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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1044 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1044 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 28 maggio 2025 ore 11.10, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Brogioni con il ricorrente personalmente;
- per parte convenuta nessuno compare.
Il difensore di parte ricorrente discute riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi ed insistendo come in atti.
Il giudice, autorizzate la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.10
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 28 maggio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1044 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Annamaria Brogioni;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di esser stato assunto in data 16.10.2013 alle dipendenze della Tecnica Parte_1
Vigilanza società cooperativa, con mansioni di guardia giurata ed orario di lavoro full-time, rapporto di lavoro protrattosi fino al 1.08.2023. Il ricorrente rappresenta di esser stato inquadrato in un primo momento al sesto livello del CCNL per i dipendenti da istituiti di vigilanza privata, inquadramento poi
Pag. 2 di 5 modificato dal gennaio 2018 al quarto e dal marzo 2021, fino alla cessazione del rapporto, al terzo livello.
Il ricorrente agisce in giudizio per ottenere le differenze retributive dovute al mancato godimento dei giorni di riposo contrattualmente previsti dal 2018 alla cessazione del rapporto, elemento che ritiene comprovato sulla base del controllo incrociato tra buste paga e orari di servizio allegate alla domanda, nonché per il mancato pagamento della maggiorazione prevista per la giornata lavorativa deputata al riposo e dell'indennità risarcitoria relativa previste ai sensi dell'art 73 del CCNL applicato e dell'art 14 dell'accordo integrativo provinciale della Vigilanza Privata, che, combinatamente, darebbero luogo ad una maggiorazione pari al 40 + 15%, anche a titolo di risarcimento danni.
Parte ricorrente conclude, dunque, chiedendo che venga accertato e dichiarato il diritto del lavoratore alle differenze retributive delle somme maturate per il periodo da ottobre 2018 a luglio 2023
e che venga condannata la parte convenuta al pagamento della somma lorda pari ad euro 13.377,09.
2. La parte convenuta non si è costituita in giudizio, restando contumace, nonostante la validità delle notifiche effettuate da parte ricorrente entro i termini stabiliti per legge (si cfr. le ricevute telematiche della PEC inviata ad indirizzo riferibile alla società, come da allegazioni depositate alla prima udienza di discussione).
3. La causa risulta istruita sulla scorta della documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. Il ricorso è suscettibile di accoglimento.
5. Dal punto di vista fattuale, alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, il fatto posto alla base della rivendicazione risulta del tutto provato. Il contratto (allegato n.1 del ricorso) prevedeva originariamente un sistema orario così detto 5+1, ovvero un sistema lavorativo secondo il quale a fronte di cinque giorni lavorativi il dipendente avrebbe avuto diritto a un giorno di riposo.
L'impianto della disciplina risulta successivamente variato, tramite lettera datata 31.07.2017, con decorrenza 01.08.2017, nel sistema 5+2, con il godimento, dunque, a fronte dei medesimi giorni lavorativi, di due giorni consecutivi di riposo, individuati nel sabato e nella domenica.
Risulta documentalmente riscontrabile, tramite un controllo incrociato tra buste paga e orari di servizio, comunicati via e-mail al ricorrente, che il lavoratore abbia più volte prestato attività lavorativa in modo continuativo per sei/ sette giorni (senza, pertanto, il rispetto dei due giorni di riposo consecutivi) e senza alcuna menzione in merito in busta paga mediante il riconoscimento delle maggiorazioni previsti dalla contrattazione collettiva.
A titolo meramente esemplificativo, il controllo incrociato tra turni di servizio della settimana del gennaio 2018 (pag. da 1 a 5 dell'all.5 del ricorso) e la busta paga del mese di gennaio 2018 (all. 12 ricorso, mese di gennaio) consente di considerare omesso di volta in volta il pagamento della giornata lavorativa e dell'indennità risarcitoria per spostamento del giorno di riposo, come previsti dall'art. 73
Pag. 3 di 5 CCNL applicato e dall'art. 14 del vigente Accordo Integrativo Provinciale della Vigilanza Privata, la cui portata applicativa nel caso di specie verrà chiarita infra (punto 6 motivazione). In particolare, risulta che il lavoratore sia stato assegnato al turno lavorativo del 14\1\2018 (domenica) dalle ore 6 alle ore 14, del
20\1\2018 (sabato) dalle ore 23 alle ore 8, del 28\1\2018 (domenica) dalle ore 6 alle ore 14. Il controllo espresso risulta meramente esemplificativo, ma dalla documentazione fornita da parte ricorrente (comprendente l'assegnazione dei turni di servizio dal 2018 al 2023 e le buste paga relative allo stesso periodo) risulta evidente la tendenziale assenza di concessione di giorni di riposo contrattualmente previsti (cfr. all. da 5 a 10 del ricorso, relativi ai turni di servizio) e del relativo pagamento legittimamente atteso dal lavoratore in busta paga (cfr. all. da 13 a 17 del ricorso, relativa alle buste paga).
6. Sotto il profilo giuridico, alla luce anche delle posizioni espresse da parte ricorrente in punto di vigenza nel rapporto contrattuale sia della contrattazione collettiva nazionale che degli accordi integrativi provinciali, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'integralità della domanda attrice.
Occorre prendere le mosse dalla disciplina codicistica circa l'efficacia contrattuale, ed in particolare dunque dall'articolo 1372 comma 1 del c.c., il quale prevede che “Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”. Tale norma, invero, risulta fondamento essenziale di due principi cardine dell'ordinamento in ambito civilistico, ossia l'autonomia contrattuale e la forza di legge che il contratto stesso riveste.
Orbene, occorre soffermarsi sul significato da attribuire all'espressione “mutuo consenso” al fine di comprendere quali negoziazioni possano essere fonte di vincolo secondo il brocardo “pacta sunt servanda”, alla base di ogni fonte negoziale. Invero, giurisprudenza e dottrina sono da tempo unanimi nel considerare fonti di obblighi negoziali non solo le dichiarazioni esplicitamente menzionate nella fonte contrattuale, attribuendo pari rilevanza ai così detti factia concludentia, che, appunto, allo stesso modo possono essere oggetto di vincolo contrattuale e ben ricompresi nel “mutuo consenso”, in quanto espressione della volontà delle parti. Nello specifico, un fatto concludente può esser definito come una manifestazione della volontà che, seppur non manifestata, non lascia dubbio circa la volontà di chi la pone in essere in ordine al fatto esplicitato. Tipico esempio di scuola di fatto concludente è, appunto,
l'esecuzione di una prestazione accessoria o strumentale rispetto a quella contrattualmente concordata, la cui esplicitazione può certo far presumere una volontà implicita ma consapevole circa la ricomprensione della stessa nel contratto.
Orbene, tale ragionamento può considerarsi estendibile ad ogni ramo del diritto civile. Nel caso di specie, la volontà di avvalersi del CCNL di riferimento risulta espressamente prevista all'interno del contratto sottoscritto, mentre l'efficacia contrattuale dell'accordo integrativo provinciale, seppur non esplicitata nel contratto di lavoro, risulta comunque fonte di vincolo contrattuale e parte del “mutuo
Pag. 4 di 5 consenso”, in virtù dei facta concludentia manifestati dalle parti, ed in particolare dal datore di lavoro, che ne legittimano la validità. In particolare, l'ex datore di lavoro ha manifestato la volontà di dar vita a quanto ivi contenuto, dal momento in cui ha attuato comportamenti univocamente riferiti allo stesso e del tutto non menzionati nel CCNL, come la previsione di ore retribuite per le esercitazioni di tiro a segno
(riconosciute in busta paga con la voce “rimborso spese poligono”), il riconoscimento di buoni pasto per un importo pari ad euro cinque giornalieri (istituti, appunto, previsti unicamente dall'accordo integrativo provinciale). La validità dei facta concluudentia può desumersi ulteriormente dalla loro constante osservazione nel corso dell'ultimo quinquennio lavorativo oggetto di causa (si veda, da ultimo, Cass. civ. sez. lav. n. 17430/2024).
7. La quantificazione del dovuto non risulta essere oggetto di specifica contestazione e, pertanto, ben può essere assunta alla base della decisione, essendo del tutto coerente dal punto di vista logico matematico. Alla somma calcolata devono aggiungersi, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del singolo diritto al saldo.
8. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore documentale della causa e della linearità della fattispecie, data anche la posizione processuale della società resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_2 favore di della somma di €. 13.377,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della Parte_1 maturazione delle singole poste al saldo;
2) condanna la società resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in
€. 3.606,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1044 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 28 maggio 2025 ore 11.10, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Brogioni con il ricorrente personalmente;
- per parte convenuta nessuno compare.
