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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 983/2023 R.G., da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Alfredo Borgia, come da mandato in atti;
APPELLANTE nei confronti
(C.F. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv. NOVEMBRE Eugenia e Avv. DE GIORGI Anna, come da mandato in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr. 2894/2023, emessa dal Tribunale di Lecce in data 26/10/2023, pubblicata in pari data.
******
All'udienza del 12/12/2024 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo che viene comunicato telematicamente alle parti.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione in data 27.11.2022, ha chiesto Parte_2
l'annullamento del provvedimento n. 0144460 in data 21/9/2021 del
[...]
, che, in risposta alla sua richiesta di subentro nell'alloggio ERP sito in CP_1
alla via G. Vergine n. 10, p.8, int. 30, e di assegnazione dello stesso ai CP_1 sensi dell'art. 13 L.R. 10/14, aveva rigettato la domanda e le aveva intimato di rilasciare l'immobile di proprietà comunale. L'attrice aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento di rigetto in quanto fondato sull'erronea affermazione secondo cui “dalle visure anagrafiche presenti agli atti, emerge che la sig.ra non risulta aver mai avuto la residenza presso Parte_1
l'assegnataria sig.ra e di conseguenza non può vantare alcun diritto in Pt_3 merito alla voltura del contratto di locazione a proprio nome”. A sostegno dell'impugnazione, l'attrice aveva esposto che nel 2001, a seguito della morte del marito , la nonna materna era Parte_4 CP_3 rimasta da sola a vivere nell'immobile de quo, continuando a condividere la quotidianità con la sola OT ancora bambina di undici anni;
Parte_1 nel 2010 la si era ammalava gravemente, per cui oramai Pt_3 Pt_1 adulta, mossa da affetto per la nonna e con lo scopo di assisterla, si era trasferita definitivamente presso l'alloggio di quest'ultima in via Vergine, n.
10, garantendo il rapporto di stabile convivenza con l'anziana; dopo la morte della avvenuta il 18/08/2014, ella aveva continuato a detenere Pt_3
l'appartamento della defunta comportandosi alla stregua del familiare superstite, per cui aveva continuato a corrispondere regolarmente il canone di locazione e pagato tutte le utenze;
in data 24/09/2014, escussa ad informazioni da parte della polizia locale di , ufficio casa, aveva CP_1 dichiarato di abitare nell'appartamento in alla via G. Vergine, n. 10, CP_1 piano 8°, int. 30, sin dall'anno 2010, unitamente alla nonna . CP_3
2.-Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio col convenuto e CP_1 istruita la causa, con sentenza del 26.10.2023 ha rigettato la domanda e condannato l'attrice alla rifusione delle spese. Premesso che la domanda aveva ad oggetto “la delibazione della sussistenza del diritto della richiedente a subentrare nel contratto di locazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/2014, ovvero, ai sensi dell'art. 20 della medesima legge regionale”, il
Tribunale ha rilevato “come dal certificato storico di residenza prodotto da parte convenuta emerga che l'attrice non abbia mai Parte_1 posseduto la residenza presso l'alloggio sito in via G. Vergine n. 10, bensì, ad oggi e sin dalla nascita (22.09.1988), in via Lombardia n.3 e non, come sostenuto nell'atto di citazione, in V.le DE LI (originaria denominazione di via G. Vergine). Per di più, anche dal certificato di residenza storico versato in atti da parte attrice, quest'ultima risulta residente dal 24.10.1997 ad oggi in Via Lombardia n. 3”.
Il giudicante ha rilevato la circostanza non contestata per cui la ricorrente (così come la di lei nonna) “non ha mai provveduto a comunicare al Comune
pag. 2/12 di il trasferimento presso l'alloggio ERP in questione, in modo da CP_1 consentire all'ente di effettuare le necessarie verifiche tempestivamente, vale a dire prima del decesso dell'assegnataria. Ed invero, soltanto in data
23.01.2020, a distanza di quasi sei anni dalla scomparsa della sig.ra Pt_3
ha presentato al Comune di istanza con la quale ha Parte_1 CP_1 richiesto il subentro nell'immobile di via G. Vergine, a mezzo voltura in proprio favore del contratto di locazione.”. In diritto, il Tribunale ha osservato che “dal tenore letterale dell'articolo 13 anzidetto… si evince chiaramente che nel caso di decesso dell'originario assegnatario, il nuovo componente del nucleo familiare può acquisire il diritto al subentro sempre che l'ampliamento del nucleo sia stato previamente riconosciuto dall'ente locatore, onde assicurare evidentemente anche gli scopi pubblicistici perseguiti dalla normativa di favore”. “L'ingresso di un componente entro il primo grado di parentela deve, dunque, essere immediatamente comunicato all'ente gestore”, essendo necessario che, “prima che insorga il diritto al subentro, e cioè prima del decesso dell'assegnatario, che l'ente locatore abbia preso o potuto prendere atto dell'ampliamento stabile del nucleo familiare, con l'individuazione del nuovo componente. In caso di decesso dell'originario assegnatario dell'immobile, infatti, il subentro e la voltura del contratto a favore di altro soggetto presuppone (in aggiunta ad ulteriori condizioni oggetto anch'esse di verifica) che questi fosse stato già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto, sia pure per relativo ampliamento, tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente concedente”. Non a caso il diritto al subentro è collegato dall'art. 13 cit. all'
“ampliamento stabile” soggetto a verifica ed autorizzazione da parte della
P.A.. Ha annotato il primo giudice che “nella vicenda che ci occupa, per contro, alcuna comunicazione rivolta a rendere edotto il della situazione di CP_1 stabile convivenza è mai stata operata negli anni in cui l'attrice sostiene di aver protratto la coabitazione nell'unità immobiliare in questione, né vale in tal senso il pagamento del canone, perché per gli enti pubblici non rileva la volontà per facta concludentia. Di conseguenza, in assenza di tempestiva richiesta di inserimento nel nucleo familiare della originaria assegnataria e della favorevole ricognizione da parte dell'amministrazione comunale, non sussistono i presupposti legittimanti la richiesta di subentro.”.
Ed ancora si rileva in sentenza come “ difetta il diritto dell'attrice ad ottenere la voltura ai sensi dell'art. 20 della L. R. n.10/24 atteso che, da un lato, l'assegnazione dell'immobile abusivamente occupato - in deroga al
pag. 3/12 comma 1 del predetto articolo (che prevede l'esclusione dell'occupante da ogni ulteriore assegnazione ) ed al di fuori della graduatoria - rientra nella valutazione discrezionale dell'amministrazione comunale, dall'altro perché
l'attrice non ha comunque documentato il possesso dei requisiti richiesti dalla suddetta norma.”.
3. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello Parte_1 articolando quattro motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati, e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a subentrare nell'assegnazione a mezzo voltura del contratto di locazione ex CP_3 del 29.11.1982 intercorrente tra quest'ultima ed il e Controparte_1 riferentesi all'alloggio ERP in alla via G. Vergine n.10, p.8,int 30, CP_1 disponendone l'assegnazione del predetto alloggio ex art. 13 L.R. 10/14.
Con i motivi di gravame l'appellante, in sintesi, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe errato nella ricostruzione e valutazione dei fatti di causa, non tenendo conto della documentazione prodotta dall'appellante dalla quale emergerebbe la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 13 L. R. Puglia n.10/14 per subentrare nell'assegnazione dell'alloggio di ERP, sito in alla via G. Vergine n. 10. CP_1
Il Giudice di primo grado, inoltre, avrebbe errato nel non ammettere la richiesta di prova testimoniale, e nel non dare il corretto rilievo ai fini del giudizio civile alle risultanze favorevoli del procedimento penale con il quale era stato contestato all'appellante il reato di cui all'art. 633 c.p.
Con memoria di costituzione depositata il 7/5/2024 si è costituito in giudizio il contestando i motivi di appello, del quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata decisa all'udienza del
12.12.2024, previa assegnazione alle parti di un termine per note conclusive.
*******
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice in merito all'accertamento circa l'effettività della residenza avuta dall'appellante nell'alloggio della assegnataria nonna materna, , sito in alla via G. Vergine, CP_3 CP_1
n.10” .
Il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto a tal riguardo dei documenti prodotti dall'attrice, ma ha “attribuito valenza probatoria pag. 4/12 esclusivamente a quelli prodotti dal convenuto”, senza valutare le “divergenze esistenti tra il certificato di residenza storico prodotto dalla parte attrice e quello prodotto dalla parte convenuta, in merito al medesimo fatto storico di cui entrambi i certificati avrebbero dovuto univocamente far fede”. Dal certificato di residenza storico prodotto da parte attrice emerge che Parte_1 ha posseduto la residenza in V.le DE LI (attuale via
[...]
Vergine) dalla nascita, avvenuta il 22.09.1988, sino al 24.10.1997. Situazione confermata dal certificato di identità personale, ….rilasciato alla sig.ra
, …..dal medesimo il 16.08.1995.”. Il primo Parte_1 Controparte_1 giudice non ha tenuto conto nella sua decisione del fatto che Parte_1 ha risieduto per molti anni (1988-1997) nella casa dell'assegnataria nonna materna, , e che il in base a queste evidenze ne CP_3 Controparte_1 avrebbe dovuto prendere atto anche ai fini del riconoscimento del diritto della stessa a subentrare all'assegnataria nel godimento dell'alloggio di Pt_1
ERP in qualità di nuova locataria.
5. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce “l'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice il quale, non tenendo conto della documentazione prodotta dalla parte attrice per dimostrare di aver fatto parte del nucleo familiare della nonna assegnataria, ha ritenuto acriticamente che la non fosse stata mai inserita nel nucleo familiare Parte_1 dell'originaria assegnataria. Viene censurata la parte della sentenza in cui si statuisce che “in assenza di tempestiva richiesta di inserimento nel nucleo familiare della originaria assegnataria e della favorevole ricognizione da parte dell'amministrazione comunale, non sussistono i presupposti legittimanti la richiesta di subentro”.
L'appellante deduce di aver prodotto “il certificato di situazione di famiglia storica della sig.ra rilasciato dal Comune di , il 02.09.2014.”. Da Pt_3 CP_1 questo documento si evincerebbe che sin dalla nascita la piccola
[...]
in qualità di OT entrava a far parte del nucleo familiare dei nonni Pt_1
e , che comprendeva altresì la madre Parte_4 CP_3 Parte_5
e gli zii , e
[...] Parte_6 Controparte_4 Parte_7
. Pertanto, la predetta composizione di stato di famiglia storico
[...] dimostra che sin dalla nascita era entrata a far parte, in Parte_1 qualità di nuovo componente, del nucleo familiare dei nonni originari assegnatari dell'immobile.
Assume la difesa che questo elemento, desumibile dallo stato di famiglia storico, “avrebbe dovuto far ritenere al giudice che si fosse realizzato quell'ampliamento stabile del nucleo familiare che dà il diritto al nuovo pag. 5/12 componente di subentrare al suo ascendente. Per conseguenza, avrebbe dovuto anche ritenere essere sorto l'onere per l'ente gestore di compiere la verifica e l'autorizzazione quali meri controlli amministrativi dell'esistenza del requisito in capo al soggetto subentrante, così come previsto dall'art. 13 L.R. 14/10.”
6. I primi due motivi di gravame – da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi - sono infondati.
6.1. Dalla documentazione richiamata dall'appellante e sulla quale viene fondata la censura, si evince unicamente la circostanza che , Parte_1 dalla nascita (1988) e fino all'età di 9 anni (1997), ha avuto la residenza – insieme alla madre – presso l'abitazione dei nonni Parte_5 materni e ), costituita dall'alloggio di proprietà Parte_4 CP_3 del di sito in viale della LI (attualmente via Girolamo CP_1 CP_1
Vergine n.10, p.8, int.3), di cui i predetti coniugi erano Parte_8 assegnatari giusta contratto di locazione in data 29.11.1982. Tale circostanza, tuttavia, non è da sola sufficiente per affermare che abbia dimorato in detto immobile sin dalla nascita e fino al Parte_2 decesso di intervenuto il 18.8.2014, dal momento che la stessa – CP_3 unitamente alla madre – all'età di nove anni si è trasferita in un'altra abitazione, sita in via Lombardia n.3, dove risulta risiedere dal 24 CP_1 ottobre 1997 ad oggi. Tanto si evince dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di in data 8.11.2022, in atti. CP_1
In sostanza, l'assunto della ricorrente circa la sua residenza presso l'alloggio di via G. Vergine dal 2010 in avanti non trova riscontro negli esiti dell'istruttoria espletata, anzi risulta confutata dal certificato citato, che documenta la residenza in un luogo diverso, dal 1997 in avanti.
Risulta infondata la tesi di un inserimento stabile nel nucleo familiare dei nonni dalla nascita e sino al decesso di (2014), in virtù della CP_3 residenza dal 1988 al 1997, in quanto dopo questo iniziale periodo (relativo, in sostanza, all'infanzia) si è allontanata dall'abitazione dei nonni Parte_2 ed ha dimorato altrove, come appunto attestato dal menzionato certificato storico di residenza.
6.2. Inoltre, non vi è prova che l'appellante (o l'intestataria dell'alloggio
), abbia mai dato comunicazione al del CP_3 Controparte_1 trasferimento presso l'alloggio in questione, così da mettere l'ente proprietario nelle condizioni di effettuare le verifiche previste dalla normativa regionale, in epoca antecedente al decesso dell'assegnataria. Non risulta contestato che pag. 6/12 soltanto in data 23.01.2020, a distanza di quasi sei anni dalla scomparsa di
, l'appellante ha presentato al istanza con la CP_3 Controparte_1 qualeha richiesto il subentro nell'immobile di via G. Vergine, a mezzo voltura in proprio favore del contratto di locazione. Il primo giudice ha applicato correttamente l'art. 13 L.R. Puglia n.10/04
(rubricato “Subentro nella domanda di assegnazione”), il quale stabilisce: “1.
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 dell'articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato.
2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela é ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell'ente gestore. 3.
L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione. In sostanza, nel caso di decesso dell'originario assegnatario, il nuovo componente del nucleo familiare può acquisire il diritto al subentro, solo se l'ampliamento del nucleo abbia carattere di stabilità e sia stato previamente riconosciuto e autorizzato dall'ente locatore. La voltura del contratto a favore di altro soggetto presuppone che questi sia stato già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto, a seguito di ampliamento stabile del nucleo medesimo, tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente proprietario. Risulta pertanto corretta l'affermazione del Tribunale in ordine alla necessità “prima che insorga il diritto al subentro, e cioè prima del decesso dell'assegnatario, che l'ente locatore abbia preso o potuto prendere atto dell'ampliamento stabile del nucleo familiare, con l'individuazione del nuovo componente”.
6.3. Priva di fondamento l'obiezione della difesa secondo cui il CP_1 avrebbe potuto prendere atto dell'ampliamento del nucleo familiare, a seguito della tempestiva istanza presentata dai coniugi assegnatari per l'inserimento della OT nel loro nucleo familiare. Risulta evidente che la dimora presso i nonni di nel periodo della sua infanzia, dal 1988 al 1997, non Parte_2 può integrare il presupposto dell'inserimento stabile richiesto dalla legge, in quanto al periodo suddetto è seguito l'allontanamento dal nucleo familiare dei nonni per un periodo altrettanto lungo (secondo la stessa appellante, la residenza presso un'altra abitazione è durato almeno sino al 2010). E' chiaro pag. 7/12 che il trasferimento in un altro luogo interrompe l'inserimento nel nucleo originario e fa cessare i relativi effetti ai fini del subentro nel rapporto di locazione.
Il certificato storico di residenza prodotto dall'attrice, attestante che la stessa ha risieduto dalla nascita (1988) sino al 1997 nella casa della nonna, non aggiunge nulla di rilevante ai fini del diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio. Dallo stesso documento si trae conferma del fatto che sino alla data di richiesta di subentro (2020), la residenza della richiedente è Pt_1 posta altrove ovverosia presso l'alloggio della madre in Via Lombardia. Per altro verso, la circostanza di aver risieduto, dalla nascita e sino all'età di nove anni (1997), nella casa della nonna non è idonea a sanare CP_3
l'omesso adempimento finalizzato a rendere edotta l'amministrazione comunale della nuova convivenza, asseritamente instaurata nel 2010, così da consentire le opportune verifiche. L'attrice, come annotato dal Tribunale, “non ha mai provveduto a comunicare al il trasferimento presso Controparte_1
l'alloggio ERP in questione, in modo da consentire all'ente di effettuare le necessarie verifiche tempestivamente, vale a dire prima del decesso dell'assegnataria. Ed invero, soltanto in data 23.01.2020, a distanza di quasi sei anni dalla scomparsa della sig.ra ha presentato al Pt_3 Parte_1
Comune di istanza con la quale ha richiesto il subentro nell'immobile di CP_1 via G. Vergine, a mezzo voltura in proprio favore del contratto di locazione.” In definitiva, il precedente inserimento nel nucleo familiare degli originari assegnatari dell'alloggio da parte della è venuto meno nel 1997, per Pt_1 cui non è idoneo a integrare il presupposto stabilito dalla legge regionale ai fini del subentro;
inoltre, sono mancati gli ulteriori adempimenti diretti a mettere l'ente proprietario nelle condizioni di effettuare i controlli previsti dalla legge. Il fatto che la conduttrice abbia omesso di comunicare l'inizio della convivenza con il nuovo soggetto, preclude il riconoscimento da parte dell'ente del diritto al subentro del discendente (così, Corte Appello di Lecce, n. 472/2020).
7. Con il terzo motivo di appello la difesa contesta la legittimità dell'ordinanza istruttoria del 26 maggio 2023, con cui il primo giudice “ha ritenuto inammissibile la prova per testi così come richiesta da parte attrice nell'atto di citazione”.
L'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la prova richiesta anche limitandola ai capitoli numerati: della narrativa Numero_1 dell'atto introduttivo, in quanto necessaria per chiarire “l'effettiva residenza avuta dalla sig.ra nel corso del tempo, il suo inserimento nel nucleo Pt_1
pag. 8/12 familiare dell'assegnataria sig.ra e la successiva stabile convivenza Pt_3 avuta con l'anziana nonna sino al suo decesso avvenuto il 18.08.2014.”.
7.1. il motivo è infondato, in quanto le richieste di prova orale non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusione, come si evince dalle note scritte in data 26.9.2023 e dal verbale di udienza del 26.10.23, in cui non si fa alcun cenno a richieste istruttorie. In ogni caso, la richiesta di prova
è inammissibile in quanto formulata in maniera generica (“chiede ammettersi prova per testi con i nominativi di seguito indicati i quali risponderanno sulle circostanze di prova numerate dalla 1 alla 23 della premessa, ogni teste per quelle di propria competenza e conoscenza, epurate da giudizi e valutazioni”), oltretutto, a conclusione di una narrativa non articolata solo su fatti storici specifici e determinati, rimette al giudice il compito inaccettabile di selezione dei fatti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza (tale opera di supplenza va ben oltre il potere di chiedere chiarimenti di cui all'art. 253 c.p.c.).
