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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12210/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a: Milano il 30.04.1981 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lara Giussani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Monza (MB) il 29.11.1986 Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Giussani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 21.07.2012 (anno 2012 atto n. 1144 reg. 01 parte 1 serie ) In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1 Parte_3 nata a [...] il [...], cittadina italiana, entrambe minorenni
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I coniugi non svolgono reciproca domanda di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.
3. Le figlie minorenni ed sono affidate in via condivisa ai genitori. La responsabilità Per_1 Pt_3 genitoriale sarà dunque esercitata di comune accordo tra le parti, nel rispetto del principio della bigenitorialità, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale delle figlie. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative alle figlie. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole;
4. ed saranno collocate in via paritetica presso ciascun genitore a settimane alterne Per_1 Pt_3 dal lunedì dopo scuola fino al successivo lunedì mattina, con mantenimento della residenza di entrambe presso la casa materna ai fini anagrafici. Nella settimana di spettanza di ciascun genitore, l'altro genitore starà insieme alle minori un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola fino all'ora di cena, con rientro presso la residenza dell'altro genitore entro le ore 19.30. Sono ovviamente fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse esclusivo di ed e delle loro inclinazioni, desideri ed impegni scolastici ed extrascolastici. Per_1 Pt_3
5. Le vacanze scolastiche saranno così regolamentate, fatti salvi diversi accordi tra i genitori:
- le vacanze natalizie e pasquali così come le altre feste e/o ricorrenze verranno concordate di volta in volta rispettando il criterio dell'alternanza e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di trascorrere pari tempo e pari occasioni con le minori. Salvo diverso accordo tra i genitori ed Per_1 trascorreranno le vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore da Natale a Capodanno Pt_3
e da Capodanno all'Epifania. Il 24 dicembre con il genitore che avrà il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ai fini dell'alternanza si dà atto che per l'anno 2025 le minori trascorreranno con la madre il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre.
- Il criterio dell'alternanza varrà anche per le vacanze pasquali, il Carnevale e i ponti scolastici. Sono ovviamente fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse esclusivo di Per_1 ed e delle loro inclinazioni, desideri ed impegni scolatici ed extrascolastici. Pt_3
- Nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con le minori quattro settimane anche non consecutive nei mesi di sospensione scolastica (giugno, luglio, agosto e settembre), le cui date ed eventuali destinazioni, saranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno, tenendo in considerazione il piano ferie reciproco approvato di anno in anno dai datori di lavoro dei genitori. Sono ovviamente fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse esclusivo delle minori e delle sue inclinazioni, desideri ed impegni scolastici ed extrascolastici.
6. In considerazione del collocamento paritetico a settimane alterne, ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie minori ed oltre il 50% delle spese straordinarie Per_1 Pt_3 come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7. Le parti concordano sin d'ora che le figlie minori proseguiranno gli studi presso la scuola privata paritaria che attualmente già frequentano, sita in Milano, via F. Baldinucci, 88 Persona_2
e si danno reciprocamente assenso a contribuire alla predetta spesa, sempre nella misura del 50%, comprese ovviamente tutte le spese accessorie legate alla scuola privata scelta (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: divise, mensa scolastica, corsi extra scolastici, etc.). I coniugi si impegnano reciprocamente a rispettare le scadenze e provvedere tempestivamente, per quanto possibile, ai relativi pagamenti delle spese straordinarie, avuto riguardo in particolare alle spese della scuola privata delle figlie.
8. Gli Assegni Unici continueranno ad essere percepiti integralmente dalla Sig.ra , Parte_1 che già attualmente percepisce, per i prossimi 4 (quattro) anni, e comunque fino alla completa estinzione del finanziamento Compass, di cui in premessa, tuttora in essere e scadente nel 2029. A seguito della completa estinzione del predetto finanziamento Compass, gli Assegni Unici a favore delle minori saranno suddivisi al 50% tra i genitori, in considerazione del collocamento paritetico delle figlie presso ciascun genitore.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio per le minori.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a richiedere all'altro coniuge un concorso al mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 21.07.2012;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a: Milano il 30.04.1981 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lara Giussani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Monza (MB) il 29.11.1986 Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Giussani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 21.07.2012 (anno 2012 atto n. 1144 reg. 01 parte 1 serie ) In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1 Parte_3 nata a [...] il [...], cittadina italiana, entrambe minorenni
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I coniugi non svolgono reciproca domanda di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.
