.u. a carico dei convenuti.
Così deciso in Udine, il 13/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Clocchiatti