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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/06/2025, n. 4637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4637 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3132/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3132/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VENTURINI FABIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), RT C.F._2
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
FRANCAVILLA ALFREDO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito A) Riformare la sentenza n. 4741/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano e pubblicata in data 11 luglio 2023 e per l'effetto, accertato e dichiarato essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusiva del OR , proprietario e conducente del veicolo Renault Clio tg. RT
DX748YN, condannare lo stesso e , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, per spese mediche presenti e future, da lucro cessante) patiti dal OR Pt_1
pagina 1 di 11 in conseguenza dell'evento nella misura di € 2.870,69 (già dedotta la somma di € Parte_1
2.463,46 corrisposta in forza della sentenza di primo grado) con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma. B) Liquidare al OR
[...] la somma di € 2.398,03= (€1.890,00= oltre IVA e CPA) per spese legali sostenute per le Parte_1 prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014. C) Riformare la sentenza n. 4741/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano e pubblicata in data 11 luglio 2023 nella parte in cui ha stabilito la compensazione delle spese di lite (comprese le spese di CTU e CTP) e condannare il OR e RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite di primo grado, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4 %, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. D) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4 %, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria E) Riformare la sentenza n.
4741/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano e pubblicata in data 11 luglio 2023 e ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli: 1) “Vero che il giorno 10 gennaio 2019, alle ore 04.50 circa, il GN alla guida del veicolo Toyota targato Parte_1
EW486ZK adibito a taxi di proprietà di percorreva Via Ripa di Parte_2 Porta Ticinese nel Comune di Milano quando, in corrispondenza con l'intersezione di Via Valenza, veniva urtato sulla parte laterale anteriore sinistra dal veicolo Renault Clio targato DX748YN di proprietà e condotto dal GN il quale, proveniente dall'opposto senso di RT marcia, invadeva la corsia di marcia percorsa dall'odierno istante”; 2) “Vero che sul luogo dell'incidente interveniva una pattuglia di Polizia Locale di Milano che effettuati i rilievi di rito, redigeva rapporto di incidente stradale, come da scambio delle generalità sub doc. 2) che mi si rammostra”; 3) “Vero che in conseguenza del sinistro il GN subiva lesioni Parte_1 personali e veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano dove, a seguito di visita e di accertamenti radiografici, gli veniva diagnosticato: “Trauma rachide cervicale, ematoma gamba sinistra per incidente stradale” e veniva dimesso con prescrizione dell'uso di collare ortopedico e prognosi di 15 giorni salvo complicazioni”; 4) “Vero che il riposo notturno e il risveglio mattutino del GN risultano disturbati dalla cervicalgia, dalla rigidità del Parte_1 rachide cervicale e dal dolore alla gamba sinistra di cui soffre in conseguenza del sinistro del 10 gennaio 2019”; 5) “Vero che in conseguenza del sinistro occorso in data 10 gennaio 2019 il GN soffre di giramenti di testa e di vertigini”; 6) “Vero che i dolori a rachide Parte_1 cervicale e alla gamba sinistra di cui il GN soffre dal giorno del sinistro Parte_1 occorso in data 10 gennaio 2019 impediscono allo stesso di svolgere atti della vita domestica come fare la spesa, rassettare casa”. 7) “Vero che il GN incontra difficoltà nel Parte_1 guidare l'autovettura durante l'attività lavorativa, in conseguenza della limitazione funzionale al rachide cervicale e alla gamba sinistra di cui soffre dal giorno del sinistro del 10 gennaio 2019”. 8)
“Vero che il GN in conseguenza del noto sinistro era impossibilitato a svolgere Parte_1 la propria attività lavorativa di tassista per un periodo di 13 giorni come da docc. 19 e 21) che mi si rammostrano”; 9) “Vero che i documenti 19), 21), 22) e 23) che mi si rammostrano, la cui tenuta è obbligatoria per i tassisti, costituisce la documentazione ufficiale sulla base della quale viene redatta la dichiarazione dei redditi”. Si indicano a teste: - Agente di P. L. verbalizzante matr. n. 2793, c/o
Polizia Locale di Milano, sui capp. 1 e 2; - GNa residente in [...]
Emanuele, 21/D1 - 20090 Buccinasco (MI) sul capitolo 8); - Dott. c/o Studio Testimone_2 pagina 2 di 11 Commercialista dott. Casabona, Via Giorgio Washington, 15 - 20144 Milano (MI) sui capitoli 8) e 9).
- Disporsi, occorrendo, l'acquisizione del rapporto di incidente redatto dalla Polizia Locale del
Comune di Milano”
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice d'appello, così decidere, nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, quindi, confermare l'impugnata sentenza n. 4741/2023 pronunciata inter partes dal Giudice di Pace di Milano;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Milano n. 4741/2023, pubblicata l'11.7.2023, chiedendone la riforma, lamentando:
i. la violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c. per avere il giudice di prime cure assunto la decisione secondo equità;
ii. la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c., lamentando l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale patito da sia rispetto alla liquidazione dei postumi Parte_1
permanenti sia al mancato riconoscimento del danno morale;
iii. la mancata ammissione della prova orale e conseguente erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante patito da per non aver potuto Parte_1 esercitare l'attività di taxista dal sinistro del 10.1.2019 e sino alla stabilizzazione dei postumi;
iv. l'erroneo mancato riconoscimento delle spese legali per l'attività stragiudiziale;
v. la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver erroneamente provveduto a compensare le spese di lite.
L'appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di prime cure, di rimodulare la pretesa risarcitoria e di “condannare ] e in RT Controparte_2
pagina 3 di 11 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, per spese mediche presenti e future, da lucro cessante) patiti dal OR in conseguenza dell'evento nella misura di € Parte_1
2.709,00 (già dedotta la somma di € 2.463,46 corrisposta in forza della sentenza di primo grado) con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma”, oltre all'importo di euro 2.398,03 per spese legali stragiudiziali, con “rifusione delle spese di lite di primo grado, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4 %, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” e con vittoria di spese e compensi del presente grado.
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita in giudizio eccependo Controparte_2
l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 14.5.2024 nessuno è comparso per e ne è stata RT
dichiarata la contumacia;
è stato disposto un supplemento di ctu medico legale, nominando ctu il dott.
ed il procedimento è stato istruito documentalmente, nonché tramite l'escussione di Persona_1
due testi di parte attrice.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 6.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la vertenza. La scrivente si è riservata di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
*
Il primo motivo di appello è infondato, mentre i restanti quattro motivi di appelli sono tutti, almeno in parte, fondati per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è infondato poiché non corrisponde al vero che il giudice di prime cure abbia deciso la vertenza secondo equità, in contrasto con il disposto degli artt. 113 e 114 c.p.c.
La vertenza esula, infatti, certamente da quelle secondo cui il giudice di Pace può decidere secondo equità, essendo il valore superiore ad euro 1.100,00, e il giudice di pace ha, correttamente, richiamato e, in parte, anche applicato principi di diritto in punto di liquidazione del cd. danno differenziale da lesioni coesistenti e concorrenti, peraltro eseguendo, quale peritus peritorum, una valutazione dei pagina 4 di 11 postumi riportati dal danneggiato all'esito della sovrapposizione della lesione cervicale a causa del sinistro per cui è causa e del precedente occorso nell'autunno del 2018.
Ancorchè non si reputi la pronuncia adottata in applicazione dell'artt. 113-114 c.p.c. si reputa tuttavia che la valutazione del giudice di prime cure sia errata.
Infatti, quanto al secondo motivo di appello occorre rilevare che le lesioni patite dall'odierno appellante nell'autunno del 2018 e in data 10.1.2019 (in occasione del sinistro per cui è causa) possono qualificarsi come concorrenti, avendo interessato entrambe il rachide cervicale. Richiamando il consolidato indirizzo della Suprema Corte, va precisato, infatti, che può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, "coesistente" (che interessa un distretto anatomo funzionale diverso da quello colpito dalla nuova lesione) o "concorrente" (se interessa lo stesso distretto) rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.: “in particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni»” (cfr. Cass. n.
28372/2022 e in senso conforme Cass. 11/11/2019, n. 28986; Cass. 21/08/2020, n. 17555; 06/05/2021,
n. 12052; 27/09/2021, n. 26117).
Nel presente grado di giudizio è stata disposta una rinnovazione della ctu medico legale con formulazione di un quesito diverso, avente specificamente ad oggetto la valutazione medico legale dei postumi riportati dal danneggiato a causa del sinistro del 2018 e di quello del 2019.
Il nominato dott. , con spiegazione chiara ed esaustiva ha chiarito: Per_1
- che a seguito del sinistro del 10.1.2019 l'appellante ha riportato: “• trauma distorsivo del rachide cervicale;
• ematoma alla gamba sinistra”;
pagina 5 di 11 - che, a fronte di tali lesioni, al Pronto Soccorso sono stati stimati 15 giorni di prognosi e “residua attualmente un quadro clinico-menomante al rachide cervicale caratterizzato da contrattura della muscolatura paravertebrale con rachialgia e limitazione funzionale dei movimenti del capo”;
- che “secondo la “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.9.2003 il quadro clinico-menomante attualmente rilevato configura un danno biologico pari al 2%”;
- che “il danno biologico permanente da ricondurre al sinistro del 2019 è pari all'1,5% (uno virgola cinque per cento), con valore del punto percentuale compreso tra lo 0,5 ed il 2%” (cfr. ctu depositata).
