Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4256 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, avente ad oggetto “responsabilità professionale”,
Appelli avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3083/22, pubblicata il 12 Agosto 2022, e notificata l'8 Settembre 2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il Primo Ottobre 2024, all'esito dell'udienza del 24 Settembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 23 Dicembre 2024), e pendente tra:
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Marco del Gaiso ( ), C.F._1
con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. _2 C.F._2
Franco Roberti ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._3
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato ed appellante incidentale
1
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) Controparte_3 C.F._4 dall'avv. Antonio Nacca ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso C.F._5
il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellato
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_2
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Luigi Edoardo Ferlito
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._6
PEC:
Email_4
Appellata
NONCHE'
; CP Controparte_6 CP_7
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 24 Settembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori dell'appellante principale , dell'appellato ed CP_1
appellante incidentale , dell'appellato e dell'appellata _2 Controparte_3
, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai Controparte_4
rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 22 Settembre 2011 nei confronti dell' , di CP
, di e di il sig. (nato il Controparte_6 _2 CP_7 Controparte_3
20.6.1960) esponeva che, in data 11 Dicembre 2004, mentre lavorava in un cantiere edile in
Arienzo, era caduto da una impalcatura.
Presso l'ospedale di San Felice a Cancello gli era stata diagnosticata la frattura della paletta omerale del braccio destro, con la contestuale lussazione dei capi articolari.
Il medesimo 11 Dicembre 2004 era stato trasportato presso l'ospedale di Maddaloni.
2 Presso tale struttura gli era stata praticata un'ingessatura al braccio destro, in luogo del necessario intervento chirurgico.
Il gesso era stato rimosso il 18 Gennaio 2005. Il callo osseo non si era formato integralmente,
e pertanto si era proceduto ad una nuova immobilizzazione dell'arto, per gg. 15.
All'esito si era sottoposto a radiografia, dalla quale era emersa la presenza di artridesi post- traumatica, con grossolani dismorfismi sia della paletta omerale che dell'epifisi prossimale del radio.
Il paziente aveva quindi intrapreso un ciclo di terapia riabilitativa per recuperare la mobilità del gomito e per rinforzare il muscolo del braccio ormai in ipotono-trofia.
Ebbene, la terapia riabilitativa non aveva sortito alcun effetto.
All'esito di visita medica privata, era emersa la compromissione della funzionalità del braccio destro, con invalidità permanente del 40 %.
Di conseguenza aveva presentato denuncia-querela penale in data 3 Controparte_3
Ottobre 2005, nei confronti dei sanitari dell'Ortopedia del Presidio Ospedaliero di
Maddaloni, che lo avevano avuto in cura.
In sede di indagini preliminari, nel procedimento penale, dalla relazione del consulente medico-legale del Pubblico Ministero erano emersi profili di negligenza professionale a carico dei sanitari dell'ospedale di Maddaloni (dato che costoro non avevano optato per la terapia chirurgica).
Era stata esercitata l'azione penale nei confronti dei dottori CP_7 Controparte_6
e per il delitto di cooperazione in lesioni colpose aggravate. _2
Sulla base di queste premesse, il danneggiato aveva vanamente chiesto Controparte_3
in via bonaria il risarcimento dei danni alla , nonché ai dottori , e CP CP_7 CP_6
. _2
Pertanto conveniva in giudizio la , Controparte_3 CP CP_7 CP_6
e , chiedendo di:
[...] _2
3 Accertarsi la responsabilità professionale dei dottori e CP_7 Controparte_6
, tutti all'epoca dei fatti in servizio presso l'ospedale di Maddaloni, per _2
negligenza, imprudenza ed imperizia, sia al momento del ricovero, che nella successiva assistenza;
Di conseguenza, accertarsi che erano residuati per il postumi invalidanti nella CP_3
misura del 40 %; quindi condannarsi in solido la , CP CP_7 CP_6
e al risarcimento dei danni in favore di ,
[...] _2 Controparte_3
quantificati in euro 302.000,00, oppure nella diversa somma (maggiore o minore) risultante in corso di causa, anche a mezzo di espletanda CTU medico-.legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea;
inoltre CP
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in garanzia nei confronti della compagnia
Vale a dire, per la denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_4
domanda attrice, chiedeva di essere tenuta indenne e manlevata dalla succitata compagnia assicuratrice.
