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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9557 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50141/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 50141/2020
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 09:51 innanzi alla dott.ssa UC NI, sono comparsi:
per parte appellante è presente l'avv. Claudio De NU.
Il Giudice invita la parte presente a discutere la causa.
L'avv. De NU si riporta a tutti gli atti e alle conclusioni ivi rassegnate con distrazione delle spese di lite in suo favore.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento della parte dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c.
dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa UC NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice UC
NI e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
1 nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 13768/2020 del Giudice di Pace di Roma, iscritto al Nrg. 50141/2020. promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Parte_1 C.F._1
NU presso il cui studio in Roma, Via Teulada n. 38/A, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso in appello
– appellante– contro
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
-appellata contumace–
oggetto: appello avverso la Sentenza n. 13768/2020 pubblicata in data 01.09.2020 non notificata emessa dal Giudice di Pace di Roma Dott.ssa nel procedimento Nrg. Parte_2
24162/2020 avente ad oggetto l'opposizione al decreto di sospensione patente conclusioni: l'appellante, unica parte costituita, ha concluso come da verbale di udienza del
25.06.2025, riportandosi integralmente al proprio ricorso in appello ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con l'odierno appello chiedeva la riforma totale della sentenza n. Parte_1
13768/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 29.07.20220 e pubblicata in data
01.09.2020 avente ad oggetto l'opposizione al decreto di sospensione patente a fronte della contestata violazione dell'art 186 comma 1 del C.d.S (guida in stato di ebbrezza – tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l e non superiore a 1,5 g/l.), deducendo i motivi di seguito titolati:
- tardiva notifica del decreto di sospensione della patente di guida con conseguente illegittimità del provvedimento in esame;
- violazione della normativa in materia di sospensione della patente di guida in via cautelare con conseguente illegittimità del provvedimento.
2. La , ancorché ritualmente evocata, rimaneva contumace. Controparte_2
3. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, all'odierna udienza fissata per la discussione ai sensi dell'art. 437del c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, si osserva che l'appello è ammissibile.
Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 – l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso.
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione,
2 sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
Nel caso di specie, la sentenza n. 13768/2020 è stata pubblicata in data 01.09.2020; l'appello è stato proposto con ricorso depositato in data 02.10.2020, quindi entro il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., pertanto, l'appello in esame deve considerarsi ammissibile.
6. Ciò posto, è opportuno chiarire il quadro normativo e il modulo procedimentale di riferimento.
L'art. 222 del Codice della Strada (d'ora innanzi “c.d.s.”) disciplina le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali, quali la sospensione e la revoca della patente e gli artt. 223 e 224 fissano le modalità per dare concreta attuazione alle sanzioni stesse.
In particolare, ai sensi dell'art. 223 c.d.s. l'agente o l'organo accertatore della violazione trasmette il rapporto entro dieci giorni, insieme alla patente ritirata, alla Prefettura del luogo della commessa violazione, che dispone la sospensione provvisoria della patente di guida per un periodo non superiore al limite massimo di un anno, come fissato dalla norma.
La sospensione, dunque, svolge una funzione differente rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 187 c.d.s., che compete esclusivamente al giudice penale che accerti in via definitiva la responsabilità dell'indagato.
Il richiamo della suddetta norma, dunque, non si attaglia al caso di specie, che riguarda esclusivamente l'applicazione della misura cautelare della sospensione e non già la sanzione amministrativa accessoria.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. II
10.08.2006, n. 18124; Cass. civ. Sez. II 26.09.2007, n. 19973; Cass. civ. 15.12.2016, n. 25870; Cass. civ. Sez. VI-II ordinanza 27.06.2017, n. 16051), la sospensione cautelare della patente e la omonima sanzione accessoria assolvono a finalità differenti e restano misure distinte;
la prima costituisce il mezzo tramite il quale la BL IS (la competenza è esclusivamente dell'autorità amministrativa) previene un pericolo correlato alla circolazione da parte di un soggetto che potrebbe avere commesso determinate violazioni al codice della strada intrinsecamente pericolose e sintomatiche di una potenziale inidoneità alla conduzione, da verificare nelle opportune sedi - tanto che, per l'applicazione della stessa, non
è necessario che sia intervenuta una decisione giudiziaria sulla commissione dell'illecito -; la seconda, disposta dall'Autorità Giudiziaria in relazione all'accertamento del reato, ovvero dalla autorità amministrativa se il reato è estinto, presenta un contenuto puramente afflittivo.
Più specificamente, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare: “Per quanto riguarda, in particolare, il provvedimento di sospensione della patente di guida ex art. 223 del codice della strada, si
è chiarito che lo stesso ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire
3 nell'immediato prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri ..... Proprio in considerazione della finalità cautelare del provvedimento di sospensione o di revoca della patente ex art.
223 codice della strada, questa Corte, dopo aver rilevato che la citata disposizione, nel prevedere che il
Prefetto possa adottare la sospensione provvisoria della patente di guida, richiede, ai fini della emissione di tale provvedimento, la sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità", ha affermato che in sede di opposizione si impone la valutazione in ordine alla presenza, nel caso di specie, di detti presupposti, cui il giudice del merito non può sottrarsi, limitando il proprio esame alla regolarità formale della misura adottata” (Cass., 6 settembre 2004, n. 17972).
In considerazione della previsione normativa ora richiamata, si è inoltre chiarito che il controllo sul provvedimento di sospensione non può essere contenuto nella verifica circa la presenza del fumus, ma richiede la concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali (Cass., 23 ottobre 2003, n. 15906; Cass., n.
17972 del 2004, cit.). Del resto, si è osservato, il provvedimento provvisorio, proprio perché necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del giudice penale o dello stesso Prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), conserva una sua autonomia sul piano della finalità in quanto volto a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo al conducente che si è reso responsabile di alcuni reati inerenti alla circolazione di continuare nella guida ritenuta potenzialmente pericolosa. Si giustifica, conseguentemente, in tal modo la necessità di una altrettanta autonoma valutazione sulla presenza dei richiamati presupposti (così si è espressa
Cass. civ. Sez. I 28.08.2006, n. 18617).
La sospensione cautelare non è dunque, in questo caso, l'omonima sanzione accessoria disposta all'esito dell'accertamento funditus della responsabilità da parte del Giudice competente all'applicazione della sanzione principale (in questo caso, il Giudice penale, trattandosi di reato), ma rappresenta una misura amministrativa che, in presenza di elementi di responsabilità a carico di taluno in ragione della commissione di un reato correlato alla guida, non vuole ancora punirlo ma è finalizzata ad impedire che l'indiziato possa continuare a porre in essere ulteriori condotte di guida pericolose (cfr., Cass. civ. Sez. II, 14.12.2007, n.
26316).
Da ciò deriva in primo luogo che il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità, rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 C.d.S e tale diversità si manifesta anche per il fatto che la misura in questione non è condizionata all'inizio o alla procedibilità dell'azione penale
(vedasi, al riguardo, Cass. civ. Sez. I 12.12.2007, n. 26017) e altresì che il carattere amministrativo e cautelare di tale misura, volta alla tutela immediata della incolumità pubblica, non consente di attribuire rilevanza ai limiti di lettura ed utilizzabilità degli atti dell'indagine penale che assolvono alla funzione di garanzia nell'ambito della eterogenea sede processuale penale ove si discute della sussistenza o meno della penale responsabilità e della
4 applicazione delle conseguenze sanzionatorie (cfr. Corte costituzionale n. 167, 168 e 169 del
1998). Nell'ambito amministrativo si deve invece valutare la ricorrenza del fumus e del periculum, evidentemente rapportandosi al momento di adozione della misura cautelare.
6.1 E' lo stesso art. 223 c.d.s. a prevedere che, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, il Prefetto dispone la sospensione della patente e, secondo uniforme orientamento giurisprudenziale, come già si è detto, il provvedimento di sospensione della patente di guida ex art. 223 c.d.s. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri (vedasi, la già citata Cass. civ. n. 18617/2006 e Cass. civ. Sez. II, ordinanza 05.10.2020, n. 21266 ove si è affermato che “in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n.
285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico
e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità”).
7. Venendo all'esame del merito, il motivo di appello circa l'errore commesso dal Giudice di prime cure nel considerare tempestiva la notifica del decreto di sospensione della patente di guida è infondato.
