Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10544 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA __ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta1 0544/03 LA CORTE SUPREMADI IONE Oggetto Lavoro gli .mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio Presidente R.G.N. 22112/01 MATTONE Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 23558 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. ---- Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Ud. 27/02/03 - Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO ---- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato OSLBA GRASSO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GABELLONE, giusta procura speciale atto notar GIOVANNI TATARANO di BARI del 9.01.2003, rep. N. 22372; ricorrente
contro
EDEL MINISTER DELL'INTERNO in persona del Ministra pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 1presso 2003 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 1260 -1- avverso la sentenza n. 3118/01 del Tribunale di BARI, depositata il 23/02/01 - R.G. N. 697/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato GRASSO per delega GABELLONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per | il rigetto del ricorso. . -2- DA SA
contro
Ministeri dell'Interno e Tesoro SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con un primo ricorso depositato in data 17 giugno 1987 SA DA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bari il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro chiedendo che venisse dichiarato che NG SA PI, di cui essa era erede, avesse diritto a ottenere il riconoscimento dell'invalidità al 100% e il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla presentazione della domanda ( 14 gennaio 1991 ) sino al momento del decesso (18 febbraio 1996), con l'ulteriore specificazione che tale indennità era dovuta sino al 6 aprile 1993 per effetto del cumulo dell'invalidità civile con la cecità parziale e sino al 18 febbraio 1996 per effetto della patologia tumorale. Con un secondo ricorso depositato in data 24 luglio 1997 SA DA, sempre nella qualità di erede di NG SA PI, conveniva in giudizio davanti allo stesso Pretore il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro chiedendo che venisse alla de riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità civile con diritto ai ratei cuius riconosciuti sino al decesso e quantificati in circa lire 40.000.000. Riuniti i due ricorsi e disposta consulenza tecnica, il Pretore adito con sentenza in data 22 settembre 1999 riconosceva il diritto all'indennità di accompagnamento anche in riferimento alla cecità con pagamento dei ratei in favore dell'erede dal 7 aprile 1993 sino al decesso della de cuius avvenuto in data 8 luglio 1994, oltre interessi e rivalutazione. A seguito di appello della DA diretta a ottenere la decorrenza anteriore del 14 dei ratei della riconosciuta indennità di gennaio 1991 per il pagamento accompagnamento, con sentenza in data 14 dicembre 2000 il Tribunale di Bari rigettava il gravame osservando che la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1989 invocata dalla appellante non comporta alcun automatismo per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in caso di invalidità cumulabile con la cecità 1 parziale e che per la chiesta decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 14 gennaio 1991, e cioè a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, la appellante aveva prodotto soltanto un certificato medico del 12 gennaio 1991 con il quale il medico certificante attestava che NG SA PI era stata sottoposta a intervento chirurgico per mastectomia radicale per carcinoma, con limitazione funzionale dell'arto superiore omolaterale, e che era affetta da marcato deficit visivo e da diabete mellito, con conseguente bisogno di assistenza continua, essendo impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Secondo il Tribunale tale certificato non dimostrava la decorrenza del diritto all'epoca dell'avvenuta presentazione della domanda amministrativa, perché in esso non era stata precisata l'entità della limitazione funzionale dell'arto, della cecità e del diabete mellito. Per contro, aggiungeva il Tribunale, era attendibile la valutazione della Commissione medica che ebbe a visitare la PI nella seduta del 12 settembre 1994 e che, pur ritenendola inabile al 100%, la considerò non più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita soltanto a decorrere dall'7 luglio 1994. SA DA ricorre per cassazione con unico motivo. Resistono i Ministeri dell'Interno e del Tesoro con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso SA DA, nella qualità, denunziando un vizio di motivazione della sentenza impugnata e adombrando una violazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel testo risultante dopo la dichiarazione di incostituzionalità pronunziata con sentenza n. 346 del 22 giugno 1989 dalla Corte Costituzionale, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel non fissare la decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento della de cuius NG SA PI alla data di presentazione della domanda amministrativa ( 14 gennaio 1991) poiché a tale data andava preso in considerazione il certificato medico del 12 gennaio 1991 attestante 2 l'eseguito intervento per mastectomia destra da cancro mammario con limitazione funzionale omolaterale all'arto superiore e da grave deficit visivo e cecità parziale ( con possibilità di cumulo delle due infermità ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale). La ricorrente sostiene, altresì, che il Tribunale sarebbe incorso in vizio di omessa motivazione perchè non avrebbe preso in considerazione il certificato medico della USL n. 11 di Bari del 27 giugno 1991, depositato all'udienza di primo grado del 22 settembre 1999, della cui produzione si era dato atto a pagina 13 dell'atto di appello. La ricorrente aggiunge che il Tribunale sarebbe incorso in contraddittorietà di motivazione nel rilevare che nel certificato medico del 12 gennaio 1991 il medico certificante non aveva indicato la gravità del difetto visivo laddove tale medico aveva attestato che il deficit visivo era "marcato”. Il ricorso è infondato. e Va, intanto, premesso che mentre la cecità assoluta è, per sé stessa, a causa della sua natura di infermità totalmente inabilitante al compimento autonomo degli atti quotidiani della vita, titolo sufficiente per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 27 maggio 1970 n. 382, indennità cumulabile con la pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962 n. 66. Stesso discorso non può farsi per la cecità parziale anche dopo la citata sentenza 14 / 22 giugno 1989 n. 346 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dell'art. 2, quarto comma della legge 30 marzo 1971 n. 118, che aveva convertito il d.l. 30 gennaio 1971 n.5, nella parte in cui escludeva che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento potesse concorrere, tra le altre minorazioni, anche la cecità parziale ). 3 Dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, infatti, la cecità parziale può costituire soltanto un fattore concorrente per integrare assieme ad altre minorazioni lo stato di totale inabilità che, in presenza dell'altro requisito previsto alternativamente dal citato art.1 ( impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua ), attribuisce il diritto all'indennità di accompagnamento,( v. Cass. 16 novembre 2001 n. 14339) ma non già, come la cecità assoluta, una infermità da sola sufficiente per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento. È evidente, perciò, da tale premessa che la cecità parziale, pur non escludendo il diritto all'indennità di accompagnamento, nemmeno automaticamente ne comporta il suo riconoscimento, così come automaticamente non ne comporta il riconoscimento l'accertamento di una inabilità al 100%, essendo a tal fine necessario che la cecità e/o l'inabilità assoluta al 100% si traducano per il soggetto che aspiri al beneficio in una impossibilità di deambulazione autonoma o in una incapacità di autonomo compimento پ ر degli atti quotidiani della vita. L'accertamento della avvenuta realizzazione della situazione di fatto idonea a integrare le condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento è riservato al giudice di merito ed è, perciò, insindacabile in sede di legittimità se viene sorretto da una motivazione esauriente e immune da vizi logici. Nella specie il Tribunale di Bari con motivazione esauriente e immune da vizi logici ha diffusamente criticato, in relazione alla sua genericità e in relazione alle altre certificazioni sanitarie con esso incompatibili esistenti agli atti del processo, il certificato medico prodotto dalla ricorrente con la data del 12 gennaio 1991 al fine di escludere che da tale certificato potesse desumersi la chiesta e anticipata decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento non tanto in riferimento alla percentuale di 4 inabilità accertata, quanto in riferimento alla incidenza di tale inabilità sulla impossibilità di autonoma deambulazione o sulla capacità di autonomo compimento degli atti quotidiani della vita. esame dellaPer quanto concerne, poi, la doglianza circa il preteso omesso certificazione sanitaria della USL di Bari del 27 giugno 1991, va osservato che tale doglianza manca del requisito della decisività ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., non avendo la ricorrente specificato sotto quale profilo tale omesso esame avrebbe potuto influire su una diversa valutazione della decorrenza dell'indennità di accompagnamento da parte del giudice di merito.( v. Cass. 13 gennaio 1995 n. 381 ; Cass. 26 novembre 1997 n. 11853 ; ecc.). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Ока СулайPatole Jerpo Havay Il Presidente IL CANCELLIERE lotfranco Depositato in Cancelleria joggi=3 LUG 2003 IL CANCELLIERE zenco 5