Il difensore di parte ricorrente discute riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi ed insistendo come in atti.
Il giudice, autorizzate la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.10
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 28 maggio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1044 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Annamaria Brogioni;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di esser stato assunto in data 16.10.2013 alle dipendenze della Tecnica Parte_1
Vigilanza società cooperativa, con mansioni di guardia giurata ed orario di lavoro full-time, rapporto di lavoro protrattosi fino al 1.08.2023. Il ricorrente rappresenta di esser stato inquadrato in un primo momento al sesto livello del CCNL per i dipendenti da istituiti di vigilanza privata, inquadramento poi
Pag. 2 di 5 modificato dal gennaio 2018 al quarto e dal marzo 2021, fino alla cessazione del rapporto, al terzo livello.
Il ricorrente agisce in giudizio per ottenere le differenze retributive dovute al mancato godimento dei giorni di riposo contrattualmente previsti dal 2018 alla cessazione del rapporto, elemento che ritiene comprovato sulla base del controllo incrociato tra buste paga e orari di servizio allegate alla domanda, nonché per il mancato pagamento della maggiorazione prevista per la giornata lavorativa deputata al riposo e dell'indennità risarcitoria relativa previste ai sensi dell'art 73 del CCNL applicato e dell'art 14 dell'accordo integrativo provinciale della Vigilanza Privata, che, combinatamente, darebbero luogo ad una maggiorazione pari al 40 + 15%, anche a titolo di risarcimento danni.
Parte ricorrente conclude, dunque, chiedendo che venga accertato e dichiarato il diritto del lavoratore alle differenze retributive delle somme maturate per il periodo da ottobre 2018 a luglio 2023
e che venga condannata la parte convenuta al pagamento della somma lorda pari ad euro 13.377,09.
2. La parte convenuta non si è costituita in giudizio, restando contumace, nonostante la validità delle notifiche effettuate da parte ricorrente entro i termini stabiliti per legge (si cfr. le ricevute telematiche della PEC inviata ad indirizzo riferibile alla società, come da allegazioni depositate alla prima udienza di discussione).
3. La causa risulta istruita sulla scorta della documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. Il ricorso è suscettibile di accoglimento.
5. Dal punto di vista fattuale, alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, il fatto posto alla base della rivendicazione risulta del tutto provato. Il contratto (allegato n.1 del ricorso) prevedeva originariamente un sistema orario così detto 5+1, ovvero un sistema lavorativo secondo il quale a fronte di cinque giorni lavorativi il dipendente avrebbe avuto diritto a un giorno di riposo.
L'impianto della disciplina risulta successivamente variato, tramite lettera datata 31.07.2017, con decorrenza 01.08.2017, nel sistema 5+2, con il godimento, dunque, a fronte dei medesimi giorni lavorativi, di due giorni consecutivi di riposo, individuati nel sabato e nella domenica.
Risulta documentalmente riscontrabile, tramite un controllo incrociato tra buste paga e orari di servizio, comunicati via e-mail al ricorrente, che il lavoratore abbia più volte prestato attività lavorativa in modo continuativo per sei/ sette giorni (senza, pertanto, il rispetto dei due giorni di riposo consecutivi) e senza alcuna menzione in merito in busta paga mediante il riconoscimento delle maggiorazioni previsti dalla contrattazione collettiva.
A titolo meramente esemplificativo, il controllo incrociato tra turni di servizio della settimana del gennaio 2018 (pag. da 1 a 5 dell'all.5 del ricorso) e la busta paga del mese di gennaio 2018 (all. 12 ricorso, mese di gennaio) consente di considerare omesso di volta in volta il pagamento della giornata lavorativa e dell'indennità risarcitoria per spostamento del giorno di riposo, come previsti dall'art. 73
Pag. 3 di 5 CCNL applicato e dall'art. 14 del vigente Accordo Integrativo Provinciale della Vigilanza Privata, la cui portata applicativa nel caso di specie verrà chiarita infra (punto 6 motivazione). In particolare, risulta che il lavoratore sia stato assegnato al turno lavorativo del 14\1\2018 (domenica) dalle ore 6 alle ore 14, del
20\1\2018 (sabato) dalle ore 23 alle ore 8, del 28\1\2018 (domenica) dalle ore 6 alle ore 14. Il controllo espresso risulta meramente esemplificativo, ma dalla documentazione fornita da parte ricorrente (comprendente l'assegnazione dei turni di servizio dal 2018 al 2023 e le buste paga relative allo stesso periodo) risulta evidente la tendenziale assenza di concessione di giorni di riposo contrattualmente previsti (cfr. all. da 5 a 10 del ricorso, relativi ai turni di servizio) e del relativo pagamento legittimamente atteso dal lavoratore in busta paga (cfr. all. da 13 a 17 del ricorso, relativa alle buste paga).
6. Sotto il profilo giuridico, alla luce anche delle posizioni espresse da parte ricorrente in punto di vigenza nel rapporto contrattuale sia della contrattazione collettiva nazionale che degli accordi integrativi provinciali, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'integralità della domanda attrice.
Occorre prendere le mosse dalla disciplina codicistica circa l'efficacia contrattuale, ed in particolare dunque dall'articolo 1372 comma 1 del c.c., il quale prevede che “Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”. Tale norma, invero, risulta fondamento essenziale di due principi cardine dell'ordinamento in ambito civilistico, ossia l'autonomia contrattuale e la forza di legge che il contratto stesso riveste.
Orbene, occorre soffermarsi sul significato da attribuire all'espressione “mutuo consenso” al fine di comprendere quali negoziazioni possano essere fonte di vincolo secondo il brocardo “pacta sunt servanda”, alla base di ogni fonte negoziale. Invero, giurisprudenza e dottrina sono da tempo unanimi nel considerare fonti di obblighi negoziali non solo le dichiarazioni esplicitamente menzionate nella fonte contrattuale, attribuendo pari rilevanza ai così detti factia concludentia, che, appunto, allo stesso modo possono essere oggetto di vincolo contrattuale e ben ricompresi nel “mutuo consenso”, in quanto espressione della volontà delle parti. Nello specifico, un fatto concludente può esser definito come una manifestazione della volontà che, seppur non manifestata, non lascia dubbio circa la volontà di chi la pone in essere in ordine al fatto esplicitato. Tipico esempio di scuola di fatto concludente è, appunto,
l'esecuzione di una prestazione accessoria o strumentale rispetto a quella contrattualmente concordata, la cui esplicitazione può certo far presumere una volontà implicita ma consapevole circa la ricomprensione della stessa nel contratto.
Orbene, tale ragionamento può considerarsi estendibile ad ogni ramo del diritto civile. Nel caso di specie, la volontà di avvalersi del CCNL di riferimento risulta espressamente prevista all'interno del contratto sottoscritto, mentre l'efficacia contrattuale dell'accordo integrativo provinciale, seppur non esplicitata nel contratto di lavoro, risulta comunque fonte di vincolo contrattuale e parte del “mutuo
Pag. 4 di 5 consenso”, in virtù dei facta concludentia manifestati dalle parti, ed in particolare dal datore di lavoro, che ne legittimano la validità. In particolare, l'ex datore di lavoro ha manifestato la volontà di dar vita a quanto ivi contenuto, dal momento in cui ha attuato comportamenti univocamente riferiti allo stesso e del tutto non menzionati nel CCNL, come la previsione di ore retribuite per le esercitazioni di tiro a segno
(riconosciute in busta paga con la voce “rimborso spese poligono”), il riconoscimento di buoni pasto per un importo pari ad euro cinque giornalieri (istituti, appunto, previsti unicamente dall'accordo integrativo provinciale). La validità dei facta concluudentia può desumersi ulteriormente dalla loro constante osservazione nel corso dell'ultimo quinquennio lavorativo oggetto di causa (si veda, da ultimo, Cass. civ. sez. lav. n. 17430/2024).
7. La quantificazione del dovuto non risulta essere oggetto di specifica contestazione e, pertanto, ben può essere assunta alla base della decisione, essendo del tutto coerente dal punto di vista logico matematico. Alla somma calcolata devono aggiungersi, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del singolo diritto al saldo.
8. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore documentale della causa e della linearità della fattispecie, data anche la posizione processuale della società resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_2 favore di della somma di €. 13.377,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della Parte_1 maturazione delle singole poste al saldo;
2) condanna la società resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in
€. 3.606,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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