Anche se l'art. 223, a differenza dell'art. 218 Cds, non prevede uno specifico termine da osservare a pena di decadenza per l'emissione del relativo provvedimento da parte del
Prefetto, le SS.UU. della Cassazione con sentenza n.13226/2007, dopo aver ribadito la necessità dell'adozione del provvedimento ai fini della sua legittimità entro un lasso di tempo ragionevole, così da consentire una giustificazione della sua funzione cautelare, rilevano che lo stesso art. 2 della L. 241/1990 considera normale per l'adozione di una determinazione da parte della P.A., il temine di 90 giorni, sì da poter concludere che se disposto oltre detto termine, il provvedimento di sospensione della patente da parte del Prefetto è illegittimo (da ultimo Cass. civ. 17999/2021 “in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa”).
A ciò si aggiunge che il suddetto termine non è soggetto alla sospensione emergenziale disciplinata dall'art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020 (decreto Cura-Italia, che ha previsto una sospensione ex lege del decorso dei termini, procedimentali, endo-procedimentali, finali ed esecutivi riguardanti lo svolgimento di qualunque “procedimento amministrativo”, che
5 sarebbero stati destinati a decorrere nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio
(termine finale della sospensione così prorogato dall'art. 37 del dl 23/2020), per cui la data finale di tutti i termini è posticipata di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.
Tale esclusione si giustifica in quanto dalla “sospensione” operata dalla normativa in esame risultano essere stati “espressamente esclusi” i termini dei procedimenti cautelari, tra cui rientra anche il provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida per superamento dei limiti di legge (alcoltest) come sovra detto.
Fatte queste premesse, nel caso in esame risulta che dal giorno dell'accertamento a carico dell'odierno appellante, avvenuto in data 16.02.2020, al giorno della notifica del decreto di sospensione della patente datato 05.03.2020 (effettuata a mani in quanto l'appellante si è recato personalmente presso gli uffici della Prefettura di Roma), avvenuta in data 09.06.2020, sono decorsi 114 giorni in luogo dei 90 sovra indicati.
Sebbene parte appellante abbia avuto contezza dell'esistenza del provvedimento di sospensione solo perché recatosi presso gli Uffici competenti, comunque il decreto di sospensione è stato adottato dal Prefetto in data 05.03.2020 (a distanza di soli 18 giorni dalla accertata violazione) e la notifica dello stesso è avvenuta il 09.06.2020 (a distanza di circa quattro mesi dall'accertamento della violazione).
Ebbene, dalle circostanze di fatto sovra evidenziate (data di adozione del provvedimento da parte del Prefetto e data di notifica dello stesso) non si ritiene che sia decorso un periodo tempo tale da vanificare le esigenze di immediatezza e prevenzione, trattandosi di circa quattro mesi in luogo dei tre mesi previsti dall'art. 2 della L 241/1990.
9. Con riferimento all'ulteriore motivo di appello, il ritiene che alla violazione Pt_1 dell'art. 186, comma secondo lett. b), C.d.S., consistente nella guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza e costituente fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi del comma 9 della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g per litro, mentre nei casi di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico non superiore a
1,50 g/l, la sospensione della patente non potrebbe quindi essere disposta, come nel caso di specie ove il tasso alcolemico riscontrato all'odierno appellante non superava la soglia di 1,5
g/l.
Ciò precisato, è maturata nella giurisprudenza di legittimità l'opinione che (Cass. civ.
2430/2025) “- la sospensione della patente di guida ex art. 186 c.d.s. consegue a titolo di sanzione accessoria del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. b dello stesso articolo, ed è disposta dal giudice penale (anche se applicata in concreto dal prefetto); - la sospensione cautelare
e provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223 comma 1 c.d.s. - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - che è
l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa;
- la sospensione cautelare e provvisoria prevista dall'art. 223 comma 1 c.d.s. può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato (compresa, quindi, l'ipotesi di reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b c.d.s., per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), purché
6 tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole;
- un'autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente, è quella prevista dall'art. 186 comma 9 c.d.s., che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta all'accertamento”.
