Articolo 106 del Codice antimafia
Articolo 105Articolo 97
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13 ottobre 2011
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21 aprile 2015
Art. 106. Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione 1. Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall' articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
Entrata in vigore il 21 aprile 2015
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