Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
3 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7233 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Rinaldi come da Parte_1
procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23/07/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere inoltrato in data 20.06.2023 domanda alla competente Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile di Catania, onde essere sottoposta a visita medica collegiale per il riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno di invalidità ordinaria di cui alla legge 222/1984;
insussistenti infermità tali da giustificare il riconoscimento delle prestazioni richieste;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 1687/2024 ;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva parimenti insussistenti le condizioni per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente omettendo di considerare le gravi conseguenze del trattamento chirurgico e chemioterapico nonché l'incidenza della depressione reattiva la cui valutazione è stata del tutto omessa;
- che, in particolare, il Ctu non aveva adeguatamente considerato che il ricorrente è stato sottoposto a ripetuti interventi di exeresi e trattamenti chemioterapici che producono, altresì, un considerevole danno estetico per la presenza di numerose cicatrici deturpanti sulla regione fronto- temporo facciale che comporta anche il disagio del contatto con il pubblico, essendo il ricorrente operaio aeroportuale;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ dichiarare che l'istante è affetto da patologie invalidanti che determinano in modo permanente, ai sensi della legge 222/1984, art. 1 e 2, assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, o, in subordine una riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro
e per l'effetto condanni l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a prendere atto CP_2
del superiore accertamento ad ogni effetto di legge anche ai fini del riconoscimento della concessione della pensione di inabilità o dell'assegno d'invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa con rivalutazione monetaria e gli interessi legali per ogni rateo maturato e maturando e le spese e competenze del giudizio da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 47,
D.P.R. .n. 639/70. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; -dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione”. La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 3 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n.
222/1984.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo: “ In armonia con i quesiti postimi dall'Ill.mo Sig.
Giudice Dott.ssa Amoroso Federica, posso affermare che il ricorrente, Sig. Parte_1 in atto è affetto da “Recidive multiple di Ca squamosocellulare in regione fronto-temporale già trattati con interventi chirurgici ed elettrochemioterapia”. Avuto riguardo delle indicazioni ministeriali, della documentazione sanitaria in atti e delle condizioni presentate dal sig.
[...]
alla data del presente accertamento medico-legale, appare di tutta evidenza che il Parte_1
ricorrente sia in grado di attendere alle mansioni confacenti le attitudin iprofessionali svolte, NON presentando pertanto i requisiti sanitari per la concessione dei benefici secondo quanto previsto dall'Art. 1 della L. 222/84”
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha articolato le seguenti considerazioni di ordine medico legale: “ presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla disamina della documentazione sanitaria ostensibile, consentono di asserire che il sig. di anni 42 è affetto Parte_1 da “Recidive multiple di Ca squamosocellulare in regione fronto-temporale già trattati con interventi chirurgici ed elettrochemioterapia”. Nella CTU redatta dalla dott.ssa del 4.6.2024, Persona_1
il soggetto era riconosciuto non meritevole dei benefici ex L. 222/84. Nella comunicazione dell' CP_2 del 10.8.2023, la Commissione Medico Legale dell' di Catania accertava al periziando che CP_2
“non sono risultate infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (Art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222)”.
Il sig. nato il [...], lavora presso l'aeroporto come addetto alle Parte_1
pulizie part-time. Scolarità: licenza media. Tale attività richiede un lavoro muscolare impegnativo, incidente in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare, nervoso periferico e cardio circolatorio. Il quadro clinico generale tuttavia non sembra inficiare detta funzione.
Nello specifico, il tono-trofismo muscolare del sig. , così come ravvisabile dall'esame Pt_1
medico-legale svolto sia compatibile con una attività lavorativa basale svolta dallo stesso. La patologia patita dal sig. , non inficiano in alcun modo le capacità lavorative usualmente Pt_1
svolte. Pertanto, avuto riguardo delle indicazioni ministeriali, della documentazione sanitaria in atti e delle condizioni presentate dal sig. alla data del presente accertamento medico- Parte_1
legale, appare di tutta evidenza che il ricorrente sia in grado di attendere alle mansioni confacenti le
attitudini professionali svolte, NON presentando pertanto i requisiti sanitari per la concessione dei benefici secondo quanto previsto dall'Art. 1 della L. 222/84”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis
c.p.c. iscritto al n. R.G 1687/24. spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_2
Catania,04/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso