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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 112/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VANOLLI MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Verdi, 9 43121
Parmapresso il difensore avv. VANOLLI MICHELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANOLLI MICHELE e Parte_2 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Verdi, 9 43121 Parmapresso il difensore avv. VANOLLI
MICHELE
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BONORA VITTORIO ROMANO e dell'avv. CILLERAI P.IVA_2
GIOVANNA ( ) C/O AVV. VITTORIO ROMANO BONORA VIA C.F._2
CASTIGLIONE, 41 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in MERO DOMICILIATARIO - VIA
CASTIGLIONE 41 BOLOGNApresso il difensore avv. BONORA VITTORIO
[...]
Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_1 difensore avv.
APPELLATO
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , n. 114/2024, pubblicata il Controparte_3
23/12/2024, Rep. n. 190/2024 del 23/12/2024, R.G. 77/2024 - L.G., emessa da Tribunale di Parma.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso di e, per essa, Controparte_1 Controparte_1 verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (mediante notifica presso la Casa Comunale di Parma), con la sentenza in epigrafe il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di già Controparte_3 Controparte_3
. Controparte_4
2. Il Tribunale ha osservato che, pur risultando l'impresa cancellata dal Registro delle Imprese in data
9 luglio 2024, a norma di quanto disposto dall'art 33 comma I e II CCII, nel caso in esame non sussistevano ostacoli all'apertura della liquidazione giudiziale, non essendo ancora trascorso un anno dalla suddetta cancellazione.
3. Il Tribunale ha ritenuto, poi, sussistente il requisito di natura di “imprenditore commerciale” dell'impresa debitrice;
ha rilevato un ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad €
30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII, la mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, evidenziando che la resistente non depositava il bilancio d'esercizio a far data dal 31 dicembre 2017.
4. In merito alla natura di “imprenditore commerciale” dell'impresa debitrice, ritenuto ininfluente l'oggetto sociale risultante dall'esame della visura CCIAA, che pur prevedeva, oltre allo svolgimento di attività agricole per connessione ( anche agrituristiche), anche attività squisitamente commerciali ( “…tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che si riterranno necessarie od utili ed assumere, sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società…), il Tribunale ha accertato lo svolgimento da parte della debitrice di attività tanto commerciali quanto agricole, desunto alla luce degli elementi emersi in istruttoria, quali: -le modalità di esercizio dell'impresa in forma di società di capitali;
-il complessivo indebitamento della resistente, compatibile con lo svolgimento di attività commerciale;
-l'esame del testo (art 1) del contratto di mutuo stipulato ex art 38 D.Lgs 385/1993, alla base della domanda proposta da , dal quale si desume come il Controparte_1 finanziamento sia stato acquisito dalla resistente per l'acquisizione e ristrutturazione di un'azienda vitivinicola denominata “Tenuta il Ventaio” e per la realizzazione di una nuova cantina per un importo preventivato pari ad € 6.290.000.
Di contro, ha osservato il Tribunale che non erano stati forniti dalla resistente, non costituita in giudizio, elementi per ritenere la prevalenza delle suddette attività agricole o, comunque, per ritenere che le attività esercitate dalla debitrice avessero avuto ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, così come non era emersa prova che quelle attività eventualmente dirette alla fornitura di beni o servizi fossero avvenute mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell' attività agricola in concreto esercitata.
pagina 2 di 9 5. Quanto allo stato di insolvenza, il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza dalla grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice e dalla impossibilità di individuare specifici elementi attivi del patrimonio, tali da assicurare, anche nella prospettiva liquidatoria, l'integrale soddisfacimento dei creditori, come evincibile dagli inadempimenti denunciati in atti, dall'esistenza di debiti erariali per euro 326.064,80, nonché dall'omesso deposito dei bilanci.
6. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo Controparte_3
, deducendo:
[...]
- Il difetto di notifica del ricorso introduttivo: nello specifico, afferma che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo Pec della CP_3
risultante dal Registro delle Imprese;
deduce che, invece, la notifica a mezzo Email_1
Pec è stata omessa, sebbene la stessa fosse possibile, come sarebbe da evincersi dalla comunicazione Cont della sentenza del 15.01.25 effettuata dal Registro Imprese alla al medesimo indirizzo Pec, a dimostrazione che tale indirizzo era associato alla Società ricorrente;
in ogni caso, lamenta che la notifica non avrebbe potuto perfezionarsi con il deposito del ricorso e del decreto presso la Casa
Comunale, atteso che allo stesso avrebbe dovuto seguire la notifica al legale rappresentante e liquidatore della società, ai sensi dell'art. 145 c.p.c;
- Il difetto di notifica della sentenza del Tribunale di Parma: rappresenta che dell'apertura della Cont liquidazione giudiziale la è venuta a conoscenza soltanto in data 15.01.25, grazie alla citata pec inviata dal Registro Imprese;
Cont
- la natura di impresa agricola di : sul punto, da un lato, lamenta “il difetto di motivazione ed erronea ripartizione dell'onere probatorio”, ed evidenzia che, oltre che dalla denominazione sociale, dall'oggetto, dagli atti della camera di commercio, la natura agricola dell'attività svolta era da desumersi dallo stesso contratto di mutuo prodotto dalla ricorrente;
7. a sostegno della natura agricola dell'attività esercitata deduce, comunque, che: Cont
- “La ha svolto attività agricola dall'inizio della propria attività e fino a quando il compendio immobiliare sul quale veniva svolta la sua attività non è stato oggetto di procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Grossetto con vendita all'asta dello stesso”, a seguito della quale non ha più svolto alcuna attività; Cont
- “La in concreto completava il ciclo biologico del vino, coltivando uva nei propri terreni e vendendo il vino ivi realizzato a soggetti terzi che provvedevano a commercializzarlo”;
- “l'acquirente principale del vino era la società appartenente al medesimo gruppo e Controparte_5
– quest'ultima sì – imprenditore commerciale”; Cont
- “le fatture di acquisto emesse da riguardano esclusivamente fornitori che si occupavano dei vari aspetti del ciclo biologico del vino”;
pagina 3 di 9 Cont
- ha ricevuto dalla Provincia di Grossetto, area sviluppo locale e attività produttive, settore sviluppo rurale un contributo di euro 793.541,90 per “accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”;
- La stessa “aveva i propri vigneti registrati nell'apposito “albo vigneti”, pagava i contributi previsti al
“consorzio tutela Morellino di Scansano” ed era iscritta pressa “Anagrafe regionale delle aziende agricole” della Regione Toscana”;
- “dall'analisi dei bilanci della società degli esercizi 2015, 2016 e 2017 si può osservare come la voce di conto economico “1) ricavi delle vendite e delle prestazioni” sia completamente assorbita dalla voce di nota integrativa “vendita di vino”.
La Reclamante non contesta, invece, la sussistenza degli altri presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
8. Resiste al reclamo deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
9. Il Curatore non costituito, richiesto di riferire su contabilità, bilanci, attivo (mobili, immobili e crediti), passivo (compresa copia dello o degli stati passivi esecutivi), nonché sulle circostanze indicate nel reclamo, ha depositato apposita relazione.
Per quanto d'interesse, il Curatore, relativamente alla natura di impresa agricola della società in liquidazione giudiziaria, conclude per il rigetto del reclamo, rilevando a tal fine unicamente lo svolgimento da parte della debitrice di attività tanto commerciali quanto agricole.
10. Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da
[...]
e il Collegio ha deciso come di Controparte_3 Controparte_1 seguito.
11. Il reclamo è fondato con riferimento alla natura agricola dell'attività esercitata.
12. Non lo è invece rispetto al dedotto difetto di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
13. Quanto a quest'ultimo profilo, si osserva che ai sensi del comma 8, art. 40, CCII, “Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso.”
Dalla lettura della disposizione richiamata si evince che l'applicabilità del processo notificatorio previsto all'art 40 comma 8 CCII prescinde dalle ragioni per cui la notificazione non risulti possibile o non abbia avuto esito positivo, eccetto quando ciò sia dovuto a cause imputabili al destinatario.
pagina 4 di 9 Di conseguenza, a nulla rileva che, nonostante l'indirizzo pec risultasse dalla visura camerale del
09.10.2024, la cancelleria abbia omesso la notifica a mezzo Pec, dal momento che, notiziato dell'esito negativo, il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza conformemente a quanto disposto dalla legge e dal decreto stesso.
Non può poi condividersi il rilievo della reclamante, secondo cui la notifica non si sarebbe perfezionata con il deposito del ricorso e del decreto presso la Casa Comunale, dovendosi invece -in tesi della reclamante- effettuare la notifica al legale rappresentante e liquidatore della società, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
La norma citata, infatti, si limita a prevedere che quando la notifica a cura del ricorrente non può essere compiuta di persona, a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese, la stessa si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese.
Dalla relata di notifica depositata in atti risulta che siffatti adempimenti sono stati tempestivamente eseguiti. Pertanto, la doglianza va rigettata.
14. Con riguardo al difetto di notifica della sentenza del Tribunale è sufficiente rilevare che la Società debitrice e il legale rappresentate hanno proposto tempestivamente reclamo, così sanando -laddove realmente ve ne fossero - qualunque vizio.
15. Come anticipato, il gravame va invece accolto relativamente alla natura agricola della società.
Preliminarmente occorre richiamare, essendo la questione motivo di gravame, quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la quale ha precisato che “ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1,1. fall.; grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, cod. civ. - ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - il corrispondente onere probatorio; quanto invece alla prevalenza dell'attività di commercializzazione rispetto a quella agricola, l'attuale formulazione dell'art. 2135, comma 3, cod. civ., nell'individuare quali attività connesse le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore; dunque, in presenza di un'attività connessa di commercializzazione la natura di impresa agricola non consegue di per sé dallo svolgimento di un
pagina 5 di 9 ciclo biologico di coltivazione collegato con il fondo, ma dal fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo;
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021).
Nel caso di specie, può ritenersi che la ricorrente, oggi reclamata, abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
Essa a tal fine ha evidenziato come l'oggetto sociale inizialmente previsto, sia mutato alla luce delle trasformazioni societarie intervenute, prevendo attività ulteriori rispetto a quella agricola. A riprova di tale circostanza ha prodotto il contratto di mutuo per la concessione della somma di Euro 5.000.000,00
(“utilizzato dalla “Parte Mutuataria” integralmente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato programma di investimenti concernente acquisizione e ristrutturazione dell'Azienda vitivinicola denominata “Tenuta Il Ventaio” in Grosseto Località Ottava Zona e realizzazione di una nuova cantina”), dal quale può dedursi l'esercizio di un'attività commerciale unitamente a quella squisitamente agricola.
Tuttavia, la dimostrazione delle circostanze sopra illustrate, se, da un lato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla creditrice, dall'altro, non esclude la natura agricola della Società debitrice, che anzi emerge dagli atti, come di seguito si espone.
Non vi sono del resto motivi per dubitare che la società debitrice completasse il ciclo biologico del vino, coltivando uva nei propri terreni, (cfr. pag. 2 Relazione del Curatore di seguito riportata per più ampli stralci). E tale circostanza rende, dunque, l'acquisizione della citata azienda vitivinicola e la realizzazione di una cantina compatibile e connessa con l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., nella specie rappresentate dalla coltivazione di uva e successiva vinificazione.
Né può affermarsi che l'esercizio di tali attività in forma di società di capitali confligga con la natura agricola dell'impresa. A tal proposito la suprema corte ha affermato che “Ai fini dell'esenzione dal fallimento di una impresa agricola, è irrilevante l'organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs.
n. 99 del 2004, anche le società di capitali possono esercitare l'impresa agricola, sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un'indagine volta a provare la natura commerciale dell'attività in concreto svolta”.( Sez. 1 - , Ordinanza n. 17343 del 13/07/2017)
Si tratta allora di stabilire, per usare le parole della S.C. nella pronuncia sopra richiamata, “se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore”.
Ritiene il collegio che proprio in questi termini debba essere ricondotta l'attività di commercializzazione di vino.
Preliminarmente si rileva l'assenza di elementi che inducano a ritenere che la Società fosse dedita ad ulteriori attività extra agricole rispetto a quella di commercializzazione di vino, così come deve rilevarsi che la stessa , posta in liquidazione nel 2019, non ha compiuto ulteriori attività CP_3
pagina 6 di 9 d'impresa successivamente al 2017 (ultimo anno per il quale è stato depositato il bilancio d'esercizio), tanto più considerato che nell'estate 2017, i terreni e i frutti pendenti sono stati venduti tramite asta giudiziaria.
Conforta tali conclusioni quanto riferito dal curatore nella propria relazione, laddove si legge che “La fallita ha svolto la propria attività fino a quando il compendio immobiliare ove veniva svolta la sua attività non è stato oggetto di procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Grossetto con vendita all'asta dello stesso (apertura della procedura nell'anno 2016 – chiusura nell'anno 2018 appunto con la vendita all'asta del compendio immobiliare). In data 03/02/2009 era stato stipulato con la un contratto di mutuo presso lo Studio del Dott. Notaio Controparte_6 Persona_1 in Parma Rep. N° 54742 Racc. n° 18691, registrato a Parma il 24.02.2009 al n° 3060 serie 1T, per la somma di Euro 5.000.000,00, da rimborsare entro il 31.01.2029 garantito da ipoteca volontaria sui beni di proprietà della società mutuataria (ora . A seguito dell'impossibilità Controparte_4 CP_3 di rimborsare il mutuo sopra descritto, la società è stata messa in liquidazione e non ha più svolto alcuna attività; infatti in data 26/11/2019 veniva nominato Liquidatore della società il Sig. Pt_2
e l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'anno 2017 (in data 16/01/2019). La fallita,
[...] come attività principale, aveva come obiettivo quello di completare il ciclo biologico del vino, coltivando uva nei propri terreni e vendendo il vino realizzato a soggetti terzi che provvedevano a commercializzarlo. Dalla lettura dei bilanci e dell'ulteriore documentazione acquisita si evidenzia che la crisi della società fosse in atto ormai da diversi anni (…) e che le problematiche finanziarie da tempo avessero raggiunto dei livelli irreversibili, che non hanno permesso di continuare l'attività”.
L'oggetto d'indagine ai fini che qui interessano (ossia se l'attività non agricola sia stata svolta su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola della società reclamante), deve, dunque, concentrarsi sulla documentazione in atti e, nello specifico, sull' ultima documentazione contabile disponibile relativa agli esercizi 2015, 2016 e 2017.
Da detta produzione documentale emerge che la voce del conto economico “ricavi delle vendite” nel triennio in esame è completamente assorbita dalla voce della nota integrativa corrispondente alla vendita di vino.
Sul punto la reclamata osserva che tale affermazione risulterebbe riscontrabile solo con riguardo all'esercizio 2015, poiché per i successivi due esercizi i bilanci indicano più genericamente “vendita di prodotti”, come emergerebbe dalla nota integrativa dell'esercizio 2016.
Tuttavia, non vi sono ragioni per dubitare che tali ricavi siano riconducibili quanto meno in maniera prevalente alla vendita di vino, e che il vino stesso fosse prevalentemente prodotto con uve ottenute dalla coltivazione del fondo della debitrice. A bene vedere, proprio le osservazioni della reclamata, sebbene vergate nel senso opposto, conducono a detta conclusione.
Ci si riferisce in particolare ai costi di produzione indicati dalla reclamata che, per l'anno 2015, ammontano a € 839.594 di cui solo € 96.879 destinati all'acquisto di materie prime: somma pagina 7 di 9 quest'ultima manifestamente insufficiente se in essa fossero ricompresi i costi anche per l'acquisto di uve, tali da generare ricavi come quelli conseguiti nell'esercizio in esame (pari a € 465.022). Ciò è tanto più vero se si considerano i costi di tutti gli altri fattori produttivi normalmente impiegati per la coltivazione, vinificazione e, imbottigliamento del prodotto finale, certamente non economici, quali: fertilizzanti, concimi, pesticidi, insetticidi, mezzi agricoli, prodotti enologici, materiali di confezionamento, ecc.
Se, dunque, per l'anno 2015 l'attività commerciale connessa a quella agricola deve ritenersi effettuata Cont su uve prevalentemente coltivate dalla stessa , allo stesso modo, lo si deve ritenere con riferimento al biennio 2016/2017.
Ed infatti, nell'anno 2016 i ricavi rimangono pressoché invariati rispetto al 2015, e ammontano a €
475.777 (circa € 10.000 superiori rispetto all'esercizio 2015), così come i costi per l'acquisto di materie per € 83.614, (addirittura, sebbene di poco, inferiore rispetto all'esercizio precedente).
Nell'anno 2017, invece, il calo drastico dei ricavi pari a € 313.241(verosimilmente a causa della procedura esecutiva sull'intero compendio immobiliare della società e, dunque, anche sui terreni e i frutti in essi presenti) si accompagna all'altrettanto drastico calo dei costi per l'acquisto di materie, che ammonta a € 5.326, e costituisce circa l'1% dei costi di produzione, che in quell'anno vengono indicati in € 550.755.
16. In conclusione, deve affermarsi che la Società reclamante esercitasse attività agricola e attività connesse riconducibili a quelle di cui al comma 3, art. 2135 c.c.
Conseguentemente, non sussiste in capo alla reclamante la qualifica soggettiva di imprenditore commerciale di cui all'art. 121 CCII.
17. Pertanto, in accoglimento del reclamo in parte qua deve revocarsi la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . Controparte_3
18. L'esito dell'impugnazione implica la condanna del Reclamata alla refusione delle spese del giudizio in favore della reclamante, liquidate come in dispositivo.
19. Seguono gli obblighi informativi di cui all'art. 53, comma 4 CCII come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 114/2024, pubblicata il 23/12/2024, emessa dal Tribunale di Parma nei confronti
[...]
; Controparte_3
II. Visto l'art. 53, comma 4 CCII, dispone che Parte_1
provveda al deposito presso la cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni
[...] mese, 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel periodo, 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata pagina 8 di 9 con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000.
III. condanna ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rifondere Controparte_1 Controparte_3 delle spese di reclamo che si liquidano in euro 5.528 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A. e C.U., come per legge;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il giorno 08/07/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 112/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VANOLLI MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Verdi, 9 43121
Parmapresso il difensore avv. VANOLLI MICHELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANOLLI MICHELE e Parte_2 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Verdi, 9 43121 Parmapresso il difensore avv. VANOLLI
MICHELE
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BONORA VITTORIO ROMANO e dell'avv. CILLERAI P.IVA_2
GIOVANNA ( ) C/O AVV. VITTORIO ROMANO BONORA VIA C.F._2
CASTIGLIONE, 41 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in MERO DOMICILIATARIO - VIA
CASTIGLIONE 41 BOLOGNApresso il difensore avv. BONORA VITTORIO
[...]
Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_1 difensore avv.
APPELLATO
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , n. 114/2024, pubblicata il Controparte_3
23/12/2024, Rep. n. 190/2024 del 23/12/2024, R.G. 77/2024 - L.G., emessa da Tribunale di Parma.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso di e, per essa, Controparte_1 Controparte_1 verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (mediante notifica presso la Casa Comunale di Parma), con la sentenza in epigrafe il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di già Controparte_3 Controparte_3
. Controparte_4
2. Il Tribunale ha osservato che, pur risultando l'impresa cancellata dal Registro delle Imprese in data
9 luglio 2024, a norma di quanto disposto dall'art 33 comma I e II CCII, nel caso in esame non sussistevano ostacoli all'apertura della liquidazione giudiziale, non essendo ancora trascorso un anno dalla suddetta cancellazione.
3. Il Tribunale ha ritenuto, poi, sussistente il requisito di natura di “imprenditore commerciale” dell'impresa debitrice;
ha rilevato un ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad €
30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII, la mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, evidenziando che la resistente non depositava il bilancio d'esercizio a far data dal 31 dicembre 2017.
4. In merito alla natura di “imprenditore commerciale” dell'impresa debitrice, ritenuto ininfluente l'oggetto sociale risultante dall'esame della visura CCIAA, che pur prevedeva, oltre allo svolgimento di attività agricole per connessione ( anche agrituristiche), anche attività squisitamente commerciali ( “…tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che si riterranno necessarie od utili ed assumere, sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società…), il Tribunale ha accertato lo svolgimento da parte della debitrice di attività tanto commerciali quanto agricole, desunto alla luce degli elementi emersi in istruttoria, quali: -le modalità di esercizio dell'impresa in forma di società di capitali;
-il complessivo indebitamento della resistente, compatibile con lo svolgimento di attività commerciale;
-l'esame del testo (art 1) del contratto di mutuo stipulato ex art 38 D.Lgs 385/1993, alla base della domanda proposta da , dal quale si desume come il Controparte_1 finanziamento sia stato acquisito dalla resistente per l'acquisizione e ristrutturazione di un'azienda vitivinicola denominata “Tenuta il Ventaio” e per la realizzazione di una nuova cantina per un importo preventivato pari ad € 6.290.000.
Di contro, ha osservato il Tribunale che non erano stati forniti dalla resistente, non costituita in giudizio, elementi per ritenere la prevalenza delle suddette attività agricole o, comunque, per ritenere che le attività esercitate dalla debitrice avessero avuto ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, così come non era emersa prova che quelle attività eventualmente dirette alla fornitura di beni o servizi fossero avvenute mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell' attività agricola in concreto esercitata.
pagina 2 di 9 5. Quanto allo stato di insolvenza, il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza dalla grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice e dalla impossibilità di individuare specifici elementi attivi del patrimonio, tali da assicurare, anche nella prospettiva liquidatoria, l'integrale soddisfacimento dei creditori, come evincibile dagli inadempimenti denunciati in atti, dall'esistenza di debiti erariali per euro 326.064,80, nonché dall'omesso deposito dei bilanci.
6. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo Controparte_3
, deducendo:
[...]
- Il difetto di notifica del ricorso introduttivo: nello specifico, afferma che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo Pec della CP_3
risultante dal Registro delle Imprese;
deduce che, invece, la notifica a mezzo Email_1
Pec è stata omessa, sebbene la stessa fosse possibile, come sarebbe da evincersi dalla comunicazione Cont della sentenza del 15.01.25 effettuata dal Registro Imprese alla al medesimo indirizzo Pec, a dimostrazione che tale indirizzo era associato alla Società ricorrente;
in ogni caso, lamenta che la notifica non avrebbe potuto perfezionarsi con il deposito del ricorso e del decreto presso la Casa
Comunale, atteso che allo stesso avrebbe dovuto seguire la notifica al legale rappresentante e liquidatore della società, ai sensi dell'art. 145 c.p.c;
- Il difetto di notifica della sentenza del Tribunale di Parma: rappresenta che dell'apertura della Cont liquidazione giudiziale la è venuta a conoscenza soltanto in data 15.01.25, grazie alla citata pec inviata dal Registro Imprese;
Cont
- la natura di impresa agricola di : sul punto, da un lato, lamenta “il difetto di motivazione ed erronea ripartizione dell'onere probatorio”, ed evidenzia che, oltre che dalla denominazione sociale, dall'oggetto, dagli atti della camera di commercio, la natura agricola dell'attività svolta era da desumersi dallo stesso contratto di mutuo prodotto dalla ricorrente;
7. a sostegno della natura agricola dell'attività esercitata deduce, comunque, che: Cont
- “La ha svolto attività agricola dall'inizio della propria attività e fino a quando il compendio immobiliare sul quale veniva svolta la sua attività non è stato oggetto di procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Grossetto con vendita all'asta dello stesso”, a seguito della quale non ha più svolto alcuna attività; Cont
- “La in concreto completava il ciclo biologico del vino, coltivando uva nei propri terreni e vendendo il vino ivi realizzato a soggetti terzi che provvedevano a commercializzarlo”;
- “l'acquirente principale del vino era la società appartenente al medesimo gruppo e Controparte_5
– quest'ultima sì – imprenditore commerciale”; Cont
- “le fatture di acquisto emesse da riguardano esclusivamente fornitori che si occupavano dei vari aspetti del ciclo biologico del vino”;
pagina 3 di 9 Cont
- ha ricevuto dalla Provincia di Grossetto, area sviluppo locale e attività produttive, settore sviluppo rurale un contributo di euro 793.541,90 per “accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”;
- La stessa “aveva i propri vigneti registrati nell'apposito “albo vigneti”, pagava i contributi previsti al
“consorzio tutela Morellino di Scansano” ed era iscritta pressa “Anagrafe regionale delle aziende agricole” della Regione Toscana”;
- “dall'analisi dei bilanci della società degli esercizi 2015, 2016 e 2017 si può osservare come la voce di conto economico “1) ricavi delle vendite e delle prestazioni” sia completamente assorbita dalla voce di nota integrativa “vendita di vino”.
La Reclamante non contesta, invece, la sussistenza degli altri presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
8. Resiste al reclamo deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
9. Il Curatore non costituito, richiesto di riferire su contabilità, bilanci, attivo (mobili, immobili e crediti), passivo (compresa copia dello o degli stati passivi esecutivi), nonché sulle circostanze indicate nel reclamo, ha depositato apposita relazione.
Per quanto d'interesse, il Curatore, relativamente alla natura di impresa agricola della società in liquidazione giudiziaria, conclude per il rigetto del reclamo, rilevando a tal fine unicamente lo svolgimento da parte della debitrice di attività tanto commerciali quanto agricole.
10. Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da
[...]
e il Collegio ha deciso come di Controparte_3 Controparte_1 seguito.
11. Il reclamo è fondato con riferimento alla natura agricola dell'attività esercitata.
12. Non lo è invece rispetto al dedotto difetto di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
13. Quanto a quest'ultimo profilo, si osserva che ai sensi del comma 8, art. 40, CCII, “Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso.”
Dalla lettura della disposizione richiamata si evince che l'applicabilità del processo notificatorio previsto all'art 40 comma 8 CCII prescinde dalle ragioni per cui la notificazione non risulti possibile o non abbia avuto esito positivo, eccetto quando ciò sia dovuto a cause imputabili al destinatario.
pagina 4 di 9 Di conseguenza, a nulla rileva che, nonostante l'indirizzo pec risultasse dalla visura camerale del
09.10.2024, la cancelleria abbia omesso la notifica a mezzo Pec, dal momento che, notiziato dell'esito negativo, il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza conformemente a quanto disposto dalla legge e dal decreto stesso.
Non può poi condividersi il rilievo della reclamante, secondo cui la notifica non si sarebbe perfezionata con il deposito del ricorso e del decreto presso la Casa Comunale, dovendosi invece -in tesi della reclamante- effettuare la notifica al legale rappresentante e liquidatore della società, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
La norma citata, infatti, si limita a prevedere che quando la notifica a cura del ricorrente non può essere compiuta di persona, a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese, la stessa si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese.
Dalla relata di notifica depositata in atti risulta che siffatti adempimenti sono stati tempestivamente eseguiti. Pertanto, la doglianza va rigettata.
14. Con riguardo al difetto di notifica della sentenza del Tribunale è sufficiente rilevare che la Società debitrice e il legale rappresentate hanno proposto tempestivamente reclamo, così sanando -laddove realmente ve ne fossero - qualunque vizio.
15. Come anticipato, il gravame va invece accolto relativamente alla natura agricola della società.
Preliminarmente occorre richiamare, essendo la questione motivo di gravame, quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la quale ha precisato che “ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1,1. fall.; grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, cod. civ. - ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - il corrispondente onere probatorio; quanto invece alla prevalenza dell'attività di commercializzazione rispetto a quella agricola, l'attuale formulazione dell'art. 2135, comma 3, cod. civ., nell'individuare quali attività connesse le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore; dunque, in presenza di un'attività connessa di commercializzazione la natura di impresa agricola non consegue di per sé dallo svolgimento di un
pagina 5 di 9 ciclo biologico di coltivazione collegato con il fondo, ma dal fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo;
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021).
Nel caso di specie, può ritenersi che la ricorrente, oggi reclamata, abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
Essa a tal fine ha evidenziato come l'oggetto sociale inizialmente previsto, sia mutato alla luce delle trasformazioni societarie intervenute, prevendo attività ulteriori rispetto a quella agricola. A riprova di tale circostanza ha prodotto il contratto di mutuo per la concessione della somma di Euro 5.000.000,00
(“utilizzato dalla “Parte Mutuataria” integralmente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato programma di investimenti concernente acquisizione e ristrutturazione dell'Azienda vitivinicola denominata “Tenuta Il Ventaio” in Grosseto Località Ottava Zona e realizzazione di una nuova cantina”), dal quale può dedursi l'esercizio di un'attività commerciale unitamente a quella squisitamente agricola.
Tuttavia, la dimostrazione delle circostanze sopra illustrate, se, da un lato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla creditrice, dall'altro, non esclude la natura agricola della Società debitrice, che anzi emerge dagli atti, come di seguito si espone.
Non vi sono del resto motivi per dubitare che la società debitrice completasse il ciclo biologico del vino, coltivando uva nei propri terreni, (cfr. pag. 2 Relazione del Curatore di seguito riportata per più ampli stralci). E tale circostanza rende, dunque, l'acquisizione della citata azienda vitivinicola e la realizzazione di una cantina compatibile e connessa con l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., nella specie rappresentate dalla coltivazione di uva e successiva vinificazione.
Né può affermarsi che l'esercizio di tali attività in forma di società di capitali confligga con la natura agricola dell'impresa. A tal proposito la suprema corte ha affermato che “Ai fini dell'esenzione dal fallimento di una impresa agricola, è irrilevante l'organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs.
n. 99 del 2004, anche le società di capitali possono esercitare l'impresa agricola, sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un'indagine volta a provare la natura commerciale dell'attività in concreto svolta”.( Sez. 1 - , Ordinanza n. 17343 del 13/07/2017)
Si tratta allora di stabilire, per usare le parole della S.C. nella pronuncia sopra richiamata, “se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore”.
Ritiene il collegio che proprio in questi termini debba essere ricondotta l'attività di commercializzazione di vino.
Preliminarmente si rileva l'assenza di elementi che inducano a ritenere che la Società fosse dedita ad ulteriori attività extra agricole rispetto a quella di commercializzazione di vino, così come deve rilevarsi che la stessa , posta in liquidazione nel 2019, non ha compiuto ulteriori attività CP_3
pagina 6 di 9 d'impresa successivamente al 2017 (ultimo anno per il quale è stato depositato il bilancio d'esercizio), tanto più considerato che nell'estate 2017, i terreni e i frutti pendenti sono stati venduti tramite asta giudiziaria.
Conforta tali conclusioni quanto riferito dal curatore nella propria relazione, laddove si legge che “La fallita ha svolto la propria attività fino a quando il compendio immobiliare ove veniva svolta la sua attività non è stato oggetto di procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Grossetto con vendita all'asta dello stesso (apertura della procedura nell'anno 2016 – chiusura nell'anno 2018 appunto con la vendita all'asta del compendio immobiliare). In data 03/02/2009 era stato stipulato con la un contratto di mutuo presso lo Studio del Dott. Notaio Controparte_6 Persona_1 in Parma Rep. N° 54742 Racc. n° 18691, registrato a Parma il 24.02.2009 al n° 3060 serie 1T, per la somma di Euro 5.000.000,00, da rimborsare entro il 31.01.2029 garantito da ipoteca volontaria sui beni di proprietà della società mutuataria (ora . A seguito dell'impossibilità Controparte_4 CP_3 di rimborsare il mutuo sopra descritto, la società è stata messa in liquidazione e non ha più svolto alcuna attività; infatti in data 26/11/2019 veniva nominato Liquidatore della società il Sig. Pt_2
e l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'anno 2017 (in data 16/01/2019). La fallita,
[...] come attività principale, aveva come obiettivo quello di completare il ciclo biologico del vino, coltivando uva nei propri terreni e vendendo il vino realizzato a soggetti terzi che provvedevano a commercializzarlo. Dalla lettura dei bilanci e dell'ulteriore documentazione acquisita si evidenzia che la crisi della società fosse in atto ormai da diversi anni (…) e che le problematiche finanziarie da tempo avessero raggiunto dei livelli irreversibili, che non hanno permesso di continuare l'attività”.
L'oggetto d'indagine ai fini che qui interessano (ossia se l'attività non agricola sia stata svolta su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola della società reclamante), deve, dunque, concentrarsi sulla documentazione in atti e, nello specifico, sull' ultima documentazione contabile disponibile relativa agli esercizi 2015, 2016 e 2017.
Da detta produzione documentale emerge che la voce del conto economico “ricavi delle vendite” nel triennio in esame è completamente assorbita dalla voce della nota integrativa corrispondente alla vendita di vino.
Sul punto la reclamata osserva che tale affermazione risulterebbe riscontrabile solo con riguardo all'esercizio 2015, poiché per i successivi due esercizi i bilanci indicano più genericamente “vendita di prodotti”, come emergerebbe dalla nota integrativa dell'esercizio 2016.
Tuttavia, non vi sono ragioni per dubitare che tali ricavi siano riconducibili quanto meno in maniera prevalente alla vendita di vino, e che il vino stesso fosse prevalentemente prodotto con uve ottenute dalla coltivazione del fondo della debitrice. A bene vedere, proprio le osservazioni della reclamata, sebbene vergate nel senso opposto, conducono a detta conclusione.
Ci si riferisce in particolare ai costi di produzione indicati dalla reclamata che, per l'anno 2015, ammontano a € 839.594 di cui solo € 96.879 destinati all'acquisto di materie prime: somma pagina 7 di 9 quest'ultima manifestamente insufficiente se in essa fossero ricompresi i costi anche per l'acquisto di uve, tali da generare ricavi come quelli conseguiti nell'esercizio in esame (pari a € 465.022). Ciò è tanto più vero se si considerano i costi di tutti gli altri fattori produttivi normalmente impiegati per la coltivazione, vinificazione e, imbottigliamento del prodotto finale, certamente non economici, quali: fertilizzanti, concimi, pesticidi, insetticidi, mezzi agricoli, prodotti enologici, materiali di confezionamento, ecc.
Se, dunque, per l'anno 2015 l'attività commerciale connessa a quella agricola deve ritenersi effettuata Cont su uve prevalentemente coltivate dalla stessa , allo stesso modo, lo si deve ritenere con riferimento al biennio 2016/2017.
Ed infatti, nell'anno 2016 i ricavi rimangono pressoché invariati rispetto al 2015, e ammontano a €
475.777 (circa € 10.000 superiori rispetto all'esercizio 2015), così come i costi per l'acquisto di materie per € 83.614, (addirittura, sebbene di poco, inferiore rispetto all'esercizio precedente).
Nell'anno 2017, invece, il calo drastico dei ricavi pari a € 313.241(verosimilmente a causa della procedura esecutiva sull'intero compendio immobiliare della società e, dunque, anche sui terreni e i frutti in essi presenti) si accompagna all'altrettanto drastico calo dei costi per l'acquisto di materie, che ammonta a € 5.326, e costituisce circa l'1% dei costi di produzione, che in quell'anno vengono indicati in € 550.755.
16. In conclusione, deve affermarsi che la Società reclamante esercitasse attività agricola e attività connesse riconducibili a quelle di cui al comma 3, art. 2135 c.c.
Conseguentemente, non sussiste in capo alla reclamante la qualifica soggettiva di imprenditore commerciale di cui all'art. 121 CCII.
17. Pertanto, in accoglimento del reclamo in parte qua deve revocarsi la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . Controparte_3
18. L'esito dell'impugnazione implica la condanna del Reclamata alla refusione delle spese del giudizio in favore della reclamante, liquidate come in dispositivo.
19. Seguono gli obblighi informativi di cui all'art. 53, comma 4 CCII come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 114/2024, pubblicata il 23/12/2024, emessa dal Tribunale di Parma nei confronti
[...]
; Controparte_3
II. Visto l'art. 53, comma 4 CCII, dispone che Parte_1
provveda al deposito presso la cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni
[...] mese, 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel periodo, 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata pagina 8 di 9 con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000.
III. condanna ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rifondere Controparte_1 Controparte_3 delle spese di reclamo che si liquidano in euro 5.528 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A. e C.U., come per legge;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il giorno 08/07/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
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