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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile Proc. N. 19/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 8.1.2025
da
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetti Elena, del Foro di C.F._1
Bergamo presso il cui studio, sito in Bergamo (BG), in Via Partigiani n. 5 ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) C.F._2 appellato – contumace con l'intervento
Dell'Avv. Sansolini Cinzia quale curatrice speciale della minore Per_1
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
Oggetto: ricorso in appello ex art. 473 bis 30 CPC avverso la sentenza n. 2066/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 31.10.2024 e pubblicata in data 8.11.2024 – notificata in data 17.11.2024 – pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 3179/2024, in punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. 1 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile Proc. N. 19/2025 R.G.
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc. Ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza e previe le declaratorie che riterrà del caso, in via principale e di merito, in parziale modifica della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Bergamo, n. 2066/2024 pubblicata in data 8 novembre 2024 nel giudizio R.G. n. 3179/2024, salvo tutto quanto ivi contenuto, in accoglimento del presente appello, riformare integrando il contenuto della decisione, in questa sede impugnata ex art 112 cpc, accogliendo la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di CP_1
, padre di .”
[...] Per_1
Per la Curatrice:
“che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2066/2024, dichiari la decadenza di dalla CP_1 responsabilità genitoriale nei confronti della IA , con ogni conseguenza Per_1 di legge;
che, ove ritenuto opportuno, si proceda all'ascolto della minore, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., nel rispetto della sua età e maturità; con conferma per il resto della sentenza impugnata, a tutela dell'interesse superiore della minore. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per il Procuratore Generale:
“Ritenuti sussistenti i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale sulla minore del padre per le ragioni già Per_1 CP_1 evidenziate dal Tribunale a fondamento dell'affido esclusivo della minore alla madre, chiede che la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiari
decaduto dalla potestà genitoriale sulla minore .” CP_1 Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473 bis 12 CPC e 473 bis 15 CPC depositato in data 29.5.2024,
chiedeva al Tribunale di Bergamo di regolamentare i rapporti tra Parte_1 la IA minore - nata il [...] dalla relazione con Per_1 CP_1 trasferito in Gran Bretagna (Glasgow) nel 2015 e di fatto irreperibile - e il padre. In particolare, chiedeva in via principale l'affidamento super esclusivo della IA minore a sé con conseguente collocamento presso di sé; chiedeva di dichiarare il sig.
decaduto dalla responsabilità genitoriale ad ogni effetto e con tutte le CP_1 conseguenze di legge;
in via subordinata, chiedeva l'affidamento esclusivo della IA a sé e la limitazione della responsabilità genitoriale del padre, disponendo che il diritto di visita venisse del tutto limitato e consentito solo previo assenso della madre e concorde desiderio di e in esito ad idoneo percorso di riavvicinamento, Per_1 statuendo le modalità con cui, eventualmente, il padre potesse accedere ad un
2 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile Proc. N. 19/2025 R.G.
percorso in ambiente protetto in cui incontrare preliminarmente e sino al Per_1 raggiungimento di un rapporto interpersonale significativo. In via istruttoria, chiedeva l'ascolto della minore e l'ammissione di interrogatorio formale e per testi. La ricorrente esponeva quanto segue: al momento della nascita di la madre Per_1 era ancora minorenne e studentessa al quarto anno di liceo e conviveva con i propri genitori, il padre non era occupato né con gli studi, né con un'attività lavorativa e, pertanto, si occupavano del mantenimento della minore i nonni materni (entrambi con un'attività lavorativa stabile, la nonna farmacista e il nonno Ingegnere); nonostante gli sforzi della famiglia affinché il sig. trovasse un'occupazione, Pt_1 CP_1 quest'ultimo non portò concretamente a termine nessuna delle opportunità fornitogli;
nel 2015 il sig. si trasferì in Scozia, non fece più ritorno a Bergamo e da quel CP_1 momento non si interessò più alla IA, limitandosi negli anni a pochi messaggi whatsapp;
la ricorrente faceva altresì presente di essere rimasta presso la casa dei suoi genitori sino al completamento degli studi universitari e il reperimento di lavoro, aveva conseguito una laurea triennale in Economia Aziendale e una laurea Magistrale in Managment, lavorava a tempo pieno presso Bonduelle Italia S.r.l. con il ruolo di Product Manager e da circa tre anni aveva iniziato una convivenza stabile con il suo compagno, con il quale si era trasferita unitamente ad in un immobile sito in Per_1
Bergamo; il sig. risultava irreperibile dal 2020, tuttavia, nelle settimane CP_1 precedenti aveva ripreso i contatti con la ricorrente, dichiarando con toni minacciosi di voler ritornare in Italia, pretendendo di vedere sua IA e di avere tutti i diritti per farlo;
perciò, con il timore che un improvviso ritorno del padre potesse destabilizzare la quale ribadisce fortemente alla madre di non avere alcun desiderio né di Per_1 incontrare né di creare un rapporto con il sig. , che non vede da quando aveva CP_1 poco più di tre anni, chiedeva che venisse regolamentato lo stato di inserita Per_1 in un sereno contesto familiare, circondata da affetti sicuri e positivi per il suo benessere e la sua crescita e formazione, impedendo al sig. di poter pretendere CP_1 di avere diritti da esercitare sulla IA di cui si era completamente disinteressato per quasi 10 anni.
2. Con decreto del 29.5.2024 il Giudice rel fissava l'udienza del 24.10.2024 per la prima comparizione delle parti. In data 18.9.2024 la difesa di parte ricorrente depositava prova della notifica ex art. 143 CPC del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza al sig. CP_1
, effettuata in data 5.6.2024 per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale
[...] di Bergamo, mediante il deposito nella Casa Comunale di Bergamo. La difesa di parte ricorrente evidenziava altresì che il resistente risultava irreperibile e che anche le ricerche eseguite presso il Consolato Generale d'Italia a Edimburgo avevano dato esito negativo. In data 1.10.2024 parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 CPC, con cui insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate. All'udienza del 24.10.2024, il Giudice relatore, vista la regolarità della notificazione ex art. 143 CPC e stante le vane ricerche presso l'autorità consolare scozzese,
3 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile Proc. N. 19/2025 R.G.
dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la parte ricorrente, che confermava quanto esposto in ricorso e si riportava alle proprie conclusioni. La ricorrente ribadiva che dalla nascita della minore, il padre si era sempre disinteressato della cura e del mantenimento della IA, rimettendo di fatto alla sig.ra – allora ancora Pt_1 minorenne – e alla di lei famiglia ogni compito di accudimento della bambina, anche a fronte della decisione di trasferirsi in Scozia nell'autunno del 2015. La ricorrente riferiva altresì che, da quando il resistente si era trasferito all'estero, aveva effettuato sporadiche chiamate alla minore, senza condividere alcuna decisione inerente alla vita della IA e addirittura costringendo la madre a ricorrere al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per Per_1
Il Giudice relatore emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti in favore della prole, disponendo l'affidamento in via esclusiva alla madre della IA minore con collocamento presso la ricorrente e facoltà per il padre di vedere la IA secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria (o dai Servizi Sociali territorialmente competenti eventualmente attivati dal genitore); inoltre, in assenza di dati reddituali e patrimoniali del resistente poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, mediante versamento della somma di euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Con sentenza n. 2066/2024, emessa in data 31.10.2024 e pubblicata in data 8.11.2024, il Tribunale di Bergamo così statuiva:
“1. AFFIDA la IA minore nata il [...] in [...] esclusiva Persona_2 alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare, dispone che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore, nonché autorizzare autonomamente la partecipazione della IA minore alle uscite didattiche e alle gite scolastiche con pernottamento;
2. DISPONE che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della IA di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la IA minore soltanto secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria ovvero dai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui dovrà attivarsi qualora intendesse ripristinare con serietà e continuità la relazione con la propria IA, nel rispetto della volontà di quest'ultima;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare mensilmente in favore della ricorrente, a decorrere dalla data della domanda (maggio 2024), a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della IA minore, l'importo di euro 250, da pagare in via anticipata entro il 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi
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annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
5. DICHIARA le spese di lite irrepetibili.” Osservava:
- la causa era matura per la decisione non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
- non era necessario l'ascolto della minore da un lato, come riferito dalla Per_1 madre in udienza, la minore si trovava in una situazione di equilibrio e serenità, pertanto, non era opportuno coinvolgerla nel conflitto familiare;
dall'altro lato, il padre si era del tutto disinteressato del procedimento in corso e della IA, che non incontrava dal 2015.
- nel prioritario interesse della minore, le risultanze processuali legittimavano una deroga all'art. 337 ter CC, con conseguente affido super-esclusivo della minore alla madre. Allo stesso tempo, considerato il diritto alla bigenitorialità della minore, andava statuito che eventuali frequentazioni tra padre e IA erano da concordare con la madre affidataria e alla presenza della stessa, sempre nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e della volontà della minore ovvero previa attivazione da parte del padre dei Servizi Sociali competenti. Nella fattispecie, non sussisteva il presupposto per un affidamento condiviso, ossia la possibilità di realizzare un progetto di comune impegno in ordine alle scelte relative alla IA, invero, il padre si era sempre disinteressato della IA sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale e tale disinteressamento era confermato anche dal contegno processuale: infatti, nonostante regolare notifica, non si era costituito in giudizio e non si era presentato all'udienza. La madre, al contrario, sin dalla nascita della IA e anche dopo la cessazione della convivenza con il resistente, si era occupata in modo esclusivo della
5 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile Proc. N. 19/2025 R.G.
cura della minore, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare alla IA un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata.
- quanto al mantenimento della minore, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente non era ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole: pertanto, era da confermare l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Avverso tale sentenza, emessa in data 31.10.2024 e pubblicata in data 8.11.2024, ha proposto appello ex art. 473 bis 30 CPC depositato in data 8.1.2025 Parte_1
, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la decadenza
[...] dalla responsabilità genitoriale di sulla IA minore. Ha dedotto che CP_1 il Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 112 CPC, ha omesso di pronunciarsi su una domanda: invero, nel ricorso introduttivo di primo grado l'odierna appellante aveva anche chiesto che il padre venisse dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, con conclusioni riportate altresì nella memoria difensiva ex art. 473 bis 17 n. 1 CPC. Il padre della minore non aveva mai contribuito al mantenimento della IA ed è completamento scomparso dall'Italia dal 2015, quando la minore aveva due anni, cessando qualsiasi rapporto con l'appellante e inviando esclusivamente sporadici messaggi whatsapp;
non si è interessato a nessuna questione inerente alla IA, oggi dodicenne, che ricorda solo vagamente di averlo frequentato e non ha mai manifestato alcun interesse a vedere il padre. Solo nella primavera del 2024, CP_1 ha prospettato all'appellante un suo rientro a Bergamo, preannunciando il
[...] suo diritto di vedere e tenere con sé la IA, tuttavia, tale rientro non si è mai verificato e nessun contatto ha avuto seguito alle iniziali pretese verbali. In aggiunta, l'appellante osserva che le circostanze dei rarissimi episodi di frequentazione padre- IA – di cui non ha memoria – attestano la personalità negativa di Per_1 CP_1
ha condotto la minore in casa con uno sconosciuto che pubblicò
[...] successivamente foto della minore affiancate ad immagini di droga, ha precedenti penali, durante la relazione affettiva con l'appellante – se pur breve – non era intenzionato a dedicarsi ad alcuna attività lavorativa, era inoltre privo di dimora stabile anche in Scozia.
5. In data 24.4.2025 il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osservando che per le stesse ragioni già evidenziate dal Tribunale a fondamento dell'affido esclusivo della minore alla madre, sono sussistenti i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sulla CP_1 minore Per_1
6. Con provvedimento del 12.5.2025 la Corte ha nominato curatrice della minore l'Avv. Cinzia Sansolini e conseguentemente l'udienza, già fissata, del 13.5.2025 veniva rinviata di ufficio.
6 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile Proc. N. 19/2025 R.G.
7. In data 30.9.2025 si è costituita in giudizio la curatrice speciale della minore che ha chiesto la riforma parziale della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti della IA CP_1
ove ritenuto opportuno, ha chiesto di procedere all'ascolto della minore. Per_1
Ha dedotto di aver svolto un incontro da remoto con la minore la quale è apparsa una ragazza solare e rispettosa delle regole. Durante il colloquio, la minore ha descritto la sua quotidianità fatta di impegni scolastici (le piace molto studiare e ha scelto un indirizzo musicale), suona il violino e gioca a pallavolo a livello agonistico. In merito al padre, ha riferito di non avere ricordi di lui, che non lo sente da dieci anni e di non avere neanche il desiderio o la curiosità di sapere dove sia e cosa faccia e che non le dispiace non sentirlo. Si sente molto legata ai nonni e zii materni tanto da voler cambiare il cognome attuale con quello materno. Nel caso in esame il padre, per sua volontà, non è mai stato presente nella vita della IA, ormai per una durata ininterrotta di dodici anni, risultando materialmente irreperibile e ciò impedisca di fatto una valutazione prognostica dell'eventuale recupero in positivo delle sue funzioni genitoriali.
8. All'udienza del 14.10.2025 è stata dichiarata la contumacia dell'appellato; parte appellante ha insistito nella domanda e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
9. L'appello è fondato e va accolto. Non è necessario procedere all'ascolto della minore per le ragioni esposte dal Tribunale perché la minore ha espresso in modo molto chiaro la sua opinione alla curatrice, come sopra riportato. Una ulteriore convocazione presso la Corte turberebbe la attuale vita serena della minore e non è utile ai fini della decisione, a fronte della totale assenza del padre dalla vita della IA da sempre. In relazione alla pronuncia di decadenza, va premesso che si tratta di provvedimento grave ed estremo, che viene adottato quando un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. Poiché al centro della valutazione deve essere il grave pregiudizio per il minore, si afferma che si tratta di un provvedimento che ha non solo e non tanto natura sanzionatoria ma anche preventiva;
inoltre non sempre ha rilievo la natura colposa o dolosa del comportamento del genitore in quanto comunque deve essere posto al centro l'interesse del minore alla pronuncia ablativa. Nel caso in esame sussiste l'interesse della minore alla pronuncia di decadenza. Il padre, che di fatto non conosce, non vede la IA dal 2015, allorché si Per_1 era trasferito in Scozia, rendendosi irreperibile. Non ha mai contribuito al mantenimento della IA e si è da sempre disinteressato di lei. In Tribunale ha evidenziato tali condotte, omettendo poi di pronunciarsi sulla relativa domanda né facendone cenno in motivazione. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, pronuncia che non comporta né la sospensione o interruzione dei rapporti
7 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile Proc. N. 19/2025 R.G.
con la IA (peraltro disciplinati dal Tribunale con modalità protette) né la cessazione dell'obbligo di mantenimento della IA. Sotto questo ultimo profilo, l'appellante ha affermato di non aver mai ricevuto alcun sostegno economico per la IA da parte del padre. Quest'ultimo si è disinteressato del procedimento. Anche questo profilo integra un presupposto per la declaratoria di decadenza, essendo venuto meno il padre al dovere di contribuire al mantenimento economico della IA, pronuncia di decadenza che appare rispondente all'interesse della minore dal momento che i comportamenti paterni le hanno recato grave pregiudizio. La parte appellata, contumace, va condannata a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio secondo i parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza n. 2066/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bergamo in data 31.10.2024 e pubblicata in data 8.11.2024, nella contumacia dell'appellato e su conforme richiesta del P.G. e della curatrice CP_1 speciale, in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
- DICHIARA decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla CP_1 IA , nata il [...]; Persona_3
- CONDANNA le spese di questo grado di giudizio Parte_2 che liquida in complessivi euro 6.946,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 14.10.2025
La Presidente Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 8.1.2025
da
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetti Elena, del Foro di C.F._1
Bergamo presso il cui studio, sito in Bergamo (BG), in Via Partigiani n. 5 ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) C.F._2 appellato – contumace con l'intervento
Dell'Avv. Sansolini Cinzia quale curatrice speciale della minore Per_1
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
Oggetto: ricorso in appello ex art. 473 bis 30 CPC avverso la sentenza n. 2066/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 31.10.2024 e pubblicata in data 8.11.2024 – notificata in data 17.11.2024 – pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 3179/2024, in punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. 1 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile Proc. N. 19/2025 R.G.
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc. Ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza e previe le declaratorie che riterrà del caso, in via principale e di merito, in parziale modifica della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Bergamo, n. 2066/2024 pubblicata in data 8 novembre 2024 nel giudizio R.G. n. 3179/2024, salvo tutto quanto ivi contenuto, in accoglimento del presente appello, riformare integrando il contenuto della decisione, in questa sede impugnata ex art 112 cpc, accogliendo la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di CP_1
, padre di .”
[...] Per_1
Per la Curatrice:
“che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2066/2024, dichiari la decadenza di dalla CP_1 responsabilità genitoriale nei confronti della IA , con ogni conseguenza Per_1 di legge;
che, ove ritenuto opportuno, si proceda all'ascolto della minore, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., nel rispetto della sua età e maturità; con conferma per il resto della sentenza impugnata, a tutela dell'interesse superiore della minore. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per il Procuratore Generale:
“Ritenuti sussistenti i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale sulla minore del padre per le ragioni già Per_1 CP_1 evidenziate dal Tribunale a fondamento dell'affido esclusivo della minore alla madre, chiede che la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiari
decaduto dalla potestà genitoriale sulla minore .” CP_1 Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473 bis 12 CPC e 473 bis 15 CPC depositato in data 29.5.2024,
chiedeva al Tribunale di Bergamo di regolamentare i rapporti tra Parte_1 la IA minore - nata il [...] dalla relazione con Per_1 CP_1 trasferito in Gran Bretagna (Glasgow) nel 2015 e di fatto irreperibile - e il padre. In particolare, chiedeva in via principale l'affidamento super esclusivo della IA minore a sé con conseguente collocamento presso di sé; chiedeva di dichiarare il sig.
decaduto dalla responsabilità genitoriale ad ogni effetto e con tutte le CP_1 conseguenze di legge;
in via subordinata, chiedeva l'affidamento esclusivo della IA a sé e la limitazione della responsabilità genitoriale del padre, disponendo che il diritto di visita venisse del tutto limitato e consentito solo previo assenso della madre e concorde desiderio di e in esito ad idoneo percorso di riavvicinamento, Per_1 statuendo le modalità con cui, eventualmente, il padre potesse accedere ad un
2 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile Proc. N. 19/2025 R.G.
percorso in ambiente protetto in cui incontrare preliminarmente e sino al Per_1 raggiungimento di un rapporto interpersonale significativo. In via istruttoria, chiedeva l'ascolto della minore e l'ammissione di interrogatorio formale e per testi. La ricorrente esponeva quanto segue: al momento della nascita di la madre Per_1 era ancora minorenne e studentessa al quarto anno di liceo e conviveva con i propri genitori, il padre non era occupato né con gli studi, né con un'attività lavorativa e, pertanto, si occupavano del mantenimento della minore i nonni materni (entrambi con un'attività lavorativa stabile, la nonna farmacista e il nonno Ingegnere); nonostante gli sforzi della famiglia affinché il sig. trovasse un'occupazione, Pt_1 CP_1 quest'ultimo non portò concretamente a termine nessuna delle opportunità fornitogli;
nel 2015 il sig. si trasferì in Scozia, non fece più ritorno a Bergamo e da quel CP_1 momento non si interessò più alla IA, limitandosi negli anni a pochi messaggi whatsapp;
la ricorrente faceva altresì presente di essere rimasta presso la casa dei suoi genitori sino al completamento degli studi universitari e il reperimento di lavoro, aveva conseguito una laurea triennale in Economia Aziendale e una laurea Magistrale in Managment, lavorava a tempo pieno presso Bonduelle Italia S.r.l. con il ruolo di Product Manager e da circa tre anni aveva iniziato una convivenza stabile con il suo compagno, con il quale si era trasferita unitamente ad in un immobile sito in Per_1
Bergamo; il sig. risultava irreperibile dal 2020, tuttavia, nelle settimane CP_1 precedenti aveva ripreso i contatti con la ricorrente, dichiarando con toni minacciosi di voler ritornare in Italia, pretendendo di vedere sua IA e di avere tutti i diritti per farlo;
perciò, con il timore che un improvviso ritorno del padre potesse destabilizzare la quale ribadisce fortemente alla madre di non avere alcun desiderio né di Per_1 incontrare né di creare un rapporto con il sig. , che non vede da quando aveva CP_1 poco più di tre anni, chiedeva che venisse regolamentato lo stato di inserita Per_1 in un sereno contesto familiare, circondata da affetti sicuri e positivi per il suo benessere e la sua crescita e formazione, impedendo al sig. di poter pretendere CP_1 di avere diritti da esercitare sulla IA di cui si era completamente disinteressato per quasi 10 anni.
2. Con decreto del 29.5.2024 il Giudice rel fissava l'udienza del 24.10.2024 per la prima comparizione delle parti. In data 18.9.2024 la difesa di parte ricorrente depositava prova della notifica ex art. 143 CPC del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza al sig. CP_1
, effettuata in data 5.6.2024 per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale
[...] di Bergamo, mediante il deposito nella Casa Comunale di Bergamo. La difesa di parte ricorrente evidenziava altresì che il resistente risultava irreperibile e che anche le ricerche eseguite presso il Consolato Generale d'Italia a Edimburgo avevano dato esito negativo. In data 1.10.2024 parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 CPC, con cui insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate. All'udienza del 24.10.2024, il Giudice relatore, vista la regolarità della notificazione ex art. 143 CPC e stante le vane ricerche presso l'autorità consolare scozzese,
3 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile Proc. N. 19/2025 R.G.
dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la parte ricorrente, che confermava quanto esposto in ricorso e si riportava alle proprie conclusioni. La ricorrente ribadiva che dalla nascita della minore, il padre si era sempre disinteressato della cura e del mantenimento della IA, rimettendo di fatto alla sig.ra – allora ancora Pt_1 minorenne – e alla di lei famiglia ogni compito di accudimento della bambina, anche a fronte della decisione di trasferirsi in Scozia nell'autunno del 2015. La ricorrente riferiva altresì che, da quando il resistente si era trasferito all'estero, aveva effettuato sporadiche chiamate alla minore, senza condividere alcuna decisione inerente alla vita della IA e addirittura costringendo la madre a ricorrere al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per Per_1
Il Giudice relatore emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti in favore della prole, disponendo l'affidamento in via esclusiva alla madre della IA minore con collocamento presso la ricorrente e facoltà per il padre di vedere la IA secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria (o dai Servizi Sociali territorialmente competenti eventualmente attivati dal genitore); inoltre, in assenza di dati reddituali e patrimoniali del resistente poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, mediante versamento della somma di euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Con sentenza n. 2066/2024, emessa in data 31.10.2024 e pubblicata in data 8.11.2024, il Tribunale di Bergamo così statuiva:
“1. AFFIDA la IA minore nata il [...] in [...] esclusiva Persona_2 alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare, dispone che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore, nonché autorizzare autonomamente la partecipazione della IA minore alle uscite didattiche e alle gite scolastiche con pernottamento;
2. DISPONE che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della IA di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la IA minore soltanto secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria ovvero dai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui dovrà attivarsi qualora intendesse ripristinare con serietà e continuità la relazione con la propria IA, nel rispetto della volontà di quest'ultima;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare mensilmente in favore della ricorrente, a decorrere dalla data della domanda (maggio 2024), a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della IA minore, l'importo di euro 250, da pagare in via anticipata entro il 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi
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annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
5. DICHIARA le spese di lite irrepetibili.” Osservava:
- la causa era matura per la decisione non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
- non era necessario l'ascolto della minore da un lato, come riferito dalla Per_1 madre in udienza, la minore si trovava in una situazione di equilibrio e serenità, pertanto, non era opportuno coinvolgerla nel conflitto familiare;
dall'altro lato, il padre si era del tutto disinteressato del procedimento in corso e della IA, che non incontrava dal 2015.
- nel prioritario interesse della minore, le risultanze processuali legittimavano una deroga all'art. 337 ter CC, con conseguente affido super-esclusivo della minore alla madre. Allo stesso tempo, considerato il diritto alla bigenitorialità della minore, andava statuito che eventuali frequentazioni tra padre e IA erano da concordare con la madre affidataria e alla presenza della stessa, sempre nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e della volontà della minore ovvero previa attivazione da parte del padre dei Servizi Sociali competenti. Nella fattispecie, non sussisteva il presupposto per un affidamento condiviso, ossia la possibilità di realizzare un progetto di comune impegno in ordine alle scelte relative alla IA, invero, il padre si era sempre disinteressato della IA sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale e tale disinteressamento era confermato anche dal contegno processuale: infatti, nonostante regolare notifica, non si era costituito in giudizio e non si era presentato all'udienza. La madre, al contrario, sin dalla nascita della IA e anche dopo la cessazione della convivenza con il resistente, si era occupata in modo esclusivo della
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cura della minore, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare alla IA un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata.
- quanto al mantenimento della minore, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente non era ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole: pertanto, era da confermare l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Avverso tale sentenza, emessa in data 31.10.2024 e pubblicata in data 8.11.2024, ha proposto appello ex art. 473 bis 30 CPC depositato in data 8.1.2025 Parte_1
, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la decadenza
[...] dalla responsabilità genitoriale di sulla IA minore. Ha dedotto che CP_1 il Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 112 CPC, ha omesso di pronunciarsi su una domanda: invero, nel ricorso introduttivo di primo grado l'odierna appellante aveva anche chiesto che il padre venisse dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, con conclusioni riportate altresì nella memoria difensiva ex art. 473 bis 17 n. 1 CPC. Il padre della minore non aveva mai contribuito al mantenimento della IA ed è completamento scomparso dall'Italia dal 2015, quando la minore aveva due anni, cessando qualsiasi rapporto con l'appellante e inviando esclusivamente sporadici messaggi whatsapp;
non si è interessato a nessuna questione inerente alla IA, oggi dodicenne, che ricorda solo vagamente di averlo frequentato e non ha mai manifestato alcun interesse a vedere il padre. Solo nella primavera del 2024, CP_1 ha prospettato all'appellante un suo rientro a Bergamo, preannunciando il
[...] suo diritto di vedere e tenere con sé la IA, tuttavia, tale rientro non si è mai verificato e nessun contatto ha avuto seguito alle iniziali pretese verbali. In aggiunta, l'appellante osserva che le circostanze dei rarissimi episodi di frequentazione padre- IA – di cui non ha memoria – attestano la personalità negativa di Per_1 CP_1
ha condotto la minore in casa con uno sconosciuto che pubblicò
[...] successivamente foto della minore affiancate ad immagini di droga, ha precedenti penali, durante la relazione affettiva con l'appellante – se pur breve – non era intenzionato a dedicarsi ad alcuna attività lavorativa, era inoltre privo di dimora stabile anche in Scozia.
5. In data 24.4.2025 il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osservando che per le stesse ragioni già evidenziate dal Tribunale a fondamento dell'affido esclusivo della minore alla madre, sono sussistenti i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sulla CP_1 minore Per_1
6. Con provvedimento del 12.5.2025 la Corte ha nominato curatrice della minore l'Avv. Cinzia Sansolini e conseguentemente l'udienza, già fissata, del 13.5.2025 veniva rinviata di ufficio.
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7. In data 30.9.2025 si è costituita in giudizio la curatrice speciale della minore che ha chiesto la riforma parziale della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti della IA CP_1
ove ritenuto opportuno, ha chiesto di procedere all'ascolto della minore. Per_1
Ha dedotto di aver svolto un incontro da remoto con la minore la quale è apparsa una ragazza solare e rispettosa delle regole. Durante il colloquio, la minore ha descritto la sua quotidianità fatta di impegni scolastici (le piace molto studiare e ha scelto un indirizzo musicale), suona il violino e gioca a pallavolo a livello agonistico. In merito al padre, ha riferito di non avere ricordi di lui, che non lo sente da dieci anni e di non avere neanche il desiderio o la curiosità di sapere dove sia e cosa faccia e che non le dispiace non sentirlo. Si sente molto legata ai nonni e zii materni tanto da voler cambiare il cognome attuale con quello materno. Nel caso in esame il padre, per sua volontà, non è mai stato presente nella vita della IA, ormai per una durata ininterrotta di dodici anni, risultando materialmente irreperibile e ciò impedisca di fatto una valutazione prognostica dell'eventuale recupero in positivo delle sue funzioni genitoriali.
8. All'udienza del 14.10.2025 è stata dichiarata la contumacia dell'appellato; parte appellante ha insistito nella domanda e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
9. L'appello è fondato e va accolto. Non è necessario procedere all'ascolto della minore per le ragioni esposte dal Tribunale perché la minore ha espresso in modo molto chiaro la sua opinione alla curatrice, come sopra riportato. Una ulteriore convocazione presso la Corte turberebbe la attuale vita serena della minore e non è utile ai fini della decisione, a fronte della totale assenza del padre dalla vita della IA da sempre. In relazione alla pronuncia di decadenza, va premesso che si tratta di provvedimento grave ed estremo, che viene adottato quando un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. Poiché al centro della valutazione deve essere il grave pregiudizio per il minore, si afferma che si tratta di un provvedimento che ha non solo e non tanto natura sanzionatoria ma anche preventiva;
inoltre non sempre ha rilievo la natura colposa o dolosa del comportamento del genitore in quanto comunque deve essere posto al centro l'interesse del minore alla pronuncia ablativa. Nel caso in esame sussiste l'interesse della minore alla pronuncia di decadenza. Il padre, che di fatto non conosce, non vede la IA dal 2015, allorché si Per_1 era trasferito in Scozia, rendendosi irreperibile. Non ha mai contribuito al mantenimento della IA e si è da sempre disinteressato di lei. In Tribunale ha evidenziato tali condotte, omettendo poi di pronunciarsi sulla relativa domanda né facendone cenno in motivazione. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, pronuncia che non comporta né la sospensione o interruzione dei rapporti
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con la IA (peraltro disciplinati dal Tribunale con modalità protette) né la cessazione dell'obbligo di mantenimento della IA. Sotto questo ultimo profilo, l'appellante ha affermato di non aver mai ricevuto alcun sostegno economico per la IA da parte del padre. Quest'ultimo si è disinteressato del procedimento. Anche questo profilo integra un presupposto per la declaratoria di decadenza, essendo venuto meno il padre al dovere di contribuire al mantenimento economico della IA, pronuncia di decadenza che appare rispondente all'interesse della minore dal momento che i comportamenti paterni le hanno recato grave pregiudizio. La parte appellata, contumace, va condannata a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio secondo i parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza n. 2066/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bergamo in data 31.10.2024 e pubblicata in data 8.11.2024, nella contumacia dell'appellato e su conforme richiesta del P.G. e della curatrice CP_1 speciale, in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
- DICHIARA decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla CP_1 IA , nata il [...]; Persona_3
- CONDANNA le spese di questo grado di giudizio Parte_2 che liquida in complessivi euro 6.946,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 14.10.2025
La Presidente Maria Grazia Domanico
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