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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1314/2021
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1314/2021 r.g. promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. POLLONI ROBERTO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FABRIZIO MIRKO
APPELLANTE/I nei confronti di e per essa quale mandataria ONroparte_1 [...]
(CF con il patrocinio dell'Avv. GIANNINI MARCO (CF CP_2 P.IVA_1
); C.F._2
(CF ), (CF Parte_2 C.F._3 ONroparte_3
- contumaci C.F._4
APPELLATO/I
*
Oggi 11 Giugno 2025, alle ore 12,32 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv.ti Roberto Polloni e Fabrizio Mirko Per parte appellata: l'Avv. Giovanni Petrocchi in sostituzione dell'Avv. Marco Giannini Ai fini della pratica forense assiste la dott.ssa Persona_1
L'Avv. Petrocchi insiste nell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio, per il resto si riporta ai propri scritti difensivi. Gli Avv.ti Polloni e Mirko si riportano agli atti. Il Collegio invita le parti alla discussione.
pagina 1 di 9 Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 1314/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1314/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. POLLONI ROBERTO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FABRIZIO MIRKO
APPELLANTE/I nei confronti di e per essa quale mandataria ONroparte_1 [...]
(CF con il patrocinio dell'Avv. GIANNINI MARCO (CF CP_2 P.IVA_1
); C.F._2
(CF ), (CF Parte_2 C.F._3 ONroparte_3
- contumaci C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 584/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 12/06/2021
CONCLUSIONI pagina 2 di 9 In data 11.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma CORTE d'APPELLO di FIRENZE pronunciando sull'impugnazione con quest'atto proposta ed in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria imposta dal dibattito e dalla legge, così provvedere:
1. accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio grado e, in particolare:
2. riformare la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui riconosce alla società
[...]
la titolarità del credito e conseguentemente dichiarare la stessa Parte_3 priva di titolarità e/o priva di legittimazione attiva e/o processuale.
3. Riformare, la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione e nel dispositivo dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita stipulato tra Parte_4
e ai rogiti notaio rep. 32706 racc. 5908 del Parte_1 Parte_2 Persona_2
15/06/2018, avente ad oggetto l'immobile sito in Pietrasanta loc. La Chiusa, via S. Spirito, Pt_2 Censito al Comune di Pietrasanta nel foglio 32 mappale 605 sub. 1, piano T-1, cat. A/2, classe 3, vani 8,5 R.C. 680,43. Ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di Pisa di annotare il provvedimento ai sensi dell'art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 15/06/2018 ai rogiti notaio rep. 32706 racc. 5908 e Persona_2 conseguente dichiarare detto atto pienamente valido ed efficace ordinando al competente conservatore la relativa annotazione e/o cancellazione della trascrizione di inefficacia ordinata dal Giudice di Prime Cure.
4. Riformare, la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione e nel dispositivo dichiara inefficace nei confronti di Parte_4
l'atto di compravendita stipulato tra e ai rogiti
[...] Parte_1 ONroparte_3 notaio rep. 32692 racc. 5904 del 07/06/2018 avente ad oggetto l'immobile sito Persona_2 in Pisa fraz. Calambrone, delimitato da Viale del Tirreno, Censito al Comune di Pisa nel foglio 104 mappale 9 sub. 243, piano 1-2, cat A/2, classe 3, vani 6, R.C. € 1.363,45 (per la civile abitazione;
mappale 9 sub. 64, piano T cat. C/6, mq. 12, R.C. 74,99 (per il posto auto scoperto); mappale 9 sub. 322, sub. 4, sub. 7 sub. 8, per le parti a comune, beni comuni non censibili. Ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di Pisa di annotare il provvedimento ai sensi dell'art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 07/06/2018 ai rogiti notaio rep. 32692 racc. 5904 e conseguente dichiarare detto atto pienamente Persona_2 valido ed efficace ordinando al competente conservatore la relativa annotazione e/o cancellazione della trascrizione di inefficacia ordinata dal Giudice di Prime Cure.