8. Con il quarto motivo di gravame l'appellante eccepisce che il primo giudice non ha valutato quanto affermato dal giudice penale nell'ambito del procedimento subito dalla Maniglia in ordine al reato di cui all'art. 633 c.p. Viene evidenziato che il Gip presso il Tribunale di Lecce nell'ordinanza
12.3.2015, nel rigettare la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero, dava atto che l'indagata, OT dell'originaria assegnataria dell'immobile, non solo conviveva nell'appartamento sin dall'anno 2010 ma che aveva anche i requisiti per subentrare nell'assegnazione a mezzo voltura del contratto di locazione, in base alla legge regionale n. 10/2014, art. 13.
Anche il Tribunale del Riesame di Lecce, intervenuto sull'impugnazione del P.M. avverso il provvedimento del Gip, con ordinanza del 17.04.2015 rigettava l'appello sulla base della motivazione di rigetto del Gip, a cui il Tribunale faceva integrale rinvio. Il PM proponeva ulteriore richiesta di sequestro preventivo al GIP rappresentando l'elemento di novità costituito dalla circostanza che l'indagata aveva la disponibilità dell'alloggio sito alla via Lombardia n.3, di cui era assegnataria la madre. Anche questa istanza veniva respinta dal GIP, così l'ulteriore appello presentato dal PM al Tribunale del
Riesame di Lecce avverso il provvedimento del GIP. A tal riguardo ha evidenziato l'appellante che il Tribunale del Riesame con l'ordinanza del
9.6.2015, affermava: “...alla luce delle suddette risultanze investigative e della documentazione in atti, emerge con sufficiente chiarezza che: 1)
l'odierna indagata abitava nell'appartamento già durante la vita pag. 9/12 dell'assegnataria, sua prossima congiunta in quanto ascendente, instaurando con l'immobile una relazione giuridica di detenzione qualificata;
2) la normativa regionale attribuisce all'indagata il diritto a subentrare nell'immobile, proprio in quanto parente discendente ( e dunque considerata partecipe del medesimo nucleo familiare), già convivente con l'originaria assegnataria;
3) la , dopo il decesso della nonna, ha continuato a Pt_1 corrispondere regolarmente allo l'indennità di occupazione (come risulta Pt_9 dalle ricevute di pagamento prodotte dalla difesa”.
8.1. il motivo è infondato. In primo luogo, non risponde al vero che il Tribunale abbia ignorato, ai fini del decidere, quanto sostenuto dal GIP nell'ordinanza del 12.3.2015 con la quale è stata rigettata – nell'ambito del procedimento penale ex art. 633 c.p. - la richiesta di sequestro preventivo dell'immobile in questione. Invece, il primo giudice ha valutato tale circostanza, ritenendola tuttavia ininfluente ai fini dell'odierno giudizio, osservando che il preteso diritto al subentro, stante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 10/2014, non potrebbe trovare supporto nell'ordinanza con la quale il GIP ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'immobile, “atteso che – come pure evidenziato nella suddetta ordinanza – gli elementi di valutazione dell'esistenza della fattispecie di reato (art. 633 c.p.) e dell'applicazione della misura cautelare reale sono evidentemente differenti da quelli che presiedono la legittimazione al subentro nel godimento del bene.”.
Non è possibile trarre dall'esito del procedimento penale a carico di alcuna efficacia giuridicamente vincolante in ordine alla Parte_2 sussistenza del diritto al subentro nella locazione dell'immobile. Oltre a rilevare che al procedimento penale non ha preso parte il Controparte_1 non può trascurarsi che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione
(per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno;
altre pronunce emesse nel procedimento penale non hanno alcuna efficacia extrapenale, “a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (Cass. n. 16422/2024, Rv. 671370 - 01).
pag. 10/12 Sul punto la Corte condivide le osservazioni svolte dal giudice civile nell'ambito del procedimento cautelare ante causam, instaurato da Parte_2
nei confronti del Con l'ordinanza che ha rigettato l'istanza ex
[...] CP_1 art.700 c.pc il Tribunale ha evidenziato che “le risultanze del procedimento penale non inficiano la ricostruzione effettuata dall'ente pubblico, dal momento che riguardano la diversa ipotesi di integrazione del reato di occupazione abusiva e non anche la sussistenza dei requisiti per il subentro nel godimento del bene, come indicato dallo stesso Gip nell'ordinanza
12/03/2015” (ordinanza 21/07/2022 del Tribunale di Lecce). In effetti, l'esclusione degli elementi del reato di occupazione di cui all'art. 633 c.p. contestato alla ricorrente nella richiesta di sequestro preventivo dell'immobile, non è idonea a spiegare rilevanza, né sul piano fattuale, né tanto meno su quello giuridico, in ordine alla sussistenza del diritto al subentro oggetto della presente controversia. In primo luogo, la pronuncia relativa alla misura cautelare reale è inidonea al giudicato, in quanto caratterizzata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari e portati all'attenzione del giudice penale, e quindi suscettibile di essere rimessa in discussione "sine tempore" (e anche travolta) in un ordinario giudizio dibattimentale. In secondo luogo, al di fuori dei limiti previsti dagli artt.651 e 652 c.p.p. relativi al giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno, il giudice civile, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e non è vincolato dalle qualificazioni del giudice penale.
Nel caso specifico, il subentro nel rapporto di locazione è fondato sui requisiti stabiliti dalla legislazione regionale sopra richiamati, il cui accertamento non è condizionato dalle risultanze delle indagini penali finalizzate all'imputazione del reato di occupazione abusiva. Basti rilevare che la pronuncia del GIP aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha messo bene in evidenza i differenti piani di valutazione operanti in materia. La S.C. ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art.633 c.p.. in una fattispecie in cui l'imputato aveva continuato ad abitare in un appartamento dello , dopo la morte della vedova assegnataria dello Pt_9 stesso, che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, “non rilevando l'insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere ai fini amministrativi o civilisti, ma non rileva sotto il profilo penalistico, sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile” (Cass. n. 23756/2009).
pag. 11/12 Nel caso in esame, in sede penale non è stato valutato il fatto che la originaria conduttrice ) avesse omesso di comunicare l'inizio della CP_3 convivenza con la OT , laddove tale omissione preclude il Parte_2 riconoscimento da parte dell'ente proprietario del diritto al subentro del discendente.
9. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, in base alla regola della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2894/2023 del
Tribunale di Lecce in data 26.10.2023, proposto da nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a pagare le spese in favore della parte appellata liquidate in euro 2.950,00 oltre rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 12 dicembre 2024
Il Conigliere est. Il Presidente dott. Giovanni Surdo) (dott. Antonio F. Esposito)
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 983/2023 R.G., da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Alfredo Borgia, come da mandato in atti;
APPELLANTE nei confronti
(C.F. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv. NOVEMBRE Eugenia e Avv. DE GIORGI Anna, come da mandato in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr. 2894/2023, emessa dal Tribunale di Lecce in data 26/10/2023, pubblicata in pari data.
