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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1117
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 1117/2024 promosso da:
+1 Parte_1 con l'Avv. D'ALESSANDRIS ALESSANDRO
RICORRENTE contro
+ 1 Controparte_1 con l'Avv. GIACINO EDOARDO
RESISTENTE
Il Giudice Dott.ssa Camilla Fin,
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
e hanno proposto ricorso ex art. 700 Parte_1 Parte_2
c.p.c. chiedendo che venga ordinata ai sig.ri Controparte_1
e l'immediata riduzione in pristino
[...] Parte_3 delle opere realizzate sugli immobili siti in Bardolino (VR) e meglio identificati in atti, e, più precisamente, che i medesimi vengano condannati a installare la caldaia sulla parete nord del mapp.
1935 sub 13, al fine di consentire l'allaccio delle condutture di gas, corrente e acqua da parte dei resistenti, e a ripristinare le condutture di luce acqua e gas nella proprietà identificata al mapp. 1935 sub 6, con allaccio ai contatori.
A sostegno della propria richiesta, i ricorrenti hanno dedotto: a) di avere appurato, nel mese di febbraio 2024, che era stata rimossa
Pagina 1 la caldaia presente nel sub 13, in proprietà dei resistenti, e che erano state interrotte le tubature di corrente, acqua e gas passanti nella stessa parete della caldaia all'interno del sub 6; d) che tali opere avevano impedito l'allacciamento alla caldaia e ai contatori delle tubature presenti nelle loro proprietà; e) che la rimozione della caldaia e delle tubature sarebbe imputabile ai sig.ri , in quanto unici proprietari – a far data Controparte_2 dal luglio 2023 – dell'immobile sub 13; f) che detta condotta è da ritenersi illegittima, in quanto il locale sub 13 sarebbe stato asservito, per destinazione del padre di famiglia, all'utilità dei subb 2, 4, 8, 9, 10, in qualità di volume destinato a contenere gli impianti tecnici dell'intero fabbricato;
g) che sussisterebbe il periculum in mora, consistente nella inutilizzabilità dell'unità abitativa della sig.ra e del negozio di e nel Parte_1 Parte_2 pericolo di scoppio e di allagamento dei locali,
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1
, chiedendo, in via preliminare, che il ricorso Parte_3 venga dichiarato inammissibile per difetto di residualità rispetto all'azione di danno temuto, e nel merito, che lo stesso venga rigettato. In particolare, i resistenti hanno contestato, quanto al fumus, la sussistenza della servitù, siccome descritta da controparte, e, quanto al periculum in mora, la circostanza che i ricorrenti non possano approvvigionarsi altrove di acqua, luce o gas e che sussista, allo stato, un pericolo di scoppi o allagamenti.
La causa è stata istruita a mezzo di c.t.u., con la quale è stato demandato all'arch. di appurare se possa Persona_1 ritenersi sussistente la servitù siccome descritta da parte ricorrente;
in caso di risposta affermativa, se l'interruzione delle condutture sia stata determinata dai lavori compiuti da parte resistente;
se sussista il pericolo di scoppio e di allagamento allegato dai ricorrenti;
quali siano le opere che parte resistente dovrebbe eventualmente effettuare per ovviare al pericolo lamentato. Con successiva integrazione, è stato richiesto all'arch.
di stabilire se esista, nell'attuale situazione di fatto, la Per_1
Pagina 2 possibilità per i ricorrenti di approvvigionarsi in modo stabile e continuativo di acqua, luce e gas.
Ciò detto, il ricorso va rigettato per assenza del presupposto periculum in mora.
Dalla c.t.u. esperita in corso di causa – i cui esiti questo Giudice ritiene di condividere, essendo stata la stessa logicamente e compiutamente motivata – è emerso, per un verso, che il pericolo di scoppio, allegato dai ricorrenti, non sussiste, poiché la caldaia
è stata rimossa dai luoghi di causa (cfr. c.t.u. p. 20 della relazione peritale), e, per altro verso, che, nella attuale situazione di fatto, vi
è per i ricorrenti la possibilità di approvvigionarsi in modo stabile e continuativo di acqua, luce e gas, essendo stati predisposti in loco contatori e i relativi impianti (cfr. relazione integrativa).
Va nondimeno rilevato che, alla luce degli accertamenti (di tipo non invasivo) che il consulente ha potuto compiere sui luoghi di causa, la collocazione delle tubature può indurre a reputare sussistente l'esistenza di una servitù di conduttura (cfr. p. 19 della relazione peritale). Ora, sebbene non vi sia certezza in ordine al soggetto che ha provveduto a interrompere le tubature medesime, può nondimeno ragionevolmente ritenersi che la caldaia sia stata asportata dai resistenti (cfr. Controparte_2 anche quanto rilevato a p. 19 della perizia), in quanto attuali proprietari del locale.
L'accertamento di un – sebbene parziale – fumus dell'azione promossa giustifica una compensazione totale delle spese relative alla c.t.u. e una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di un terzo, con condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore di parte resistente, dei residui due terzi, liquidati come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore indeterminato del giudizio e dell'attività svolta
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Pagina 3 Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente i residui due terzi, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Compensa tra le parti le spese dell'espletata c.t.u.
