TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 36358/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, all'udienza del 13.1.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Pietro Raimondo che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_1
- contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.11.23, premesso: Parte_1
di avere prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del per gli anni scolatici 2020/21, 2021/22, Controparte_1
1 2022/23, 2023/2024; che in nessuno degli anni in questione le è stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato.
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del
18 maggio 2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, tramite carta CP_1
elettronica, della complessiva somma di €. 2.000,00 per gli anni scolastici in cui ha svolto incarichi di supplenza senza la corresponsione del bonus.
Ritualmente convenuto in giudizio, il Controparte_1
non si è costituito, rimanendo contumace.
[...]
Con deposito telematico in data 07.1.2025, parte ricorrente ha documentato la propria permanenza nel sistema scolastico, e segnatamente l'iscrizione nelle GPS per il biennio 2024/2026.
2 All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, è stata decisa mediante pubblica lettura della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti di seguito esposti.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3
3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria”.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non
4 è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); -
“Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2,
DPCM cit.); - “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3, DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella
Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”
(art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent.
n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati
5 in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
6 2. Nel caso di specie, la ricorrente, attualmente interna al sistema scolastico, ha documentato di aver svolto in precedenza la seguente attività di docenza:
- 2020/2021 in virtù di n. 4 supplenze brevi succedutesi sino al 30.6.2021;
- 2021/22 in virtù di incarico annuale sino al termine delle attività didattiche (30.6.2022);
- 2022/23 in virtù di incarico annuale sino al termine delle attività didattiche (30.6.2023);
- 2023/24 in virtù di incarico annuale sino al termine delle attività didattiche (30.6.2024).
Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sanciti nella succitata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, parte ricorrente ha diritto all'accredito, tramite carta elettronica, della somma di € 500 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 rispetto al quale è stata conferitaria di incarichi annuali su posto disponibile sino al termine delle attività didattiche.
3. Diversamente, il diritto azionato non può essere riconosciuto con riferimento all'a.s. 2020/21. Per tale anno scolastico, parte ricorrente non
è stata destinataria di incarico di docenza sino al termine delle attività didattiche né fino al 31/8, avendo, invero, svolto supplenze brevi.
Si pone qui la questione, non affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia prima menzionata, del se possano ritenersi effettivamente comparabili ai docenti di ruolo, beneficiari della Carta docente, le
7 posizioni dei docenti a termine che svolgono supplenze non annuali, ma per periodi più brevi.
Benchè, in relazione a tale questione, la citata sentenza della Cassazione non abbia enunciato uno specifico principio di diritto, trattandosi di questione estranea al giudizio a quo, dalla complessiva motivazione possono essere raccolte utili sollecitazioni per giungere ad una soluzione interpretativa.
Ebbene, ritiene questo giudice che il tenore della norma di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, nonché la ratio dell'istituto - che delimita il beneficio al sostegno alla didattica “annua” - precludono un'estensione dello stesso a qualsivoglia rapporto di lavoro a tempo determinato.
I giudici di legittimità hanno, invero, chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che è errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico.
Se è pur vero, infatti, che il diritto-dovere di formazione è posto in capo al personale senza distinzione alcuna (come si evince dall'art. 282, comma 1,
D. Lgs. n. 297/1994 nonché dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto) è altrettanto vero che la Carta docente è stata concepita dal legislatore come forma di sostegno alla formazione funzionale alla didattica “annua”. Al riguardo si osserva che se la posizione dei docenti assunti a tempo
8 determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha esteso la Carta docente ai sensi dell'art. 15 D.L. 69/2023) o per supplenze
“fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. n.
124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente una prospettiva di insegnamento che, per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo dato dalla carta del docente, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
di contro per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (cfr., in tal senso, Tribunale di Roma, sentenza n. 10304/2023).
Da quanto sopra esposto, la prestazione non può essere riconosciuta per l'anno scolastico 2020/21.
4. Le spese di lite vengono poste a carico del e liquidate in € CP_1
1.020,00 oltre accessori di legge, tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l'importo complessivo di euro €. 1.500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il CP_1
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente, liquidata in € 1.200,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, all'udienza del 13.1.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Pietro Raimondo che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_1
- contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.11.23, premesso: Parte_1
di avere prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del per gli anni scolatici 2020/21, 2021/22, Controparte_1
1 2022/23, 2023/2024; che in nessuno degli anni in questione le è stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato.
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del
18 maggio 2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, tramite carta CP_1
elettronica, della complessiva somma di €. 2.000,00 per gli anni scolastici in cui ha svolto incarichi di supplenza senza la corresponsione del bonus.
Ritualmente convenuto in giudizio, il Controparte_1
non si è costituito, rimanendo contumace.
[...]
Con deposito telematico in data 07.1.2025, parte ricorrente ha documentato la propria permanenza nel sistema scolastico, e segnatamente l'iscrizione nelle GPS per il biennio 2024/2026.
2 All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, è stata decisa mediante pubblica lettura della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti di seguito esposti.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3
3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria”.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non
4 è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); -
“Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2,
DPCM cit.); - “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3, DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella
Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”
(art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent.
n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati
5 in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
6 2. Nel caso di specie, la ricorrente, attualmente interna al sistema scolastico, ha documentato di aver svolto in precedenza la seguente attività di docenza:
- 2020/2021 in virtù di n. 4 supplenze brevi succedutesi sino al 30.6.2021;
- 2021/22 in virtù di incarico annuale sino al termine delle attività didattiche (30.6.2022);
- 2022/23 in virtù di incarico annuale sino al termine delle attività didattiche (30.6.2023);
- 2023/24 in virtù di incarico annuale sino al termine delle attività didattiche (30.6.2024).
Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sanciti nella succitata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, parte ricorrente ha diritto all'accredito, tramite carta elettronica, della somma di € 500 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 rispetto al quale è stata conferitaria di incarichi annuali su posto disponibile sino al termine delle attività didattiche.
3. Diversamente, il diritto azionato non può essere riconosciuto con riferimento all'a.s. 2020/21. Per tale anno scolastico, parte ricorrente non
è stata destinataria di incarico di docenza sino al termine delle attività didattiche né fino al 31/8, avendo, invero, svolto supplenze brevi.
Si pone qui la questione, non affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia prima menzionata, del se possano ritenersi effettivamente comparabili ai docenti di ruolo, beneficiari della Carta docente, le
7 posizioni dei docenti a termine che svolgono supplenze non annuali, ma per periodi più brevi.
Benchè, in relazione a tale questione, la citata sentenza della Cassazione non abbia enunciato uno specifico principio di diritto, trattandosi di questione estranea al giudizio a quo, dalla complessiva motivazione possono essere raccolte utili sollecitazioni per giungere ad una soluzione interpretativa.
Ebbene, ritiene questo giudice che il tenore della norma di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, nonché la ratio dell'istituto - che delimita il beneficio al sostegno alla didattica “annua” - precludono un'estensione dello stesso a qualsivoglia rapporto di lavoro a tempo determinato.
I giudici di legittimità hanno, invero, chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che è errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico.
Se è pur vero, infatti, che il diritto-dovere di formazione è posto in capo al personale senza distinzione alcuna (come si evince dall'art. 282, comma 1,
D. Lgs. n. 297/1994 nonché dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto) è altrettanto vero che la Carta docente è stata concepita dal legislatore come forma di sostegno alla formazione funzionale alla didattica “annua”. Al riguardo si osserva che se la posizione dei docenti assunti a tempo
8 determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha esteso la Carta docente ai sensi dell'art. 15 D.L. 69/2023) o per supplenze
“fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. n.
124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente una prospettiva di insegnamento che, per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo dato dalla carta del docente, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
di contro per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (cfr., in tal senso, Tribunale di Roma, sentenza n. 10304/2023).
Da quanto sopra esposto, la prestazione non può essere riconosciuta per l'anno scolastico 2020/21.
4. Le spese di lite vengono poste a carico del e liquidate in € CP_1
1.020,00 oltre accessori di legge, tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l'importo complessivo di euro €. 1.500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il CP_1
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente, liquidata in € 1.200,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
10