Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 14200/2024 promossa da in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Salvi e Paolo Emilio
Rossi
-ATTRICE OPPONENTE- contro già amministratore della (CF e P.Iva CP_1 Controparte_2
), cancellata, giusta deposito sub doc. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo P.IVA_1
Gusso
-CONVENUTO OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1082/2024 di questo Tribunale in materia di inadempimento contrattuale.
Il procuratore di parte opponente, all'udienza del 6.3.2025, ha concluso “come da atto di citazione del 12.7.2024 e da memoria 2 ex art. 171 ter c.p.c. del 24.2.2025.”.
Nell'atto introduttivo e nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, concludeva:
“- in via preliminare, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale, revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace, per tutti i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n. 1082/2024 emesso dal Tribunale di Venezia in data
31.05.2024 e pubblicato in data 4.06.2024 (R.G. 7713/2024);
- in via riconvenzionale, condizionata alla denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1082/2024 emesso dal Tribunale di Venezia in data 31.05.2024 e pubblicato in data
1
c.c., ovvero ai sensi dell'art. 1243 c.c. della relativa obbligazione di pagamento, stante il C controcredito vantato da nei confronti del sig. , (C.F. , CP_1 C.F._1
già titolare della per Euro 19.123,46, con conseguente rigetto della Controparte_2
domanda di pagamento ex adverso avanzata;
- In ogni caso, condannare , già titolare della alla CP_1 Controparte_2
rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il procuratore di parte opposta all'udienza del 6.3.2025 ha precisato di concludere “come da comparsa di costituzione del 19.12.2024 e come da seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta e con memoria n.2 ex art. 171ter c.p.c. concludeva come di seguito: “in via preliminare poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1082/2024, emesso dal Tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento RG 7713/2024 ovvero condannare
al pagamento della somma dovuta a titolo di bonus di fine gestione nella misura che verrà CP_4
determinata in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1082/2024 nell'ambito del procedimento RG 7713/2024, emesso in data 31.05.2024 e pubblicato e notificato in data 4.6.2024, il Tribunale di Venezia ingiungeva ad di pagare a parte oggi convenuta, la somma di € Parte_1 Controparte_2
19.123,46 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione, rilevando che dai documenti prodotti il credito da questi vantato risultava certo, liquido ed esigibile.
A sostegno della propria pretesa creditoria, il nel ricorso introduttivo del CP_2
procedimento monitorio, rappresentava: che la operava come gestore Controparte_2 dell'impianto di distribuzione di carburante sito in Via Orlanda 2, Venezia-Mestre, per conto di
ON ET IT (API) - oggi “ - la quale ogni anno accantonava, in Parte_1
favore di una somma di denaro a titolo di “bonus di fine gestione” da liquidarsi al CP_2 termine dell'attività (secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro, in proporzione ai quantitativi di combustibile venduto); che API periodicamente comunicava al gestore l'importo del bonus di accantonamento;
che al termine della propria attività lavorativa (il
31.12.2019, con cancellazione della dal registro delle imprese in data 17.2.2020), CP_2 CP_5
[...
[...] aveva pertanto maturato un credito verso Api s.p.a. a titolo di fondo di accantonamento di
[...] fine rapporto, pari ad € 287.909,62 del però veniva pagato a mezzo bonifico bancario solo Pt_2
l'importo di € 268.786,16, sicché il lamentava di essere ancora creditore nei confronti di CP_2
API (oggi della somma di € 19.123,46. Pt_1 Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 12.7.2024, Parte_1
si opponeva al decreto ingiuntivo, chiedendo in via principale al Giudice di revocare,
[...]
annullare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed in via subordinata, condizionata all'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, accertare l'avvenuta compensazione e la conseguente estinzione della relativa obbligazione di pagamento, stante il controcredito vantato da
C
nei confronti del sig. , (C.F. ), già titolare della CP_1 C.F._1 [...]
per Euro 19.123,46 con conseguente rigetto della domanda di pagamento ex Controparte_2
adverso avanzata.
A sostegno delle proprie conclusioni, l'opponente allegava e chiariva la natura dei rapporti esistenti tra le parti, regolati da due contratti, ritenuti in collegamento funzionale tra loro, ovvero: un
“comodato per l'utilizzo di apparecchi ed attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” ed un “contratto di somministrazione” avente ad oggetto l'approvvigionamento in esclusiva del con prodotti petroliferi a marchio “api”. CP_2
Nell'ambito di tali rapporti, parte attrice rappresentava l'esistenza di una scrittura privata C autenticata datata 2.10.2014 ed indirizzata ad (già API), con la quale il sig. espressamente CP_2
C autorizzava a “incamerare le somme tutte maturate e maturande a titolo di bonus di fine gestione
e fino a concorrenza del credito della stessa api spa in caso di mancato pagamento delle forniture di carburanti, lubrificanti e di eventuali altri prodotti e/o servizi da quest'ultima effettuati nei confronti della Società. Resta inteso che l'esercizio del diritto di compensazione di cui alla presente missiva sarà automatico al sorgere del credito di api, senza necessità di ulteriore comunicazione verso la scrivente Società”.
Parte attrice deduceva quindi che, nel corso del rapporto contrattuale, il avrebbe CP_2
maturato un insoluto nei confronti di IP pari ad € 19.123,46.
A fronte, dunque, del bonus di fine gestione maturato e dovuto, che la stessa IP riconosceva
C essere astrattamente pari ad € 287.909,62, si contrapponeva un
contro
-credito della nei confronti del , pari ad € 19.123,46 per forniture mai pagate. CP_2
Pertanto, in virtù del meccanismo di compensazione espressamente autorizzato dal con CP_2
la scrittura del 2.10.2014, ed in seguito ad uno scambio di mail del 8.6.2020 in cui lo stesso asseritamente avrebbe autorizzato il pagamento della cifra al netto della detrazione operata per la compensazione, la IP disponeva in suo favore il versamento di soli € 268.786,16 detraendo quindi
3 al totale della somma dovuta a titolo di “bonus di fine gestione” (€ 287.909,62) il controcredito per forniture non pagate, per la somma di € 19.123,46.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2024, parte convenuta ed opposta CP_2
si costituiva in giudizio, chiedendo al Giudice, in via preliminare, di concedere la
[...]
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed in via principale di confermare il decreto ingiuntivo, rigettando l'opposizione.
In tale scritto difensivo, parte convenuta, oltre a ribadire quanto riferito in sede di ricorso introduttivo del procedimento monitorio (supra), chiariva che solo con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo la avrebbe rappresentato l'esistenza di Parte_1 controcrediti per forniture non pagate del valore di € 19.123,46.
In particolare, si contestava la stessa esistenza di tale controcredito, sostenendo che alcuna prova dello stesso sarebbe stata fornita da parte opponente e che, comunque, lo scambio di mail del C 8.6.2020 (in cui autorizzava la al pagamento di € 269.344,68) non potrebbe valere come CP_2
quietanza, riconoscimento di debito o rinuncia a pretendere la somma di € 19.123,46 per cui si è oggi in causa.
Quanto al documento allegato n. 6 dell'atto di citazione (denominato “estratto posizione
[...]
), in particolare, se ne contestava la valenza probatoria circa il credito vantanto in Controparte_2
C compensazione da , asserendo tale documento rappresenterebbe una mera “rendicontazione per differenza tra fatture emesse e importi pagati… una sorta di conto scalare parziale di fatture e pagamenti che non rappresentano nemmeno un quinto del fatturato complessivo annuo della
C
con ”, sicché la predetta documentazione costituirebbe una ricostruzione “arbitraria e CP_2 parziale” solo di “alcuni dei rapporti intercorsi tra le parti tra il 26.11.2018 e il 14.6.2020”.
Con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c. depositata il 15.1.2025, parte opposta si riportava alle deduzioni e conclusioni già proposte;
mentre parte opponente, con la medesima memoria depositata il 22.1.2025, prendeva posizione in merito alle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta di controparte.
C In particolare, si sottolineava come l'esistenza del controcredito vantato da risultasse riconosciuta dal nella mail del 8.6.2020 e comunque provata per mezzo delle fatture agli atti CP_2
(allegato n. 7), prodotte da le quali costituirebbero “una prova a tutti gli Parte_1 effetti” in virtù della giurisprudenza citata e del fatto che il rapporto di base tra le parti non risulta controverso.
Con la seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. depositata il 6.2.2025, parte opposta sottolineava che l'asserito controcredito vantato da non sarebbe stato provato nella sua Parte_1
esistenza, prima ancora che nella sua consistenza. E ciò perché la non avrebbe Parte_1
4 indicato in modo preciso e specifico “quali fatture non sono state pagate, per quali importi ed in relazione a che tipo di fornitura”. Inoltre, si sottolineava come il pagamento di tale presunto credito di IP non risultasse essere stato richiesto prima. In definitiva, si sosteneva che la ricostruzione
C contabile fornita da e la documentazione offerta fossero infondate e parziali sicché “non sarebbe possibile risalire al documento/documenti contabili non onorati” non essendo state prodotte né bolle di consegna, né le fatture in formato xml, né un estratto delle scritture contabili autenticate.
Con la seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. depositata il 6.2.2025 parte opponente si riportava al proprio atto introduttivo ed alla prima memoria
Con la terza memoria ex art. 171ter c.p.c. depositata il 20.2.2025, parte opposta, preso atto della mancata proposizione di istanze istruttorie volte a provare l'asserito credito di insisteva CP_4 nell'accoglimento delle domande ed eccezioni già formulate.
Con la terza memoria ex art. 171ter c.p.c. depositata il 24.2.2025, parte opponente ribadiva l'esistenza del proprio
contro
-credito, sulla base delle fatture allegate e dell'espresso benestare fornito dal nella mail del 8.6.2020 al pagamento del bonus di fine rapporto già decurtato CP_2
della somma posta in compensazione.
All'udienza del 6.3.2025, non essendovi richieste istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, e questi si riportavano agli atti introduttivi e di costituzione ed alle memorie integrative. La causa passa quindi in decisione.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
I documenti forniti da parte opponente non sono sufficienti a provare l'esistenza dell'asserito controcredito di importo pari a € 19.123,46 posto in compensazione rispetto alla somma dovuta a titolo di “bonus di fine rapporto” (riconosciuta e comunque mai contestata) da Parte_1
a nel suo ammontare totale di € 287.909,62. Tale circostanza assume quindi una CP_2 rilevanza assorbente rispetto all'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, di cui risultano agli atti le scritture private costitutive, e finanche del documento di “autorizzazione alla compensazione” sottoscritto da in data 1.10.2024, anch'esso in atti. CP_2
Se infatti, da un lato, è vero che l'esistenza di rapporti contrattuali tra le parti non è controversa,
è altrettanto vero che dell'asserito controcredito nascente proprio da tali rapporti e posto in compensazione da vi è ampia contestazione da parte di specie Parte_1 CP_2
nella misura in cui si lamenta che non ha individuato in modo preciso e Parte_1
specifico le singole fatture che sarebbero rimaste non pagate ed i rapporti cui esse farebbero riferimento.
In ossequio alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c. in ordine all'onere della prova, in combinato disposto con l'art. 1218 c.c., in materia di responsabilità contrattuale il creditore è
5 onerato di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, spettando poi al debitore, ma solo ove questo primo onere probatorio sia assolto, di fornire la prova liberatoria (dell'esatto adempimento o dell'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene, il Tribunale, che l'esistenza del credito per cui l'odierno opposto ha agito in via monitoria risulta sussistente, mentre una prova sufficiente dell'esistenza del controcredito vantato non sia stata fornita da parte opponente, il che rende tali crediti “incerti” e dunque non suscettibili di compensazione né legale né giudiziale (1243 c.c.).
Sotto il primo profilo, va considerato che la debenza della somma di € 287.909,62 non è mai stata contestata da la quale si è limitata a dedurre di aver corrisposto a tale Parte_1 titolo la minore somma di € 268.786,16 in ragione dell'avvenuta compensazione per fatture non pagate per un valore corrispondente alla differenza tra i due importi (ovvero € 19.123,46), come si desume chiaramente dall'atto di citazione in opposizione (al punto “
2.11 IP ha, dunque, già provveduto a riconoscere al sig. le somme a titolo di “bonus di fine gestione”). CP_2
Ciò che risulta quindi controverso tra le parti è la stessa esistenza del controcredito vantato da
Parte_1
Sotto tale profilo, in via preliminare, va considerato che né dai documenti allegati, né dalle difese di parte opponente è dato capire quali siano, precisamente, i fatti costitutivi di tale diritto di credito ammontante a € 19.123,46 poiché questo viene genericamente descritto quale “ingente insoluto” derivante da “fatture non pagate” a fronte della fornitura di prodotto da parte di Parte_1
Pertanto, nonostante siano prodotte numerose fatture emesse da API (oggi
[...] Parte_1
relative agli anni 2018-2019-2020, non è indicato in alcun modo quali siano quelle rimaste non pagate ed a quali rapporti si riferiscano, né di conseguenza è indicata la ragione giustificativa dell'emissione di tali fatture, né è fornita prova delle avvenute forniture di prodotto petrolifero a fronte delle quali sarebbe sorto il diritto di ottenere il pagamento rimasto inadempiuto.
In ogni caso, inoltre, il prospetto riassuntivo delle partite di “dare e avere” prodotto da parte opponente come allegato n. 6 all'atto introduttivo del presente giudizio e le fatture di cui all'allegato
7 al medesimo atto di citazione in opposizione costituiscono documenti di formazione e provenienza unilaterale, inidonei, da soli, a costituire prova dell'esistenza del credito vantato da
Tale conclusione è conforme a quanto a più riprese affermato dalla giurisprudenza Parte_1 di legittimità, la quale sostiene che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni
6 eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. Sez. 3, 29/12/2024, n. 34831, Rv. 673341 - 01).
Da ultimo, non può nemmeno ritenersi che il lapidario scambio di mail del 8.6.2020 in cui il fornisce il proprio benestare al “bonifico dell'estratto conto pari ad Euro 269.344,68” valga CP_2 quale prova dell'esistenza del credito di € 19.123,46 vantato da ovvero quale Parte_1
ricognizione di debito, quietanza o rinuncia parziale al proprio diritto di credito relativo al bonus di fine rapporto.
Tali atti richiederebbero infatti che il debito riconosciuto o quietato ovvero il credito rinunciato siano individuati in modo preciso e specifico, e che la volontà di riconoscerli, quietarli o rinunciarli emerga in modo chiaro ed inequivocabile. Tali caratteristiche non sono certo ravvisabili nella mail di cui si discorre ( “Ciao , ti autorizzo al bonifico dell'estratto conto pari a euro 269344,68 Tes_1 grazie!”), dal cui tenore letterale si evince esclusivamente il benestare ad ottenere un versamento.
In definitiva, dunque, il controcredito vantato da posto in compensazione Parte_1 non risulta provato nell'an, prima ancora che nel quantum, anche considerato che parte opposta ha riferito, senza che vi fossero contestazioni specifiche sul punto ad opera dell'opponente, come il fatturato annuale ammontasse a cifre ben superiori a quelle risultano essere la base di calcolo per i tre anni tenuti in conto dalla stessa IP, rendendo la posizione di quest'ultima ulteriormente più incerta.
Nessuna istanza istruttoria è stata avanzata in tal senso da parte opponente, la ricostruzione contabile e la documentazione offerta appaiono parziali, non è possibile individuare in modo preciso e specifico le fatture asseritamente non onorate, non sono state prodotte bolle di consegna o altre prove delle prestazioni di fornitura eseguite da cui sorgerebbe un controcredito in favore di né sono state prodotte scritture contabili autenticate. Parte_1
Per tali motivi l'opposizione è da ritenersi infondata ed il decreto ingiuntivo emesso va confermato.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si applicano i valori medi di cui allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 del D.M. 55/2014, Tab.
2, come mod., con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruttoria/trattazione e decisione: il valore di quest'ultima fase viene ridotto della metà considerato che l'intero processo si è svolto in un'unica udienza e non vi sono state prove costituende da valutare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14200/2024:
- rigetta l'opposizione, inclusa la domanda riconvenzionale di parte opponente;
7 - conferma il decreto ingiuntivo opposto indicato in oggetto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex artt. 653 e 654 c.p.c.;
- condanna parte opponente a rimborsare le spese del processo di opposizione a parte opposta che si liquidano complessivamente € 4.266,50 oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa.
Venezia, 11.3.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Stefano Zaina. CP_6
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