5. condannare, in ogni caso, riformando la statuizione della appellata sentenza, la società Parte_3
al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore
[...] dei sottoscritti procuratori che si dichiarano all'uopo anticipatari"; Si insiste nell'ammissione di C.T.U. estimativa e nella prova per testi così come evidenziate nella memoria di parte appellante nr. 183 VI comma c.p.c nr. 2.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, In via preliminare di rito - dichiarare l'improcedibilità dell'appello promosso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di . Nel merito - rigettare l'appello promosso da ONroparte_4 controparte perché inammissibile o comunque infondato, con vittoria di spese, anche di questo grado di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, (di seguito, per brevità, ONroparte_1 anche solo “ ), e proponendo gravame Pt_3 Parte_2 ONroparte_3 avverso la sentenza n. 584/2021, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 12/06/2021, che ON aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da – nel giudizio in cui era intervenuta quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. della – con conseguente Pt_3 CP_4 condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. ON 1.1. – aveva convenuto in giudizio e , Parte_1 Parte_2 ONroparte_3 esponendo: di essere creditrice, della società per la complessiva somma di €. 102.327,06, a Parte_5 titolo di saldo passivo dei conti corrente nn. 4300/30468,59, 4300/30503,08, 4300/30701,77, nonché per residuo del capitale oggetto del contratto di finanziamento nr. 741713911/16; che, a garanzia del predetto credito, si era costituito fideiussore amministratore Parte_1
e rappresentante legale della a mezzo atti del 15/09/2014, fino a concorrenza di Parte_5
€ 84.000,00, e del 10.9.2015, fino a concorrenza di € 90.000,00; che, con atto di compravendita del 15.6.2008 (rep. 32706, racc. 5908), il aveva venduto Pt_1
l'immobile ubicato in Pietrasanta, loc. de La Chiusa, via S. Spirito, a , con Parte_2 riserva del diritto di abitazione in favore del venditore;
che, con altro atto di compravendita del 7.6.2018 (rep. 32692, racc. 5904), il medesimo Pt_1 aveva venduto l'immobile ubicato in Pisa, fraz. Calambrone, delimitato da Viale del Tirreno, a
; ONroparte_3 che tali atti pregiudicavano le ragioni creditorie perché, in tal modo, il si era spogliato di Pt_1 tutto il suo patrimonio;
che sussisteva la scientia damni in capo sia al venditore che agli acquirenti in considerazione: 1) delle modalità anomale di pagamento dei beni;
2) dello stretto rapporto di conoscenza tra le parti;
3) dell'indifferenza degli acquirenti circa la presenza di ipoteche sui beni oggetto di causa;
4) della notevole differenza tra i prezzi pattuiti ed i valori di mercato;
5) della contestualità temporale degli atti dispositivi.
1.2. – Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio , quale successore Pt_3 ON nel rapporto a seguito di scissione parziale di ex art. 2506 c.c., associandosi alle difese della dante causa.
pagina 4 di 9 1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'eccezione, sollevata dai convenuti, di difetto di titolarità del credito in capo ad era Pt_3 infondata, essendo la cessione a suo favore documentata sia dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta ON Ufficiale che dall'atto di scissione di
(-) quanto ai presupposti della domanda ex art. 2901 c.c., sussisteva l'eventus damni giacché, attraverso gli atti impugnati, compiuti nell'arco di soli otto giorni, il si era spogliato di Pt_1 tutti gli immobili, rimanendo proprietario solo di un terreno agricolo;
(-) sussisteva, poi, il requisito della scientia damni in capo al venditore, poiché, al momento di compiere i suddetti atti dispositivi, egli avrebbe potuto ragionevolmente prevedere di essere chiamato a rispondere delle obbligazioni contratte in forza delle fideiussioni rilasciate in data
15.9.2014 e 10.9.2015, a nulla rilevando la natura litigiosa dei crediti vantati dalla Banca, in quanto la stessa non era incompatibile con l'azione ex art. 2901 c.c.;
(-) analoga consapevolezza sussisteva anche in capo agli acquirenti, tenuto conto del prezzo vile delle vendite, della mancanza di prova del suo pagamento, dell'essere i beni gravati da iscrizioni ipotecarie, dell'esistenza di rapporti di stabile conoscenza tra le parti.
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione impugnata per aver rigettato l'eccezione di difetto di “legittimazione attiva” di la quale non aveva dimostrato la cessione del credito a Pt_3 suo favore, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale. ON Pertanto, l'estromissione di in favore di doveva considerarsi illegittima, anche perché Pt_3 avvenuta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, secondo modalità irregolari.
Inoltre, eccepiva “la totale genericità della procura rilasciata all' intervenuta poiché la stessa non individua ne individuava il potere rappresentativo del rapporto oggetto di giudizio” (cfr. atto di appello, pag. 7).
2) Con il secondo, rilevava che erroneamente il tribunale aveva ritenuto sussistente l'eventus damni.
In proposito, osservava che, all'esito del giudizio incardinato contro la il credito di CP_4 quest'ultima era stato rideterminato in € 8.326,56 (oltre ad € 5.000,00 ed accessori di legge per spese legali), di talché il patrimonio di esso era certamente idoneo a garantire le ragioni Pt_1
pagina 5 di 9 creditorie, tenuto conto anche del credito di € 85.000,00 da lui vantato nei confronti della parte acquirente.
3) Con il terzo, contestava l'esistenza della scientia damni, sia perché il credito vantato dalla
Banca non era litigioso ma completamente inesistente, sia perché il prezzo di vendita era stato effettivamente corrisposto e non poteva considerarsi irrisorio.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la Pt_3 ON nullità dell'atto di appello perché non notificato a parte del giudizio di primo grado e mai estromessa;
per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 12.4.2023, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti ON di
2.4. – Con ordinanza del 26.3.2025, veniva dichiarata la contumacia di e Parte_2
e disposto il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. ONroparte_3
281-sexies c.p.c., con termine fino al 4.6.2025 per il deposito di foglio contenente la sola precisazione delle conclusioni.
2.5. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
pagina 6 di 9 presta in alcun modo a dar luogo alla fattispecie di estromissione, in quanto per la sua integrazione occorre la richiesta del dante causa, che, evidentemente, può essere manifestata solo
a seguito di costituzione nel giudizio, alla quale non è stato provocato attraverso la notifica dell'impugnazione (di modo che resta salva solo la possibilità che una richiesta egli formuli semmai intervenendo nel processo). Ne consegue che la situazione resta interamente ed integralmente riconducibile alla norma dell'art. 331” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
10.2.2005, n. 2707). ON Pertanto, essendo risultata vincitrice nel giudizio di primo grado, non può dubitarsi che l'impugnazione andasse ad essa necessariamente notificata, con la conseguenza che il termine concesso dalla Corte, con ordinanza del 12.4.2023, per procedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, va ricondotto all'art. 331 c.p.c. e la sua violazione comporta l'inammissibilità dell'appello.
3.2. – Il Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 30.8.2017, n. 20533).
Tale principio, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie in esame, laddove si consideri che l'odierno appellante aveva, in prime cure, sin da subito eccepito il difetto di prova del trasferimento del diritto di credito, a tutela del quale era stata esperita l'azione revocatoria, da ON ad così rilevando la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima. Pt_3
Eccezione che è stata, poi, reiterata con il primo motivo di gravame.
Ne consegue che, anche a voler ritenere che la sentenza impugnata avesse implicitamente ON disposto l'estromissione di dal giudizio, tale decisione risultava censurata dal (il Pt_1 quale, sul punto, ha così argomentato “l'estromissione della società ONroparte_4
in favore della società con conseguente sentenza emessa in favore di
[...] Parte_3 quest' ultima è atto totalmente illegittimo” cfr. atto di appello, pag. 6), il che rendeva oltremodo evidente l'interesse della predetta (la quale, con nota di precisazione delle conclusioni depositata il 28.1.2021, CP_4 aveva espressamente richiesto l'estromissione dal processo) a prendere parte al giudizio d'appello, proprio per vedere confermata la sua estromissione.
pagina 7 di 9 3.3. – Peraltro, si verteva sicuramente pure in ipotesi di litisconsorzio processuale, dovendosi fare applicazione del seguente principio: “l'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 29.3.2019, n.
8790; nello stesso senso anche Cass. civ. n. 26433/2017 onde “l'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità”). ON Nella specie, l'unicità del rapporto processuale rendeva necessaria la partecipazione di al giudizio, anche al fine di evitare la formazione di giudicanti contrastanti.
Pertanto, l'appellante ha illegittimamente disatteso l'ordine di integrazione del contraddittorio impartito da questa Corte con ordinanza del 12.4.2023, il che comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 331, comma 2, c.p.c.
