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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 772/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Rivalta di Torino (TO), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Corso Monte Cucco n. 3, Torino presso lo studio dell'Avv. Raffaele Folino che lo rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. , residente in [...], Rivalta di _1 C.F._2
Torino (TO), elettivamente domiciliata in Via Sant'Antonio da Padova n. 10, Torino presso lo studio dell'Avv. Paola Scaparone che la rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 8 “Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della L. 898/70, con sentenza da emettersi in via preventiva rispetto alle decisioni sulle altre domande proposte dalle parti, lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri e in Collegno (TO) in data Parte_1 _1
23.09.1989, iscritto nel relativo Registro deli atti di matrimonio al n. 33 Parte I Anno 1989, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collegno di procedere all'annotazione dell'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-REVOCARE l'obbligo al contributo al mantenimento a carico del Sig. ; -CONFERMARE nel resto le condizioni di separazione omologate dal Parte_1
Tribunale di Torino in data 16.01.2019”.
Per parte resistente:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile in Collegno, in data 23/9/1989, tra e _1
, trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Collegno al n. 33 parte I anno 1989; Parte_1
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni ed alle trascrizioni di legge relative all'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio;
accogliere nel dettaglio la seguente disciplina dei rapporti tra i coniugi conseguente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e segnatamente che: venga stabilito a carico del sig. un assegno di mantenimento Pt_1
della moglie, signora , nella misura di euro 2000,00 al mese oltre _1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
venga ordinata al sig. l'assunzione presso Pt_1
l'azienda di trasporti di cui lo stesso è titolare, nella specie la LOGISTICA S.A.C. di RI CA &
C. S.a.s., della signora in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_1
con la qualifica di impiegata amministrativa, con retribuzione mensile netta di euro 2.000,00 per dodici mesi annuali, il tutto senza necessità di prestazione della inerente attività lavorativa, fino al raggiungimento dell'età pensionistica e con i maturati e maturandi diritti che ne deriveranno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario, spese generali ex art. 14
t.f, C.P.A. 2% ed IVA 22%”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 _1
Collegno il 23/09/1989.
pagina 2 di 8 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Collegno (atto n. 33 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio sono nati due figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati dal 19/12/2018, data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Torino nel procedimento di separazione consensuale, omologata con Decreto del
16/01/2019.
*** *** ***
Con ricorso depositato il 18/01/2022, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale comparivano le parti e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente con ordinanza del 03/12/2022 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando il contributo al mantenimento della moglie nell'importo stabilito nella separazione pari a € 1.500,00 mensili.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 10/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 3 di 8 Sull'assegno divorzile
Occorre anzitutto osservare come, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni
Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. in particolare, Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una funzione di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della resistente.
Quanto alla voce perequativo-compensativa, è sufficiente rilevare come sulle relative allegazioni, peraltro generiche, non sia stata dedotta alcuna prova. A tal proposito, dalla disamina degli atti del procedimento, si evince che:
- Dall'unione matrimoniale sono nati due figli il 23/12/1976; il 04/07/1981) Per_1 Per_2
ma la convenuta non specifica il proprio ruolo nel periodo di cura e accudimento dei figli né gli pagina 4 di 8 eventuali sacrifici sostenuti in costanza di matrimonio per provvedere in prima persona alla vita familiare;
- era socia accomandataria al 95% della società AUTOTRASPORTI _1
MA LOGISTICA S.a.s. di dal 1996 al 2018 (quando _1
ne ha preso il posto, pag. 7 della comparsa di costituzione), pur con il Parte_1
probabile, sostanziale, contributo del marito, all'epoca assunto presso l'istituto bancario San
Paolo di Torino con le mansioni di usciere. In merito al proprio ruolo negli anni di gestione societaria la resistente offre versioni contrastanti, a volte negandolo in radice (es. pag. 7 della memoria di costituzione) per dimostrare la propria estraneità alle scelte che hanno portato alla liquidazione giudiziale dell'azienda.
Non può invece negarsi che abbia ricoperto una posizione gestoria _1
sostanziale, appurato che aveva il potere di bloccare eventuali bonifici ordinati dal marito
(come nell'episodio delle minacce profferite da ai danni della moglie per aver Parte_1
annullato un ordine di bonifico del marito a proprio favore dal conto aziendale, volendo la resistente “dare seguito ad una amministrazione più parsimoniosa ed oculata”, pag. 10 della comparsa di costituzione) e tenuto conto che il marito ha di fatto gestito l'azienda “seppur con
l'aiuto della moglie” (pag. 7 del ricorso). Del fatto di aver sempre lavorato in azienda la stessa resistente ha poi fatto menzione all'udienza del 04/10/2022, come da relativo verbale;
- i figli sono stati coinvolti nell'attività della predetta società: il maggiore in qualità socio accomandante con il 5% di quote dall'epoca della prima istituzione, il secondo in qualità di autista dal 2009.
Né – da ultimo – può incidere su tale aspetto il riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede di separazione, essendo diversi i presupposti posti a fondamento del c.d. “assegno divorzile”: la giurisprudenza traccia infatti il confine tra il contributo al mantenimento del coniuge separato – “che presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – e l'assegno divorzile – “che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo
e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 28/02/2020 n. 5605).
pagina 5 di 8 L'assenza di elementi di prova sul punto impedisce di riconoscere la componente perequativo- compensativa dell'assegno di divorzio. Non può infatti dirsi dimostrata l'esistenza di un effettivo sacrificio delle aspettative carrieristiche e, conseguentemente, retributive della moglie.
Sotto il profilo strettamente assistenziale, occorre invece considerare come l'assetto patrimoniale dei coniugi si sia modificato considerevolmente negli anni. È infatti incontestato che:
- la crisi coniugale, iniziata nel 2009, ha portato nel 2018 alla scelta condivisa di modificare l'organizzazione della predetta società logistica, sostituendo a Parte_1 [...]
nel ruolo di socio accomandatario al 95% tramite la donazione delle rispettive CP_1
quote di partecipazione (doc. 1 di parte resistente);
- l'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Torino il 18/01/2019 (doc. 4 di parte ricorrente) ha poi previsto, accanto alla predetta donazione e all'assegno di mantenimento di
€ 1.500,00, l'acquisto della quota di comproprietà della casa coniugale da parte di Parte_1
per € 200.000,00 a favore di (doc. 2 di parte resistente) e
[...] _1
l'assunzione di quest'ultima quale dipendente di senza obbligo di prestazione Parte_1
lavorativa sino al raggiungimento dell'età pensionabile, con uno stipendio di € 2.000,00 al mese (v. buste paga del 2019-2022, docc. 30, 40-43 di parte resistente);
- negli anni successivi la società in questione ha subito – complice l'accumulo di debiti erariali anche negli anni di gestione di entrambi i coniugi (doc. 8 di parte ricorrente) – un tracollo finanziario che si è concretizzato nella sentenza di liquidazione giudiziale del Tribunale di
Torino n. 292 dell'11/07/2024 (doc. 10 di parte ricorrente);
- attualmente ha fatto richiesta di NASpI in ragione del licenziamento _1
per giustificato motivo oggettivo dalla società sottoposta a procedura concorsuale (doc. 56 di parte resistente) e ha raggiunto l'età pensionabile (67 anni di età), sicché potrà fare affidamento – oltre che sulla somma di € 200.000,00 versatagli dall'ex marito in esecuzione dell'accordo di separazione, somma del cui destino la resistente non offre dettagli e che deve ritenersi quindi almeno in parte ancora nella sua disponibilità – su un importo di circa €
1.000,00 a titolo di pensione (pag. 14 della memoria di replica della resistente);
- , titolare sia della predetta società sia di altra omologa azienda (la LOGISTICA Parte_1
S.A.C. DI RI CC & C. S.a.s., doc. 22 di parte resistente), ha subìto gli effetti della sentenza di liquidazione giudiziale in quanto socio accomandatario illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c., né vi è contezza di un eventuale decreto del giudice delegato ex pagina 6 di 8 art. 146 CCI volto a destinare una quota del patrimonio al sostegno familiare. L'intero suo patrimonio risulta quindi attualmente impegnato a soddisfare i creditori sociali e in particolare l'Erario per la somma di € 552.030,60 (doc. 10 di parte ricorrente).
Dal quadro fattuale così ricostruito si ricava, da un lato, l'indubbia perdita di capacità economica di e, dall'altro, l'assenza in capo a di quello stato di indigenza Parte_1 _1
tale da giustificare – secondo le coordinate ermeneutiche sopra richiamate – il riconoscimento di un assegno di divorzio. Né può condurre a diversa soluzione, alla luce dei principi sopra richiamati, il deterioramento delle condizioni di salute di (doc. 57 di parte resistente). _1
Per le ragioni che precedono, dunque, deve essere rigettata la richiesta di assegno divorzile dispiegata dalla resistente.
Sulle ulteriori domande di parte resistente
La domanda di assunzione della sig.ra da parte di LOGISTICA S.A.C. di RI CA CP_1
& C. S.a.s. in attuazione dell'accordo di separazione omologato il 18/01/2019 è inammissibile ai sensi dell'art. 40 terzo comma c.p.c., trattandosi di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio;
invero le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio (domanda di contributo al mantenimento dei figli e domanda di divorzile formulata da un coniuge nei confronti dell'altro), in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
In ogni caso, la domanda di assunzione della resistente da parte di LOGISTICA S.A.C. di RI
CA & C. S.a.s. in attuazione dell'accordo di separazione omologato il 18/01/2019 è infondata.
La clausola n. 6) dell'accordo prevedeva che il ricorrente avrebbe assunto la resistente “fino al raggiungimento dell'età pensionistica” (pag. 3 del doc. 4 di parte ricorrente) e – com'è noto –
l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria è subordinato al possesso di due requisiti: il compimento di 67 anni di età e il versamento di almeno 20 anni di contributi previdenziali.
ha compiuto 67 anni il 12/11/2024 ed è stata per più di 20 anni – dal 1996 al _1
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente.
Esse vengono liquidate come segue, in applicazione dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore) tenuto conto del valore della domanda, della bassa complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 3.809,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e;
Parte_1 _1
Rigetta la domanda di assegno divorzile di parte resistente e, per l'effetto, revoca il contributo al mantenimento della sig.ra stabilito a carico del sig. ; _1 Pt_1
Dichiara inammissibile la domanda di assunzione di da parte di LOGISTICA _1
S.A.C. di RI CA & C. S.a.s.;
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a le spese di lite, _1 Parte_1
che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/01/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T., dott. Ludovico Astengo.
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 – socia accomandataria di AUTOTRASPORTI MA LOGISTICA S.a.s. di MA
SE (di cui si deve presumere il versamento dei relativi contributi previdenziali), prima di esserne assunta quale dipendente sino alla liquidazione giudiziale nel 2024. Deve quindi ritenersi decorso il termine finale di validità della clausola sopra richiamata.
Spese di lite
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Rivalta di Torino (TO), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Corso Monte Cucco n. 3, Torino presso lo studio dell'Avv. Raffaele Folino che lo rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. , residente in [...], Rivalta di _1 C.F._2
Torino (TO), elettivamente domiciliata in Via Sant'Antonio da Padova n. 10, Torino presso lo studio dell'Avv. Paola Scaparone che la rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 8 “Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della L. 898/70, con sentenza da emettersi in via preventiva rispetto alle decisioni sulle altre domande proposte dalle parti, lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri e in Collegno (TO) in data Parte_1 _1
23.09.1989, iscritto nel relativo Registro deli atti di matrimonio al n. 33 Parte I Anno 1989, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collegno di procedere all'annotazione dell'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-REVOCARE l'obbligo al contributo al mantenimento a carico del Sig. ; -CONFERMARE nel resto le condizioni di separazione omologate dal Parte_1
Tribunale di Torino in data 16.01.2019”.
Per parte resistente:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile in Collegno, in data 23/9/1989, tra e _1
, trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Collegno al n. 33 parte I anno 1989; Parte_1
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni ed alle trascrizioni di legge relative all'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio;
accogliere nel dettaglio la seguente disciplina dei rapporti tra i coniugi conseguente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e segnatamente che: venga stabilito a carico del sig. un assegno di mantenimento Pt_1
della moglie, signora , nella misura di euro 2000,00 al mese oltre _1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
venga ordinata al sig. l'assunzione presso Pt_1
l'azienda di trasporti di cui lo stesso è titolare, nella specie la LOGISTICA S.A.C. di RI CA &
C. S.a.s., della signora in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_1
con la qualifica di impiegata amministrativa, con retribuzione mensile netta di euro 2.000,00 per dodici mesi annuali, il tutto senza necessità di prestazione della inerente attività lavorativa, fino al raggiungimento dell'età pensionistica e con i maturati e maturandi diritti che ne deriveranno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario, spese generali ex art. 14
t.f, C.P.A. 2% ed IVA 22%”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 _1
Collegno il 23/09/1989.
pagina 2 di 8 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Collegno (atto n. 33 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio sono nati due figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati dal 19/12/2018, data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Torino nel procedimento di separazione consensuale, omologata con Decreto del
16/01/2019.
*** *** ***
Con ricorso depositato il 18/01/2022, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale comparivano le parti e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente con ordinanza del 03/12/2022 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando il contributo al mantenimento della moglie nell'importo stabilito nella separazione pari a € 1.500,00 mensili.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 10/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 3 di 8 Sull'assegno divorzile
Occorre anzitutto osservare come, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni
Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. in particolare, Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una funzione di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della resistente.
Quanto alla voce perequativo-compensativa, è sufficiente rilevare come sulle relative allegazioni, peraltro generiche, non sia stata dedotta alcuna prova. A tal proposito, dalla disamina degli atti del procedimento, si evince che:
- Dall'unione matrimoniale sono nati due figli il 23/12/1976; il 04/07/1981) Per_1 Per_2
ma la convenuta non specifica il proprio ruolo nel periodo di cura e accudimento dei figli né gli pagina 4 di 8 eventuali sacrifici sostenuti in costanza di matrimonio per provvedere in prima persona alla vita familiare;
- era socia accomandataria al 95% della società AUTOTRASPORTI _1
MA LOGISTICA S.a.s. di dal 1996 al 2018 (quando _1
ne ha preso il posto, pag. 7 della comparsa di costituzione), pur con il Parte_1
probabile, sostanziale, contributo del marito, all'epoca assunto presso l'istituto bancario San
Paolo di Torino con le mansioni di usciere. In merito al proprio ruolo negli anni di gestione societaria la resistente offre versioni contrastanti, a volte negandolo in radice (es. pag. 7 della memoria di costituzione) per dimostrare la propria estraneità alle scelte che hanno portato alla liquidazione giudiziale dell'azienda.
Non può invece negarsi che abbia ricoperto una posizione gestoria _1
sostanziale, appurato che aveva il potere di bloccare eventuali bonifici ordinati dal marito
(come nell'episodio delle minacce profferite da ai danni della moglie per aver Parte_1
annullato un ordine di bonifico del marito a proprio favore dal conto aziendale, volendo la resistente “dare seguito ad una amministrazione più parsimoniosa ed oculata”, pag. 10 della comparsa di costituzione) e tenuto conto che il marito ha di fatto gestito l'azienda “seppur con
l'aiuto della moglie” (pag. 7 del ricorso). Del fatto di aver sempre lavorato in azienda la stessa resistente ha poi fatto menzione all'udienza del 04/10/2022, come da relativo verbale;
- i figli sono stati coinvolti nell'attività della predetta società: il maggiore in qualità socio accomandante con il 5% di quote dall'epoca della prima istituzione, il secondo in qualità di autista dal 2009.
Né – da ultimo – può incidere su tale aspetto il riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede di separazione, essendo diversi i presupposti posti a fondamento del c.d. “assegno divorzile”: la giurisprudenza traccia infatti il confine tra il contributo al mantenimento del coniuge separato – “che presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – e l'assegno divorzile – “che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo
e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 28/02/2020 n. 5605).
pagina 5 di 8 L'assenza di elementi di prova sul punto impedisce di riconoscere la componente perequativo- compensativa dell'assegno di divorzio. Non può infatti dirsi dimostrata l'esistenza di un effettivo sacrificio delle aspettative carrieristiche e, conseguentemente, retributive della moglie.
Sotto il profilo strettamente assistenziale, occorre invece considerare come l'assetto patrimoniale dei coniugi si sia modificato considerevolmente negli anni. È infatti incontestato che:
- la crisi coniugale, iniziata nel 2009, ha portato nel 2018 alla scelta condivisa di modificare l'organizzazione della predetta società logistica, sostituendo a Parte_1 [...]