Il ctu ha precisato, infatti, che la lesione, meno grave, riportata dal danneggiato a causa del sinistro stradale occorso nell'autunno del 2018 e stabilizzatasi pochissimo tempo dopo, nel medesimo distretto del rachide cervicale ha “inciso solo in parte nella determinazione del danno biologico permanente e che quindi sia congruo attribuire allo stesso una percentuale di danno biologico permanente pari allo
0,5%” (cfr. ctu depositata nel presente grado di appello).
Va pertanto riconosciuto all'attore appellante il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32
Cost. determinato, sulla base delle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass., i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 16 luglio 2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25 luglio
2024.
Sulla base di tali parametri, considerata l'entità dei postumi permanenti (stimati nella misura differenziale di 2%-0,5%), il cd. danno biologico subìto dall'attore (anni 33 al momento della stabilizzazione dei postumi) va liquidato in euro 1.425,21 per il danno permanente (pari ad euro
1844,39 - euro 419,18) e va confermata la stima operata dal giudice di prime cure per il danno temporaneo, non oggetto di impugnazione.
In accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma parziale della sentenza di prime cure il danno dinamico relazionale permanente va liquidato in euro 1.425,21.
Nessun incremento può essere operato a titolo di danno morale.
pagina 6 di 11 La parte attrice appellante ha chiesto il riconoscimento della cd. componente di danno morale, ma non risulta dimostrata, nemmeno all'esito dell'integrazione di ctu medico legale disposta nel presente grado di giudizio, alcuna peculiare sofferenza all'esito della stabilizzazione dei postumi, né un'usura lavorativa, né è stato allegato uno stravolgimento di abitudini di vita a causa del sinistro. Pertanto, la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento de quo – nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza – non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., che prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo- funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).
Sull'importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (10.1.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. Dal 10.1.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Si reputa parzialmente fondato anche il terzo motivo di appello. Dalla valutazione medico legale operata dal dott. si evince la conferma dell'inabilità lavorativa dell'odierno appellante per i 15 Per_1
giorni di prognosi, stimati in sede di accesso al Pronto soccorso nell'immediatezza del sinistro, da porsi pagina 7 di 11 in relazione alle mansioni di conducente di taxi espletate dal danneggiato. Il dott. ha infatti Per_1
condivisibilmente ritenuto che “i primi 10-15 giorni dopo l'evento [sono] caratterizzat[i] da dolore cervicale e soprattutto contrattura della muscolatura del collo che rende appunto il collo rigido con difficolta a compiere i movimenti di rotazione del capo. Inoltre anche gli ematomi agli arti impiegano circa un paio di settimane per completare l'assorbimento. Tenuto conto che l'attività di taxista prevede la conduzione di un'autovettura per la guida della quale è necessario avere l'autonomia dei movimenti rotazione del capo e la completa funzionalità degli arti inferiori, sussiste una inabilità assoluta all'attività di taxista per un periodo di 15 giorni” (cfr. ctu).
Inoltre, il teste escusso nel presente grado di giudizio, ha confermato che l'odierno Tes_1
appellante, suo figlio, non ha potuto lavorare e non ha lavorato per un paio di settimane dopo il sinistro del 10.1.2019 (cfr. verbale dell'udienza del 18.10.2024: “si non ha potuto lavorare per due settimane, circa 13 giorni. In continuità. Non ho mai visto i documenti che mi si rammostrano e sul punto nulla posso dire. ADR: confermo che è stato a casa per due settimane, in base anche all'esito del pronto soccorso”); in via del tutto analoga è stato confermato dal teste commercialista Testimone_2
dell'appellante, che “i corrispettivi del mese erano privi di alcune annotazioni giornaliere. ADR:
Preciso che quelle sono cifre autodichiarate che non hanno alcun riscontro con il tassametro.
Confermo i documenti che mi si rammostrano come i corrispettivi dichiarati dal mio cliente nel periodo” (cfr. lo stesso verbale di udienza). Il teste ha confermato che gli allegati sub docc. nn. 19-21-
22-23 integrino documentazione in virtù della quale viene redatta la dichiarazione dei redditi.
Pertanto, ritenuto provato che a causa delle lesioni riportate in occasione del sinistro stradale del
10.1.2019 l'odierno appellante non fosse in condizioni di lavorare per una quindicina di giorni e non abbia effettivamente lavorato per un periodo analogo, tenuto conto che i compensi annotati nei menzionati documenti sono pari, in media, a circa 130 euro pro die si reputa congruo riconoscere l'importo di euro 1.300,00; si reputa provato che l'appellante non avrebbe potuto lavorare per circa una quindicina di giorni, ma non è dato sapere se egli avrebbe in generale svolto l'attività continuativamente per tutto il periodo, anche tenuto conto che dall'annotazione di cui al doc. n. 21, inerente il mese di gennaio 2019, risultano privi di annotazione 13 giorni, ma che tuttavia si tratta di giorni non continuativi.
pagina 8 di 11 In riforma della sentenza di prime cure ed in accoglimento del terzo motivo di appello va riconosciuto in favore del danneggiato l'importo di euro 1.300,00.
La parte attrice appellante, in riforma della sentenza di prime cure, ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale da spese legali stragiudiziali sostenute ante causam, che il giudice di prime cure ha negato, negandone l'autonomia e l'utilità rispetto al giudizio.
In proposito si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass.
16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate.
Nel caso di specie è documentato l'invio di una missiva sub doc. n. 1 integrante l'unica prova di un'attività di assistenza stragiudiziale, che è consistita nella richiesta ante causam del risarcimento dei danni fatti valere nella presente vertenza ed integrante anche invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Nel caso di specie, in assenza di altra documentazione che provi lo svolgimento di un'attività stragiudiziale avente un'autonomia rispetto al giudizio, la valutazione del giudice di prime cure merita di essere confermata, sì che non può essere accolta la richiesta di liquidazione dei compensi per attività stragiudiziale nei termini di cui alla prodotta nota pro-forma (v. doc. n. 20). In ogni caso si reputa di riconoscere l'importo di euro 393,96, pari al valore medio dei compensi per attività di promozione della negoziazione assistita in vertenze di valore compreso tra euro 1.101.00 ed euro 5.200,00, già compresi gli accessori di legge (15% contributo forfetario, iva e c.p.a.), tenuto conto che il doc. n. 1 integra invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, per la redazione del quale debbono essere riconosciuti i relativi compensi.
Il danno patrimoniale – ulteriore rispetto a quello da spese mediche - ammonta e va liquidato in euro
1.693,96, oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i principi espressi da Cass. SU n.
1712/1995 sopra richiamati.
pagina 9 di 11 Merita di essere accolto anche il quinto motivo di appello poiché si reputa che la disposta compensazione delle spese di lite tra le parti processuali in primo grado sia contraria al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Le domande attoree sono state, infatti, tutte accolte, con liquidazione differente solo nel quantum, sì che sussistono i presupposti, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del quinto motivo di appello di condannare Controparte_2
in solido con , alla rifusione delle spese di lite (ivi incluse quelle di
[...] RT
CTP), che si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (valore medio per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per vertenze innanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra euro 1.101,00 e euro 5.200,00, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore dell'accolto).
Sulla scorta del medesimo criterio, in accoglimento parziale dell'appello proposto da
[...]
e, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. Parte_1
4741/2023, depositata l'11.7.2023, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute appellate le spese di ctu medico legale come liquidate nel primo grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'infondatezza del primo motivo di appello e del mancato riconoscimento del danno morale e delle spese stragiudiziali strictu sensu intese, vanno compensate tra le parti nella misura di ¼ , sì che va condannata, in solido Controparte_2
con , alla rifusione dei ¾ delle spese del presente grado di giudizio, che si RT
liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 (valore medio per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per vertenze innanzi al Tribunale per valore compreso tra euro
1.101,00 e euro 5.200,00 tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore dell'accolto). Tenuto conto della prevalente soccombenza degli appellati, vanno poste definitivamente a carico di questi ultimi le spese di ctu medico legale, come liquidate nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1. in accoglimento parziale dell'appello proposto da e, in parziale riforma Parte_1
della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 4741/2023, depositata l'11.7.2023, condanna e , in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_2 RT
pagina 10 di 11 qualità, a risarcire a il danno dinamico relazionale da postumi permanenti, che si Parte_1
liquida in euro 1.425,21, e il danno patrimoniale da lucro cessante per inabilità lavorativa temporanea e per le spese di attivazione della negoziazione assistita, che si liquida in euro 1.693,96, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
2. in accoglimento parziale dell'appello proposto da e, in parziale riforma Parte_1
della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 4741/2023, depositata l'11.7.2023, condanna e , in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_2 RT
qualità, a rifondere in favore dell'attore appellante le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 310,00 per le spese, in euro 488,00 per le spese di CTP ed in euro 1.205,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. in accoglimento parziale dell'appello proposto da e, in parziale riforma Parte_1
della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 4741/2023, depositata l'11.7.2023, pone definitivamente a carico di e le spese di ctu Controparte_2 RT
medico legale come liquidate nel primo grado di giudizio;
4. conferma per il resto la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 4741/2023, depositata l'11.7.2023;
5. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti nella misura di ¼ e condanna e , in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a Controparte_2 RT
rifondere in favore di i restanti ¾ delle spese di lite sostenute nel presente grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 161,55 per le spese, in euro 187,50 per le spese di CTP ed in euro
1.914,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6. pone definitivamente a carico di e le Controparte_2 RT
spese di ctu medico legale come liquidate nel presente grado di giudizio.
Milano, 5.6.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3132/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VENTURINI FABIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), RT C.F._2
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
FRANCAVILLA ALFREDO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito A) Riformare la sentenza n. 4741/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano e pubblicata in data 11 luglio 2023 e per l'effetto, accertato e dichiarato essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusiva del OR , proprietario e conducente del veicolo Renault Clio tg. RT
DX748YN, condannare lo stesso e , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, per spese mediche presenti e future, da lucro cessante) patiti dal OR Pt_1
pagina 1 di 11 in conseguenza dell'evento nella misura di € 2.870,69 (già dedotta la somma di € Parte_1
2.463,46 corrisposta in forza della sentenza di primo grado) con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma. B) Liquidare al OR
[...] la somma di € 2.398,03= (€1.890,00= oltre IVA e CPA) per spese legali sostenute per le Parte_1 prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014. C) Riformare la sentenza n. 4741/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano e pubblicata in data 11 luglio 2023 nella parte in cui ha stabilito la compensazione delle spese di lite (comprese le spese di CTU e CTP) e condannare il OR e RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite di primo grado, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4 %, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. D) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4 %, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria E) Riformare la sentenza n.
4741/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano e pubblicata in data 11 luglio 2023 e ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli: 1) “Vero che il giorno 10 gennaio 2019, alle ore 04.50 circa, il GN alla guida del veicolo Toyota targato Parte_1
EW486ZK adibito a taxi di proprietà di percorreva Via Ripa di Parte_2 Porta Ticinese nel Comune di Milano quando, in corrispondenza con l'intersezione di Via Valenza, veniva urtato sulla parte laterale anteriore sinistra dal veicolo Renault Clio targato DX748YN di proprietà e condotto dal GN il quale, proveniente dall'opposto senso di RT marcia, invadeva la corsia di marcia percorsa dall'odierno istante”; 2) “Vero che sul luogo dell'incidente interveniva una pattuglia di Polizia Locale di Milano che effettuati i rilievi di rito, redigeva rapporto di incidente stradale, come da scambio delle generalità sub doc. 2) che mi si rammostra”; 3) “Vero che in conseguenza del sinistro il GN subiva lesioni Parte_1 personali e veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano dove, a seguito di visita e di accertamenti radiografici, gli veniva diagnosticato: “Trauma rachide cervicale, ematoma gamba sinistra per incidente stradale” e veniva dimesso con prescrizione dell'uso di collare ortopedico e prognosi di 15 giorni salvo complicazioni”; 4) “Vero che il riposo notturno e il risveglio mattutino del GN risultano disturbati dalla cervicalgia, dalla rigidità del Parte_1 rachide cervicale e dal dolore alla gamba sinistra di cui soffre in conseguenza del sinistro del 10 gennaio 2019”; 5) “Vero che in conseguenza del sinistro occorso in data 10 gennaio 2019 il GN soffre di giramenti di testa e di vertigini”; 6) “Vero che i dolori a rachide Parte_1 cervicale e alla gamba sinistra di cui il GN soffre dal giorno del sinistro Parte_1 occorso in data 10 gennaio 2019 impediscono allo stesso di svolgere atti della vita domestica come fare la spesa, rassettare casa”. 7) “Vero che il GN incontra difficoltà nel Parte_1 guidare l'autovettura durante l'attività lavorativa, in conseguenza della limitazione funzionale al rachide cervicale e alla gamba sinistra di cui soffre dal giorno del sinistro del 10 gennaio 2019”. 8)
“Vero che il GN in conseguenza del noto sinistro era impossibilitato a svolgere Parte_1 la propria attività lavorativa di tassista per un periodo di 13 giorni come da docc. 19 e 21) che mi si rammostrano”; 9) “Vero che i documenti 19), 21), 22) e 23) che mi si rammostrano, la cui tenuta è obbligatoria per i tassisti, costituisce la documentazione ufficiale sulla base della quale viene redatta la dichiarazione dei redditi”. Si indicano a teste: - Agente di P. L. verbalizzante matr. n. 2793, c/o
Polizia Locale di Milano, sui capp. 1 e 2; - GNa residente in [...]
Emanuele, 21/D1 - 20090 Buccinasco (MI) sul capitolo 8); - Dott. c/o Studio Testimone_2 pagina 2 di 11 Commercialista dott. Casabona, Via Giorgio Washington, 15 - 20144 Milano (MI) sui capitoli 8) e 9).
- Disporsi, occorrendo, l'acquisizione del rapporto di incidente redatto dalla Polizia Locale del
Comune di Milano”
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice d'appello, così decidere, nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, quindi, confermare l'impugnata sentenza n. 4741/2023 pronunciata inter partes dal Giudice di Pace di Milano;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Milano n. 4741/2023, pubblicata l'11.7.2023, chiedendone la riforma, lamentando:
i. la violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c. per avere il giudice di prime cure assunto la decisione secondo equità;
ii. la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c., lamentando l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale patito da sia rispetto alla liquidazione dei postumi Parte_1
permanenti sia al mancato riconoscimento del danno morale;
iii. la mancata ammissione della prova orale e conseguente erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante patito da per non aver potuto Parte_1 esercitare l'attività di taxista dal sinistro del 10.1.2019 e sino alla stabilizzazione dei postumi;
iv. l'erroneo mancato riconoscimento delle spese legali per l'attività stragiudiziale;
v. la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver erroneamente provveduto a compensare le spese di lite.
L'appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di prime cure, di rimodulare la pretesa risarcitoria e di “condannare ] e in RT Controparte_2
pagina 3 di 11 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, per spese mediche presenti e future, da lucro cessante) patiti dal OR in conseguenza dell'evento nella misura di € Parte_1
2.709,00 (già dedotta la somma di € 2.463,46 corrisposta in forza della sentenza di primo grado) con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma”, oltre all'importo di euro 2.398,03 per spese legali stragiudiziali, con “rifusione delle spese di lite di primo grado, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4 %, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” e con vittoria di spese e compensi del presente grado.
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita in giudizio eccependo Controparte_2
l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 14.5.2024 nessuno è comparso per e ne è stata RT
dichiarata la contumacia;
è stato disposto un supplemento di ctu medico legale, nominando ctu il dott.
ed il procedimento è stato istruito documentalmente, nonché tramite l'escussione di Persona_1
due testi di parte attrice.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 6.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la vertenza. La scrivente si è riservata di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
*
Il primo motivo di appello è infondato, mentre i restanti quattro motivi di appelli sono tutti, almeno in parte, fondati per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è infondato poiché non corrisponde al vero che il giudice di prime cure abbia deciso la vertenza secondo equità, in contrasto con il disposto degli artt. 113 e 114 c.p.c.
La vertenza esula, infatti, certamente da quelle secondo cui il giudice di Pace può decidere secondo equità, essendo il valore superiore ad euro 1.100,00, e il giudice di pace ha, correttamente, richiamato e, in parte, anche applicato principi di diritto in punto di liquidazione del cd. danno differenziale da lesioni coesistenti e concorrenti, peraltro eseguendo, quale peritus peritorum, una valutazione dei pagina 4 di 11 postumi riportati dal danneggiato all'esito della sovrapposizione della lesione cervicale a causa del sinistro per cui è causa e del precedente occorso nell'autunno del 2018.
Ancorchè non si reputi la pronuncia adottata in applicazione dell'artt. 113-114 c.p.c. si reputa tuttavia che la valutazione del giudice di prime cure sia errata.
Infatti, quanto al secondo motivo di appello occorre rilevare che le lesioni patite dall'odierno appellante nell'autunno del 2018 e in data 10.1.2019 (in occasione del sinistro per cui è causa) possono qualificarsi come concorrenti, avendo interessato entrambe il rachide cervicale. Richiamando il consolidato indirizzo della Suprema Corte, va precisato, infatti, che può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, "coesistente" (che interessa un distretto anatomo funzionale diverso da quello colpito dalla nuova lesione) o "concorrente" (se interessa lo stesso distretto) rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.: “in particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni»” (cfr. Cass. n.
28372/2022 e in senso conforme Cass. 11/11/2019, n. 28986; Cass. 21/08/2020, n. 17555; 06/05/2021,
n. 12052; 27/09/2021, n. 26117).
Nel presente grado di giudizio è stata disposta una rinnovazione della ctu medico legale con formulazione di un quesito diverso, avente specificamente ad oggetto la valutazione medico legale dei postumi riportati dal danneggiato a causa del sinistro del 2018 e di quello del 2019.
Il nominato dott. , con spiegazione chiara ed esaustiva ha chiarito: Per_1
- che a seguito del sinistro del 10.1.2019 l'appellante ha riportato: “• trauma distorsivo del rachide cervicale;
• ematoma alla gamba sinistra”;
pagina 5 di 11 - che, a fronte di tali lesioni, al Pronto Soccorso sono stati stimati 15 giorni di prognosi e “residua attualmente un quadro clinico-menomante al rachide cervicale caratterizzato da contrattura della muscolatura paravertebrale con rachialgia e limitazione funzionale dei movimenti del capo”;
- che “secondo la “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.9.2003 il quadro clinico-menomante attualmente rilevato configura un danno biologico pari al 2%”;
- che “il danno biologico permanente da ricondurre al sinistro del 2019 è pari all'1,5% (uno virgola cinque per cento), con valore del punto percentuale compreso tra lo 0,5 ed il 2%” (cfr. ctu depositata).
Il ctu ha precisato, infatti, che la lesione, meno grave, riportata dal danneggiato a causa del sinistro stradale occorso nell'autunno del 2018 e stabilizzatasi pochissimo tempo dopo, nel medesimo distretto del rachide cervicale ha “inciso solo in parte nella determinazione del danno biologico permanente e che quindi sia congruo attribuire allo stesso una percentuale di danno biologico permanente pari allo
0,5%” (cfr. ctu depositata nel presente grado di appello).
Va pertanto riconosciuto all'attore appellante il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32
Cost. determinato, sulla base delle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass., i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 16 luglio 2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25 luglio
2024.
Sulla base di tali parametri, considerata l'entità dei postumi permanenti (stimati nella misura differenziale di 2%-0,5%), il cd. danno biologico subìto dall'attore (anni 33 al momento della stabilizzazione dei postumi) va liquidato in euro 1.425,21 per il danno permanente (pari ad euro
1844,39 - euro 419,18) e va confermata la stima operata dal giudice di prime cure per il danno temporaneo, non oggetto di impugnazione.
In accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma parziale della sentenza di prime cure il danno dinamico relazionale permanente va liquidato in euro 1.425,21.
Nessun incremento può essere operato a titolo di danno morale.
pagina 6 di 11 La parte attrice appellante ha chiesto il riconoscimento della cd. componente di danno morale, ma non risulta dimostrata, nemmeno all'esito dell'integrazione di ctu medico legale disposta nel presente grado di giudizio, alcuna peculiare sofferenza all'esito della stabilizzazione dei postumi, né un'usura lavorativa, né è stato allegato uno stravolgimento di abitudini di vita a causa del sinistro. Pertanto, la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento de quo – nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza – non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., che prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo- funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).
Sull'importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (10.1.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. Dal 10.1.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Si reputa parzialmente fondato anche il terzo motivo di appello. Dalla valutazione medico legale operata dal dott. si evince la conferma dell'inabilità lavorativa dell'odierno appellante per i 15 Per_1
giorni di prognosi, stimati in sede di accesso al Pronto soccorso nell'immediatezza del sinistro, da porsi pagina 7 di 11 in relazione alle mansioni di conducente di taxi espletate dal danneggiato. Il dott. ha infatti Per_1
condivisibilmente ritenuto che “i primi 10-15 giorni dopo l'evento [sono] caratterizzat[i] da dolore cervicale e soprattutto contrattura della muscolatura del collo che rende appunto il collo rigido con difficolta a compiere i movimenti di rotazione del capo. Inoltre anche gli ematomi agli arti impiegano circa un paio di settimane per completare l'assorbimento. Tenuto conto che l'attività di taxista prevede la conduzione di un'autovettura per la guida della quale è necessario avere l'autonomia dei movimenti rotazione del capo e la completa funzionalità degli arti inferiori, sussiste una inabilità assoluta all'attività di taxista per un periodo di 15 giorni” (cfr. ctu).
Inoltre, il teste escusso nel presente grado di giudizio, ha confermato che l'odierno Tes_1
appellante, suo figlio, non ha potuto lavorare e non ha lavorato per un paio di settimane dopo il sinistro del 10.1.2019 (cfr. verbale dell'udienza del 18.10.2024: “si non ha potuto lavorare per due settimane, circa 13 giorni. In continuità. Non ho mai visto i documenti che mi si rammostrano e sul punto nulla posso dire. ADR: confermo che è stato a casa per due settimane, in base anche all'esito del pronto soccorso”); in via del tutto analoga è stato confermato dal teste commercialista Testimone_2
dell'appellante, che “i corrispettivi del mese erano privi di alcune annotazioni giornaliere. ADR:
Preciso che quelle sono cifre autodichiarate che non hanno alcun riscontro con il tassametro.
Confermo i documenti che mi si rammostrano come i corrispettivi dichiarati dal mio cliente nel periodo” (cfr. lo stesso verbale di udienza). Il teste ha confermato che gli allegati sub docc. nn. 19-21-
22-23 integrino documentazione in virtù della quale viene redatta la dichiarazione dei redditi.
Pertanto, ritenuto provato che a causa delle lesioni riportate in occasione del sinistro stradale del
10.1.2019 l'odierno appellante non fosse in condizioni di lavorare per una quindicina di giorni e non abbia effettivamente lavorato per un periodo analogo, tenuto conto che i compensi annotati nei menzionati documenti sono pari, in media, a circa 130 euro pro die si reputa congruo riconoscere l'importo di euro 1.300,00; si reputa provato che l'appellante non avrebbe potuto lavorare per circa una quindicina di giorni, ma non è dato sapere se egli avrebbe in generale svolto l'attività continuativamente per tutto il periodo, anche tenuto conto che dall'annotazione di cui al doc. n. 21, inerente il mese di gennaio 2019, risultano privi di annotazione 13 giorni, ma che tuttavia si tratta di giorni non continuativi.
pagina 8 di 11 In riforma della sentenza di prime cure ed in accoglimento del terzo motivo di appello va riconosciuto in favore del danneggiato l'importo di euro 1.300,00.
La parte attrice appellante, in riforma della sentenza di prime cure, ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale da spese legali stragiudiziali sostenute ante causam, che il giudice di prime cure ha negato, negandone l'autonomia e l'utilità rispetto al giudizio.
In proposito si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass.
16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate.
Nel caso di specie è documentato l'invio di una missiva sub doc. n. 1 integrante l'unica prova di un'attività di assistenza stragiudiziale, che è consistita nella richiesta ante causam del risarcimento dei danni fatti valere nella presente vertenza ed integrante anche invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Nel caso di specie, in assenza di altra documentazione che provi lo svolgimento di un'attività stragiudiziale avente un'autonomia rispetto al giudizio, la valutazione del giudice di prime cure merita di essere confermata, sì che non può essere accolta la richiesta di liquidazione dei compensi per attività stragiudiziale nei termini di cui alla prodotta nota pro-forma (v. doc. n. 20). In ogni caso si reputa di riconoscere l'importo di euro 393,96, pari al valore medio dei compensi per attività di promozione della negoziazione assistita in vertenze di valore compreso tra euro 1.101.00 ed euro 5.200,00, già compresi gli accessori di legge (15% contributo forfetario, iva e c.p.a.), tenuto conto che il doc. n. 1 integra invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, per la redazione del quale debbono essere riconosciuti i relativi compensi.
Il danno patrimoniale – ulteriore rispetto a quello da spese mediche - ammonta e va liquidato in euro
1.693,96, oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i principi espressi da Cass. SU n.
1712/1995 sopra richiamati.
pagina 9 di 11 Merita di essere accolto anche il quinto motivo di appello poiché si reputa che la disposta compensazione delle spese di lite tra le parti processuali in primo grado sia contraria al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Le domande attoree sono state, infatti, tutte accolte, con liquidazione differente solo nel quantum, sì che sussistono i presupposti, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del quinto motivo di appello di condannare Controparte_2
in solido con , alla rifusione delle spese di lite (ivi incluse quelle di
[...] RT
CTP), che si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (valore medio per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per vertenze innanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra euro 1.101,00 e euro 5.200,00, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore dell'accolto).
Sulla scorta del medesimo criterio, in accoglimento parziale dell'appello proposto da
[...]
e, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. Parte_1
4741/2023, depositata l'11.7.2023, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute appellate le spese di ctu medico legale come liquidate nel primo grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'infondatezza del primo motivo di appello e del mancato riconoscimento del danno morale e delle spese stragiudiziali strictu sensu intese, vanno compensate tra le parti nella misura di ¼ , sì che va condannata, in solido Controparte_2
con , alla rifusione dei ¾ delle spese del presente grado di giudizio, che si RT
liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 (valore medio per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per vertenze innanzi al Tribunale per valore compreso tra euro
1.101,00 e euro 5.200,00 tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore dell'accolto). Tenuto conto della prevalente soccombenza degli appellati, vanno poste definitivamente a carico di questi ultimi le spese di ctu medico legale, come liquidate nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1. in accoglimento parziale dell'appello proposto da e, in parziale riforma Parte_1
della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 4741/2023, depositata l'11.7.2023, condanna e , in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_2 RT
pagina 10 di 11 qualità, a risarcire a il danno dinamico relazionale da postumi permanenti, che si Parte_1
liquida in euro 1.425,21, e il danno patrimoniale da lucro cessante per inabilità lavorativa temporanea e per le spese di attivazione della negoziazione assistita, che si liquida in euro 1.693,96, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
2. in accoglimento parziale dell'appello proposto da e, in parziale riforma Parte_1
della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 4741/2023, depositata l'11.7.2023, condanna e , in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_2 RT
qualità, a rifondere in favore dell'attore appellante le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 310,00 per le spese, in euro 488,00 per le spese di CTP ed in euro 1.205,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. in accoglimento parziale dell'appello proposto da e, in parziale riforma Parte_1
della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 4741/2023, depositata l'11.7.2023, pone definitivamente a carico di e le spese di ctu Controparte_2 RT
medico legale come liquidate nel primo grado di giudizio;
4. conferma per il resto la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 4741/2023, depositata l'11.7.2023;
5. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti nella misura di ¼ e condanna e , in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a Controparte_2 RT
rifondere in favore di i restanti ¾ delle spese di lite sostenute nel presente grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 161,55 per le spese, in euro 187,50 per le spese di CTP ed in euro
1.914,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6. pone definitivamente a carico di e le Controparte_2 RT
spese di ctu medico legale come liquidate nel presente grado di giudizio.
Milano, 5.6.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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