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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1100/2021
Oggi 25/02/2025, alle ore 10.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. ANTONIOLI FRANCO Parte_1
Per l'avv. TAMPELLI CLAUDIO Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 25/02/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1100/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonioli Franco, domiciliata in Cremona, via dei Tribunali n. 7 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Tampelli Claudio e Francesca Anna Maria Pinelli domiciliata in Cremona, piazza Roma n.
20 presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia il Tribunale di Cremona accogliere la opposizione per tutti i motivi svolti e per l'effetto revocare il detto decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto. Spese rifuse”.
Per parte convenuta: “voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - nel merito: - rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti
e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 273/2021, condannando l'opponente,
[...]
al pagamento della somma in esso liquidata, oltre agli interessi ex art. Parte_1
5 D. Lgs. 192/2012 ed alla rivalutazione maturati dalla data della fattura al saldo;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui alla luce delle risultanze della
CTU dovesse essere ritenuto come dovuto da a il diverso importo Pt_1 CP_1 indicato dal CTU e non dovessero essere considerate le osservazioni svolte dall'Ing.
CTP di parte Voglia Codesto Tribunale di Cremona Controparte_2 CP_1 condannare l'opponente quantomeno al pagamento della somma indicata nella CTU come dovuta e congrua per i lavori svolti dalla , pari ad Euro 6.840,50 oltre IVA o CP_1
al pagamento di quella diversa e maggior somma che il Giudice riterrà dovuta tenendo conto anche del trasporto per cui il CTU si è rimesso a decisione del Giudice e dei costi che non ha potuto quantificare per intervenuta modifica dello stato dei luoghi. Il tutto sempre oltre agli interessi ex art. 5 D. Lgs. 192/2012 ed alla rivalutazione maturati dalla data della fattura al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase monitoria e oltre il rimborso delle spese di CTU e delle spese di CTP, Ing.
[...]
. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
273/2021 emesso dal Tribunale di Cremona in favore della Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 7.000,00, in ragione dell'omessa parziale corresponsione dell'importo indicato nella fattura n. 101 del
26.3.2020.
L'attrice deduceva:
- che “parte opposta ha eseguito dei lavori in economia su un fondo della opponente;
si è trattato per la maggior parte di opere di pulizia e sgombero su un terreno di circa mq
770,00 e costruzione di un muro di cinta. Tra le parti non vi fu alcun preventivo, computo metrico né contratto”;
- che “in esito a tali lavori controparte ha emesso la fattura di cui al decreto monitorio che parte opponente ha parzialmente pagato, chiedendo però una verifica esatta in contraddittorio di tutta la contabilità di quanto fatto a dire della opposta. In buona sostanza parte opponente ha chiesto di verificare i prezzi esposti, le quantità e la qualità dei vari lavori;
e ciò anche secondo i tariffari camerali”;
- che “numerosi lavori sono stati eseguiti direttamente dall'opponente a mezzo di altre ditte da lui pagate”.
Alla stregua di quanto dedotto, chiedeva la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
La convenuta deduceva:
- di “avere consegnato alla il consuntivo lavori eseguiti presso il cantiere di Parte_1
Via delle Industrie per cui vi è fattura;
consuntivo nel quale venivano dettagliatamente indicate le lavorazioni eseguite, le quantità dei materiali utilizzati ed i prezzi unitari e complessivi. non ha mai contestato, né verbalmente né per iscritto, il Parte_1 consuntivo dei lavori ricevuto dalla . CP_1
L'opposizione è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che le parti hanno stipulato oralmente un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di plurime prestazioni edilizie interessanti il fondo di proprietà della società e che i contraenti non hanno concordato il Parte_1
prezzo di esecuzione delle stesse. L'attrice lamenta l'esistenza di profili di incoerenza tra le opere eseguite dalla società e il prezzo domandato da quest'ultima. Controparte_1
Sostanzialmente l'attrice domanda al Tribunale di Cremona di determinare il valore economico delle opere realizzate dalla convenuta al fine di pagare il “prezzo corretto per quello che effettivamente è stato il lavoro svolto”.
Premesso che la stima di beni non scambiati su mercati regolamentati è per natura soggetta a un margine di discrezionalità, la determinazione del prezzo di esecuzione delle prestazioni effettuate dalla convenuta è stata effettuata mediante consulenza tecnica d'ufficio, dalle cui conclusioni non si ha ragione di dissentire, poiché il procedimento utilizzato dall'ausiliario del giudice è caratterizzato da coerenza e logicità.