Si costituiva il convenuto , chiedendo di rigettarsi la domanda;
inoltre _2
chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia nei confronti della compagnia
. Vale a dire, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, CP_1
chiedeva di essere tenuto indenne e manlevato dalla suddetta CP_1
Si costituiva il convenuto , chiedendo di rigettarsi la domanda. Controparte_6
Si costituiva il convenuto chiedendo di rigettarsi la domanda;
inoltre CP_7
chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia nei confronti della compagnia
Vale a dire, per la denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_4
domanda attrice, chiedeva di essere tenuto indenne e manlevato dalla suddetta
[...]
. CP_4
La e provvedevano – previa autorizzazione del G.I. – a CP CP_7
notificare i rispettivi atti di chiamata in garanzia nei confronti di . Controparte_4
4 La terza chiamata compagnia si costituiva, giusta comparsa depositata il Controparte_4
25 Settembre 2012.
La compagnia eccepiva in primis la nullità della chiamata in garanzia effettuata dalla CP
.
[...]
Nel merito eccepiva la non operatività della garanzia assicurativa azionata Controparte_4
dalla
Parimenti, eccepiva la non operatività della polizza, anche con riferimento Controparte_4
alla chiamata in garanzia effettuata dal dott. CP_7
Il dott. provvedeva – previa autorizzazione del G.I. – a notificare il suo atto _2
di chiamata in garanzia nei confronti di . CP_1
La terza chiamata compagnia si costituiva, giusta comparsa depositata il 2 Aprile CP_1
2013.
OL (in ordine al rapporto principale) aderiva alle difese svolte dal dott. nei _2
confronti dell'attore . Controparte_3
In subordine così concludeva:…per la denegata e non creduta ipotesi di CP_1
accoglimento pur parziale della domanda, la comparente significa fin da ora a controparte
e Difensore la propria disponibilità – pur nella più ampia salvezza dei reciproci diritti – a pagare il dovuto dietro semplice richiesta prospettica delle somme portate dalla sentenza e successive….
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU medico-legale, con l'ausiliario dott.
[...]
. Per_1
L'elaborato peritale veniva depositato in data 20 Giugno 2016.
L'ausiliario altresì depositava delle note integrative il successivo 31 Gennaio 2017.
Il G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere provvedeva all'emissione di pronuncia non definitiva, giusta sentenza n. 1829/18, pubblicata il 29 Maggio 2018.
5 Il Giudice Monocratico accoglieva la domanda risarcitoria attorea, come proposta nei confronti della e di;
quindi condannava in solido la CP Controparte_6 CP
e al pagamento, in favore di , a titolo di
[...] Controparte_6 Controparte_3
risarcimento danni, della somma di euro 181.688,00 (già comprensiva della rivalutazione monetaria), oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza;
altresì rimandava “al definitivo” per la statuizione sulle spese.
A mezzo di contestuale ordinanza (parimenti pubblicata il 29 Maggio 2018), il G.M. sammaritano provvedeva alla rimessione della causa sul ruolo, con specifico riferimento alle posizioni dei convenuti e . In particolare il G.M. chiedeva CP_7 _2
all'ausiliario dott. i specificare quale ruolo avessero assunto i dottori e , Per_1 CP_7 _2
con riferimento all'ingessatura al braccio destro, praticata nel Dicembre 2004 a
[...]
(pertanto, è opportuno fin da ora evidenziare come, nella sentenza parziale n. CP_3
1829/18, non si sia espressa alcuna valutazione, inerente alla posizione del dott. _2
).
[...]
Il ctu rendeva i richiesti chiarimenti, a mezzo delle note depositate il 12 Maggio 2021, nonché
a mezzo delle ulteriori note depositate il 2 Giugno 2021.
Successivamente, all'udienza del 23 Novembre 2021 il ctu dott. confermava le Per_1
succitate note integrative del 2 Giugno 2021, e rendeva ulteriori precisazioni (cfr. il verbale di udienza del 23.11.2021).
Il primo grado è stato definito con la pronuncia definitiva, emessa dal G.M. di Santa Maria
Capua Vetere, giusta sentenza n. 3083/22, pubblicata il 12 Agosto 2022, e notificata l'8
Settembre 2022.