nel ruolo di socio accomandatario al 95% tramite la donazione delle rispettive CP_1
quote di partecipazione (doc. 1 di parte resistente);
- l'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Torino il 18/01/2019 (doc. 4 di parte ricorrente) ha poi previsto, accanto alla predetta donazione e all'assegno di mantenimento di
€ 1.500,00, l'acquisto della quota di comproprietà della casa coniugale da parte di Parte_1
per € 200.000,00 a favore di (doc. 2 di parte resistente) e
[...] _1
l'assunzione di quest'ultima quale dipendente di senza obbligo di prestazione Parte_1
lavorativa sino al raggiungimento dell'età pensionabile, con uno stipendio di € 2.000,00 al mese (v. buste paga del 2019-2022, docc. 30, 40-43 di parte resistente);
- negli anni successivi la società in questione ha subito – complice l'accumulo di debiti erariali anche negli anni di gestione di entrambi i coniugi (doc. 8 di parte ricorrente) – un tracollo finanziario che si è concretizzato nella sentenza di liquidazione giudiziale del Tribunale di
Torino n. 292 dell'11/07/2024 (doc. 10 di parte ricorrente);
- attualmente ha fatto richiesta di NASpI in ragione del licenziamento _1
per giustificato motivo oggettivo dalla società sottoposta a procedura concorsuale (doc. 56 di parte resistente) e ha raggiunto l'età pensionabile (67 anni di età), sicché potrà fare affidamento – oltre che sulla somma di € 200.000,00 versatagli dall'ex marito in esecuzione dell'accordo di separazione, somma del cui destino la resistente non offre dettagli e che deve ritenersi quindi almeno in parte ancora nella sua disponibilità – su un importo di circa €
1.000,00 a titolo di pensione (pag. 14 della memoria di replica della resistente);
- , titolare sia della predetta società sia di altra omologa azienda (la LOGISTICA Parte_1
S.A.C. DI RI CC & C. S.a.s., doc. 22 di parte resistente), ha subìto gli effetti della sentenza di liquidazione giudiziale in quanto socio accomandatario illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c., né vi è contezza di un eventuale decreto del giudice delegato ex pagina 6 di 8 art. 146 CCI volto a destinare una quota del patrimonio al sostegno familiare. L'intero suo patrimonio risulta quindi attualmente impegnato a soddisfare i creditori sociali e in particolare l'Erario per la somma di € 552.030,60 (doc. 10 di parte ricorrente).
Dal quadro fattuale così ricostruito si ricava, da un lato, l'indubbia perdita di capacità economica di e, dall'altro, l'assenza in capo a di quello stato di indigenza Parte_1 _1
tale da giustificare – secondo le coordinate ermeneutiche sopra richiamate – il riconoscimento di un assegno di divorzio. Né può condurre a diversa soluzione, alla luce dei principi sopra richiamati, il deterioramento delle condizioni di salute di (doc. 57 di parte resistente). _1
Per le ragioni che precedono, dunque, deve essere rigettata la richiesta di assegno divorzile dispiegata dalla resistente.
Sulle ulteriori domande di parte resistente
La domanda di assunzione della sig.ra da parte di LOGISTICA S.A.C. di RI CA CP_1
& C. S.a.s. in attuazione dell'accordo di separazione omologato il 18/01/2019 è inammissibile ai sensi dell'art. 40 terzo comma c.p.c., trattandosi di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio;
invero le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio (domanda di contributo al mantenimento dei figli e domanda di divorzile formulata da un coniuge nei confronti dell'altro), in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
In ogni caso, la domanda di assunzione della resistente da parte di LOGISTICA S.A.C. di RI
CA & C. S.a.s. in attuazione dell'accordo di separazione omologato il 18/01/2019 è infondata.
La clausola n. 6) dell'accordo prevedeva che il ricorrente avrebbe assunto la resistente “fino al raggiungimento dell'età pensionistica” (pag. 3 del doc. 4 di parte ricorrente) e – com'è noto –
l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria è subordinato al possesso di due requisiti: il compimento di 67 anni di età e il versamento di almeno 20 anni di contributi previdenziali.
ha compiuto 67 anni il 12/11/2024 ed è stata per più di 20 anni – dal 1996 al _1
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente.
Esse vengono liquidate come segue, in applicazione dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore) tenuto conto del valore della domanda, della bassa complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 3.809,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e;
Parte_1 _1
Rigetta la domanda di assegno divorzile di parte resistente e, per l'effetto, revoca il contributo al mantenimento della sig.ra stabilito a carico del sig. ; _1 Pt_1
Dichiara inammissibile la domanda di assunzione di da parte di LOGISTICA _1
S.A.C. di RI CA & C. S.a.s.;
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a le spese di lite, _1 Parte_1
che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/01/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T., dott. Ludovico Astengo.
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 – socia accomandataria di AUTOTRASPORTI MA LOGISTICA S.a.s. di MA
SE (di cui si deve presumere il versamento dei relativi contributi previdenziali), prima di esserne assunta quale dipendente sino alla liquidazione giudiziale nel 2024. Deve quindi ritenersi decorso il termine finale di validità della clausola sopra richiamata.
Spese di lite