Verona, 06/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 1117/2024 promosso da:
+1 Parte_1 con l'Avv. D'ALESSANDRIS ALESSANDRO
RICORRENTE contro
+ 1 Controparte_1 con l'Avv. GIACINO EDOARDO
RESISTENTE
Il Giudice Dott.ssa Camilla Fin,
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
e hanno proposto ricorso ex art. 700 Parte_1 Parte_2
c.p.c. chiedendo che venga ordinata ai sig.ri Controparte_1
e l'immediata riduzione in pristino
[...] Parte_3 delle opere realizzate sugli immobili siti in Bardolino (VR) e meglio identificati in atti, e, più precisamente, che i medesimi vengano condannati a installare la caldaia sulla parete nord del mapp.
1935 sub 13, al fine di consentire l'allaccio delle condutture di gas, corrente e acqua da parte dei resistenti, e a ripristinare le condutture di luce acqua e gas nella proprietà identificata al mapp. 1935 sub 6, con allaccio ai contatori.
A sostegno della propria richiesta, i ricorrenti hanno dedotto: a) di avere appurato, nel mese di febbraio 2024, che era stata rimossa
Pagina 1 la caldaia presente nel sub 13, in proprietà dei resistenti, e che erano state interrotte le tubature di corrente, acqua e gas passanti nella stessa parete della caldaia all'interno del sub 6; d) che tali opere avevano impedito l'allacciamento alla caldaia e ai contatori delle tubature presenti nelle loro proprietà; e) che la rimozione della caldaia e delle tubature sarebbe imputabile ai sig.ri , in quanto unici proprietari – a far data Controparte_2 dal luglio 2023 – dell'immobile sub 13; f) che detta condotta è da ritenersi illegittima, in quanto il locale sub 13 sarebbe stato asservito, per destinazione del padre di famiglia, all'utilità dei subb 2, 4, 8, 9, 10, in qualità di volume destinato a contenere gli impianti tecnici dell'intero fabbricato;
g) che sussisterebbe il periculum in mora, consistente nella inutilizzabilità dell'unità abitativa della sig.ra e del negozio di e nel Parte_1 Parte_2 pericolo di scoppio e di allagamento dei locali,
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1
, chiedendo, in via preliminare, che il ricorso Parte_3 venga dichiarato inammissibile per difetto di residualità rispetto all'azione di danno temuto, e nel merito, che lo stesso venga rigettato. In particolare, i resistenti hanno contestato, quanto al fumus, la sussistenza della servitù, siccome descritta da controparte, e, quanto al periculum in mora, la circostanza che i ricorrenti non possano approvvigionarsi altrove di acqua, luce o gas e che sussista, allo stato, un pericolo di scoppi o allagamenti.
La causa è stata istruita a mezzo di c.t.u., con la quale è stato demandato all'arch. di appurare se possa Persona_1 ritenersi sussistente la servitù siccome descritta da parte ricorrente;
in caso di risposta affermativa, se l'interruzione delle condutture sia stata determinata dai lavori compiuti da parte resistente;
se sussista il pericolo di scoppio e di allagamento allegato dai ricorrenti;
quali siano le opere che parte resistente dovrebbe eventualmente effettuare per ovviare al pericolo lamentato. Con successiva integrazione, è stato richiesto all'arch.
di stabilire se esista, nell'attuale situazione di fatto, la Per_1
Pagina 2 possibilità per i ricorrenti di approvvigionarsi in modo stabile e continuativo di acqua, luce e gas.
Ciò detto, il ricorso va rigettato per assenza del presupposto periculum in mora.
Dalla c.t.u. esperita in corso di causa – i cui esiti questo Giudice ritiene di condividere, essendo stata la stessa logicamente e compiutamente motivata – è emerso, per un verso, che il pericolo di scoppio, allegato dai ricorrenti, non sussiste, poiché la caldaia
è stata rimossa dai luoghi di causa (cfr. c.t.u. p. 20 della relazione peritale), e, per altro verso, che, nella attuale situazione di fatto, vi
è per i ricorrenti la possibilità di approvvigionarsi in modo stabile e continuativo di acqua, luce e gas, essendo stati predisposti in loco contatori e i relativi impianti (cfr. relazione integrativa).
Va nondimeno rilevato che, alla luce degli accertamenti (di tipo non invasivo) che il consulente ha potuto compiere sui luoghi di causa, la collocazione delle tubature può indurre a reputare sussistente l'esistenza di una servitù di conduttura (cfr. p. 19 della relazione peritale). Ora, sebbene non vi sia certezza in ordine al soggetto che ha provveduto a interrompere le tubature medesime, può nondimeno ragionevolmente ritenersi che la caldaia sia stata asportata dai resistenti (cfr. Controparte_2 anche quanto rilevato a p. 19 della perizia), in quanto attuali proprietari del locale.
L'accertamento di un – sebbene parziale – fumus dell'azione promossa giustifica una compensazione totale delle spese relative alla c.t.u. e una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di un terzo, con condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore di parte resistente, dei residui due terzi, liquidati come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore indeterminato del giudizio e dell'attività svolta
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Pagina 3 Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente i residui due terzi, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Compensa tra le parti le spese dell'espletata c.t.u.
Verona, 06/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Pagina 4