Del resto, la difesa del non ha offerto alcuna giustificazione in ordine alla mancata Pt_6 ottemperanza a tale ordine, neppure all'udienza di discussione, nonostante la questione – sulla quale l'appellante ha omesso completamente di prendere posizione – fosse stata immediatamente sollevata da già nelle note di trattazione scritta depositate il 3.4.2024. Pt_3
3.4. – Per completezza, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, si osserva che la procura rilasciata da alla sua mandataria ( è di carattere generale ed ha ad Pt_3 ONroparte_2 oggetto proprio l'attività di recupero crediti, con la conseguenza che non si può dubitare che essa attenga anche al rapporto per cui è causa.
La procura alle liti è stata, poi, rilasciata all'Avv. Giannini, con specifico riferimento al presente giudizio, proprio da il che consente di ritenere la stessa certamente valida. ONroparte_2
pagina 8 di 9 4 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio : € 3.045,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 8.256,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
In proposito, si precisa che il valore della causa viene determinato in relazione a quello del credito
(€ 34.001,92) per il quale è stata esperita l'azione revocatoria (cfr. Cass. civ., n. 3697/2020).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
584/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 12/06/2021, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 8.256,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 11.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Deve, in primo luogo, essere affrontata l'eccezione di improcedibilità (rectius inammissibilità) del gravame, sollevata dalla difesa dell'appellata, per mancata integrazione del contraddittorio nei ON confronti di
L'eccezione è fondata.
3.1. – Con specifico riferimento al giudizio di impugnazione, è stato rilevato che “qualora sia pronunciata sentenza che sancisca la soccombenza della controparte del dante causa e, quindi, la vittoria per il dante causa e, di riflesso, per il successore a titolo particolare, l'eventuale impugnazione della sentenza da parte del soccombente nei confronti del solo successore a titolo particolare, se esprime la volontà di consentire l'estromissione del dante causa dal processo e se può, nel caso della costituzione del successore a titolo particolare, combinarsi con un atteggiamento di costui che nulla eccepisca circa la mancata evocazione del dante causa, non si
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 1314/2021 r.g. promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. POLLONI ROBERTO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FABRIZIO MIRKO
APPELLANTE/I nei confronti di e per essa quale mandataria ONroparte_1 [...]
(CF con il patrocinio dell'Avv. GIANNINI MARCO (CF CP_2 P.IVA_1
); C.F._2
(CF ), (CF Parte_2 C.F._3 ONroparte_3
- contumaci C.F._4
APPELLATO/I
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Oggi 11 Giugno 2025, alle ore 12,32 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv.ti Roberto Polloni e Fabrizio Mirko Per parte appellata: l'Avv. Giovanni Petrocchi in sostituzione dell'Avv. Marco Giannini Ai fini della pratica forense assiste la dott.ssa Persona_1
L'Avv. Petrocchi insiste nell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio, per il resto si riporta ai propri scritti difensivi. Gli Avv.ti Polloni e Mirko si riportano agli atti. Il Collegio invita le parti alla discussione.
pagina 1 di 9 Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 1314/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1314/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. POLLONI ROBERTO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FABRIZIO MIRKO
APPELLANTE/I nei confronti di e per essa quale mandataria ONroparte_1 [...]
(CF con il patrocinio dell'Avv. GIANNINI MARCO (CF CP_2 P.IVA_1
); C.F._2
(CF ), (CF Parte_2 C.F._3 ONroparte_3
- contumaci C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 584/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 12/06/2021
CONCLUSIONI pagina 2 di 9 In data 11.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma CORTE d'APPELLO di FIRENZE pronunciando sull'impugnazione con quest'atto proposta ed in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria imposta dal dibattito e dalla legge, così provvedere:
1. accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio grado e, in particolare:
2. riformare la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui riconosce alla società
[...]
la titolarità del credito e conseguentemente dichiarare la stessa Parte_3 priva di titolarità e/o priva di legittimazione attiva e/o processuale.