Il Giudice Monocratico ha innanzi tutto precisato che, in quella sede, il thema decidendum consisteva nella verifica se anche i dottori e dovessero considerarsi CP_7 _2
corresponsabili (con la e con il dottore , già ritenuti tali con la sentenza CP CP_6
n. 1829/18), con riferimento ai danni patiti da . Controparte_3
Ebbene, il Tribunale ha ritenuto di dover estendere anche ai dottori e la CP_7 _2
condanna, già pronunciata a carico della e del dott. . CP CP_6
6 Quindi l'esito conclusivo del primo grado è stato quello della condanna in solido – a carico di , , e – al pagamento, a titolo CP Controparte_6 _2 CP_7
di risarcimento danni, in favore di , della somma di euro 181.688,00, oltre Controparte_3
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
A questo punto, il Tribunale è passato ad esaminare le domande di manleva (trattasi delle domande di garanzia proposte dalla e dal dott. nei confronti di CP CP_7 [...]
, nonché della domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di CP_4 _2
. CP_1
Ebbene il primo Giudice – per quel che concerne il rapporto tra il dott. e CP_7 [...]
– ha ritenuto di accogliere l'eccezione di non operatività della polizza, sollevata CP_4
dalla compagnia assicuratrice.
Parimenti, il G.M. ha ritenuto non operante la polizza stipulata dalla con CP
. Controparte_4
Invece il Tribunale ha accolto la domanda di garanzia, proposta dal dott. nei confronti _2
di CP_1
In particolare è stata rigettata l'eccezione di prescrizione, che era stata sollevata da
Infatti, ad avviso del G.M. la domanda di risarcimento è stata avanzata nei CP_1
confronti dell'assicurato per la prima volta con la notifica della citazione di primo _2
grado; quindi non è decorso il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952 cc..
Inoltre il Tribunale ha rigettato l'eccezione di non operatività (eccezione fondata sulla considerazione per cui saremmo dinanzi ad una polizza c.d. “di secondo rischio”).
Infatti – ha osservato il G.M. – l'argomento del secondo rischio è fondato soltanto laddove le altre polizze siano operative.
In altri termini – a seguito della non operatività della polizza stipulata dalla CP
con – la polizza stipulata dal dott. con non potrebbe Controparte_4 _2 CP_1
definirsi di secondo rischio.
In definitiva il Tribunale:
7 A) Ha esteso anche ai dottori e la condanna al risarcimento CP_7 _2
danni (già pronunciata nei confronti della e del dott. con la CP Controparte_6
sentenza non definitiva n. 1829/18);
B) Ha accolto la domanda di manleva proposta da nei confronti di _2 CP_1
; pertanto ha condannato a tenere indenne il dott. , nei limiti del
[...] CP_1 _2
massimale;
C) Ha rigettato le domande di manleva proposte dalla e da nei CP CP_7
confronti di (peraltro, il rigetto della domanda di manleva, come proposta Controparte_4
dalla , è stato pronunciato nella sola parte motiva, ma non è stato anche CP
riportato in dispositivo);
D) Ha condannato in solido i convenuti , , e CP Controparte_6 _2
al pagamento delle spese del giudizio in favore di , CP_7 Controparte_3
liquidate in euro 504,25 per esborsi ed euro 7.524,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione;
E) Ha condannato in solido la e al pagamento delle spese del CP CP_7
giudizio in favore di , liquidate in euro 7.524,00 per compensi professionali, Controparte_4
oltre accessori come per Legge;
F) Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU in via solidale a carico dei convenuti CP
, , e .
[...] Controparte_6 CP_7 _2
Avverso tale sentenza ha proposto appello la compagnia , con citazione CP_1
notificata in data 5 Ottobre 2022.
ha impugnato la pronuncia di prime cure, laddove è stata accolta la domanda CP_1
di garanzia, proposta da nei confronti di essa _2 CP_1
La compagnia assicuratrice si duole in primis del rigetto dell'eccezione di prescrizione;
in particolare, a detta di non è vero che l'assicurato dott. abbia saputo della CP_1 _2
domanda di risarcimento per la prima volta soltanto con la notifica dell'atto di citazione;
infatti il dott. , ben prima della notifica della citazione di primo grado, era stato _2
8 rinviato a giudizio in sede penale, a seguito della denuncia-querela presentata da
[...]