Dall'accertamento compiuto dal CTU emerge che il prezzo di realizzazione delle opere eseguite dalla convenuta è pari a euro 8.606,49, Iva inclusa (euro 7.054,50 + euro 1.551,99;
l'importo indicato nella relazione di consulenza tecnica pari a 6.840,50 è errato in ragione di modesti errori di calcolo).
Considerato che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato determinato sulla base di un prezzo di esecuzione delle opere pari a euro 9.381,80, Iva inclusa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Rilevato che è pacifico tra le parti il fatto che la convenuta abbia già ricevuto il pagamento della somma di euro 2.381,80, deve essere Parte_1 condannata a corrispondere a l'importo di euro 6.224,69 (euro Controparte_1
8.606,49 – euro 2.381,80), oltre interessi legali di mora disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2002 dall'1.6.2020, giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sino al saldo.
La richiesta avanzata da circa la corresponsione degli Controparte_1
interessi con decorrenza dalla data della fattura deve essere rigettata, giacché nel documento fiscale si legge “60 gg d.f. f.m.”, e cioè si legge che l'attrice avrebbe dovuto pagare l'importo indicato nella fattura entro il termine di 60 giorni decorrente dall'ultimo giorno del mese di emissione del documento fiscale, e il 31.5.2020, giorno di scadenza di siffatto termine, era domenica.
Anche la richiesta della convenuta avente ad oggetto la “rivalutazione” deve essere rigettata, in quanto il mancato pagamento del prezzo delle opere appaltate costituisce un debito di valuta e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da svalutazione monetaria.
Le spese processuali, escluse quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
In merito alle spese e al compenso del CTU si evidenzia che non è stato emesso alcun decreto di liquidazione, in quanto, ragionevolmente, il consulente ha ritenuto soddisfacente l'importo ricevuto a titolo di fondo spese. Tale importo, come determinato nel provvedimento del 20.6.2023, è posto definitivamente a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna, poiché l'accertamento è stato necessario al fine di determinare il prezzo delle opere appaltate, stante l'assenza di una specifica pattuizione negoziale. Per le medesime ragioni deve essere rigettata la richiesta di rifusione delle spese sostenute per l'attività svolta dal consulente di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 6.224,69, oltre interessi legali di mora disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2002 dall'1.6.2020 sino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, Controparte_1
oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- pone il compenso e le spese del CTU, come liquidate nel provvedimento del 20.6.2023, a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna.
Cremona, 25/02/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1100/2021
Oggi 25/02/2025, alle ore 10.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. ANTONIOLI FRANCO Parte_1
Per l'avv. TAMPELLI CLAUDIO Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 25/02/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1100/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonioli Franco, domiciliata in Cremona, via dei Tribunali n. 7 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Tampelli Claudio e Francesca Anna Maria Pinelli domiciliata in Cremona, piazza Roma n.
20 presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia il Tribunale di Cremona accogliere la opposizione per tutti i motivi svolti e per l'effetto revocare il detto decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto. Spese rifuse”.
Per parte convenuta: “voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - nel merito: - rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti
e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 273/2021, condannando l'opponente,
[...]
al pagamento della somma in esso liquidata, oltre agli interessi ex art. Parte_1
5 D. Lgs. 192/2012 ed alla rivalutazione maturati dalla data della fattura al saldo;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui alla luce delle risultanze della
CTU dovesse essere ritenuto come dovuto da a il diverso importo Pt_1 CP_1 indicato dal CTU e non dovessero essere considerate le osservazioni svolte dall'Ing.
CTP di parte Voglia Codesto Tribunale di Cremona Controparte_2 CP_1 condannare l'opponente quantomeno al pagamento della somma indicata nella CTU come dovuta e congrua per i lavori svolti dalla , pari ad Euro 6.840,50 oltre IVA o CP_1
al pagamento di quella diversa e maggior somma che il Giudice riterrà dovuta tenendo conto anche del trasporto per cui il CTU si è rimesso a decisione del Giudice e dei costi che non ha potuto quantificare per intervenuta modifica dello stato dei luoghi. Il tutto sempre oltre agli interessi ex art. 5 D. Lgs. 192/2012 ed alla rivalutazione maturati dalla data della fattura al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase monitoria e oltre il rimborso delle spese di CTU e delle spese di CTP, Ing.
[...]
. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
273/2021 emesso dal Tribunale di Cremona in favore della Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 7.000,00, in ragione dell'omessa parziale corresponsione dell'importo indicato nella fattura n. 101 del
26.3.2020.
L'attrice deduceva:
- che “parte opposta ha eseguito dei lavori in economia su un fondo della opponente;
si è trattato per la maggior parte di opere di pulizia e sgombero su un terreno di circa mq
770,00 e costruzione di un muro di cinta. Tra le parti non vi fu alcun preventivo, computo metrico né contratto”;
- che “in esito a tali lavori controparte ha emesso la fattura di cui al decreto monitorio che parte opponente ha parzialmente pagato, chiedendo però una verifica esatta in contraddittorio di tutta la contabilità di quanto fatto a dire della opposta. In buona sostanza parte opponente ha chiesto di verificare i prezzi esposti, le quantità e la qualità dei vari lavori;
e ciò anche secondo i tariffari camerali”;
- che “numerosi lavori sono stati eseguiti direttamente dall'opponente a mezzo di altre ditte da lui pagate”.
Alla stregua di quanto dedotto, chiedeva la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
La convenuta deduceva:
- di “avere consegnato alla il consuntivo lavori eseguiti presso il cantiere di Parte_1
Via delle Industrie per cui vi è fattura;
consuntivo nel quale venivano dettagliatamente indicate le lavorazioni eseguite, le quantità dei materiali utilizzati ed i prezzi unitari e complessivi. non ha mai contestato, né verbalmente né per iscritto, il Parte_1 consuntivo dei lavori ricevuto dalla . CP_1
L'opposizione è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che le parti hanno stipulato oralmente un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di plurime prestazioni edilizie interessanti il fondo di proprietà della società e che i contraenti non hanno concordato il Parte_1
prezzo di esecuzione delle stesse. L'attrice lamenta l'esistenza di profili di incoerenza tra le opere eseguite dalla società e il prezzo domandato da quest'ultima. Controparte_1
Sostanzialmente l'attrice domanda al Tribunale di Cremona di determinare il valore economico delle opere realizzate dalla convenuta al fine di pagare il “prezzo corretto per quello che effettivamente è stato il lavoro svolto”.
Premesso che la stima di beni non scambiati su mercati regolamentati è per natura soggetta a un margine di discrezionalità, la determinazione del prezzo di esecuzione delle prestazioni effettuate dalla convenuta è stata effettuata mediante consulenza tecnica d'ufficio, dalle cui conclusioni non si ha ragione di dissentire, poiché il procedimento utilizzato dall'ausiliario del giudice è caratterizzato da coerenza e logicità.
Dall'accertamento compiuto dal CTU emerge che il prezzo di realizzazione delle opere eseguite dalla convenuta è pari a euro 8.606,49, Iva inclusa (euro 7.054,50 + euro 1.551,99;
l'importo indicato nella relazione di consulenza tecnica pari a 6.840,50 è errato in ragione di modesti errori di calcolo).
Considerato che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato determinato sulla base di un prezzo di esecuzione delle opere pari a euro 9.381,80, Iva inclusa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Rilevato che è pacifico tra le parti il fatto che la convenuta abbia già ricevuto il pagamento della somma di euro 2.381,80, deve essere Parte_1 condannata a corrispondere a l'importo di euro 6.224,69 (euro Controparte_1
8.606,49 – euro 2.381,80), oltre interessi legali di mora disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2002 dall'1.6.2020, giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sino al saldo.
La richiesta avanzata da circa la corresponsione degli Controparte_1
interessi con decorrenza dalla data della fattura deve essere rigettata, giacché nel documento fiscale si legge “60 gg d.f. f.m.”, e cioè si legge che l'attrice avrebbe dovuto pagare l'importo indicato nella fattura entro il termine di 60 giorni decorrente dall'ultimo giorno del mese di emissione del documento fiscale, e il 31.5.2020, giorno di scadenza di siffatto termine, era domenica.
Anche la richiesta della convenuta avente ad oggetto la “rivalutazione” deve essere rigettata, in quanto il mancato pagamento del prezzo delle opere appaltate costituisce un debito di valuta e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da svalutazione monetaria.
Le spese processuali, escluse quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
In merito alle spese e al compenso del CTU si evidenzia che non è stato emesso alcun decreto di liquidazione, in quanto, ragionevolmente, il consulente ha ritenuto soddisfacente l'importo ricevuto a titolo di fondo spese. Tale importo, come determinato nel provvedimento del 20.6.2023, è posto definitivamente a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna, poiché l'accertamento è stato necessario al fine di determinare il prezzo delle opere appaltate, stante l'assenza di una specifica pattuizione negoziale. Per le medesime ragioni deve essere rigettata la richiesta di rifusione delle spese sostenute per l'attività svolta dal consulente di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 6.224,69, oltre interessi legali di mora disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2002 dall'1.6.2020 sino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, Controparte_1
oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- pone il compenso e le spese del CTU, come liquidate nel provvedimento del 20.6.2023, a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna.
Cremona, 25/02/2025
Il giudice
Daniele Moro