3. Riformare, la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione e nel dispositivo dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita stipulato tra Parte_4
e ai rogiti notaio rep. 32706 racc. 5908 del Parte_1 Parte_2 Persona_2
15/06/2018, avente ad oggetto l'immobile sito in Pietrasanta loc. La Chiusa, via S. Spirito, Pt_2 Censito al Comune di Pietrasanta nel foglio 32 mappale 605 sub. 1, piano T-1, cat. A/2, classe 3, vani 8,5 R.C. 680,43. Ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di Pisa di annotare il provvedimento ai sensi dell'art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 15/06/2018 ai rogiti notaio rep. 32706 racc. 5908 e Persona_2 conseguente dichiarare detto atto pienamente valido ed efficace ordinando al competente conservatore la relativa annotazione e/o cancellazione della trascrizione di inefficacia ordinata dal Giudice di Prime Cure.
4. Riformare, la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione e nel dispositivo dichiara inefficace nei confronti di Parte_4
l'atto di compravendita stipulato tra e ai rogiti
[...] Parte_1 ONroparte_3 notaio rep. 32692 racc. 5904 del 07/06/2018 avente ad oggetto l'immobile sito Persona_2 in Pisa fraz. Calambrone, delimitato da Viale del Tirreno, Censito al Comune di Pisa nel foglio 104 mappale 9 sub. 243, piano 1-2, cat A/2, classe 3, vani 6, R.C. € 1.363,45 (per la civile abitazione;
mappale 9 sub. 64, piano T cat. C/6, mq. 12, R.C. 74,99 (per il posto auto scoperto); mappale 9 sub. 322, sub. 4, sub. 7 sub. 8, per le parti a comune, beni comuni non censibili. Ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di Pisa di annotare il provvedimento ai sensi dell'art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 07/06/2018 ai rogiti notaio rep. 32692 racc. 5904 e conseguente dichiarare detto atto pienamente Persona_2 valido ed efficace ordinando al competente conservatore la relativa annotazione e/o cancellazione della trascrizione di inefficacia ordinata dal Giudice di Prime Cure.
5. condannare, in ogni caso, riformando la statuizione della appellata sentenza, la società Parte_3
al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore
[...] dei sottoscritti procuratori che si dichiarano all'uopo anticipatari"; Si insiste nell'ammissione di C.T.U. estimativa e nella prova per testi così come evidenziate nella memoria di parte appellante nr. 183 VI comma c.p.c nr. 2.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, In via preliminare di rito - dichiarare l'improcedibilità dell'appello promosso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di . Nel merito - rigettare l'appello promosso da ONroparte_4 controparte perché inammissibile o comunque infondato, con vittoria di spese, anche di questo grado di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, (di seguito, per brevità, ONroparte_1 anche solo “ ), e proponendo gravame Pt_3 Parte_2 ONroparte_3 avverso la sentenza n. 584/2021, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 12/06/2021, che ON aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da – nel giudizio in cui era intervenuta quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. della – con conseguente Pt_3 CP_4 condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. ON 1.1. – aveva convenuto in giudizio e , Parte_1 Parte_2 ONroparte_3 esponendo: di essere creditrice, della società per la complessiva somma di €. 102.327,06, a Parte_5 titolo di saldo passivo dei conti corrente nn. 4300/30468,59, 4300/30503,08, 4300/30701,77, nonché per residuo del capitale oggetto del contratto di finanziamento nr. 741713911/16; che, a garanzia del predetto credito, si era costituito fideiussore amministratore Parte_1
e rappresentante legale della a mezzo atti del 15/09/2014, fino a concorrenza di Parte_5
€ 84.000,00, e del 10.9.2015, fino a concorrenza di € 90.000,00; che, con atto di compravendita del 15.6.2008 (rep. 32706, racc. 5908), il aveva venduto Pt_1
l'immobile ubicato in Pietrasanta, loc. de La Chiusa, via S. Spirito, a , con Parte_2 riserva del diritto di abitazione in favore del venditore;
che, con altro atto di compravendita del 7.6.2018 (rep. 32692, racc. 5904), il medesimo Pt_1 aveva venduto l'immobile ubicato in Pisa, fraz. Calambrone, delimitato da Viale del Tirreno, a
; ONroparte_3 che tali atti pregiudicavano le ragioni creditorie perché, in tal modo, il si era spogliato di Pt_1 tutto il suo patrimonio;
che sussisteva la scientia damni in capo sia al venditore che agli acquirenti in considerazione: 1) delle modalità anomale di pagamento dei beni;
2) dello stretto rapporto di conoscenza tra le parti;
3) dell'indifferenza degli acquirenti circa la presenza di ipoteche sui beni oggetto di causa;
4) della notevole differenza tra i prezzi pattuiti ed i valori di mercato;
5) della contestualità temporale degli atti dispositivi.