. CP_3
Altresì si duole del fatto che sia stata ritenuta operante la polizza assicurativa. CP_1
Ancora, censura la pronuncia di prime cure, laddove è stata riconosciuta la CP_1
corresponsabilità dell'assicurato , con riferimento ai danni patiti da _2 [...]
. Infatti, la compagnia evidenzia come il dott. , suo assicurato, non facesse CP_3 _2
parte dell'equipe sanitaria dell'ospedale di Maddaloni, che decise di procedere (nel
Dicembre 2004) all'immobilizzazione con gesso, senza optare per l'intervento chirurgico.
Quindi chiede, in accoglimento del gravame, ed in parziale riforma della CP_1
pronuncia di prime cure, di rigettarsi la domanda di garanzia proposta da nei _2
confronti di essa altresì chiede di rigettarsi la domanda risarcitoria proposta CP_1
dall'attore , come avanzata anche nei confronti di . Controparte_3 _2
Si è costituito (in data 14.11.2022, in vista della prima udienza del 09.02.2023) l'appellato
, chiedendo in primis di rigettarsi l'appello principale di laddove la _2 CP_1
compagnia ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia proposta in primo grado dal medesimo nei confronti di essa . _2 CP_1
Altresì ha spiegato un tempestivo appello incidentale (proposto nei confronti _2
dell'attore ) con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, Controparte_3
chiede di rigettarsi la domanda risarcitoria del – come avanzata nei confronti del CP_3
medesimo dott. . _2
Sul punto il dott. evidenzia di essere estraneo all'equipe sanitaria che, in data 11 _2
Dicembre 2004, decise erroneamente di fronteggiare la frattura della paletta omerale del braccio dx con l'immobilizzazione in apparecchio gessato (anziché procedere all'intervento chirurgico).
Infatti, il dott. è intervenuto nella vicenda in una fase successiva, essendosi limitato _2
a rimuovere l'apparecchio gessato.
9 Dunque l'appellato chiede di rigettarsi l'appello principale di;
_2 CP_1
altresì, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, il dott. chiede di rigettarsi _2
la domanda risarcitoria, proposta in primo grado da nei confronti di esso Controparte_3
(con vittoria delle spese del doppio grado, nei confronti del ). _2 CP_3
E' d'uopo osservare come l'appello incidentale del dott. sia rivolto esclusivamente _2
nei confronti dell'attore , ma non anche nei confronti di Controparte_3 CP_1
(quindi il non ha proposto appello incidentale, con riferimento alla circostanza per _2
cui il Tribunale non si è pronunciato sulle spese tra il medesimo ed – pur _2 CP_1
avendo accolto la domanda di manleva assicurativa).
Si è costituito l'appellato (attore in primo grado), chiedendo di rigettarsi Controparte_3
sia l'appello principale di che il gravame incidentale di . CP_1 _2
Si è costituita anche l'appellata quest'ultima ha evidenziato Controparte_4
come sia divenuta irrevocabile (per omessa impugnazione) la sentenza di prime cure, laddove sono state rigettate le domande di manleva proposte dalla e da CP [...]
nei confronti di essa (e laddove e CP_7 Controparte_4 CP CP_7
sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...]
). CP_4
Infine, gli appellati , e sono rimasti contumaci. CP Controparte_6 CP_7
Dunque, fin da ora è d'uopo evidenziare come gli appelli proposti (principale da parte di ed incidentale da parte di ) non coinvolgano la totalità delle CP_1 _2
statuizioni emesse dal primo Giudice. In particolare, sono ormai divenute irrevocabili, per omessa impugnazione, le seguenti statuizioni (risultanti dalla lettura contestuale della sentenza n. 1829/18 e della sentenza n. 3083/22):
Condanna in solido al risarcimento danni a carico della , di e CP Controparte_6
di ed in favore di;
CP_7 Controparte_3
Rigetto delle domande di manleva proposte dalla e da nei CP CP_7
confronti di;
Controparte_4
10 Condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio a carico della , di CP
e di ed in favore di;
Controparte_6 CP_7 Controparte_3
Condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio a carico della e di CP
ed in favore di . CP_7 Controparte_4
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 20 Febbraio 2023, ha ritenuto superflua la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, rinnovazione invocata dall'appellante incidentale . Altresì nell'ordinanza si è dato atto di come l'appellante _2
principale alla prima udienza del 14 Febbraio 2023, abbia rinunciato all'istanza di CP_1
sospensiva (istanza che era stata formulata nell'atto di gravame).
Giusta ordinanza comunicata il Primo Ottobre 2024 – all'esito dell'udienza del 24 Settembre
2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante principale dell'appellante incidentale CP_1
; dell'appellato , e da parte dell'appellata _2 Controparte_3 [...]
), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del CP_4
termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come, nel presente grado, non sia stata avanzata alcuna istanza nei confronti di , odierna appellata costituita. Controparte_4
Appunto, per omessa impugnazione da parte dei soggetti interessati, sono divenuti irrevocabili i capi del dispositivo della sentenza del Tribunale n. 3083/22, che riguardano la posizione di – capi tutti favorevoli alla compagnia assicuratrice. Controparte_4
Infatti, è divenuta irrevocabile la statuizione di rigetto delle domande di manleva, proposte dalla e da nei confronti di;
altresì è divenuta CP CP_7 Controparte_4
irrevocabile la condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio a carico della CP
e di ed in favore di .
[...] CP_7 Controparte_4
Pertanto, non vi sono provvedimenti da adottare, sulle spese del grado, tra
11 e le altre parti. Controparte_4
A questo punto, nel merito, è d'uopo esaminare l'appello incidentale proposto da _2
. Infatti, secondo un ordine logico, l'esame del gravame incidentale del dott.
[...] _2
è prioritario rispetto alla delibazione dell'appello principale di;
invero, CP_1
l'eventuale definitivo rigetto della domanda risarcitoria (nei confronti del convenuto ) _2
risulterebbe assorbente, rispetto alla subordinata domanda di garanzia assicurativa, avanzata da nei confronti di . _2 CP_1
Sull'appello incidentale proposto da _2
Innanzi tutto, ritiene il Collegio che non si possa prescindere dall'esame della domanda attorea, come avanzata da nella citazione di primo grado. Controparte_3
La pretesa risarcitoria è tutta incentrata sulla scelta dei sanitari dell'Ortopedia
[...]
che ebbero in cura durante il ricovero tra l'11 Controparte_8 Controparte_3
ed il 16 Dicembre 2004), di procedere con l'ingessatura del braccio destro interessato dalla frattura della paletta omerale (anziché intervenire chirurgicamente).
L'istruttoria svolta in primo grado è consistita essenzialmente nell'espletamento della CTU medico-legale, per mezzo dell'ausiliario dott. Per_1
Ad avviso del ctu (come risulta dall'elaborato depositato il 20.6.2016), nel caso di specie sarebbe stato più opportuno procedere ad una riduzione chirurgica, così da impedire la formazione del callo osseo – che di fatto ha determinato la artrodesi post-traumatica patita dal . CP_3
La scelta chirurgica avrebbe con elevata probabilità impedito la formazione del callo osseo a livello articolare, ed avrebbe consentito una più precoce mobilizzazione del gomito.
Quindi è censurabile l'operato dei sanitari dell'Ortopedia dell'ospedale di Maddaloni, nel
Dicembre 2004, per un'incongrua scelta terapeutica.
In modo inequivoco il ctu, nell'elaborato del 20 Giugno 2016, ha evidenziato come la
12 decisione di intervenire mediante applicazione dell'apparecchio gessato brachio- metacarpale, nel Dicembre 2004, sia stata presa dal dott. . Controparte_6
Come già accennato in sede di descrizione dello svolgimento del processo, il G.M. sammaritano, con l'ordinanza del 29 Maggio 2018 (coeva alla sentenza parziale n. 1829/18, con la quale si è affermata la responsabilità solidale della e del dott. ), CP CP_6
ha chiesto al ctu dott. i rendere chiarimenti, in ordine al ruolo del dott. nella Per_1 _2
vicenda oggetto di causa.
In verità la richiesta di chiarimenti riguardava anche la posizione del dott. ma CP_7
in questa sede il thema decidendum è limitato alla posizione di (appunto il _2
dott. , lungi dall'impugnare la condanna a suo carico di cui alla sentenza n. 3083/22, è CP_7
rimasto contumace).
Il ctu ha risposto con la nota depositata il 12 Maggio 2021: dall'esame della cartella clinica non si rinveniva alcuna sottoscrizione riconducibile a “ ”. Non emergeva _2
quindi la prova di alcun ruolo, svolto dal dott. nella vicenda. _2
L'ausiliario ha depositato un'ulteriore nota di chiarimenti in data 2 Giugno 2021.
Dunque il dott. , quale sanitario dell'ospedale di Maddaloni, ha sottoscritto un _2
certificato, relativo ad una visita di controllo, cui si sottopose il paziente Controparte_3
in data 7 Marzo 2005 (visita di controllo successiva alla radiografia del 4 Febbraio 2005).
Il dott. , in data 7 Marzo 2005, prescriveva un certo numero di sedute di _2
magnetoterapia, nonché la mobilizzazione attiva e passiva del gomito destro;
altresì fissava il successivo controllo clinico al 31 Marzo 2005.
Il ctu dott. nelle note depositate il 2 Giugno 2021, ha espresso la seguente valutazione: Per_1
il dott. , in occasione della visita del 7 Marzo 2005, avrebbe dovuto invitare il paziente _2
a sottoporsi ad una TAC, ai fini di un approfondimento diagnostico sulla situazione del gomito destro – il tutto in vista di un auspicabile intervento chirurgico.
Ebbene il Collegio non può che evidenziare immediatamente la contraddittorietà di tale valutazione del ctu, considerato che il medesimo ausiliario ammette che l'intervento
13 sarebbe stato comunque tardivo, poiché la finestra temporale utile per l'opzione chirurgica era quella del Dicembre 2004, nei giorni immediatamente successivi all'infortunio occorso al sig. (quando invece altri sanitari, diversi dal , avevano optato per CP_3 _2
l'ingessatura).
Il ctu all'udienza del 23 Novembre 2021 (svoltasi in presenza), ha confermato la nota Per_1
del 2 Giugno 2021. Dunque l'ausiliario ha ribadito la valutazione per cui il dott. , in _2
occasione della visita di controllo del 7 Marzo 2005, avrebbe dovuto consigliare l'intervento chirurgico (al contempo il ctu conferma che l'intervento sarebbe stato comunque tardivo).
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella sentenza n. 3083/22, ha affermato la responsabilità del dott. (per meglio dire, ha ritenuto anche il dott. , _2 _2
corresponsabile in solido con la , con il dott. e con il dott. ). CP CP_6 CP_7
Sostanzialmente il Tribunale rimprovera all'odierno appellante incidentale la mancata indicazione dell'intervento chirurgico, e questo sia in occasione della rimozione del gesso, in data 18 Gennaio 2005 (rimozione del gesso che era stato applicato l'11 Dicembre 2004), sia in occasione della visita di controllo del 7 Marzo 2005.
Ebbene, l'appello incidentale è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.
A giusta ragione l'impugnante incidentale ha osservato come il Tribunale abbia affermato la corresponsabilità del dott. (per le lesioni patite da ), in base ad _2 Controparte_3
elementi equivoci e contraddittori.
Gli accertamenti svolti conducono ad una conclusione inequivoca: nel determinismo delle lesioni e dei postumi permanenti patiti da , decisiva è stata la erronea Controparte_3
scelta dei sanitari del Presidio Ospedaliero di Maddaloni, nel Dicembre 2004, di procedere all'ingessatura, anziché intervenire chirurgicamente.
Orbene, il dott. non ha partecipato all'equipe dell'Ortopedia dell'ospedale di _2
Maddaloni – equipe che, nel Dicembre 2004, ha operato la scelta erronea ed imperita di limitarsi all'ingessatura, senza intervenire chirurgicamente.
Si ribadisce come il dott. sia intervenuto nella vicenda in data 18 Gennaio _2
14 2005, con la rimozione del gesso, nonché il successivo 7 Marzo 2005 (in occasione della visita di controllo).
Il mancato coinvolgimento di nella scelta terapeutica adottata nel Dicembre _2
2004 è, ad avviso della Corte, elemento decisivo e sufficiente per addivenire al rigetto della domanda risarcitoria, come proposta da nei confronti di . Controparte_3 _2
E' d'uopo tornare sul passaggio fondamentale in base al quale il G.M., nella sentenza n.
3083/22, è addivenuto all'affermazione di corresponsabilità a carico di . _2
Appunto, la censura consiste nell'omessa indicazione dell'intervento chirurgico, in occasione delle visite del Gennaio e del Marzo 2005.
Ad avviso del Tribunale l'intervento (per quanto tardivo rispetto alla tempistica preferibile del Dicembre 2004), ove effettuato avrebbe comunque migliorato la situazione ed attenuato i danni, derivati dall'erronea scelta terapeutica del Dicembre 2004.
Non è condivisibile l'iter argomentativo seguito dal Tribunale, testè esposto.
Significativamente, non risulta che si sia giammai sottoposto all'evocato Controparte_3
intervento di attenuazione dei danni. Tutto questo, benchè il , fin dal primo semestre CP_3
del 2005, si sia rivolto a sanitari di sua fiducia, e non si sia fatto più seguire dai sanitari del
Presidio Ospedaliero di Maddaloni. Appunto, la citazione di primo grado è del Settembre
2011, ma la denuncia-querela penale fu presentata già nell'Ottobre 2005.
In definitiva, è d'uopo individuare la condotta illecita (generatrice dei danni) nella scelta, compiuta dai sanitari dell'Ortopedia dell'ospedale di Maddaloni nel Dicembre 2004, di procedere all'ingessatura del braccio destro, anziché ricorrere all'intervento chirurgico.
Ciò premesso, trattasi di scelta terapeutica alla quale il dott. non ha in alcun modo _2
preso parte;
di conseguenza, si impone il rigetto della domanda risarcitoria attorea, come avanzata nei confronti di . _2
Peraltro, non può trascurarsi come il , fin dalla comparsa di costituzione nel presente _2
grado, abbia sempre dichiarato di essere stato assolto con formula piena in sede penale (dal delitto ascrittogli di lesioni colpose). Trattasi di circostanza non documentata dal , e _2
15 tuttavia giammai contestata dal danneggiato . CP_3
Dunque, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza di prime cure, deve essere rigettata la domanda risarcitoria di primo grado dell'attore
[...]
, come proposta nei confronti di . CP_3 _2
In altri termini, il non può essere ritenuto corresponsabile (in solido con la _2 CP
, con e con ormai ritenuti responsabili in via
[...] Controparte_6 CP_7
definitiva).
Sull'appello principale proposto da CP_1
Il definitivo rigetto della domanda attorea – come proposta nei confronti di _2
– è conducente, rispetto all'appello principale di . CP_1
Vale a dire, deve essere dichiarato assorbito l'appello principale proposto da , CP_1
nonché va dichiarata assorbita la subordinata domanda di manleva proposta in primo grado da nei confronti di . _2 CP_1
Appunto, la declaratoria di assorbimento è ineludibile, considerato che il aveva _2
proposto la domanda di garanzia nei confronti di in via meramente subordinata, CP_1
cioè per la sola denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria principale.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese.
In tale contesto, innanzi tutto è d'uopo pronunciarsi sul regime delle spese del doppio grado, tra e . Controparte_3 _2
Sul regime delle spese del doppio grado tra e Controparte_3 _2
Per quel che concerne il rapporto processuale tra e , a Controparte_3 _2
seguito dell'accoglimento del gravame incidentale, è d'uopo pronunciarsi sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
16 Ebbene, stante il definitivo rigetto della domanda proposta dal nei confronti del CP_3
, le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza _2
di ; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo. Controparte_3
Il valore della causa è dato dalla cifra di euro 181.688,00; trattasi, appunto, della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni in favore di , ed a carico (quali Controparte_3
condebitori solidali) della , di e di CP Controparte_6 CP_7
Quindi, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
E' d'uopo seguire le vigenti tabelle parametriche di cui al D.M. n. 147/22.
Si provvede di ufficio, in mancanza di nota specifica.
Per entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento;
e questo, considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Pertanto, a titolo di compensi professionali si liquidano i seguenti importi:
euro 7.052,00 per il primo grado;
euro 7.160,00 per il presente grado.
Con riferimento ai compensi inerenti al presente grado, si è tenuto conto dei compensi specifici, relativi non soltanto alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche del compenso specifico inerente alla fase istruttoria.
In particolare, non può trascurarsi come, nel presente grado, si sia svolta anche attività istruttoria, dato che si è delibata anche l'istanza dell'appellante incidentale di rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado (istanza respinta con l'ordinanza del 20 Febbraio
2023).
Per quel che concerne gli esborsi del presente grado, si osserva come la cancelleria – giusta invito pubblicato e comunicato il 15.11.2022 – abbia sollecitato la Difesa dell'appellante incidentale al versamento del contributo unificato, pedissequo _2
all'impugnazione incidentale. Ebbene, non risulta che la parte abbia ottemperato all'invito.
17 Pertanto, nulla può riconoscersi al a titolo di esborsi del presente grado. _2
Per entrambi i gradi ricorrono i presupposti per concedere il provvedimento di distrazione in favore del Difensore di , avv. Franco Roberti. _2
A questo punto, si deve statuire sulle spese del doppio grado tra l'appellante principale e . CP_1 _2
Sulle spese del doppio grado tra e CP_1 _2
Ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del doppio grado tra e . E' d'uopo evidenziare e dare rilievo prioritario alla CP_1 _2
seguente circostanza: le due parti (assicuratrice ed assicurato) hanno assunto una linea difensiva comune nei confronti di – e cioè una linea tesa al rigetto della Controparte_3
domanda risarcitoria principale proposta dal danneggiato nei confronti CP_3
dell'assicurato . Si ribadisce come quest'ultimo abbia proposto la domanda _2
di manleva, nei confronti di in via meramente subordinata, e cioè per la sola CP_1
denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria.
Quindi la declaratoria di assorbimento della domanda di manleva induce all'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra queste due parti. Nel caso di specie, ratione temporis, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 cpc nella previgente formulazione, antecedente alla novella del 2014. Pertanto, ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, tali da determinare l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra e . CP_1 _2
Resta da statuire sulle spese del doppio grado tra ed Controparte_3 CP_1
Sulle spese del doppio grado tra e CP_1 Controparte_3
Anche con riferimento al rapporto processuale tra e , si impone CP_1 Controparte_3
l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
18 Indubbiamente, ha aderito alla posizione del suo assicurato . CP_1 _2
Tuttavia il danneggiato aveva proposto la domanda risarcitoria nei confronti del CP_3
solo , senza avere giammai chiesto l'estensione della domanda anche nei _2
confronti della compagnia assicuratrice, terza chiamata in garanzia.
Pertanto, si ribadisce l'opportunità di addivenire all'integrale compensazione delle spese del doppio grado, tra e . CP_1 Controparte_3
L'accoglimento del gravame incidentale di determina la parziale modifica _2
anche del capo del dispositivo della sentenza di primo grado n. 3083/22, inerente al governo delle spese dell'espletata CTU.
Vale a dire, le spese della CTU di primo grado restano, in via solidale, a carico della CP
, di e di (appunto, dal novero delle parti gravate va
[...] Controparte_6 CP_7
escluso l'odierno appellante incidentale ). _2
Infine, si impone la seguente ed ulteriore precisazione: la appellante principale CP_1
non è tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato;
infatti, siamo dinanzi alla
[...]
declaratoria di assorbimento del gravame principale, per nulla assimilabile ad una pronuncia di rigetto (appunto, rispetto alla delibazione della subordinata domanda di garanzia, risulta assorbente il rigetto della domanda risarcitoria principale, come proposta nei confronti di
, assicurato di . _2 CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e di Controparte_1 _2 [...]
(appello notificato anche a , CP_3 Controparte_4 CP
e , nonché pronunciando sul gravame incidentale proposto Controparte_6 CP_7
da nei confronti di , entrambi avverso la sentenza del _2 Controparte_3
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3083/22, pubblicata il 12 Agosto 2022 e notificata l'8 Settembre 2022, così provvede:
19 A) Accoglie l'appello incidentale proposto da;
per l'effetto, in parziale riforma _2
della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria di primo grado dell'attore
[...]
, come proposta nei confronti di;
CP_3 _2
B) Dichiara assorbito l'appello principale proposto da , nonché dichiara CP_1
assorbita la domanda di manleva proposta in primo grado (in via subordinata) da _2
nei confronti di;
[...] Controparte_1
C) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_3
favore di – spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.052,00 per _2
compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 7.160,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Franco Roberti;
D) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra e CP_1 _2
;
[...]
E) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra e CP_1 [...]
. CP_3
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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