Art. 3.
All'onere di lire 1.000.000 relativo alla concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
All'onere di lire 12.500.000 derivante dalla corresponsione del contributo ordinario, di cui al precedente articolo 1, per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1.000.000 relativo alla concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
All'onere di lire 12.500.000 derivante dalla corresponsione del contributo ordinario, di cui al precedente articolo 1, per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.