Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00715/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4435 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore della minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Liceo Artistico di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) della nota prot. n. 11272 del 03.09.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su 35 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno;
C) per l’accertamento del diritto dellaminore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 35 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Liceo Artistico di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente, padre della minore -OMISSIS-, in condizione di handicap ex art. 3, comma 3, della L. 104/92, ha adito questo Tar per ottenere il riconoscimento del diritto della minore a fruire del sostegno scolastico per un numero di ore corrispondente all’intero orario di scuola.
Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere difese.
Con memoria in data 28.01.2026 il ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto, nelle more, la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
All’udienza camerale in data 28 gennaio 2026 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
2. In ragione di quanto precede la materia del contendere deve essere dichiarata cessata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, appare opportuno dar corso alla relativa compensazione tra le parti, alla luce della dedotta introduzione di altro giudizio, da parte del ricorrente, riguardante la medesima vicenda e pure conclusosi in senso favorevole per quest’ultimo (con correlata vittoria delle spese).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IA VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VA | NA LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.