Nel caso di specie, il Prefetto ha disposto la sospensione cautelare e provvisoria per la durata di mesi sei della patente di guida del ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. Pt_1
186, comma 2 lett. b c.d.s. e 223 comma 1 c.d.s., prescrivendo la visita medica del ai Pt_1 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 186, comma 8 e 119, comma 4 c.d.s con sospensione altresì della patente di guida, ai sensi dell'art. 128, comma 2, c.d.s, fino al superamento degli accertamenti sanitari con esito favorevole.
Pertanto, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei come indicata nel decreto prefettizio, in ogni caso la patente di guida è rimasta sospesa fino all'accertamento sanitario con esito favorevole.
Ebbene, in applicazione dei citati principi giurisprudenziali, si ritiene legittimo il provvedimento adottato dal Prefetto in quanto anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato (compresa, quindi, l'ipotesi di reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b c.d.s., per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), può essere disposta la sospensione cautelare e provvisoria ai sensi dell'art. 223 comma 1 c.d.s., purché adottata in termini ragionevoli, come accaduto nel caso in esame.
Sul punto, si richiama quanto sovra motivato circa l'adozione del decreto in esame in termini ragionevoli.
A nulla rileva il richiamo di parte appellante all'art. 186, comma 9, c.d.s. in quanto il decreto prefettizio opposto non è stato adottato sulla base di detta previsione normativa ma sulla base dell'art. 223 comma 1 c.d.s.
Infatti, la sospensione della patente di guida è stata disposta per la durata di mesi sei, prevedendo in aggiunta la prescrizione della visita medica ai sensi dall'art. 186, comma 8, e
119 comma 4 c.d.s. In tal caso, come previsto dall'art. 128, comma 2, c.d.s., la patente di guida rimane altresì sospesa fino all'esito favorevole degli accertamenti sanitari.
9. Conclusivamente, benché il decreto di sospensione abbia esaurito i suoi effetti temporali, deve darsi atto della sua legittimità.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
10. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della . CP_2
Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questo Tribunale: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M
7 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 13768/2020, disattesa ogni diversa
[...] richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Nulla sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del Parte_1 contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 25.06.2025
Il Giudice
UC NI
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Annamaria Ciamarra
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 50141/2020
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 09:51 innanzi alla dott.ssa UC NI, sono comparsi:
per parte appellante è presente l'avv. Claudio De NU.
Il Giudice invita la parte presente a discutere la causa.
L'avv. De NU si riporta a tutti gli atti e alle conclusioni ivi rassegnate con distrazione delle spese di lite in suo favore.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento della parte dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c.
dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa UC NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice UC
NI e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
1 nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 13768/2020 del Giudice di Pace di Roma, iscritto al Nrg. 50141/2020. promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Parte_1 C.F._1
NU presso il cui studio in Roma, Via Teulada n. 38/A, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso in appello
– appellante– contro
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
-appellata contumace–
oggetto: appello avverso la Sentenza n. 13768/2020 pubblicata in data 01.09.2020 non notificata emessa dal Giudice di Pace di Roma Dott.ssa nel procedimento Nrg. Parte_2
24162/2020 avente ad oggetto l'opposizione al decreto di sospensione patente conclusioni: l'appellante, unica parte costituita, ha concluso come da verbale di udienza del
25.06.2025, riportandosi integralmente al proprio ricorso in appello ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con l'odierno appello chiedeva la riforma totale della sentenza n. Parte_1
13768/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 29.07.20220 e pubblicata in data
01.09.2020 avente ad oggetto l'opposizione al decreto di sospensione patente a fronte della contestata violazione dell'art 186 comma 1 del C.d.S (guida in stato di ebbrezza – tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l e non superiore a 1,5 g/l.), deducendo i motivi di seguito titolati:
- tardiva notifica del decreto di sospensione della patente di guida con conseguente illegittimità del provvedimento in esame;
- violazione della normativa in materia di sospensione della patente di guida in via cautelare con conseguente illegittimità del provvedimento.
2. La , ancorché ritualmente evocata, rimaneva contumace. Controparte_2
3. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, all'odierna udienza fissata per la discussione ai sensi dell'art. 437del c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, si osserva che l'appello è ammissibile.
Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 – l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso.
