Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4678
CASS
Sentenza 15 febbraio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La sentenza in esame è stata emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, con riferimento al ricorso per revocazione presentato da una parte contro un'ordinanza precedente che aveva dichiarato improcedibile il suo ricorso per cassazione. Le richieste delle parti si sono concentrate sulla contestazione della decisione di improcedibilità, con il ricorrente che ha sostenuto l'esistenza di un errore di fatto, asserendo che la relata di notifica della sentenza impugnata fosse presente nel fascicolo, ma non percepita dal giudice. La questione giuridica centrale riguardava la tempestività e la validità del deposito della documentazione necessaria per la procedura di cassazione.

Il giudice ha respinto il ricorso per revocazione, argomentando che l'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., deve riguardare fatti percepiti erroneamente e non una mera errata valutazione di documenti correttamente presentati. La Corte ha evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato che la documentazione fosse presente al momento della decisione impugnata, e che le attestazioni fornite successivamente non potevano essere considerate valide nel contesto del giudizio di revocazione. Pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione precedente e imponendo al ricorrente il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4678
    Data del deposito : 15 febbraio 2023

    Testo completo