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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 10826/2024 R.G. promossa da
, nata in [...] il03/07/1994 (CF: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANGELA MARIA CIOCHINA
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (CF: Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 25.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Le parti hanno contratto matrimonio a Concesio (BS) in data 23.09.2017 trascritto presso l'Ufficio di stato civile dello stesso Comune (atto n. 14 parte I, ann0 2017) e dalla loro unione nasceva il figlio (Esine 08.01.2013) in carico al Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile Persona_1 dall'aprile 2017 per “Disturbo dello spettro autistico”, seguito a scuola da insegnante di sostegno ed assistente all'autonomia secondo certificazione scolastica.
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito ed istanza di assunzione di provvedimenti urgenti nell'interesse del minore. In particolare, ella chiedeva l'autorizzazione a presentare domanda di rilascio di un passaporto rumeno al Consolato Rumeno di Milano, nonché l'autorizzazione a proseguire con la procedura istaurata presso INPS nell'interesse di per l'accertamento dell'invalidità civile, necessaria per il Persona_1 proseguimento con l'assegnazione della maestra di sostegno durante l'anno scolastico.
Con decreto del 09.10.2024 il Giudice, ritenuta l'istanza urgente meritevole di accoglimento, autorizzava la madre a richiedere il rilascio del passaporto rumeno per il figlio e a proseguire con la procedura istaurata presso INPS nell'interesse di per l'accertamento dell'invalidità civile Persona_1
e fissava udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 22.10.2024 il Giudice, ritenuto non correttamente instaurato il contraddittorio, rinviava la causa per verificare il perfezionamento della notifica e decidere sulla modifica o conferma dei provvedimenti provvisori.
Successivamente, all'udienza del 29.10.2024 il Giudice, vista la regolarità della notifica, lette le deduzioni di parte ricorrente, disponeva con urgenza che il minore venisse affidato in via esclusiva alla madre, con la facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni più importanti nell'interesse dello stesso;
stabiliva, inoltre, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 250,00 a decorrere dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
Infine, all'udienza del 25.02.2025 su invito del giudice l'avvocato di parte ricorrente discuteva la causa e si riportava integralmente alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo di cui chiedeva il totale accoglimento. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al collegio.
2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.Stante la regolare istaurazione del contraddittorio, va dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. La domanda di addebito della separazione, ritenuto che non si sia formata in giudizio nessuna prova a supporto di tale richiesta, va rigettata.
6. A fronte della contumacia del padre, a tutela degli interessi del minore vanno confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti già assunti in accoglimento delle istanze di parte ricorrente in punto di affido, collocamento e mantenimento del figlio minore.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia del resistente nato a [...], il Controparte_1
18.04.1991;
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
3. rigetta la domanda di addebito;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5. dispone l'affidamento del minore nato ad Esine (BS) [...] in [...] esclusiva Persona_1 alla madre, con la facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni più importanti nell'interesse dello stesso;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del minore nella misura di € 250 mensili, somme rivalutabile secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
7. pone a carico di le spese di lite che liquida in € 1.000, oltre il 15 % Controparte_1 di spese generali, I.v.a. e C.p.a.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.9.2025
Il Giudice relatore Costanza Teti
Il Presidente Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 10826/2024 R.G. promossa da
, nata in [...] il03/07/1994 (CF: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANGELA MARIA CIOCHINA
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (CF: Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 25.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Le parti hanno contratto matrimonio a Concesio (BS) in data 23.09.2017 trascritto presso l'Ufficio di stato civile dello stesso Comune (atto n. 14 parte I, ann0 2017) e dalla loro unione nasceva il figlio (Esine 08.01.2013) in carico al Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile Persona_1 dall'aprile 2017 per “Disturbo dello spettro autistico”, seguito a scuola da insegnante di sostegno ed assistente all'autonomia secondo certificazione scolastica.
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito ed istanza di assunzione di provvedimenti urgenti nell'interesse del minore. In particolare, ella chiedeva l'autorizzazione a presentare domanda di rilascio di un passaporto rumeno al Consolato Rumeno di Milano, nonché l'autorizzazione a proseguire con la procedura istaurata presso INPS nell'interesse di per l'accertamento dell'invalidità civile, necessaria per il Persona_1 proseguimento con l'assegnazione della maestra di sostegno durante l'anno scolastico.
Con decreto del 09.10.2024 il Giudice, ritenuta l'istanza urgente meritevole di accoglimento, autorizzava la madre a richiedere il rilascio del passaporto rumeno per il figlio e a proseguire con la procedura istaurata presso INPS nell'interesse di per l'accertamento dell'invalidità civile Persona_1
e fissava udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 22.10.2024 il Giudice, ritenuto non correttamente instaurato il contraddittorio, rinviava la causa per verificare il perfezionamento della notifica e decidere sulla modifica o conferma dei provvedimenti provvisori.
Successivamente, all'udienza del 29.10.2024 il Giudice, vista la regolarità della notifica, lette le deduzioni di parte ricorrente, disponeva con urgenza che il minore venisse affidato in via esclusiva alla madre, con la facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni più importanti nell'interesse dello stesso;
stabiliva, inoltre, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 250,00 a decorrere dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
Infine, all'udienza del 25.02.2025 su invito del giudice l'avvocato di parte ricorrente discuteva la causa e si riportava integralmente alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo di cui chiedeva il totale accoglimento. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al collegio.
2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.Stante la regolare istaurazione del contraddittorio, va dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. La domanda di addebito della separazione, ritenuto che non si sia formata in giudizio nessuna prova a supporto di tale richiesta, va rigettata.
6. A fronte della contumacia del padre, a tutela degli interessi del minore vanno confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti già assunti in accoglimento delle istanze di parte ricorrente in punto di affido, collocamento e mantenimento del figlio minore.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia del resistente nato a [...], il Controparte_1
18.04.1991;
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
3. rigetta la domanda di addebito;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5. dispone l'affidamento del minore nato ad Esine (BS) [...] in [...] esclusiva Persona_1 alla madre, con la facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni più importanti nell'interesse dello stesso;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del minore nella misura di € 250 mensili, somme rivalutabile secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
7. pone a carico di le spese di lite che liquida in € 1.000, oltre il 15 % Controparte_1 di spese generali, I.v.a. e C.p.a.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.9.2025
Il Giudice relatore Costanza Teti
Il Presidente Michele Posio