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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 3986/2021 R.G. proposto da GL AR, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Falivene, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Regina Margherita, n. 217;
- ricorrente -
CO ntro Autoquattro S.r.l.; - intimata - avverso l'ordinanza n. 26064/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 17 novembre 2020 R.G.N. Civile Sent. Sez. 3 Num. 4678 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 15/02/2023 18322/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza n. 26064/2020 pubblicata il 17 novembre 2020 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. cív., per mancato tempestivo deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, il ricorso proposto da AR GL nei confronti della Autoquattro S.r.l. per la cassazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda di condanna della predetta società alla restituzione di somme. Ha al riguardo evidenziato in motivazione, per quanto in particolare rileva in questa sede, che: — «nello stesso indice dei documenti allegati al ricorso, a pag. 15 di quest'ultimo, non si fa menzione del deposito della notificazione della sentenza, si dà atto del deposito della sola copia autentica della sentenza, risultante effettivamente dagli atti (mentre nel separato elenco dei documenti si parla di originale notificato della sentenza impugnata)»; — «con la memoria il ricorrente ha prodotto la copia già depositata dell'elenco documenti e copia della relazione di notifica a mezzo posta della sentenza. L'elenco in questione, che si è già detto contenente la mera menzione "originale notificato della sentenza" non reca la sottoscrizione del funzionario di cancelleria e dunque è privo di rilievo, mentre la nota di deposito sottoscritta dal funzionario non 2 menziona la relazione di notificazione della sentenza. Il deposito con la memoria della relazione di notifica è pertanto tardivo». 2. Avverso tale decisione AR GL ha proposto ricorso per revocazione. L'intimata Autoquattro S.r.l. non svolge difese. In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8 -bis, d.l. n. 137 del 2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. A fondamento del ricorso per revocazione si deduce «errore di fatto risultante dagli atti del processo: omessa percezione visiva della esistenza (fin dal deposito del ricorso) in calce alla copia autentica della sentenza impugnata prodotta sub. 5) del fascicolo di parte del grado, della relata di notifica, eseguita ex art. 149 c.p.c., e del relativo plico di spedizione a mezzo del servizio postale (art. 395 n. 4 c.p.c.); omessa percezione visiva, altresì, del visto del Cancelliere sull'originale del fascicolo, nonché di ogni singolo atto depositato, ivi compreso l'atto introduttivo del grado, corredato della relata di notifica, attestante il deposito di detto documento in data 24,06.2019, unitamente al deposito del ricorso ed alla iscrizione a 3 ruolo della causa (art. 395 n° 4 c.p.c.)» (così testualmente nella intestazione). L'illustrazione del motivo è affidata ai seguenti argomenti: — l'affermazione della esistenza agli atti della copia autentica della sentenza necessariamente presuppone la effettiva consultazione del fascicolo e lascia arguire che è stata vista la sentenza versata in atti sub n. 5, ma non è stata vista la sua ultima pagina, contenente la relata di notifica ed il successivo (pur vistoso) plico verde che aveva contenuto l'atto, notificato a mezzo posta;
— la difesa dell'odierno ricorrente (prima di ritirare il fascicolo di parte depositato presso l'ufficio competente), ha fatto estrarre ed autenticare, a cura del cancelliere, tutti gli atti rilevanti, allo scopo, di dimostrare che, nel periodo di tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e del fascicolo di parte (e quello del rilascio della copia conforme), durante il quale il fascicolo era indisponibile alle parti e custodito dal personale di Cancelleria, la copia notificata della sentenza, documento 5 del fascicolo di parte, è sempre stata al suo posto dentro il fascicolo e cioè dopo il documento 4 ("fascicoletto" contenente un estratto degli atti rilevanti per la decisione); — non coglie nel segno la parte della motivazione della sentenza [recte: ordinanza, n.d.r.] impugnata, dove si osserva che tale atto è privo della attestazione del cancelliere circa la data del deposito;
è vero che nel fascicolo di parte ricorrente nessuno degli atti e documenti depositati all'atto della iscrizione a ruolo presenta l'attestazione di deposito del cancelliere, ossia la sua firma in calce, e tantomeno tale attestazione è presente sull'unico atto su cui (a norma dell'art. 74, comma quarto, disp. att. cod. proc. civ.) essa dovrebbe apporsi, ossia l'indice (circostanza questa appurata al momento del ritiro dello stesso); invero, compare, solo in taluni atti, un timbro datario intestato, ma nessuna firma;
manca persino il timbro (che di per sé, senza la imprescindibile firma del cancelliere, 4 non attesta un bel niente) nell'indice del fascicolo oltre che nel doc. 5 (e dunque, a rigor di codice, dato che l'indice non è vistato dal cancelliere, nessuno degli atti ivi elencati dovrebbe ritenersi ritualmente depositato); tutto ciò, però, secondo il principio affermato da Cass. n. 21704 del 2011 (e da altri precedenti ivi richiamati), «costituisce una irregolarità imputabile unicamente al cancelliere, dalla quale non si può dedurre la tardività del deposito stesso, non potendosi escludere che, nonostante l'anzidetta omissione, la parte abbia provveduto a depositare l'atto nel termine stabilito qualora questa ultima circostanza sia comunque avvalorata da emergenze documentali oggettive riconducibili all'ufficio giudiziario e riferibili allo specifico processo»; — nella specie «la "emergenza oggettiva" ... è costituita dalla indiscutibile presenza (perché attestata dalla copia conforme rilasciata dal Cancelliere prima del ritiro del fascicolo) del documento (sentenza impugnata munita della relata di notifica), esattamente nel posto indicato dall'indice del fascicolo, ossia sub n. 5». 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. Va premesso che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022). In sostanza, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, P sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, sicché il fatto stesso sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento delle argomentazioni logico- giuridiche di conseguenza adottate dal giudice di legittimità (Cass. 15/07/2009, n. 16447; 21/05/2015, n. 10517). Per poter assumere tale rilevanza l'errore deve dunque riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e risultare da essi, non potendosi certamente desumere da atti esterni (né tanto meno successivi) al giudizio stesso (v. Cass. n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018). 3.2. Con riferimento al caso, qui in esame, della revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, è in particolare necessario avere certezza sulla corrispondenza del contenuto attuale del fascicolo di parte a quello originario e, cioè, di quanto si dice - in sede di revocazione — essere stato già allora prodotto (e in ipotesi non percepito), a quanto ritualmente e tempestivamente prodotto nel giudizio di cassazione. 3.3. Nella specie appare evidente che, alla stregua delle stesse ammissioni dell'odierno ricorrente, tali condizioni non sussistano. L'ordinanza revocanda attesta espressamente, oltre al mancato rinvenimento, al momento della decisione, della prova della notifica della sentenza impugnata, del fatto che la sua produzione non fosse dimostrata: a) né dall'indice dei documenti prodotti, redatto alla fine del ricorso medesimo, a pag. 15, non facendone esso menzione;
b) né dal separato elenco dei documenti perché, pur facendone esso menzione, non risulta tuttavia vistato dal cancelliere;
c) né infine 6 dalla nota di deposito degli atti e documenti prodotti al momento dell'iscrizione perché, essa sì vistata dal cancelliere, non ne fa menzione. Nessuna di tali negazioni è contestata dal ricorrente che, anzi, esplicitamente le conferma. L'istanza di revocazione è piuttosto affidata a due diversi argomenti, tra di loro connessi: a) da un lato, all'affermazione della presenza materiale del documento (ossia della relazione di notificazione della sentenza di merito impugnata con ricorso per cassazione) negli atti per come sottoposti all'esame del giudice della revocazione;
b) dall'altro, alla produzione, in questa sede, di copia autenticata conforme del fascicolo di parte del giudizio a quo rilasciata dalla cancelleria in data 29 dicembre 2020. È però del tutto evidente che: sub a) il solo fatto dell'attuale presenza nel fascicolo del documento in questione non dimostra di per sé ciò che occorre invece dimostrare, ossia che esso fosse effettivamente presente anche al momento della decisione revocanda e, anzi, che fosse stato prodotto nel termine all'uopo prescritto di modo che possa dirsi che la contraria affermazione contenuta nell'ordinanza qui impugnata sia da imputare ad errore di fatto revocatorio;
sub b) l'attestazione successivamente rilasciata dalla cancelleria non è elemento di prova utilizzabile in sede revocatoria, in quanto, appunto, non facente parte degli atti interni al giudizio di cassazione, gli unici cui aver riguardo, ma piuttosto formato successivamente, e peraltro nemmeno comunque idoneo a dimostrare la produzione tempestiva della relata, mentre l'unica attestazione rilevante in questa sede avrebbe potuto essere solo quella da apporsi alla nota di deposito dei documenti o all'elenco dei documenti: attestazione però, per le ragioni sopra evidenziate, nella specie mancante o, se presente, non comprendente tra i documenti la cui produzione è 7 attestata anche la relata de qua. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Non avendo l'intimata svolto difese nella presente sede non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2022
