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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 21843 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21843 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. AURICCHIO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/12/2024 e Parte_1 CP_1
premettendo:
[...]
- di aver contratto matrimonio in Portici il 30/06/1979;
1 - che dalla predetta unione è nata la figlia maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
- che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
09.04.1986 era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 4410/1989 del
Tribunale Ordinario di Napoli, passata in giudicato.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 06.05.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“-) dichiarare che nessuno deve nulla all'altro a titolo di assegno divorzile, viste le pari condizioni economiche delle parti [in particolare ai fini degli obblighi di deduzione ed allegazione delle dichiarazioni reddituali degli ultimi 3 anni la sig.ra
è titolare di RDC per €6000,00 annui (cfr. all.4); mentre il sig. Parte_2
è titolare di assegno sociale per un importo annui di €6500,00 circa Parte_3 mensili”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale
2 ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Portici il 30/06/1979 (atto n. 137, parte II, S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 1979);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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