Versione
13 ottobre 2011
13 ottobre 2011
>
Versione
21 aprile 2015
21 aprile 2015
Art. 106. Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione 1. Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall' articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
Commentari • 52
- 1. DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORIhttps://www.studiocataldi.it/ · 1
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI Raccolta normativa Indice del Codice della privacy PARTE II (( DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRATTAMENTI NECESSARI PER ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE O PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI NONCHE' DISPOSIZIONI PER I TRATTAMENTI DI CUI AL CAPO IX DEL REGOLAMENTO TITOLO 0.I (DISPOSIZIONI SULLA BASE GIURIDICA) )) Art. 45-bis (( (Base giuridica). )) ((1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.)) TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO CAPO I PROFILI GENERALI ((CAPO …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2026, n. 24174Provvedimento: 202 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24597/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; – ricorrente – contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. AS SS, dall'Avv. Francesco Padovani e dall'Avv. Fabio Coli; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, n. 589/06/2024, depositata in data 6 maggio 2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2026 dal Consigliere AN AR. Oggetto: Rimborso AP 2013-2014 - Silenzio rifiuto - …Leggi di più...
- termine decadenza·
- compensazione debito·
- decorrenza dies a quo·
- rimborso AP·
- silenzio rifiuto·
- metodo storico·
- art. 38 d.p.r. 602/1973·
- deducibilità svalutazione crediti·
- art. 106 t.u.i.r.·
- principio di diritto