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione,
2 sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
Nel caso di specie, la sentenza n. 13768/2020 è stata pubblicata in data 01.09.2020; l'appello è stato proposto con ricorso depositato in data 02.10.2020, quindi entro il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., pertanto, l'appello in esame deve considerarsi ammissibile.
6. Ciò posto, è opportuno chiarire il quadro normativo e il modulo procedimentale di riferimento.
L'art. 222 del Codice della Strada (d'ora innanzi “c.d.s.”) disciplina le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali, quali la sospensione e la revoca della patente e gli artt. 223 e 224 fissano le modalità per dare concreta attuazione alle sanzioni stesse.
In particolare, ai sensi dell'art. 223 c.d.s. l'agente o l'organo accertatore della violazione trasmette il rapporto entro dieci giorni, insieme alla patente ritirata, alla Prefettura del luogo della commessa violazione, che dispone la sospensione provvisoria della patente di guida per un periodo non superiore al limite massimo di un anno, come fissato dalla norma.
La sospensione, dunque, svolge una funzione differente rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 187 c.d.s., che compete esclusivamente al giudice penale che accerti in via definitiva la responsabilità dell'indagato.
Il richiamo della suddetta norma, dunque, non si attaglia al caso di specie, che riguarda esclusivamente l'applicazione della misura cautelare della sospensione e non già la sanzione amministrativa accessoria.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. II
10.08.2006, n. 18124; Cass. civ. Sez. II 26.09.2007, n. 19973; Cass. civ. 15.12.2016, n. 25870; Cass. civ. Sez. VI-II ordinanza 27.06.2017, n. 16051), la sospensione cautelare della patente e la omonima sanzione accessoria assolvono a finalità differenti e restano misure distinte;
la prima costituisce il mezzo tramite il quale la BL IS (la competenza è esclusivamente dell'autorità amministrativa) previene un pericolo correlato alla circolazione da parte di un soggetto che potrebbe avere commesso determinate violazioni al codice della strada intrinsecamente pericolose e sintomatiche di una potenziale inidoneità alla conduzione, da verificare nelle opportune sedi - tanto che, per l'applicazione della stessa, non
è necessario che sia intervenuta una decisione giudiziaria sulla commissione dell'illecito -; la seconda, disposta dall'Autorità Giudiziaria in relazione all'accertamento del reato, ovvero dalla autorità amministrativa se il reato è estinto, presenta un contenuto puramente afflittivo.
Più specificamente, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare: “Per quanto riguarda, in particolare, il provvedimento di sospensione della patente di guida ex art. 223 del codice della strada, si
è chiarito che lo stesso ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire
3 nell'immediato prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri ..... Proprio in considerazione della finalità cautelare del provvedimento di sospensione o di revoca della patente ex art.
223 codice della strada, questa Corte, dopo aver rilevato che la citata disposizione, nel prevedere che il
Prefetto possa adottare la sospensione provvisoria della patente di guida, richiede, ai fini della emissione di tale provvedimento, la sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità", ha affermato che in sede di opposizione si impone la valutazione in ordine alla presenza, nel caso di specie, di detti presupposti, cui il giudice del merito non può sottrarsi, limitando il proprio esame alla regolarità formale della misura adottata” (Cass., 6 settembre 2004, n. 17972).
In considerazione della previsione normativa ora richiamata, si è inoltre chiarito che il controllo sul provvedimento di sospensione non può essere contenuto nella verifica circa la presenza del fumus, ma richiede la concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali (Cass., 23 ottobre 2003, n. 15906; Cass., n.
17972 del 2004, cit.). Del resto, si è osservato, il provvedimento provvisorio, proprio perché necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del giudice penale o dello stesso Prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), conserva una sua autonomia sul piano della finalità in quanto volto a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo al conducente che si è reso responsabile di alcuni reati inerenti alla circolazione di continuare nella guida ritenuta potenzialmente pericolosa. Si giustifica, conseguentemente, in tal modo la necessità di una altrettanta autonoma valutazione sulla presenza dei richiamati presupposti (così si è espressa
Cass. civ. Sez. I 28.08.2006, n. 18617).