3. Le figlie minorenni ed sono affidate in via condivisa ai genitori. La responsabilità Per_1 Pt_3 genitoriale sarà dunque esercitata di comune accordo tra le parti, nel rispetto del principio della bigenitorialità, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale delle figlie. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative alle figlie. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole;
4. ed saranno collocate in via paritetica presso ciascun genitore a settimane alterne Per_1 Pt_3 dal lunedì dopo scuola fino al successivo lunedì mattina, con mantenimento della residenza di entrambe presso la casa materna ai fini anagrafici. Nella settimana di spettanza di ciascun genitore, l'altro genitore starà insieme alle minori un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola fino all'ora di cena, con rientro presso la residenza dell'altro genitore entro le ore 19.30. Sono ovviamente fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse esclusivo di ed e delle loro inclinazioni, desideri ed impegni scolastici ed extrascolastici. Per_1 Pt_3
5. Le vacanze scolastiche saranno così regolamentate, fatti salvi diversi accordi tra i genitori:
- le vacanze natalizie e pasquali così come le altre feste e/o ricorrenze verranno concordate di volta in volta rispettando il criterio dell'alternanza e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di trascorrere pari tempo e pari occasioni con le minori. Salvo diverso accordo tra i genitori ed Per_1 trascorreranno le vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore da Natale a Capodanno Pt_3
e da Capodanno all'Epifania. Il 24 dicembre con il genitore che avrà il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ai fini dell'alternanza si dà atto che per l'anno 2025 le minori trascorreranno con la madre il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre.
- Il criterio dell'alternanza varrà anche per le vacanze pasquali, il Carnevale e i ponti scolastici. Sono ovviamente fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse esclusivo di Per_1 ed e delle loro inclinazioni, desideri ed impegni scolatici ed extrascolastici. Pt_3
- Nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con le minori quattro settimane anche non consecutive nei mesi di sospensione scolastica (giugno, luglio, agosto e settembre), le cui date ed eventuali destinazioni, saranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno, tenendo in considerazione il piano ferie reciproco approvato di anno in anno dai datori di lavoro dei genitori. Sono ovviamente fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse esclusivo delle minori e delle sue inclinazioni, desideri ed impegni scolastici ed extrascolastici.
6. In considerazione del collocamento paritetico a settimane alterne, ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie minori ed oltre il 50% delle spese straordinarie Per_1 Pt_3 come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7. Le parti concordano sin d'ora che le figlie minori proseguiranno gli studi presso la scuola privata paritaria che attualmente già frequentano, sita in Milano, via F. Baldinucci, 88 Persona_2
e si danno reciprocamente assenso a contribuire alla predetta spesa, sempre nella misura del 50%, comprese ovviamente tutte le spese accessorie legate alla scuola privata scelta (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: divise, mensa scolastica, corsi extra scolastici, etc.). I coniugi si impegnano reciprocamente a rispettare le scadenze e provvedere tempestivamente, per quanto possibile, ai relativi pagamenti delle spese straordinarie, avuto riguardo in particolare alle spese della scuola privata delle figlie.
8. Gli Assegni Unici continueranno ad essere percepiti integralmente dalla Sig.ra , Parte_1 che già attualmente percepisce, per i prossimi 4 (quattro) anni, e comunque fino alla completa estinzione del finanziamento Compass, di cui in premessa, tuttora in essere e scadente nel 2029. A seguito della completa estinzione del predetto finanziamento Compass, gli Assegni Unici a favore delle minori saranno suddivisi al 50% tra i genitori, in considerazione del collocamento paritetico delle figlie presso ciascun genitore.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio per le minori.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a richiedere all'altro coniuge un concorso al mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 21.07.2012;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG