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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2897/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata a [...] il Parte_1
10.09.1969, C.F. e nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Anna Maria C.F._2
Zichella ed elettivamente domiciliati in Avellino alla Piazza Della Libertà n. 36,
RICORRENTI
NONCHE'
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Anna Maria Zichella ed elettivamente domiciliati in Avellino alla Piazza Della Libertà n. 36
INTERVENTORE
Con il parere favorevole del PM reso in data 15.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 3.12.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. In punto di fatto i ricorrenti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 1.08.1993 e che dalla loro unione sono nati i figli il 16.08.1995 e il 19.11.1999, hanno esposto che nel corso del tempo Per_1 CP_1 il rapporto coniugale si è deteriorato a causa di marcate incompatibilità caratteriali.
Con atto del 1.4.2025 è intervenuto dichiarando di accettare il terreno sito Controparte_1 in Ascoli Satriano (Fg) e distinto al foglio 96, part. 51 oggetto di trasferimento da parte del padre.
All'udienza del 3.04.2025, i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno precisato le condizioni dell'accordo anche con riferimento al trasferimento immobiliare in favore del figlio , il CP_1
1/2 funzionario di cancelleria ha attestato che le parti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge
27 febbraio 1985, n. 52 e s.m.i., hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni necessarie al predetto trasferimento immobiliare e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 3.4.2025 non risultando in contrasto con le norme imperative.
Sulle suesposte considerazioni il Collegio omologa gli accordi intervenuti tra le parti contenuti nel verbale di udienza del 3.04.2025.
Le spese di lite sono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni indicate nel verbale del
3.04.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2