Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02510/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05836/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del decreto PROT: P-CE/L/N-OMISSIS- emesso il 21/04/2022 e mai notificato sia al datore di lavoro che al lavoratore (doc. 1), con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig.-OMISSIS- in favore dell’odierna ricorrente in data 06/08/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. NL TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Caserta ha respinto l’ istanza di emersione da lavoro irregolare presentata nell’interesse della ricorrente ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 34 del 2020.
Il diniego si fonda sulla mancanza di documentazione essenziale al buon esito della procedura, in particolare relativa alla condizione di salute della persona da assistere; al reddito del datore di lavoro; al requisito alloggiativo; alla presenza dello straniero in Italia alla data dell’8 marzo 2020, oltre ad altre irregolarità formali.
2. La ricorrente deduce la illegittimità dell’atto impugnato per la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in quanto: i) la raccomandata inviata al datore di lavoro non è mai stata a questi recapitata, essendo, così come si evince dall’atto impugnato, tornata al mittente per destinatario irreperibile; ii) il preavviso di rigetto, inoltre, è stato inviato unicamente al datore di lavoro e non anche alla ricorrente; iii) l’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998, avrebbe dovuto tenere in adeguata considerazione i fatti sopravvenuti (il datore di lavoro è deceduto in data 04/07/2022) e non respingere l’istanza in maniera semplicistica.
3. Si è costituita in difesa l’Amministrazione chiedendo il rigetto del gravame.
4. All’esito della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, è stata adottata l’ordinanza n.-OMISSIS- con cui la domanda cautelare è stata respinta per difetto dei requisiti di legge.
5. Alla udienza straordinaria di smaltimento del 16/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso non è fondato, intendendo il Collegio confermare quanto statuito in sede cautelare.
Invero, dagli atti del giudizio emerge che la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto sono stati inviati all’indirizzo di recapito indicato nella domanda di emersione; sia il datore di lavoro che il lavoratore avevano, infatti, indicato un unico indirizzo di recapito e presso di esso sono state indirizzate le comunicazioni da parte della Prefettura. L’insuccesso della notificazione dei suddetti atti non è pertanto fatto addebitabile all’Amministrazione.
Il Collegio, inoltre, rileva che il decesso del datore di lavoro è avvenuto successivamente all’adozione dell’atto impugnato e quindi, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, alcuna rilevanza può assumere tale circostanza.
Infine, deve essere rilevato che, neanche a seguito della instaurazione del giudizio e nelle more della sua decisione, la ricorrente ha depositato documentazione idonea ad integrare la domanda di emersione – quale segnalata nel preavviso di diniego- e con ciò a dimostrare l’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il buon esito del procedimento.
7. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO VE, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
NL TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL TA | AO VE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.