Articolo 27 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 21Articolo 28
Versione
12 giugno 1977
Art. 27.
L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili della attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4.
La convenzione, da stipularsi nell'ambito del programma triennale e che puo' riguardare anche l'assolvimento di servizi socialmente utili, comporta:
a) la cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali;
b) l'attribuzione per ciascun socio di un contributo mensile di L. 50.000 per la durata di mesi 12;
c) l'acquisizione del diritto del socio alla formazione professionale da conseguire mediante la frequenza ai corsi organizzati dalla regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato;
d) il rispetto delle norme previste dalla presente legge per cio' che concerne le modalita' e la durata della prestazione e delle attivita' formative;
e) la determinazione da parte della pubblica amministrazione del numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti.
Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso dei requisiti di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .
Entrata in vigore il 12 giugno 1977
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