La sospensione cautelare non è dunque, in questo caso, l'omonima sanzione accessoria disposta all'esito dell'accertamento funditus della responsabilità da parte del Giudice competente all'applicazione della sanzione principale (in questo caso, il Giudice penale, trattandosi di reato), ma rappresenta una misura amministrativa che, in presenza di elementi di responsabilità a carico di taluno in ragione della commissione di un reato correlato alla guida, non vuole ancora punirlo ma è finalizzata ad impedire che l'indiziato possa continuare a porre in essere ulteriori condotte di guida pericolose (cfr., Cass. civ. Sez. II, 14.12.2007, n.
26316).
Da ciò deriva in primo luogo che il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità, rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 C.d.S e tale diversità si manifesta anche per il fatto che la misura in questione non è condizionata all'inizio o alla procedibilità dell'azione penale
(vedasi, al riguardo, Cass. civ. Sez. I 12.12.2007, n. 26017) e altresì che il carattere amministrativo e cautelare di tale misura, volta alla tutela immediata della incolumità pubblica, non consente di attribuire rilevanza ai limiti di lettura ed utilizzabilità degli atti dell'indagine penale che assolvono alla funzione di garanzia nell'ambito della eterogenea sede processuale penale ove si discute della sussistenza o meno della penale responsabilità e della
4 applicazione delle conseguenze sanzionatorie (cfr. Corte costituzionale n. 167, 168 e 169 del
1998). Nell'ambito amministrativo si deve invece valutare la ricorrenza del fumus e del periculum, evidentemente rapportandosi al momento di adozione della misura cautelare.
6.1 E' lo stesso art. 223 c.d.s. a prevedere che, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, il Prefetto dispone la sospensione della patente e, secondo uniforme orientamento giurisprudenziale, come già si è detto, il provvedimento di sospensione della patente di guida ex art. 223 c.d.s. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri (vedasi, la già citata Cass. civ. n. 18617/2006 e Cass. civ. Sez. II, ordinanza 05.10.2020, n. 21266 ove si è affermato che “in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n.
285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico
e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità”).
7. Venendo all'esame del merito, il motivo di appello circa l'errore commesso dal Giudice di prime cure nel considerare tempestiva la notifica del decreto di sospensione della patente di guida è infondato.
Anche se l'art. 223, a differenza dell'art. 218 Cds, non prevede uno specifico termine da osservare a pena di decadenza per l'emissione del relativo provvedimento da parte del
Prefetto, le SS.UU. della Cassazione con sentenza n.13226/2007, dopo aver ribadito la necessità dell'adozione del provvedimento ai fini della sua legittimità entro un lasso di tempo ragionevole, così da consentire una giustificazione della sua funzione cautelare, rilevano che lo stesso art. 2 della L. 241/1990 considera normale per l'adozione di una determinazione da parte della P.A., il temine di 90 giorni, sì da poter concludere che se disposto oltre detto termine, il provvedimento di sospensione della patente da parte del Prefetto è illegittimo (da ultimo Cass. civ. 17999/2021 “in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa”).
A ciò si aggiunge che il suddetto termine non è soggetto alla sospensione emergenziale disciplinata dall'art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020 (decreto Cura-Italia, che ha previsto una sospensione ex lege del decorso dei termini, procedimentali, endo-procedimentali, finali ed esecutivi riguardanti lo svolgimento di qualunque “procedimento amministrativo”, che
5 sarebbero stati destinati a decorrere nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio
(termine finale della sospensione così prorogato dall'art. 37 del dl 23/2020), per cui la data finale di tutti i termini è posticipata di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.
Tale esclusione si giustifica in quanto dalla “sospensione” operata dalla normativa in esame risultano essere stati “espressamente esclusi” i termini dei procedimenti cautelari, tra cui rientra anche il provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida per superamento dei limiti di legge (alcoltest) come sovra detto.
Fatte queste premesse, nel caso in esame risulta che dal giorno dell'accertamento a carico dell'odierno appellante, avvenuto in data 16.02.2020, al giorno della notifica del decreto di sospensione della patente datato 05.03.2020 (effettuata a mani in quanto l'appellante si è recato personalmente presso gli uffici della Prefettura di Roma), avvenuta in data 09.06.2020, sono decorsi 114 giorni in luogo dei 90 sovra indicati.
Sebbene parte appellante abbia avuto contezza dell'esistenza del provvedimento di sospensione solo perché recatosi presso gli Uffici competenti, comunque il decreto di sospensione è stato adottato dal Prefetto in data 05.03.2020 (a distanza di soli 18 giorni dalla accertata violazione) e la notifica dello stesso è avvenuta il 09.06.2020 (a distanza di circa quattro mesi dall'accertamento della violazione).
Ebbene, dalle circostanze di fatto sovra evidenziate (data di adozione del provvedimento da parte del Prefetto e data di notifica dello stesso) non si ritiene che sia decorso un periodo tempo tale da vanificare le esigenze di immediatezza e prevenzione, trattandosi di circa quattro mesi in luogo dei tre mesi previsti dall'art. 2 della L 241/1990.
9. Con riferimento all'ulteriore motivo di appello, il ritiene che alla violazione Pt_1 dell'art. 186, comma secondo lett. b), C.d.S., consistente nella guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza e costituente fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi del comma 9 della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g per litro, mentre nei casi di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico non superiore a
1,50 g/l, la sospensione della patente non potrebbe quindi essere disposta, come nel caso di specie ove il tasso alcolemico riscontrato all'odierno appellante non superava la soglia di 1,5
g/l.
Ciò precisato, è maturata nella giurisprudenza di legittimità l'opinione che (Cass. civ.
2430/2025) “- la sospensione della patente di guida ex art. 186 c.d.s. consegue a titolo di sanzione accessoria del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. b dello stesso articolo, ed è disposta dal giudice penale (anche se applicata in concreto dal prefetto); - la sospensione cautelare
e provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223 comma 1 c.d.s. - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - che è
l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa;
- la sospensione cautelare e provvisoria prevista dall'art. 223 comma 1 c.d.s. può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato (compresa, quindi, l'ipotesi di reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b c.d.s., per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), purché
6 tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole;
- un'autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente, è quella prevista dall'art. 186 comma 9 c.d.s., che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta all'accertamento”.
Nel caso di specie, il Prefetto ha disposto la sospensione cautelare e provvisoria per la durata di mesi sei della patente di guida del ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. Pt_1
186, comma 2 lett. b c.d.s. e 223 comma 1 c.d.s., prescrivendo la visita medica del ai Pt_1 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 186, comma 8 e 119, comma 4 c.d.s con sospensione altresì della patente di guida, ai sensi dell'art. 128, comma 2, c.d.s, fino al superamento degli accertamenti sanitari con esito favorevole.
Pertanto, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei come indicata nel decreto prefettizio, in ogni caso la patente di guida è rimasta sospesa fino all'accertamento sanitario con esito favorevole.
Ebbene, in applicazione dei citati principi giurisprudenziali, si ritiene legittimo il provvedimento adottato dal Prefetto in quanto anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato (compresa, quindi, l'ipotesi di reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b c.d.s., per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), può essere disposta la sospensione cautelare e provvisoria ai sensi dell'art. 223 comma 1 c.d.s., purché adottata in termini ragionevoli, come accaduto nel caso in esame.
Sul punto, si richiama quanto sovra motivato circa l'adozione del decreto in esame in termini ragionevoli.
A nulla rileva il richiamo di parte appellante all'art. 186, comma 9, c.d.s. in quanto il decreto prefettizio opposto non è stato adottato sulla base di detta previsione normativa ma sulla base dell'art. 223 comma 1 c.d.s.
Infatti, la sospensione della patente di guida è stata disposta per la durata di mesi sei, prevedendo in aggiunta la prescrizione della visita medica ai sensi dall'art. 186, comma 8, e
119 comma 4 c.d.s. In tal caso, come previsto dall'art. 128, comma 2, c.d.s., la patente di guida rimane altresì sospesa fino all'esito favorevole degli accertamenti sanitari.
9. Conclusivamente, benché il decreto di sospensione abbia esaurito i suoi effetti temporali, deve darsi atto della sua legittimità.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
10. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della . CP_2
Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questo Tribunale: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M
7 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 13768/2020, disattesa ogni diversa
[...] richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Nulla sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del Parte_1 contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 25.06.2025
Il Giudice
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Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Annamaria Ciamarra
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