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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG. N. 1189/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 1189/ 2022 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c (fase di merito) e pendente
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rappresentatie difeso dagli Avv.ti Dante GROSSI e C.F._2
Alessandra TINTISONA come da procura in atti OPPONENTI
E
( ) e ( CP_1 C.F._3 Controparte_2 [...]
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti FILIPPO NERI e ELISA NERI C.F._4 come da procura in atti OPPOSTI
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.2.2025 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“accertare e dichiarare che non sussiste il diritto a pignorare i beni del Sig.
[...]
non essendovi il presupposto indispensabile sancito dal titolo esecutivo, Parte_1 costituito dalla preventiva escussione della e che pertanto Parte_3
l'esecuzione è inammissibile e improcedibile. Accertare e dichiarare, inoltre, che non sussiste neppure il diritto a pignorare i beni della Sig.ra individuali Parte_2 ed in comproprietà con il Sig. essendo carente il presupposto Parte_1 della preventiva escussione sui beni del marito da parte degli esecutati;
per l'effetto, dichiarare privo di efficacia il pignoramento effettuato nei confronti degli attori, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari ed estinta la relativa procedura esecutiva;
- rigettare le domande avversarie perché infondate”; parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa, rigettare l'opposizione proposta dai signori e in quanto priva di Parte_1 Parte_2 qualunque fondamento, condannando gli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In merito al presente occorre premettere quanto segue: A) che il 17.08.2017 il Tribunale di Viterbo emetteva sentenza n. 869/2017 (RG 10156/2009) così statuendo: “a) dichiara l'inefficacia per simulazione dei contratti stipulati tra i sig.ri e e la in data 20 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 marzo 1986 e 19 marzo 1998, regolarmente registrati;
B) accerta l'efficacia tra le medesime parti di cui al punto A) dei contratti dissimulati stipulati rispettivamente il 23 marzo 1986 e il 19 marzo 1998; C) accerta la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. dei contratti di cui al precedente punto B) e pertanto condanna la Controparte_3
a rilasciare immediatamente i fondi occupati;
D) condanna altresì la società
[...]
a corrispondere ai fratelli , solidalmente, la somma di Controparte_3 CP_1
€. 8.461,68 oltre interessi nei limiti di cui in parte motiva a titolo di corrispettivo dovuto per tufo estratto e non pagato e di canoni di affitto dovuti per il periodo precedente alla risoluzione;
E) condanna ancora la a Controparte_3 corrispondere in favore dei Sig.ri e , solidalmente, la CP_1 Controparte_2 somma di €. 698.413,07, a titolo di risarcimento per occupazione sine titulo dalla risoluzione del contratto alla pubblicazione della presente sentenza e per mancato guadagno, oltre interessi nei limiti di cui in parte motiva;
F) condanna la
[...] all'esecuzione degli obblighi discendenti dal contratto stipulato il 25 CP_3 maggio 2007 e precisamente alla redazione del piano di recupero e dei relativi elaborati come esattamente descritti ed elencati a pagg. 28 e 29 della perizia depositata dal CTU in data 25 gennaio 2017; G) condanna e Parte_1
in via solidale con in qualità di soci Parte_4 Controparte_3 illimitatamente responsabili e con beneficio di escussione, all'adempimento delle obbligazioni di cui al precedente punto F); H) condanna altresì Parte_1
e le Parte_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 sig.re , ed , CP_7 Parte_5 Parte_6 Parte_7 queste ultime nei limiti rispettivamente di 3/9 la prima e 2/9 le seconde, tutti in qualità di soci illimitatamente responsabili e con beneficio di escussione, al pagamento in favore degli attori delle somme di cui ai precedenti punti D) ed E); I) pone le spese di lite liquidate in complessivi €. 22.051,69, di cui €. 451,69 per spese esenti ed €. 21.600 per compensi, oltre accessori di legge, per 2/3 a carico di e del Controparte_3 sig. solidalmente, e per 1/9 a carico di ciascuna altra parte Parte_1 convenuta;
J) pone le spese di CTU definitivamente, per 2/3 a carico della
[...]
e del Sig. solidalmente, e per 1/9 a carico di CP_3 Parte_1 ciascuna altra parte convenuta”; B) che in forza di tale sentenza, i fratelli , dopo avere infruttuosamente tentato CP_1 di eseguire un pignoramento mobiliare sui beni della Controparte_8 avevano poi sottoposto a pignoramento una serie di immobili, alcuni di proprietà esclusiva del Sig. , altri oggetto di comunione legale col coniuge Parte_1
Sig.ra Parte_2 C) che avverso l'indicata procedura, i coniugi avevano proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. II cpc, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della procedura oltre alla dichiarazione di illegittimità dell'esecuzione intrapresa deducendo la violazione del beneficium excussionis stabilito in sentenza;
c) che il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 22.2.2022, aveva respinto l'istanza di sospensione - provvedimento, questo, oggetto di reclamo che veniva rigettato con provvedimento del 13.6.2022 in RG 920/2022 - assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito. A seguito di tanto, gli odierni istanti introducevano il presente giudizio di merito chiedendo di accertare l'inesistenza del diritto dei convenuti ad eseguire il pignoramento già oggetto di impugnativa ex art 615 co. II cpc, in ragione della violazione del beneficium excussionis. Ciò per avere i convenuti aggredito i beni immobili del Sig. senza la preventiva escussione del patrimonio Parte_1 sociale della società debitrice, nonché aggredito i beni oggetto di comunione legale dei coniugi e senza essersi prima soddisfatti sui beni personali del Parte_1 Pt_2 singolo coniuge obbligato, non essendo stata, inoltre, fornita prova dell'incapienza patrimoniale di costui.
Costituendosi in giudizio i Sig.ri e hanno chiesto il rigetto della Controparte_2 CP_1 domanda ritenuta infondata dando conto della sussistenza dei presupposti occorrenti per l'azione esecutiva intrapresa, contestando la violazione del “beneficium excussionis” avendo eseguito il pignoramento in parola dopo avere prima tentato di eseguire, infruttuosamente, un pignoramento mobiliare sui beni della Controparte_8 beni, questi, che, inoltre, erano risultati assolutamente insufficienti a
[...] soddisfare le ragioni del credito. Nel corso del processo, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, alla luce della documentazione rispettivamente depositata, all'udienza del 20.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Va preliminarmente precisato che la società , in data 13.12.2007, era Controparte_3 stata trasformata da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata ed i fratelli , ai sensi dell'art. 2500-quinques, comma 2, cpc, avevano negato il CP_1 proprio consenso alla trasformazione, con conseguente necessità di considerare i relativi soci - tra cui il Sig. - illimitatamente responsabili in Parte_1 relazione a tutte quelle obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti di cui all'art. 2500, comma 3, cpc Tanto premesso, in merito alla dedotta violazione del “beneficium excussionis” - per avere i fratelli agito esecutivamente nei confronti del senza avere CP_1 Parte_1 previamente escusso il patrimonio societario - tale rilievo appare infondato. Occorre, infatti, precisare che, sebbene per le obbligazioni contratte dalle società i cui soci amministratori risultino illimitatamente responsabili, risponde in via primaria la società medesima con il proprio patrimonio e, solo in via sussidiaria, i relativi soci (art. 2304 c.c.), per poter aggredire i beni del socio personalmente e illimitatamente responsabile non occorre che il creditore abbia previamente avviato una procedura esecutiva e che la stessa si sia rivelata infruttuosa, ma è sufficiente la prova, gravante sul creditore, dell'incapienza della società e che quindi qualsiasi esecuzione forzata sarebbe inutile. (Cass. n. 25378/2028 - 28709/2020) Ebbene, nel caso di specie, l'indicata prova è stata adeguatamente fornita dai convenuti, atteso che dalle risultanze dei pubblici registri, dotate di particolare attendibilità e non efficacemente contestate dagli attori, risulta in modo inequivocabile come il patrimonio della società falisca fosse del tutto inadeguato e insufficiente a far fronte al debito di euro 730.702,26 nei confronti dei fratelli . CP_1
In particolare, dalla visura catastale, tra i beni nella titolarità della società Edilcava Faliosca srl, figurano due soli immobili di modesto valore;
in particolare, un locale deposito e due corpi di fabbrica destinati ad attività estrattive ubicati nel Comune di Bassano Romano (all. 1), i quali risultano essere stati promessi in vendita con immediato trasferimento del possesso e destinazione del prezzo alla liberazione dai gravami;
in merito a tale ultimo aspetto si osserva come, peraltro, a nulla rileva la eccepita prescrizione del diritto alla stipula del contratto preliminare, non essendo stata dagli attori eccepita nella prima difesa utile (ma nella sola seconda memoria ex art. 183, co. 6 cpc) ed oltretutto in maniera del tutto generica. Gli indicati beni emersi dalla ispezione ipotecaria effettuata dai convenuti, sono risultati, inoltre, gravati da una ipoteca per euro 382.225,08 (all.4), apparendo quindi evidente l'incapienza patrimoniale della Società rispetto al credito vantato dagli odierni convenuti.
In questi termini, contrariamente a quanto prospettato dagli attori, il “beneficium excussionis” non può ritersi violato. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla ulteriore dedotta violazione sempre del “beneficium excussionis” che gli attori hanno legato alla posizione dei beni oggetto di comunione legale tra gli odierni attori. Anche in merito a tale questione è stato, infatti, adeguatamente provato dai convenuti che i beni di proprietà esclusiva dell'attore - costituiti da un appartamento ed un terreno siti in Civita Castellana, identificati nel Catasto dell'indicato Comune al foglio 16 rispettivamente con le particelle nn. 2187 e 203 - risultavano del tutto insufficienti alla soddisfazione del loro credito. Invero, quanto al primo immobile dalle valutazioni operate dal Custode Giudiziario e dal Ctu nominati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.163/2021 è emerso che lo stesso era fatiscente, in grave stato di abbandono, “di scarsa appetibilità commerciale” (ctu pag. 29 e 34) e richiedente urgenti opere di manutenzione (la messa in sicurezza delle coperture dei due locali, la bonifica delle copertura del tetto attualmente in amianto ed il taglio erba infestante); l'altro immobile, rappresentato dal terreno sito sempre in Civita Castellana contraddistinto al Catasto con la particella 203 risultava poi inedificabile (cfr. all.ti 5, 9 e 11 parte convenuta). Il valore dei beni in parola non superava, inoltre, l'ammontare di euro 61.000,00 (ctu pg.31).
Alla luce di tali circostanze - il modesto valore degli immobili, l'inedificabilità del terreno e lo stato fatiscente e pericolante dell'appartamento - anche con riguardo ai beni di esclusiva proprietà del non può che escludersi l'idoneità degli stessi Parte_1
a soddisfare le ragione di credito dei convenuti. Alla luce di tali fatti, l'opposizione deve, dunque, essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria valori compresi tra i minimi ed i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna e in solido tra di loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di e , liquidate in CP_1 Controparte_2 complessivi euro 11.653,00 oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Viterbo, 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 1189/ 2022 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c (fase di merito) e pendente
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rappresentatie difeso dagli Avv.ti Dante GROSSI e C.F._2
Alessandra TINTISONA come da procura in atti OPPONENTI
E
( ) e ( CP_1 C.F._3 Controparte_2 [...]
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti FILIPPO NERI e ELISA NERI C.F._4 come da procura in atti OPPOSTI
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.2.2025 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“accertare e dichiarare che non sussiste il diritto a pignorare i beni del Sig.
[...]
non essendovi il presupposto indispensabile sancito dal titolo esecutivo, Parte_1 costituito dalla preventiva escussione della e che pertanto Parte_3
l'esecuzione è inammissibile e improcedibile. Accertare e dichiarare, inoltre, che non sussiste neppure il diritto a pignorare i beni della Sig.ra individuali Parte_2 ed in comproprietà con il Sig. essendo carente il presupposto Parte_1 della preventiva escussione sui beni del marito da parte degli esecutati;
per l'effetto, dichiarare privo di efficacia il pignoramento effettuato nei confronti degli attori, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari ed estinta la relativa procedura esecutiva;
- rigettare le domande avversarie perché infondate”; parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa, rigettare l'opposizione proposta dai signori e in quanto priva di Parte_1 Parte_2 qualunque fondamento, condannando gli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In merito al presente occorre premettere quanto segue: A) che il 17.08.2017 il Tribunale di Viterbo emetteva sentenza n. 869/2017 (RG 10156/2009) così statuendo: “a) dichiara l'inefficacia per simulazione dei contratti stipulati tra i sig.ri e e la in data 20 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 marzo 1986 e 19 marzo 1998, regolarmente registrati;
B) accerta l'efficacia tra le medesime parti di cui al punto A) dei contratti dissimulati stipulati rispettivamente il 23 marzo 1986 e il 19 marzo 1998; C) accerta la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. dei contratti di cui al precedente punto B) e pertanto condanna la Controparte_3
a rilasciare immediatamente i fondi occupati;
D) condanna altresì la società
[...]
a corrispondere ai fratelli , solidalmente, la somma di Controparte_3 CP_1
€. 8.461,68 oltre interessi nei limiti di cui in parte motiva a titolo di corrispettivo dovuto per tufo estratto e non pagato e di canoni di affitto dovuti per il periodo precedente alla risoluzione;
E) condanna ancora la a Controparte_3 corrispondere in favore dei Sig.ri e , solidalmente, la CP_1 Controparte_2 somma di €. 698.413,07, a titolo di risarcimento per occupazione sine titulo dalla risoluzione del contratto alla pubblicazione della presente sentenza e per mancato guadagno, oltre interessi nei limiti di cui in parte motiva;
F) condanna la
[...] all'esecuzione degli obblighi discendenti dal contratto stipulato il 25 CP_3 maggio 2007 e precisamente alla redazione del piano di recupero e dei relativi elaborati come esattamente descritti ed elencati a pagg. 28 e 29 della perizia depositata dal CTU in data 25 gennaio 2017; G) condanna e Parte_1
in via solidale con in qualità di soci Parte_4 Controparte_3 illimitatamente responsabili e con beneficio di escussione, all'adempimento delle obbligazioni di cui al precedente punto F); H) condanna altresì Parte_1
e le Parte_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 sig.re , ed , CP_7 Parte_5 Parte_6 Parte_7 queste ultime nei limiti rispettivamente di 3/9 la prima e 2/9 le seconde, tutti in qualità di soci illimitatamente responsabili e con beneficio di escussione, al pagamento in favore degli attori delle somme di cui ai precedenti punti D) ed E); I) pone le spese di lite liquidate in complessivi €. 22.051,69, di cui €. 451,69 per spese esenti ed €. 21.600 per compensi, oltre accessori di legge, per 2/3 a carico di e del Controparte_3 sig. solidalmente, e per 1/9 a carico di ciascuna altra parte Parte_1 convenuta;
J) pone le spese di CTU definitivamente, per 2/3 a carico della
[...]
e del Sig. solidalmente, e per 1/9 a carico di CP_3 Parte_1 ciascuna altra parte convenuta”; B) che in forza di tale sentenza, i fratelli , dopo avere infruttuosamente tentato CP_1 di eseguire un pignoramento mobiliare sui beni della Controparte_8 avevano poi sottoposto a pignoramento una serie di immobili, alcuni di proprietà esclusiva del Sig. , altri oggetto di comunione legale col coniuge Parte_1
Sig.ra Parte_2 C) che avverso l'indicata procedura, i coniugi avevano proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. II cpc, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della procedura oltre alla dichiarazione di illegittimità dell'esecuzione intrapresa deducendo la violazione del beneficium excussionis stabilito in sentenza;
c) che il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 22.2.2022, aveva respinto l'istanza di sospensione - provvedimento, questo, oggetto di reclamo che veniva rigettato con provvedimento del 13.6.2022 in RG 920/2022 - assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito. A seguito di tanto, gli odierni istanti introducevano il presente giudizio di merito chiedendo di accertare l'inesistenza del diritto dei convenuti ad eseguire il pignoramento già oggetto di impugnativa ex art 615 co. II cpc, in ragione della violazione del beneficium excussionis. Ciò per avere i convenuti aggredito i beni immobili del Sig. senza la preventiva escussione del patrimonio Parte_1 sociale della società debitrice, nonché aggredito i beni oggetto di comunione legale dei coniugi e senza essersi prima soddisfatti sui beni personali del Parte_1 Pt_2 singolo coniuge obbligato, non essendo stata, inoltre, fornita prova dell'incapienza patrimoniale di costui.