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All'udienza del 12/12/2024 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo che viene comunicato telematicamente alle parti.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione in data 27.11.2022, ha chiesto Parte_2
l'annullamento del provvedimento n. 0144460 in data 21/9/2021 del
[...]
, che, in risposta alla sua richiesta di subentro nell'alloggio ERP sito in CP_1
alla via G. Vergine n. 10, p.8, int. 30, e di assegnazione dello stesso ai CP_1 sensi dell'art. 13 L.R. 10/14, aveva rigettato la domanda e le aveva intimato di rilasciare l'immobile di proprietà comunale. L'attrice aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento di rigetto in quanto fondato sull'erronea affermazione secondo cui “dalle visure anagrafiche presenti agli atti, emerge che la sig.ra non risulta aver mai avuto la residenza presso Parte_1
l'assegnataria sig.ra e di conseguenza non può vantare alcun diritto in Pt_3 merito alla voltura del contratto di locazione a proprio nome”. A sostegno dell'impugnazione, l'attrice aveva esposto che nel 2001, a seguito della morte del marito , la nonna materna era Parte_4 CP_3 rimasta da sola a vivere nell'immobile de quo, continuando a condividere la quotidianità con la sola OT ancora bambina di undici anni;
Parte_1 nel 2010 la si era ammalava gravemente, per cui oramai Pt_3 Pt_1 adulta, mossa da affetto per la nonna e con lo scopo di assisterla, si era trasferita definitivamente presso l'alloggio di quest'ultima in via Vergine, n.
10, garantendo il rapporto di stabile convivenza con l'anziana; dopo la morte della avvenuta il 18/08/2014, ella aveva continuato a detenere Pt_3
l'appartamento della defunta comportandosi alla stregua del familiare superstite, per cui aveva continuato a corrispondere regolarmente il canone di locazione e pagato tutte le utenze;
in data 24/09/2014, escussa ad informazioni da parte della polizia locale di , ufficio casa, aveva CP_1 dichiarato di abitare nell'appartamento in alla via G. Vergine, n. 10, CP_1 piano 8°, int. 30, sin dall'anno 2010, unitamente alla nonna . CP_3
2.-Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio col convenuto e CP_1 istruita la causa, con sentenza del 26.10.2023 ha rigettato la domanda e condannato l'attrice alla rifusione delle spese. Premesso che la domanda aveva ad oggetto “la delibazione della sussistenza del diritto della richiedente a subentrare nel contratto di locazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/2014, ovvero, ai sensi dell'art. 20 della medesima legge regionale”, il
Tribunale ha rilevato “come dal certificato storico di residenza prodotto da parte convenuta emerga che l'attrice non abbia mai Parte_1 posseduto la residenza presso l'alloggio sito in via G. Vergine n. 10, bensì, ad oggi e sin dalla nascita (22.09.1988), in via Lombardia n.3 e non, come sostenuto nell'atto di citazione, in V.le DE LI (originaria denominazione di via G. Vergine). Per di più, anche dal certificato di residenza storico versato in atti da parte attrice, quest'ultima risulta residente dal 24.10.1997 ad oggi in Via Lombardia n. 3”.
Il giudicante ha rilevato la circostanza non contestata per cui la ricorrente (così come la di lei nonna) “non ha mai provveduto a comunicare al Comune
pag. 2/12 di il trasferimento presso l'alloggio ERP in questione, in modo da CP_1 consentire all'ente di effettuare le necessarie verifiche tempestivamente, vale a dire prima del decesso dell'assegnataria. Ed invero, soltanto in data
23.01.2020, a distanza di quasi sei anni dalla scomparsa della sig.ra Pt_3
ha presentato al Comune di istanza con la quale ha Parte_1 CP_1 richiesto il subentro nell'immobile di via G. Vergine, a mezzo voltura in proprio favore del contratto di locazione.”. In diritto, il Tribunale ha osservato che “dal tenore letterale dell'articolo 13 anzidetto… si evince chiaramente che nel caso di decesso dell'originario assegnatario, il nuovo componente del nucleo familiare può acquisire il diritto al subentro sempre che l'ampliamento del nucleo sia stato previamente riconosciuto dall'ente locatore, onde assicurare evidentemente anche gli scopi pubblicistici perseguiti dalla normativa di favore”. “L'ingresso di un componente entro il primo grado di parentela deve, dunque, essere immediatamente comunicato all'ente gestore”, essendo necessario che, “prima che insorga il diritto al subentro, e cioè prima del decesso dell'assegnatario, che l'ente locatore abbia preso o potuto prendere atto dell'ampliamento stabile del nucleo familiare, con l'individuazione del nuovo componente. In caso di decesso dell'originario assegnatario dell'immobile, infatti, il subentro e la voltura del contratto a favore di altro soggetto presuppone (in aggiunta ad ulteriori condizioni oggetto anch'esse di verifica) che questi fosse stato già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto, sia pure per relativo ampliamento, tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente concedente”. Non a caso il diritto al subentro è collegato dall'art. 13 cit. all'
“ampliamento stabile” soggetto a verifica ed autorizzazione da parte della
P.A.. Ha annotato il primo giudice che “nella vicenda che ci occupa, per contro, alcuna comunicazione rivolta a rendere edotto il della situazione di CP_1 stabile convivenza è mai stata operata negli anni in cui l'attrice sostiene di aver protratto la coabitazione nell'unità immobiliare in questione, né vale in tal senso il pagamento del canone, perché per gli enti pubblici non rileva la volontà per facta concludentia. Di conseguenza, in assenza di tempestiva richiesta di inserimento nel nucleo familiare della originaria assegnataria e della favorevole ricognizione da parte dell'amministrazione comunale, non sussistono i presupposti legittimanti la richiesta di subentro.”.
Ed ancora si rileva in sentenza come “ difetta il diritto dell'attrice ad ottenere la voltura ai sensi dell'art. 20 della L. R. n.10/24 atteso che, da un lato, l'assegnazione dell'immobile abusivamente occupato - in deroga al
pag. 3/12 comma 1 del predetto articolo (che prevede l'esclusione dell'occupante da ogni ulteriore assegnazione ) ed al di fuori della graduatoria - rientra nella valutazione discrezionale dell'amministrazione comunale, dall'altro perché
l'attrice non ha comunque documentato il possesso dei requisiti richiesti dalla suddetta norma.”.
3. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello Parte_1 articolando quattro motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati, e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a subentrare nell'assegnazione a mezzo voltura del contratto di locazione ex CP_3 del 29.11.1982 intercorrente tra quest'ultima ed il e Controparte_1 riferentesi all'alloggio ERP in alla via G. Vergine n.10, p.8,int 30, CP_1 disponendone l'assegnazione del predetto alloggio ex art. 13 L.R. 10/14.
Con i motivi di gravame l'appellante, in sintesi, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe errato nella ricostruzione e valutazione dei fatti di causa, non tenendo conto della documentazione prodotta dall'appellante dalla quale emergerebbe la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 13 L. R. Puglia n.10/14 per subentrare nell'assegnazione dell'alloggio di ERP, sito in alla via G. Vergine n. 10. CP_1
Il Giudice di primo grado, inoltre, avrebbe errato nel non ammettere la richiesta di prova testimoniale, e nel non dare il corretto rilievo ai fini del giudizio civile alle risultanze favorevoli del procedimento penale con il quale era stato contestato all'appellante il reato di cui all'art. 633 c.p.
Con memoria di costituzione depositata il 7/5/2024 si è costituito in giudizio il contestando i motivi di appello, del quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata decisa all'udienza del
12.12.2024, previa assegnazione alle parti di un termine per note conclusive.
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4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice in merito all'accertamento circa l'effettività della residenza avuta dall'appellante nell'alloggio della assegnataria nonna materna, , sito in alla via G. Vergine, CP_3 CP_1
n.10” .
Il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto a tal riguardo dei documenti prodotti dall'attrice, ma ha “attribuito valenza probatoria pag. 4/12 esclusivamente a quelli prodotti dal convenuto”, senza valutare le “divergenze esistenti tra il certificato di residenza storico prodotto dalla parte attrice e quello prodotto dalla parte convenuta, in merito al medesimo fatto storico di cui entrambi i certificati avrebbero dovuto univocamente far fede”. Dal certificato di residenza storico prodotto da parte attrice emerge che Parte_1 ha posseduto la residenza in V.le DE LI (attuale via
[...]
Vergine) dalla nascita, avvenuta il 22.09.1988, sino al 24.10.1997. Situazione confermata dal certificato di identità personale, ….rilasciato alla sig.ra
, …..dal medesimo il 16.08.1995.”. Il primo Parte_1 Controparte_1 giudice non ha tenuto conto nella sua decisione del fatto che Parte_1 ha risieduto per molti anni (1988-1997) nella casa dell'assegnataria nonna materna, , e che il in base a queste evidenze ne CP_3 Controparte_1 avrebbe dovuto prendere atto anche ai fini del riconoscimento del diritto della stessa a subentrare all'assegnataria nel godimento dell'alloggio di Pt_1
ERP in qualità di nuova locataria.
5. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce “l'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice il quale, non tenendo conto della documentazione prodotta dalla parte attrice per dimostrare di aver fatto parte del nucleo familiare della nonna assegnataria, ha ritenuto acriticamente che la non fosse stata mai inserita nel nucleo familiare Parte_1 dell'originaria assegnataria. Viene censurata la parte della sentenza in cui si statuisce che “in assenza di tempestiva richiesta di inserimento nel nucleo familiare della originaria assegnataria e della favorevole ricognizione da parte dell'amministrazione comunale, non sussistono i presupposti legittimanti la richiesta di subentro”.
L'appellante deduce di aver prodotto “il certificato di situazione di famiglia storica della sig.ra rilasciato dal Comune di , il 02.09.2014.”. Da Pt_3 CP_1 questo documento si evincerebbe che sin dalla nascita la piccola
[...]
in qualità di OT entrava a far parte del nucleo familiare dei nonni Pt_1
e , che comprendeva altresì la madre Parte_4 CP_3 Parte_5
e gli zii , e
[...] Parte_6 Controparte_4 Parte_7
. Pertanto, la predetta composizione di stato di famiglia storico
[...] dimostra che sin dalla nascita era entrata a far parte, in Parte_1 qualità di nuovo componente, del nucleo familiare dei nonni originari assegnatari dell'immobile.
Assume la difesa che questo elemento, desumibile dallo stato di famiglia storico, “avrebbe dovuto far ritenere al giudice che si fosse realizzato quell'ampliamento stabile del nucleo familiare che dà il diritto al nuovo pag. 5/12 componente di subentrare al suo ascendente. Per conseguenza, avrebbe dovuto anche ritenere essere sorto l'onere per l'ente gestore di compiere la verifica e l'autorizzazione quali meri controlli amministrativi dell'esistenza del requisito in capo al soggetto subentrante, così come previsto dall'art. 13 L.R. 14/10.”
6. I primi due motivi di gravame – da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi - sono infondati.
6.1. Dalla documentazione richiamata dall'appellante e sulla quale viene fondata la censura, si evince unicamente la circostanza che , Parte_1 dalla nascita (1988) e fino all'età di 9 anni (1997), ha avuto la residenza – insieme alla madre – presso l'abitazione dei nonni Parte_5 materni e ), costituita dall'alloggio di proprietà Parte_4 CP_3 del di sito in viale della LI (attualmente via Girolamo CP_1 CP_1
Vergine n.10, p.8, int.3), di cui i predetti coniugi erano Parte_8 assegnatari giusta contratto di locazione in data 29.11.1982. Tale circostanza, tuttavia, non è da sola sufficiente per affermare che abbia dimorato in detto immobile sin dalla nascita e fino al Parte_2 decesso di intervenuto il 18.8.2014, dal momento che la stessa – CP_3 unitamente alla madre – all'età di nove anni si è trasferita in un'altra abitazione, sita in via Lombardia n.3, dove risulta risiedere dal 24 CP_1 ottobre 1997 ad oggi. Tanto si evince dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di in data 8.11.2022, in atti. CP_1
In sostanza, l'assunto della ricorrente circa la sua residenza presso l'alloggio di via G. Vergine dal 2010 in avanti non trova riscontro negli esiti dell'istruttoria espletata, anzi risulta confutata dal certificato citato, che documenta la residenza in un luogo diverso, dal 1997 in avanti.
Risulta infondata la tesi di un inserimento stabile nel nucleo familiare dei nonni dalla nascita e sino al decesso di (2014), in virtù della CP_3 residenza dal 1988 al 1997, in quanto dopo questo iniziale periodo (relativo, in sostanza, all'infanzia) si è allontanata dall'abitazione dei nonni Parte_2 ed ha dimorato altrove, come appunto attestato dal menzionato certificato storico di residenza.
