Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 38488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 38488 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. e P. IVA ), quale società di Parte_1 P.IVA_1 gestione del fondo “Cicerone – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso riservato – Comparto Uno – Comparto Tre”, che agisce non in proprio, ma in qualità di gestore del fondo denominato “CICERONE – FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO – COMPARTO UNO” e “CICERONE
– FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO
RISERVATO – COMPARTO DUE”, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.
Francesco Papandrea, presso il cui studio domicilia in Roma, alla via Fulcieri Paulucci de'
Calboli n. 54
ATTORE
E
(C.F. ) nato in [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) nata in [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2
residenti in [...], scala A, int. 6
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
intimava a d lo sfratto per morosità dall'unità Controparte_1 CP_2
immobiliare ad uso abitativo sita in Roma, Piazzale del Caravaggio n. 14, scala D, piano 1° int. 4, identificata catastalmente al foglio 845, particella 74, subalterno 111 concessa in
1
locazione giusta contratto del 01.04.2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma
2 – Aurelio in data 30.04.2013 al n. 1022 serie 3T, originariamente stipulato dalla
[...]
, cui l'odierna intimante è succeduta giusta Parte_2
atto di apporto del 29.09.2015, stante la morosità verificata, a fronte di un canone mensile pattuito in € 810,00 oltre adeguamento Istat, nel pagamento di € 22.871,38 per canoni di locazione e di € 2.582,41 per oneri accessori.
All'udienza di convalida del 23 settembre 2024, il procuratore di parte intimante, dato atto della persistenza ad oggi della morosità come denunciata, ha dato atto che il 18 settembre
2024 l'immobile è stato rilasciato dai conduttori, per cui ha chiesto proseguirsi il giudizio per sola la condanna degli stessi al pagamento dei canoni insoluti e degli oneri accessori.
Disposto il mutamento del rito, previa rinotifica dei precedenti atti di causa agli intimati, verificata l'ottemperanza di parte intimante a quanto disposto, si procedeva a conoscere delle domande proposte secondo il rito locatizio.
Discussa la causa all'udienza del 10 gennaio 2025, si dava lettura del dispositivo della presente sentenza.
2. merito della lite.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali, pur ritualmente vocati sia nella fase di convalida che in quella successiva di merito, non si sono mai costituiti.
La domanda di risoluzione contrattuale svolta dall'attore a motivo dell'intimata morosità è fondata ed accoglibile, per quanto di seguito considerato.
In primis, in relazione alla propria legittimazione, l'attore ha dato prova della catena di diritti che ne ha legittimato il subentro nel contratto di locazione sottoscritto con gli odierni intimati, regolarmente registrato.
Alla data della decisione, il procuratore del locatore precisava che la morosità si attestava sull'importo di € 26.337,58 a titolo di canoni di locazione (22.871,38 + canone dovuto sino al rilascio avvenuto il 18.09.2024 € 3466,20); mentre quello per oneri accessori da prendersi a riferimento per la condanna non muta rispetto all'intimazione, trattandosi di credito che, a differenza del canone, non matura periodicamente e la cui richiesta ulteriore, pertanto, costituisce domanda nuova, come tale non proponibile dall'attore, a pena di inammissibilità, successivamente al mutamento del rito.
Dal canto loro i convenuti, pur ritualmente convenuti anche nel giudizio di risoluzione susseguente alla modifica del rito, non si sono mai costituiti, rinunciando a proporre qualsiasi opposizione alle ragioni addotte dall'attore, per cui non vi sono motivi che ostino al pieno accoglimento della domanda come formulata.
2 R.G. 38488/2024
Ne consegue che deve dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, pur dovendosi dichiarare la cessata materia del contendere in merito alla domanda di rilascio, già avvenuta spontaneamente.
Per l'effetto, va disposta la condanna dei conduttori in solido al pagamento della morosità maturata al momento del rilascio per canoni ed oneri accessori, oltre interessi di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal
D.M. 147/22 per lo scaglione fino ad € 52.000,00, in riferimento alle voci di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accoglie per quanto di ragione le domande svolte da i danni di Parte_1
d e, per l'effetto: Controparte_1 CP_2
➢ dichiara risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Roma, Piazzale del Caravaggio n. 14, scala D, piano 1° int. 4, identificata catastalmente al foglio 845, particella 74, subalterno 111 stipulato il 01.04.2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 2 – Aurelio in data 30.04.2013 al n. 1022 serie 3T;
➢ dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio;
➢ ancora per l'effetto, condanna d in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, a pagare a 'importo di € 26.337,58 a titolo Parte_1
di canoni di locazione impagati al momento del rilascio avvenuto il 18.09.2024, oltre interessi legali dalle singole maturazioni al saldo e di € 2.582,41 per oneri accessori, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
➢ condanna d in solido tra loro a rifondere Controparte_1 CP_2
a le spese legali, che liquida in € 4.217,00 per Parte_1
compensi di procuratore ed € 202,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.
Roma lì 10 gennaio 2025
Il GOP – Giudice unico
Roberto Valentino
3