- ricorrente -
CO ntro Autoquattro S.r.l.; - intimata - avverso l'ordinanza n. 26064/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 17 novembre 2020 R.G.N. Civile Sent. Sez. 3 Num. 4678 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 15/02/2023 18322/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza n. 26064/2020 pubblicata il 17 novembre 2020 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. cív., per mancato tempestivo deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, il ricorso proposto da AR GL nei confronti della Autoquattro S.r.l. per la cassazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda di condanna della predetta società alla restituzione di somme. Ha al riguardo evidenziato in motivazione, per quanto in particolare rileva in questa sede, che: — «nello stesso indice dei documenti allegati al ricorso, a pag. 15 di quest'ultimo, non si fa menzione del deposito della notificazione della sentenza, si dà atto del deposito della sola copia autentica della sentenza, risultante effettivamente dagli atti (mentre nel separato elenco dei documenti si parla di originale notificato della sentenza impugnata)»; — «con la memoria il ricorrente ha prodotto la copia già depositata dell'elenco documenti e copia della relazione di notifica a mezzo posta della sentenza. L'elenco in questione, che si è già detto contenente la mera menzione "originale notificato della sentenza" non reca la sottoscrizione del funzionario di cancelleria e dunque è privo di rilievo, mentre la nota di deposito sottoscritta dal funzionario non 2 menziona la relazione di notificazione della sentenza. Il deposito con la memoria della relazione di notifica è pertanto tardivo». 2. Avverso tale decisione AR GL ha proposto ricorso per revocazione. L'intimata Autoquattro S.r.l. non svolge difese. In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8 -bis, d.l. n. 137 del 2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. A fondamento del ricorso per revocazione si deduce «errore di fatto risultante dagli atti del processo: omessa percezione visiva della esistenza (fin dal deposito del ricorso) in calce alla copia autentica della sentenza impugnata prodotta sub. 5) del fascicolo di parte del grado, della relata di notifica, eseguita ex art. 149 c.p.c., e del relativo plico di spedizione a mezzo del servizio postale (art. 395 n. 4 c.p.c.); omessa percezione visiva, altresì, del visto del Cancelliere sull'originale del fascicolo, nonché di ogni singolo atto depositato, ivi compreso l'atto introduttivo del grado, corredato della relata di notifica, attestante il deposito di detto documento in data 24,06.2019, unitamente al deposito del ricorso ed alla iscrizione a 3 ruolo della causa (art. 395 n° 4 c.p.c.)» (così testualmente nella intestazione). L'illustrazione del motivo è affidata ai seguenti argomenti: — l'affermazione della esistenza agli atti della copia autentica della sentenza necessariamente presuppone la effettiva consultazione del fascicolo e lascia arguire che è stata vista la sentenza versata in atti sub n. 5, ma non è stata vista la sua ultima pagina, contenente la relata di notifica ed il successivo (pur vistoso) plico verde che aveva contenuto l'atto, notificato a mezzo posta;
— la difesa dell'odierno ricorrente (prima di ritirare il fascicolo di parte depositato presso l'ufficio competente), ha fatto estrarre ed autenticare, a cura del cancelliere, tutti gli atti rilevanti, allo scopo, di dimostrare che, nel periodo di tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e del fascicolo di parte (e quello del rilascio della copia conforme), durante il quale il fascicolo era indisponibile alle parti e custodito dal personale di Cancelleria, la copia notificata della sentenza, documento 5 del fascicolo di parte, è sempre stata al suo posto dentro il fascicolo e cioè dopo il documento 4 ("fascicoletto" contenente un estratto degli atti rilevanti per la decisione); — non coglie nel segno la parte della motivazione della sentenza [recte: ordinanza, n.d.r.] impugnata, dove si osserva che tale atto è privo della attestazione del cancelliere circa la data del deposito;
è vero che nel fascicolo di parte ricorrente nessuno degli atti e documenti depositati all'atto della iscrizione a ruolo presenta l'attestazione di deposito del cancelliere, ossia la sua firma in calce, e tantomeno tale attestazione è presente sull'unico atto su cui (a norma dell'art. 74, comma quarto, disp. att. cod. proc. civ.) essa dovrebbe apporsi, ossia l'indice (circostanza questa appurata al momento del ritiro dello stesso); invero, compare, solo in taluni atti, un timbro datario intestato, ma nessuna firma;
manca persino il timbro (che di per sé, senza la imprescindibile firma del cancelliere, 4 non attesta un bel niente) nell'indice del fascicolo oltre che nel doc. 5 (e dunque, a rigor di codice, dato che l'indice non è vistato dal cancelliere, nessuno degli atti ivi elencati dovrebbe ritenersi ritualmente depositato); tutto ciò, però, secondo il principio affermato da Cass. n. 21704 del 2011 (e da altri precedenti ivi richiamati), «costituisce una irregolarità imputabile unicamente al cancelliere, dalla quale non si può dedurre la tardività del deposito stesso, non potendosi escludere che, nonostante l'anzidetta omissione, la parte abbia provveduto a depositare l'atto nel termine stabilito qualora questa ultima circostanza sia comunque avvalorata da emergenze documentali oggettive riconducibili all'ufficio giudiziario e riferibili allo specifico processo»; — nella specie «la "emergenza oggettiva" ... è costituita dalla indiscutibile presenza (perché attestata dalla copia conforme rilasciata dal Cancelliere prima del ritiro del fascicolo) del documento (sentenza impugnata munita della relata di notifica), esattamente nel posto indicato dall'indice del fascicolo, ossia sub n. 5». 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. Va premesso che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022). In sostanza, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, P sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, sicché il fatto stesso sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento delle argomentazioni logico- giuridiche di conseguenza adottate dal giudice di legittimità (Cass. 15/07/2009, n. 16447; 21/05/2015, n. 10517). Per poter assumere tale rilevanza l'errore deve dunque riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e risultare da essi, non potendosi certamente desumere da atti esterni (né tanto meno successivi) al giudizio stesso (v. Cass. n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018). 3.2. Con riferimento al caso, qui in esame, della revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, è in particolare necessario avere certezza sulla corrispondenza del contenuto attuale del fascicolo di parte a quello originario e, cioè, di quanto si dice - in sede di revocazione — essere stato già allora prodotto (e in ipotesi non percepito), a quanto ritualmente e tempestivamente prodotto nel giudizio di cassazione. 3.3. Nella specie appare evidente che, alla stregua delle stesse ammissioni dell'odierno ricorrente, tali condizioni non sussistano. L'ordinanza revocanda attesta espressamente, oltre al mancato rinvenimento, al momento della decisione, della prova della notifica della sentenza impugnata, del fatto che la sua produzione non fosse dimostrata: a) né dall'indice dei documenti prodotti, redatto alla fine del ricorso medesimo, a pag. 15, non facendone esso menzione;
b) né dal separato elenco dei documenti perché, pur facendone esso menzione, non risulta tuttavia vistato dal cancelliere;
c) né infine 6 dalla nota di deposito degli atti e documenti prodotti al momento dell'iscrizione perché, essa sì vistata dal cancelliere, non ne fa menzione. Nessuna di tali negazioni è contestata dal ricorrente che, anzi, esplicitamente le conferma. L'istanza di revocazione è piuttosto affidata a due diversi argomenti, tra di loro connessi: a) da un lato, all'affermazione della presenza materiale del documento (ossia della relazione di notificazione della sentenza di merito impugnata con ricorso per cassazione) negli atti per come sottoposti all'esame del giudice della revocazione;
b) dall'altro, alla produzione, in questa sede, di copia autenticata conforme del fascicolo di parte del giudizio a quo rilasciata dalla cancelleria in data 29 dicembre 2020. È però del tutto evidente che: sub a) il solo fatto dell'attuale presenza nel fascicolo del documento in questione non dimostra di per sé ciò che occorre invece dimostrare, ossia che esso fosse effettivamente presente anche al momento della decisione revocanda e, anzi, che fosse stato prodotto nel termine all'uopo prescritto di modo che possa dirsi che la contraria affermazione contenuta nell'ordinanza qui impugnata sia da imputare ad errore di fatto revocatorio;
sub b) l'attestazione successivamente rilasciata dalla cancelleria non è elemento di prova utilizzabile in sede revocatoria, in quanto, appunto, non facente parte degli atti interni al giudizio di cassazione, gli unici cui aver riguardo, ma piuttosto formato successivamente, e peraltro nemmeno comunque idoneo a dimostrare la produzione tempestiva della relata, mentre l'unica attestazione rilevante in questa sede avrebbe potuto essere solo quella da apporsi alla nota di deposito dei documenti o all'elenco dei documenti: attestazione però, per le ragioni sopra evidenziate, nella specie mancante o, se presente, non comprendente tra i documenti la cui produzione è 7 attestata anche la relata de qua. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Non avendo l'intimata svolto difese nella presente sede non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2022