6.2. Inoltre, non vi è prova che l'appellante (o l'intestataria dell'alloggio
), abbia mai dato comunicazione al del CP_3 Controparte_1 trasferimento presso l'alloggio in questione, così da mettere l'ente proprietario nelle condizioni di effettuare le verifiche previste dalla normativa regionale, in epoca antecedente al decesso dell'assegnataria. Non risulta contestato che pag. 6/12 soltanto in data 23.01.2020, a distanza di quasi sei anni dalla scomparsa di
, l'appellante ha presentato al istanza con la CP_3 Controparte_1 qualeha richiesto il subentro nell'immobile di via G. Vergine, a mezzo voltura in proprio favore del contratto di locazione. Il primo giudice ha applicato correttamente l'art. 13 L.R. Puglia n.10/04
(rubricato “Subentro nella domanda di assegnazione”), il quale stabilisce: “1.
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 dell'articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato.
2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela é ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell'ente gestore. 3.
L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione. In sostanza, nel caso di decesso dell'originario assegnatario, il nuovo componente del nucleo familiare può acquisire il diritto al subentro, solo se l'ampliamento del nucleo abbia carattere di stabilità e sia stato previamente riconosciuto e autorizzato dall'ente locatore. La voltura del contratto a favore di altro soggetto presuppone che questi sia stato già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto, a seguito di ampliamento stabile del nucleo medesimo, tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente proprietario. Risulta pertanto corretta l'affermazione del Tribunale in ordine alla necessità “prima che insorga il diritto al subentro, e cioè prima del decesso dell'assegnatario, che l'ente locatore abbia preso o potuto prendere atto dell'ampliamento stabile del nucleo familiare, con l'individuazione del nuovo componente”.
6.3. Priva di fondamento l'obiezione della difesa secondo cui il CP_1 avrebbe potuto prendere atto dell'ampliamento del nucleo familiare, a seguito della tempestiva istanza presentata dai coniugi assegnatari per l'inserimento della OT nel loro nucleo familiare. Risulta evidente che la dimora presso i nonni di nel periodo della sua infanzia, dal 1988 al 1997, non Parte_2 può integrare il presupposto dell'inserimento stabile richiesto dalla legge, in quanto al periodo suddetto è seguito l'allontanamento dal nucleo familiare dei nonni per un periodo altrettanto lungo (secondo la stessa appellante, la residenza presso un'altra abitazione è durato almeno sino al 2010). E' chiaro pag. 7/12 che il trasferimento in un altro luogo interrompe l'inserimento nel nucleo originario e fa cessare i relativi effetti ai fini del subentro nel rapporto di locazione.
Il certificato storico di residenza prodotto dall'attrice, attestante che la stessa ha risieduto dalla nascita (1988) sino al 1997 nella casa della nonna, non aggiunge nulla di rilevante ai fini del diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio. Dallo stesso documento si trae conferma del fatto che sino alla data di richiesta di subentro (2020), la residenza della richiedente è Pt_1 posta altrove ovverosia presso l'alloggio della madre in Via Lombardia. Per altro verso, la circostanza di aver risieduto, dalla nascita e sino all'età di nove anni (1997), nella casa della nonna non è idonea a sanare CP_3
l'omesso adempimento finalizzato a rendere edotta l'amministrazione comunale della nuova convivenza, asseritamente instaurata nel 2010, così da consentire le opportune verifiche. L'attrice, come annotato dal Tribunale, “non ha mai provveduto a comunicare al il trasferimento presso Controparte_1
l'alloggio ERP in questione, in modo da consentire all'ente di effettuare le necessarie verifiche tempestivamente, vale a dire prima del decesso dell'assegnataria. Ed invero, soltanto in data 23.01.2020, a distanza di quasi sei anni dalla scomparsa della sig.ra ha presentato al Pt_3 Parte_1
Comune di istanza con la quale ha richiesto il subentro nell'immobile di CP_1 via G. Vergine, a mezzo voltura in proprio favore del contratto di locazione.” In definitiva, il precedente inserimento nel nucleo familiare degli originari assegnatari dell'alloggio da parte della è venuto meno nel 1997, per Pt_1 cui non è idoneo a integrare il presupposto stabilito dalla legge regionale ai fini del subentro;
inoltre, sono mancati gli ulteriori adempimenti diretti a mettere l'ente proprietario nelle condizioni di effettuare i controlli previsti dalla legge. Il fatto che la conduttrice abbia omesso di comunicare l'inizio della convivenza con il nuovo soggetto, preclude il riconoscimento da parte dell'ente del diritto al subentro del discendente (così, Corte Appello di Lecce, n. 472/2020).
7. Con il terzo motivo di appello la difesa contesta la legittimità dell'ordinanza istruttoria del 26 maggio 2023, con cui il primo giudice “ha ritenuto inammissibile la prova per testi così come richiesta da parte attrice nell'atto di citazione”.
L'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la prova richiesta anche limitandola ai capitoli numerati: della narrativa Numero_1 dell'atto introduttivo, in quanto necessaria per chiarire “l'effettiva residenza avuta dalla sig.ra nel corso del tempo, il suo inserimento nel nucleo Pt_1
pag. 8/12 familiare dell'assegnataria sig.ra e la successiva stabile convivenza Pt_3 avuta con l'anziana nonna sino al suo decesso avvenuto il 18.08.2014.”.
7.1. il motivo è infondato, in quanto le richieste di prova orale non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusione, come si evince dalle note scritte in data 26.9.2023 e dal verbale di udienza del 26.10.23, in cui non si fa alcun cenno a richieste istruttorie. In ogni caso, la richiesta di prova
è inammissibile in quanto formulata in maniera generica (“chiede ammettersi prova per testi con i nominativi di seguito indicati i quali risponderanno sulle circostanze di prova numerate dalla 1 alla 23 della premessa, ogni teste per quelle di propria competenza e conoscenza, epurate da giudizi e valutazioni”), oltretutto, a conclusione di una narrativa non articolata solo su fatti storici specifici e determinati, rimette al giudice il compito inaccettabile di selezione dei fatti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza (tale opera di supplenza va ben oltre il potere di chiedere chiarimenti di cui all'art. 253 c.p.c.).
8. Con il quarto motivo di gravame l'appellante eccepisce che il primo giudice non ha valutato quanto affermato dal giudice penale nell'ambito del procedimento subito dalla Maniglia in ordine al reato di cui all'art. 633 c.p. Viene evidenziato che il Gip presso il Tribunale di Lecce nell'ordinanza
12.3.2015, nel rigettare la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero, dava atto che l'indagata, OT dell'originaria assegnataria dell'immobile, non solo conviveva nell'appartamento sin dall'anno 2010 ma che aveva anche i requisiti per subentrare nell'assegnazione a mezzo voltura del contratto di locazione, in base alla legge regionale n. 10/2014, art. 13.
Anche il Tribunale del Riesame di Lecce, intervenuto sull'impugnazione del P.M. avverso il provvedimento del Gip, con ordinanza del 17.04.2015 rigettava l'appello sulla base della motivazione di rigetto del Gip, a cui il Tribunale faceva integrale rinvio. Il PM proponeva ulteriore richiesta di sequestro preventivo al GIP rappresentando l'elemento di novità costituito dalla circostanza che l'indagata aveva la disponibilità dell'alloggio sito alla via Lombardia n.3, di cui era assegnataria la madre. Anche questa istanza veniva respinta dal GIP, così l'ulteriore appello presentato dal PM al Tribunale del
Riesame di Lecce avverso il provvedimento del GIP. A tal riguardo ha evidenziato l'appellante che il Tribunale del Riesame con l'ordinanza del
9.6.2015, affermava: “...alla luce delle suddette risultanze investigative e della documentazione in atti, emerge con sufficiente chiarezza che: 1)
l'odierna indagata abitava nell'appartamento già durante la vita pag. 9/12 dell'assegnataria, sua prossima congiunta in quanto ascendente, instaurando con l'immobile una relazione giuridica di detenzione qualificata;
2) la normativa regionale attribuisce all'indagata il diritto a subentrare nell'immobile, proprio in quanto parente discendente ( e dunque considerata partecipe del medesimo nucleo familiare), già convivente con l'originaria assegnataria;
3) la , dopo il decesso della nonna, ha continuato a Pt_1 corrispondere regolarmente allo l'indennità di occupazione (come risulta Pt_9 dalle ricevute di pagamento prodotte dalla difesa”.
8.1. il motivo è infondato. In primo luogo, non risponde al vero che il Tribunale abbia ignorato, ai fini del decidere, quanto sostenuto dal GIP nell'ordinanza del 12.3.2015 con la quale è stata rigettata – nell'ambito del procedimento penale ex art. 633 c.p. - la richiesta di sequestro preventivo dell'immobile in questione. Invece, il primo giudice ha valutato tale circostanza, ritenendola tuttavia ininfluente ai fini dell'odierno giudizio, osservando che il preteso diritto al subentro, stante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 10/2014, non potrebbe trovare supporto nell'ordinanza con la quale il GIP ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'immobile, “atteso che – come pure evidenziato nella suddetta ordinanza – gli elementi di valutazione dell'esistenza della fattispecie di reato (art. 633 c.p.) e dell'applicazione della misura cautelare reale sono evidentemente differenti da quelli che presiedono la legittimazione al subentro nel godimento del bene.”.
Non è possibile trarre dall'esito del procedimento penale a carico di alcuna efficacia giuridicamente vincolante in ordine alla Parte_2 sussistenza del diritto al subentro nella locazione dell'immobile. Oltre a rilevare che al procedimento penale non ha preso parte il Controparte_1 non può trascurarsi che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione
(per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno;
altre pronunce emesse nel procedimento penale non hanno alcuna efficacia extrapenale, “a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (Cass. n. 16422/2024, Rv. 671370 - 01).
pag. 10/12 Sul punto la Corte condivide le osservazioni svolte dal giudice civile nell'ambito del procedimento cautelare ante causam, instaurato da Parte_2
nei confronti del Con l'ordinanza che ha rigettato l'istanza ex
[...] CP_1 art.700 c.pc il Tribunale ha evidenziato che “le risultanze del procedimento penale non inficiano la ricostruzione effettuata dall'ente pubblico, dal momento che riguardano la diversa ipotesi di integrazione del reato di occupazione abusiva e non anche la sussistenza dei requisiti per il subentro nel godimento del bene, come indicato dallo stesso Gip nell'ordinanza
12/03/2015” (ordinanza 21/07/2022 del Tribunale di Lecce). In effetti, l'esclusione degli elementi del reato di occupazione di cui all'art. 633 c.p. contestato alla ricorrente nella richiesta di sequestro preventivo dell'immobile, non è idonea a spiegare rilevanza, né sul piano fattuale, né tanto meno su quello giuridico, in ordine alla sussistenza del diritto al subentro oggetto della presente controversia. In primo luogo, la pronuncia relativa alla misura cautelare reale è inidonea al giudicato, in quanto caratterizzata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari e portati all'attenzione del giudice penale, e quindi suscettibile di essere rimessa in discussione "sine tempore" (e anche travolta) in un ordinario giudizio dibattimentale. In secondo luogo, al di fuori dei limiti previsti dagli artt.651 e 652 c.p.p. relativi al giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno, il giudice civile, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e non è vincolato dalle qualificazioni del giudice penale.
Nel caso specifico, il subentro nel rapporto di locazione è fondato sui requisiti stabiliti dalla legislazione regionale sopra richiamati, il cui accertamento non è condizionato dalle risultanze delle indagini penali finalizzate all'imputazione del reato di occupazione abusiva. Basti rilevare che la pronuncia del GIP aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha messo bene in evidenza i differenti piani di valutazione operanti in materia. La S.C. ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art.633 c.p.. in una fattispecie in cui l'imputato aveva continuato ad abitare in un appartamento dello , dopo la morte della vedova assegnataria dello Pt_9 stesso, che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, “non rilevando l'insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere ai fini amministrativi o civilisti, ma non rileva sotto il profilo penalistico, sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile” (Cass. n. 23756/2009).
pag. 11/12 Nel caso in esame, in sede penale non è stato valutato il fatto che la originaria conduttrice ) avesse omesso di comunicare l'inizio della CP_3 convivenza con la OT , laddove tale omissione preclude il Parte_2 riconoscimento da parte dell'ente proprietario del diritto al subentro del discendente.
9. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, in base alla regola della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2894/2023 del
Tribunale di Lecce in data 26.10.2023, proposto da nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a pagare le spese in favore della parte appellata liquidate in euro 2.950,00 oltre rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 12 dicembre 2024
Il Conigliere est. Il Presidente dott. Giovanni Surdo) (dott. Antonio F. Esposito)
pag. 12/12