1.2. – Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio , quale successore Pt_3 ON nel rapporto a seguito di scissione parziale di ex art. 2506 c.c., associandosi alle difese della dante causa.
pagina 4 di 9 1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'eccezione, sollevata dai convenuti, di difetto di titolarità del credito in capo ad era Pt_3 infondata, essendo la cessione a suo favore documentata sia dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta ON Ufficiale che dall'atto di scissione di
(-) quanto ai presupposti della domanda ex art. 2901 c.c., sussisteva l'eventus damni giacché, attraverso gli atti impugnati, compiuti nell'arco di soli otto giorni, il si era spogliato di Pt_1 tutti gli immobili, rimanendo proprietario solo di un terreno agricolo;
(-) sussisteva, poi, il requisito della scientia damni in capo al venditore, poiché, al momento di compiere i suddetti atti dispositivi, egli avrebbe potuto ragionevolmente prevedere di essere chiamato a rispondere delle obbligazioni contratte in forza delle fideiussioni rilasciate in data
15.9.2014 e 10.9.2015, a nulla rilevando la natura litigiosa dei crediti vantati dalla Banca, in quanto la stessa non era incompatibile con l'azione ex art. 2901 c.c.;
(-) analoga consapevolezza sussisteva anche in capo agli acquirenti, tenuto conto del prezzo vile delle vendite, della mancanza di prova del suo pagamento, dell'essere i beni gravati da iscrizioni ipotecarie, dell'esistenza di rapporti di stabile conoscenza tra le parti.
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione impugnata per aver rigettato l'eccezione di difetto di “legittimazione attiva” di la quale non aveva dimostrato la cessione del credito a Pt_3 suo favore, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale. ON Pertanto, l'estromissione di in favore di doveva considerarsi illegittima, anche perché Pt_3 avvenuta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, secondo modalità irregolari.
Inoltre, eccepiva “la totale genericità della procura rilasciata all' intervenuta poiché la stessa non individua ne individuava il potere rappresentativo del rapporto oggetto di giudizio” (cfr. atto di appello, pag. 7).
2) Con il secondo, rilevava che erroneamente il tribunale aveva ritenuto sussistente l'eventus damni.
In proposito, osservava che, all'esito del giudizio incardinato contro la il credito di CP_4 quest'ultima era stato rideterminato in € 8.326,56 (oltre ad € 5.000,00 ed accessori di legge per spese legali), di talché il patrimonio di esso era certamente idoneo a garantire le ragioni Pt_1
pagina 5 di 9 creditorie, tenuto conto anche del credito di € 85.000,00 da lui vantato nei confronti della parte acquirente.
3) Con il terzo, contestava l'esistenza della scientia damni, sia perché il credito vantato dalla
Banca non era litigioso ma completamente inesistente, sia perché il prezzo di vendita era stato effettivamente corrisposto e non poteva considerarsi irrisorio.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la Pt_3 ON nullità dell'atto di appello perché non notificato a parte del giudizio di primo grado e mai estromessa;
per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 12.4.2023, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti ON di
2.4. – Con ordinanza del 26.3.2025, veniva dichiarata la contumacia di e Parte_2
e disposto il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. ONroparte_3
281-sexies c.p.c., con termine fino al 4.6.2025 per il deposito di foglio contenente la sola precisazione delle conclusioni.
2.5. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
pagina 6 di 9 presta in alcun modo a dar luogo alla fattispecie di estromissione, in quanto per la sua integrazione occorre la richiesta del dante causa, che, evidentemente, può essere manifestata solo
a seguito di costituzione nel giudizio, alla quale non è stato provocato attraverso la notifica dell'impugnazione (di modo che resta salva solo la possibilità che una richiesta egli formuli semmai intervenendo nel processo). Ne consegue che la situazione resta interamente ed integralmente riconducibile alla norma dell'art. 331” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
10.2.2005, n. 2707). ON Pertanto, essendo risultata vincitrice nel giudizio di primo grado, non può dubitarsi che l'impugnazione andasse ad essa necessariamente notificata, con la conseguenza che il termine concesso dalla Corte, con ordinanza del 12.4.2023, per procedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, va ricondotto all'art. 331 c.p.c. e la sua violazione comporta l'inammissibilità dell'appello.
3.2. – Il Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 30.8.2017, n. 20533).
Tale principio, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie in esame, laddove si consideri che l'odierno appellante aveva, in prime cure, sin da subito eccepito il difetto di prova del trasferimento del diritto di credito, a tutela del quale era stata esperita l'azione revocatoria, da ON ad così rilevando la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima. Pt_3
Eccezione che è stata, poi, reiterata con il primo motivo di gravame.
Ne consegue che, anche a voler ritenere che la sentenza impugnata avesse implicitamente ON disposto l'estromissione di dal giudizio, tale decisione risultava censurata dal (il Pt_1 quale, sul punto, ha così argomentato “l'estromissione della società ONroparte_4
in favore della società con conseguente sentenza emessa in favore di
[...] Parte_3 quest' ultima è atto totalmente illegittimo” cfr. atto di appello, pag. 6), il che rendeva oltremodo evidente l'interesse della predetta (la quale, con nota di precisazione delle conclusioni depositata il 28.1.2021, CP_4 aveva espressamente richiesto l'estromissione dal processo) a prendere parte al giudizio d'appello, proprio per vedere confermata la sua estromissione.
pagina 7 di 9 3.3. – Peraltro, si verteva sicuramente pure in ipotesi di litisconsorzio processuale, dovendosi fare applicazione del seguente principio: “l'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 29.3.2019, n.
8790; nello stesso senso anche Cass. civ. n. 26433/2017 onde “l'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità”). ON Nella specie, l'unicità del rapporto processuale rendeva necessaria la partecipazione di al giudizio, anche al fine di evitare la formazione di giudicanti contrastanti.
Pertanto, l'appellante ha illegittimamente disatteso l'ordine di integrazione del contraddittorio impartito da questa Corte con ordinanza del 12.4.2023, il che comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 331, comma 2, c.p.c.
Del resto, la difesa del non ha offerto alcuna giustificazione in ordine alla mancata Pt_6 ottemperanza a tale ordine, neppure all'udienza di discussione, nonostante la questione – sulla quale l'appellante ha omesso completamente di prendere posizione – fosse stata immediatamente sollevata da già nelle note di trattazione scritta depositate il 3.4.2024. Pt_3
3.4. – Per completezza, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, si osserva che la procura rilasciata da alla sua mandataria ( è di carattere generale ed ha ad Pt_3 ONroparte_2 oggetto proprio l'attività di recupero crediti, con la conseguenza che non si può dubitare che essa attenga anche al rapporto per cui è causa.
La procura alle liti è stata, poi, rilasciata all'Avv. Giannini, con specifico riferimento al presente giudizio, proprio da il che consente di ritenere la stessa certamente valida. ONroparte_2
pagina 8 di 9 4 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio : € 3.045,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 8.256,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
In proposito, si precisa che il valore della causa viene determinato in relazione a quello del credito
(€ 34.001,92) per il quale è stata esperita l'azione revocatoria (cfr. Cass. civ., n. 3697/2020).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
584/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 12/06/2021, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 8.256,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 11.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Deve, in primo luogo, essere affrontata l'eccezione di improcedibilità (rectius inammissibilità) del gravame, sollevata dalla difesa dell'appellata, per mancata integrazione del contraddittorio nei ON confronti di
L'eccezione è fondata.
3.1. – Con specifico riferimento al giudizio di impugnazione, è stato rilevato che “qualora sia pronunciata sentenza che sancisca la soccombenza della controparte del dante causa e, quindi, la vittoria per il dante causa e, di riflesso, per il successore a titolo particolare, l'eventuale impugnazione della sentenza da parte del soccombente nei confronti del solo successore a titolo particolare, se esprime la volontà di consentire l'estromissione del dante causa dal processo e se può, nel caso della costituzione del successore a titolo particolare, combinarsi con un atteggiamento di costui che nulla eccepisca circa la mancata evocazione del dante causa, non si