Costituendosi in giudizio i Sig.ri e hanno chiesto il rigetto della Controparte_2 CP_1 domanda ritenuta infondata dando conto della sussistenza dei presupposti occorrenti per l'azione esecutiva intrapresa, contestando la violazione del “beneficium excussionis” avendo eseguito il pignoramento in parola dopo avere prima tentato di eseguire, infruttuosamente, un pignoramento mobiliare sui beni della Controparte_8 beni, questi, che, inoltre, erano risultati assolutamente insufficienti a
[...] soddisfare le ragioni del credito. Nel corso del processo, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, alla luce della documentazione rispettivamente depositata, all'udienza del 20.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Va preliminarmente precisato che la società , in data 13.12.2007, era Controparte_3 stata trasformata da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata ed i fratelli , ai sensi dell'art. 2500-quinques, comma 2, cpc, avevano negato il CP_1 proprio consenso alla trasformazione, con conseguente necessità di considerare i relativi soci - tra cui il Sig. - illimitatamente responsabili in Parte_1 relazione a tutte quelle obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti di cui all'art. 2500, comma 3, cpc Tanto premesso, in merito alla dedotta violazione del “beneficium excussionis” - per avere i fratelli agito esecutivamente nei confronti del senza avere CP_1 Parte_1 previamente escusso il patrimonio societario - tale rilievo appare infondato. Occorre, infatti, precisare che, sebbene per le obbligazioni contratte dalle società i cui soci amministratori risultino illimitatamente responsabili, risponde in via primaria la società medesima con il proprio patrimonio e, solo in via sussidiaria, i relativi soci (art. 2304 c.c.), per poter aggredire i beni del socio personalmente e illimitatamente responsabile non occorre che il creditore abbia previamente avviato una procedura esecutiva e che la stessa si sia rivelata infruttuosa, ma è sufficiente la prova, gravante sul creditore, dell'incapienza della società e che quindi qualsiasi esecuzione forzata sarebbe inutile. (Cass. n. 25378/2028 - 28709/2020) Ebbene, nel caso di specie, l'indicata prova è stata adeguatamente fornita dai convenuti, atteso che dalle risultanze dei pubblici registri, dotate di particolare attendibilità e non efficacemente contestate dagli attori, risulta in modo inequivocabile come il patrimonio della società falisca fosse del tutto inadeguato e insufficiente a far fronte al debito di euro 730.702,26 nei confronti dei fratelli . CP_1
In particolare, dalla visura catastale, tra i beni nella titolarità della società Edilcava Faliosca srl, figurano due soli immobili di modesto valore;
in particolare, un locale deposito e due corpi di fabbrica destinati ad attività estrattive ubicati nel Comune di Bassano Romano (all. 1), i quali risultano essere stati promessi in vendita con immediato trasferimento del possesso e destinazione del prezzo alla liberazione dai gravami;
in merito a tale ultimo aspetto si osserva come, peraltro, a nulla rileva la eccepita prescrizione del diritto alla stipula del contratto preliminare, non essendo stata dagli attori eccepita nella prima difesa utile (ma nella sola seconda memoria ex art. 183, co. 6 cpc) ed oltretutto in maniera del tutto generica. Gli indicati beni emersi dalla ispezione ipotecaria effettuata dai convenuti, sono risultati, inoltre, gravati da una ipoteca per euro 382.225,08 (all.4), apparendo quindi evidente l'incapienza patrimoniale della Società rispetto al credito vantato dagli odierni convenuti.
In questi termini, contrariamente a quanto prospettato dagli attori, il “beneficium excussionis” non può ritersi violato. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla ulteriore dedotta violazione sempre del “beneficium excussionis” che gli attori hanno legato alla posizione dei beni oggetto di comunione legale tra gli odierni attori. Anche in merito a tale questione è stato, infatti, adeguatamente provato dai convenuti che i beni di proprietà esclusiva dell'attore - costituiti da un appartamento ed un terreno siti in Civita Castellana, identificati nel Catasto dell'indicato Comune al foglio 16 rispettivamente con le particelle nn. 2187 e 203 - risultavano del tutto insufficienti alla soddisfazione del loro credito. Invero, quanto al primo immobile dalle valutazioni operate dal Custode Giudiziario e dal Ctu nominati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.163/2021 è emerso che lo stesso era fatiscente, in grave stato di abbandono, “di scarsa appetibilità commerciale” (ctu pag. 29 e 34) e richiedente urgenti opere di manutenzione (la messa in sicurezza delle coperture dei due locali, la bonifica delle copertura del tetto attualmente in amianto ed il taglio erba infestante); l'altro immobile, rappresentato dal terreno sito sempre in Civita Castellana contraddistinto al Catasto con la particella 203 risultava poi inedificabile (cfr. all.ti 5, 9 e 11 parte convenuta). Il valore dei beni in parola non superava, inoltre, l'ammontare di euro 61.000,00 (ctu pg.31).
Alla luce di tali circostanze - il modesto valore degli immobili, l'inedificabilità del terreno e lo stato fatiscente e pericolante dell'appartamento - anche con riguardo ai beni di esclusiva proprietà del non può che escludersi l'idoneità degli stessi Parte_1
a soddisfare le ragione di credito dei convenuti. Alla luce di tali fatti, l'opposizione deve, dunque, essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria valori compresi tra i minimi ed i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna e in solido tra di loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di e , liquidate in CP_1 Controparte_2 complessivi euro 11.653,00 oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Viterbo, 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco