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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2464/2024 RG Lavoro vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
Trocchia (Na) alla Via Giuseppe Garibaldi n°27, C.F. , rapp.ta C.F._1
e difesa - giusta procura a margine del ricorso introduttivo (cfr. all.1a) del giudizio iscritto presso il Tribunale di Nola, Sez. Lavoro e Previdenza, rubricato al R.G. n°828/2022 - dall'avv. EMANUELE IMPROTA (C.F. , presso C.F._2 cui ha eletto domicilio ex art. 47 c.c. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 081-18829626 ed all'indirizzo p.e.c. Email_1
- Appellante
E
c.f. Controparte_1
, corrente in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Napoli, Via Alcide De Gasperi n. 55, presso l'Avv. Elisa Nannucci (c.f. ), che lo rappresenta e difende in forza di C.F._3 procura generale alle liti Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313 del 22 marzo 2024 dott. Notaio in Fiumicino. Persona_1
Il difensore dell'Istituto indica di seguito il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: t Email_2
- Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.9.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NOLA in funzione di Giudice del lavoro n. 671/2024 pubbl. il 14/03/2024 con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento della illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di euro 830,84 avanzata dall' resistente a titolo di indebita percezione della maggiorazione sociale CP_1 sulla prestazione di invalidità civile per gli anni 2019 e 2020 per omessa comunicazione dei redditi limitatamente all'anno 2019: infatti l'istituto aveva provveduto a ricostituire la maggiorazione sociale a seguito della presentazione dei dati reddituali da parte della ricorrente in data 14 marzo 2022. Secondo soccombenza virtuale erano state regolate le spese di lite, disponendone la compensazione per metà: era stato condannato l' al pagamento della residua CP_1 metà liquidata in euro 340,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. A sostegno della statuizione, il Tribunale aveva rilevato che, per il “criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. In realtà, la ricostituzione della prestazione, avvenuta in corso di giudizio, in sede amministrativa, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla riliquidazione della provvidenza economica sia pure successivamente al deposito del ricorso, induce a compensare per metà le spese di lite”.
L'appellante ha censurato esclusivamente il governo delle spese, in quanto erroneamente compensate per metà in violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, comma 1, c.p.c. e 92, comma 2, c.p.c.. Ha rilevato infatti che l' CP_1 aveva provveduto al pagamento successivamente al deposito del ricorso, in corso di causa e che la condotta della parte convenuta valorizzata dal Tribunale non rientra in alcuna previsione normativa, neppure in termini di compensazione solo parziale. Si è lamentato inoltre del mancato riconoscimento della maggiorazione dei compensi ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 dovuta per l'utilizzo di tecniche di redazione degli atti idonee ad agevolarne la consultazione, sebbene tale richiesta fosse stata ritualmente formulata sia in sede di ricorso introduttivo che di note di trattazione scritta depositate in corso di giudizio. Ha chiesto, in riforma parziale della gravata sentenza: accertare l'illegittimità della compensazione delle spese di lite per il 50% disposta dal giudice di primo grado e, per l'effetto, riformare tale capo di sentenza condannando l' al pagamento CP_1 integrale delle spese di lite, come già quantificate dal giudice di prime cure, in
€680,00 oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a, con attribuzione all'avvocato anticipatario;
accertare che il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sull'autonoma richiesta di maggiorazione dei compensi ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014 contenuta nel ricorso di primo grado e, per l'effetto, riconoscere -sull'intero compenso come determinato dal giudice di prima istanza – la maggiorazione del 30% condannando l' al pagamento anche di tale somma, CP_1 oltre spese forfettarie, iva e c.p.a., con attribuzione;
2 vinte le spese del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. da liquidarsi con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis (attese le tecniche di redazione tese ad agevolare la consultazione degli atti utilizzate anche nel presente grado) - con attribuzione. Notificato l'atto, l' si è costituito resistendo ed invocando il rigetto del gravame. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di parte, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
1.Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate per metà.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
3 L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
2.Con riguardo alla fattispecie in esame, l' ha provveduto ha ricostituito la CP_1 prestazione in favore della ricorrente riconoscendo la maggiorazione sociale dapprima revocata, come da comunicazione di riliquidazione del 29 marzo 2022, effettuata in corso di causa (v. doc MOD. TE08), dopo il deposito (15.2.2022) del ricorso. Tuttavia, il Tribunale ha compensato le spese per metà, valorizzando la correttezza del comportamento processuale dell' che aveva adempiuto durante il CP_1 giudizio. Il collegio – alla luce di quanto esposto in premessa - rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta processuale della parte ( ) e le ipotesi CP_1 tipizzate dal legislatore. Di regola qualora i redditi siano stati dichiarati i propri redditi alla PA., sono perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consente di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
poi 'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in CP_1 via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Non rileva poi l'omessa trasmissione da parte della ricorrente del modello RED. L'obbligo di inoltrare la dichiarazione reddituale è stato statuito dall'art.35 del D.L. 207/2008, conv. dalla legge n. 14/2009, e successivamente modificato dall'art 13 comma 6 lettera c) D.L. 78/2010, poi conv. Con L. 122/2010; la norma così dispone al co.-10 bis: Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
4 avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso. Nella specie, come è pacifico in quanto allegato e documentato e non contestato, la
– come del resto comunicato all' in data 14.03.2022 -non ha Pt_1 CP_1 percepito alcun reddito nel periodo di interesse e quindi ad alcuna dichiarazione con il modello RED poteva ritenersi tenuta (v. anche Circolare 195/2015: doc. CP_1
3). Infatti, se pur vero che la trasmissione del modello Red rientra in un onere di collaborazione della parte, nel caso in esame alcun reddito è stato prodotto dalla ricorrente nel periodo in esame e quindi non si poteva ravvisare alcuna incidenza sulla prestazione in godimento. Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero, secondo soccombenza virtuale.
3.Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte ha chiesto la liquidazione dell'intero per complessivi euro 680,00, oltre oneri, senza alcuna contestazione dell'applicazione dei parametri previsti dalla tariffa di riferimento ratione temporis del DM 55/2014 - 147/2022. Né di contro l' ha censurato CP_1
l'utilizzo di un parametro superiore ai minimi da parte del Tribunale. In tal senso quindi si provvede ad emettere condanna. 4. Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'omessa pronuncia del Tribunale con riguardo alla richiesta di liquidazione della maggiorazione (con aumento del 30 % dei compensi) per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis DM 55/2014). Il citato co.
1-bis prevede, nel testo applicabile ratione temporis, che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. Nella fattispecie l'atto contiene collegamenti ipertestuali, di immediata utilizzabilità; considerata la natura delle questioni giuridiche e la mole piuttosto contenuta di documenti informatici, l'aumento (che può essere riconosciuto fino ad un massimo del 30%) può essere determinato nella misura del 10%, del totale pari ad euro 68,00. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va parzialmente riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 748,00 come richiesto per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della CP_1 somma di euro 408,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
5 Le spese del presente grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 408,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti, con la maggiorazione suddetta) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario e con il medesimo aumento del 10% già applicato per il primo grado per la tecnica di redazione dell'atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi € 748,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 408,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Emanuele Improta;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 370,7 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2464/2024 RG Lavoro vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
Trocchia (Na) alla Via Giuseppe Garibaldi n°27, C.F. , rapp.ta C.F._1
e difesa - giusta procura a margine del ricorso introduttivo (cfr. all.1a) del giudizio iscritto presso il Tribunale di Nola, Sez. Lavoro e Previdenza, rubricato al R.G. n°828/2022 - dall'avv. EMANUELE IMPROTA (C.F. , presso C.F._2 cui ha eletto domicilio ex art. 47 c.c. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 081-18829626 ed all'indirizzo p.e.c. Email_1
- Appellante
E
c.f. Controparte_1
, corrente in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Napoli, Via Alcide De Gasperi n. 55, presso l'Avv. Elisa Nannucci (c.f. ), che lo rappresenta e difende in forza di C.F._3 procura generale alle liti Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313 del 22 marzo 2024 dott. Notaio in Fiumicino. Persona_1
Il difensore dell'Istituto indica di seguito il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: t Email_2
- Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.9.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NOLA in funzione di Giudice del lavoro n. 671/2024 pubbl. il 14/03/2024 con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento della illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di euro 830,84 avanzata dall' resistente a titolo di indebita percezione della maggiorazione sociale CP_1 sulla prestazione di invalidità civile per gli anni 2019 e 2020 per omessa comunicazione dei redditi limitatamente all'anno 2019: infatti l'istituto aveva provveduto a ricostituire la maggiorazione sociale a seguito della presentazione dei dati reddituali da parte della ricorrente in data 14 marzo 2022. Secondo soccombenza virtuale erano state regolate le spese di lite, disponendone la compensazione per metà: era stato condannato l' al pagamento della residua CP_1 metà liquidata in euro 340,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. A sostegno della statuizione, il Tribunale aveva rilevato che, per il “criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. In realtà, la ricostituzione della prestazione, avvenuta in corso di giudizio, in sede amministrativa, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla riliquidazione della provvidenza economica sia pure successivamente al deposito del ricorso, induce a compensare per metà le spese di lite”.
L'appellante ha censurato esclusivamente il governo delle spese, in quanto erroneamente compensate per metà in violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, comma 1, c.p.c. e 92, comma 2, c.p.c.. Ha rilevato infatti che l' CP_1 aveva provveduto al pagamento successivamente al deposito del ricorso, in corso di causa e che la condotta della parte convenuta valorizzata dal Tribunale non rientra in alcuna previsione normativa, neppure in termini di compensazione solo parziale. Si è lamentato inoltre del mancato riconoscimento della maggiorazione dei compensi ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 dovuta per l'utilizzo di tecniche di redazione degli atti idonee ad agevolarne la consultazione, sebbene tale richiesta fosse stata ritualmente formulata sia in sede di ricorso introduttivo che di note di trattazione scritta depositate in corso di giudizio. Ha chiesto, in riforma parziale della gravata sentenza: accertare l'illegittimità della compensazione delle spese di lite per il 50% disposta dal giudice di primo grado e, per l'effetto, riformare tale capo di sentenza condannando l' al pagamento CP_1 integrale delle spese di lite, come già quantificate dal giudice di prime cure, in
€680,00 oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a, con attribuzione all'avvocato anticipatario;
accertare che il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sull'autonoma richiesta di maggiorazione dei compensi ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014 contenuta nel ricorso di primo grado e, per l'effetto, riconoscere -sull'intero compenso come determinato dal giudice di prima istanza – la maggiorazione del 30% condannando l' al pagamento anche di tale somma, CP_1 oltre spese forfettarie, iva e c.p.a., con attribuzione;
2 vinte le spese del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. da liquidarsi con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis (attese le tecniche di redazione tese ad agevolare la consultazione degli atti utilizzate anche nel presente grado) - con attribuzione. Notificato l'atto, l' si è costituito resistendo ed invocando il rigetto del gravame. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di parte, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
1.Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate per metà.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
3 L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
2.Con riguardo alla fattispecie in esame, l' ha provveduto ha ricostituito la CP_1 prestazione in favore della ricorrente riconoscendo la maggiorazione sociale dapprima revocata, come da comunicazione di riliquidazione del 29 marzo 2022, effettuata in corso di causa (v. doc MOD. TE08), dopo il deposito (15.2.2022) del ricorso. Tuttavia, il Tribunale ha compensato le spese per metà, valorizzando la correttezza del comportamento processuale dell' che aveva adempiuto durante il CP_1 giudizio. Il collegio – alla luce di quanto esposto in premessa - rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta processuale della parte ( ) e le ipotesi CP_1 tipizzate dal legislatore. Di regola qualora i redditi siano stati dichiarati i propri redditi alla PA., sono perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consente di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
poi 'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in CP_1 via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Non rileva poi l'omessa trasmissione da parte della ricorrente del modello RED. L'obbligo di inoltrare la dichiarazione reddituale è stato statuito dall'art.35 del D.L. 207/2008, conv. dalla legge n. 14/2009, e successivamente modificato dall'art 13 comma 6 lettera c) D.L. 78/2010, poi conv. Con L. 122/2010; la norma così dispone al co.-10 bis: Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
4 avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso. Nella specie, come è pacifico in quanto allegato e documentato e non contestato, la
– come del resto comunicato all' in data 14.03.2022 -non ha Pt_1 CP_1 percepito alcun reddito nel periodo di interesse e quindi ad alcuna dichiarazione con il modello RED poteva ritenersi tenuta (v. anche Circolare 195/2015: doc. CP_1
3). Infatti, se pur vero che la trasmissione del modello Red rientra in un onere di collaborazione della parte, nel caso in esame alcun reddito è stato prodotto dalla ricorrente nel periodo in esame e quindi non si poteva ravvisare alcuna incidenza sulla prestazione in godimento. Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero, secondo soccombenza virtuale.
3.Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte ha chiesto la liquidazione dell'intero per complessivi euro 680,00, oltre oneri, senza alcuna contestazione dell'applicazione dei parametri previsti dalla tariffa di riferimento ratione temporis del DM 55/2014 - 147/2022. Né di contro l' ha censurato CP_1
l'utilizzo di un parametro superiore ai minimi da parte del Tribunale. In tal senso quindi si provvede ad emettere condanna. 4. Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'omessa pronuncia del Tribunale con riguardo alla richiesta di liquidazione della maggiorazione (con aumento del 30 % dei compensi) per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis DM 55/2014). Il citato co.
1-bis prevede, nel testo applicabile ratione temporis, che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. Nella fattispecie l'atto contiene collegamenti ipertestuali, di immediata utilizzabilità; considerata la natura delle questioni giuridiche e la mole piuttosto contenuta di documenti informatici, l'aumento (che può essere riconosciuto fino ad un massimo del 30%) può essere determinato nella misura del 10%, del totale pari ad euro 68,00. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va parzialmente riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 748,00 come richiesto per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della CP_1 somma di euro 408,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
5 Le spese del presente grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 408,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti, con la maggiorazione suddetta) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario e con il medesimo aumento del 10% già applicato per il primo grado per la tecnica di redazione dell'atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi € 748,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 408,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Emanuele Improta;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 370,7 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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