Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' IN0-349 7 /03 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio Presidente R.G.N. 16789/00 RAVAGNANI Consigliere Cron. 7900 BATTIMIELLO Dott. Bruno | Dott. Florindo - Consigliere Rep. MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud.13/12/02 | Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ZA SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI 2002 SE FABIANI, 5467 PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, -1- VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 67/99 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 18/01/00 - R.G. N. 8/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Stefano | Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
' udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità e meglio in epigrafe specificata, il Tribunale di Sondrio, confermando le statuizioni del locale Pretore, ha negato il diritto dell'odierno ricorrente, lavoratore stagionale operante all'estero, al trattamento di disoccupazione, relativamente ai periodi di rimpatrio e di inattività, corrispondenti all'intervallo fra la cessazione di un rapporto e l'inizio di un altro, presso il medesimo datore di lavoro straniero. Il giudice d'appello ha, invero, ritenuto che il suddetto trattamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 402 del 1975 e successive modificazioni e integrazioni, compete solo nei casi in cui il rimpatrio possa considerarsi definitivo, requisito sussistente nei soli casi in cui una nuova assunzione all'estero, presso diverso datore di lavoro, si configuri come una mera eventualità. L'assicurato propone un unico, articolato motivo di censura, cui resiste l'I.N.P.S. con controricorso. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3 e 4 della legge 25 luglio 1975, n. 402, 2967 cod. civ. 421 e 437 cod. proc. civ, nonché vizi di motivazione e si articola in due distinti profili. Il primo, censurando una presunta valutazione negativa del tribunale in ordine all'assoluzione dell'onere probatorio di tutti i requisiti di legge per l'erogazione della prestazione in questione, è palesemente inammissibile perché non trova corrispondenza effettiva nella struttura logica e giuridica della sentenza impugnata, improntata esclusivamente al principio per cui la norma di previsione della prestazione stessa non opera nei casi - fra i quali, come non è controverso, risulta compreso anche quello di Est. Evangelista specie di rimpatrio del lavoratore nell'intervallo non lavorato fra due o più rapporti di lavoro all'estero col medesimo datore di lavoro. Ammissibile è, invece, il secondo profilo della censura che, appunto, sottopone a vaglio critico la testé esposta ratio decidendi. All'ammissibilità, poi, si aggiunge la fondatezza, trattandosi di censure affidate ad argomenti che questa Corte ha già condiviso in occasione di precedenti esami della medesima questione. Con sentenza 8 aprile 2002, n. 5010, è stato, infatti, sancito il principio di diritto per cui, con riferimento ai lavoratori italiani muniti di permesso di soggiorno all'estero per la prestazione di lavoro stagionale, il diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 1 della legge n. 402 del 1975 insorge ogni qual volta venga meno quella continuità di fatto e giuridica del rapporto che consente di escludere il lavoratore interessato la necessità del rimpatrio, con la conseguenza che il mero per rinnovo del contratto stagionale, ove non sia contestuale alla scadenza del preesistente rapporto, non è idoneo a giustificare l'esclusione del trattamento di disoccupazione>>. La stessa sentenza ha anche precisato che tale contestualità è da intendere nel senso che l'eventuale soluzione di continuità materiale fra cessazione del precedente rapporto e la costituzione del nuovo debba risultare di durata compatibile con la conservazione del suddetto permesso di soggiorno e, quindi, tale da non imporre il ritorno in patria del lavoratore. Il principio è stato, poi, ribadito con sentenza 13 maggio 2002, n. 6912 e ad esso il Collegio reputa di doversi conformare per la persuasività delle ragioni che lo sostengono e per l'assenza, nelle difese dell'istituto resistente, di argomenti che non siano già stati confutati nelle suddette occasioni precedenti. Est. Evangelista In effetti, risultando evidente dal testo della norma di previsione che i soggetti protetti sono i lavoratori italiani con permesso di soggiorno all'estero per motivi di lavoro e che l'evento rispetto al quale si apprezza la necessità della protezione si compendia appunto in una perdita dell'occupazione cui consegua l'impossibilità di protrazione della permanenza nel paese straniero, appare del tutto coerente desumerne che la cessazione di un rapporto di lavoro, in tanto può essere indifferente sotto il profilo della copertura assicurativa, in quanto si accompagni ad una sostanziale contiguità temporale nella stipulazione di un nuovo contratto, in guisa tale che l'intervallo risulti compatibile con la conservazione dell'originario permesso di soggiorno. Il Tribunale ha, invece, ritenuto che un qualsiasi rinnovo del contratto stagionale con il medesimo datore di lavoro sia sufficiente ad escludere il diritto all'indennità di disoccupazione e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, che si individua nella Corte d'appello di Brescia, che, in applicazione del sopra riportato principio di diritto, provvederà ai necessari accertamenti di fatto in ordine alla sussistenza o meno della compatibilità della durata dell'intervallo non lavorato con la persistente utilizzazione del permesso di soggiorno all'estero. Allo stesso giudice di rinvio si rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame e per i provvedimenti sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2002 IL PRESIDENTE Лити Ravargnomi IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Steppe Exoph Est. Evangelista 5 Емне банка IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Boggi, -7 MAR 2003 CANCELLIER либе ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGN: PESA TASSA O DIRITTO AI SENSI DEL ART. 10 DELLA LEGGE 11-3-7 M. 533