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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/11/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 12.03.2024 iscritta al n. 73/2024 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 28.11.2024
d a rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesca Bianchini del foro di Roma, domiciliataria giusta delega in
OGGETTO: atti.
Altre controversie in
RICORRENTE APPELLANTE
materia di previdenza c o n t r o
Controparte_1
[...]
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Alfonsino Imparato e Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale
di Brescia, come da procura generale in atti. CP_1
RESISTENTE APPELLATO
in Controparte_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Dall'Asta - 2 -
del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
Controparte_3
in persona del l.r.p.t.
[...]
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 267 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati costituiti:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 267/24 il Tribunale di Bergamo, giudice del lavoro,
respingeva il ricorso con cui chiedeva che fosse Parte_1
accertata l'intervenuta prescrizione di alcuni avvisi di addebito portati dall'atto di pignoramento presso terzi notificatogli il 4.7.2023.
Il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del terzo pignorato di e accertata sulla base della Controparte_3
documentazione prodotta dall' la regolarità della notifica degli CP_1
avvisi di addebito, a fondamento della decisione osservava:
- che l'opposizione agli avvisi di addebito doveva ritenersi inammissibile, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di valida notifica degli atti impositivi,
l'opposizione all'estratto di ruolo è ammissibile solo in funzione - 3 -
recuperatoria;
- che, tenuto conto degli atti interruttivi tempestivamente notificati da
(fermo amministrativo del 19.9.2019, intimazione di CP_2
pagamento dell'1.10.2022 e atto di pignoramento di cui è causa),
nessuna prescrizione si era maturata;
- che, inoltre, risultava fondata l'eccezione di mancanza di procura sollevata da considerato che la procura Controparte_3
in atti risultava conferita all'Avv. Saverio Corsi (e non al difensore costituito Francesca Bianchini) e che, nonostante, la tempestività
dell'eccezione, nulla aveva replicato il ricorrente, il quale neppure si era curato di regolarizzare la procura.
proponeva appello formulando due motivi di Parte_1
gravame: con il primo, dopo aver affermato che nel caso in cui il concessionario provi la regolare notifica delle cartelle esattoriali, il
Giudice deve sempre sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione e verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, contestava il capo di sentenza con cui il primo giudice aveva accertato la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito;
con il secondo, il capo relativo alle spese di lite.
Nella contumacia di si costituivano Controparte_3
e contestando la fondatezza dell'appello. CP_1 CP_2
Alla prima udienza di discussione la Corte invitava l'appellante a depositare valida procura e all'odierna udienza, in esito alla camera di consiglio, la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza. - 4 -
***
È necessario chiarire che la procura allegata al ricorso di appello (la medesima allegata al ricorso di primo grado) risulta conferita da persona diversa dall'appellante (tale , con codice Parte_2
fiscale diverso da quello di riportato nel ricorso Parte_1
di appello) ad un avvocato diverso (avv. Saverio Corsi del foro di
Roma) dall'avv. Francesca Bianchini del foro di Roma difensore dell'appellante.
Si tratta quindi di un'ipotesi di vera e propria mancanza di procura alle lite (o, se si preferisce, di inesistenza) che, attenendo alla regolare instaurazione del processo, è rilevabile d'ufficio.
Per tale ragione la Corte, considerando che il procedimento di primo grado è stato promosso dopo l'entrata in vigore della c.d. Riforma
Cartabia, ha fatto applicazione dell'art. 182, co. 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 3, co. 13, lett. a), d.lgs. 149/22, e alla prima udienza di discussione ha assegnato all'appellante termine perentorio per il rilascio della procura alle liti.
L'appellante ha tempestivamente depositato nuova procura alle liti,
regolarmente conferita da all'avv. Francesca Parte_1
Bianchini, cosicché il processo di appello deve intendersi regolarmente instaurato, con necessità per la Corte di passare all'esame del merito dell'appello.
Ora, la semplice lettura della sentenza dimostra che il Tribunale ha motivato il rigetto del ricorso sulla base di distinte rationes decidendi:
inammissibilità del ricorso, mancato verificarsi della prescrizione, - 5 -
mancanza di procura alle liti.
Ebbene, con il ricorso di appello non ha in Parte_1
alcun modo censurato la ragione relativa alla mancanza di procura, ad esempio sostenendo che la procura doveva considerarsi esistente o,
comunque, lamentando la violazione da parte del primo giudice dell'art. 182, co. 2, c.p.c.
Nell'assenza di ogni censura, il capo di sentenza che si fonda sull'autonoma ragione di rigetto costituita dalla mancanza di procura
è passato in giudicato, con la conseguenza che l'appello è infondato e non può in alcun caso essere accolto, anche a prescindere dalla questione relativa alla prescrizione.
Le considerazioni sino a qui svolte sono pienamente sufficienti per il rigetto dell'appello.
In ogni caso, il motivo relativo alla prescrizione risulta comunque infondato.
Occorre chiarire che il motivo, dopo un elenco di massime della Corte
di Cassazione si sostanzia unicamente (a parte una pretesa violazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Regolamento
Europeo) in un'affermazione di carattere generale («In altre parole
l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il
rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, indicando la
qualifica invece di chi lo ritira»), senza in alcun modo confrontarsi con quanto in concreto accertato dal primo giudice in relazione alla notifica di ciascun avviso di addebito e senza indicare quali sono gli atti impositivi o gli atti interruttivi della prescrizione che sarebbero - 6 -
afflitti dalla lamentata irregolarità, risultando così inammissibile
(peraltro, gli avvisi di addebito e anche l'intimazione di pagamento dell'1.10.2022 risultano consegnati direttamente al destinatario).
In ogni caso, premesso che le notifiche sono state effettuate mediante invio diretto di raccomandata da parte del concessionario, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, seconda parte, del DPR n. 602 del 1973, va ricordato che secondo il costante orientamento giurisprudenziale trovano applicazione le norme concernenti in servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (v., tra le tante,
Cass. 15175/24), con la conseguenza che le pur generiche affermazioni dell'appellante risultano infondate.
Resta da dire che anche l'asserita violazione delle regole del Codice
dell'Amministrazione Digitale e del Regolamento Europeo non è
pertinente, posto che nella specie si tratta di notifiche avvenute a mezzo posta.
***
Anche il motivo in ordine alle spese di lite non è fondato. Premesso
che la sentenza ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di e CP_1 Controparte_3
compensandole nei confronti di (in quanto costituitasi in CP_2
giudizio a fronte di un semplice ordine di esibizione emesso dal giudice), occorre osservare che l'appellante si limita a lamentare la mancata compensazione, senza allegare alcuna specifica ragione per la quale il primo giudice avrebbe dovuto derogare alla regola della soccombenza anche nei confronti degli altri convenuti. - 7 -
***
In conclusione, l'appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Nulla
va disposto nei confronti di attesa la Controparte_3
contumacia.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
respinge l'appello avverso la sentenza n. 267/24 del Tribunale di
Bergamo e condanna l'appallante alla rifusione, nei confronti di CP_1
e , delle spese del grado, liquidate in € 2.500 per ciascuna parte, CP_2
oltre accessori come per legge. Nulla per le spese nei confronti di
Controparte_3
Brescia, 28 novembre 2024
Il Presidente est.
Antonio Matano
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 12.03.2024 iscritta al n. 73/2024 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 28.11.2024
d a rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesca Bianchini del foro di Roma, domiciliataria giusta delega in
OGGETTO: atti.
Altre controversie in
RICORRENTE APPELLANTE
materia di previdenza c o n t r o
Controparte_1
[...]
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Alfonsino Imparato e Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale
di Brescia, come da procura generale in atti. CP_1
RESISTENTE APPELLATO
in Controparte_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Dall'Asta - 2 -
del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
Controparte_3
in persona del l.r.p.t.
[...]
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 267 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati costituiti:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 267/24 il Tribunale di Bergamo, giudice del lavoro,
respingeva il ricorso con cui chiedeva che fosse Parte_1
accertata l'intervenuta prescrizione di alcuni avvisi di addebito portati dall'atto di pignoramento presso terzi notificatogli il 4.7.2023.
Il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del terzo pignorato di e accertata sulla base della Controparte_3
documentazione prodotta dall' la regolarità della notifica degli CP_1
avvisi di addebito, a fondamento della decisione osservava:
- che l'opposizione agli avvisi di addebito doveva ritenersi inammissibile, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di valida notifica degli atti impositivi,
l'opposizione all'estratto di ruolo è ammissibile solo in funzione - 3 -
recuperatoria;
- che, tenuto conto degli atti interruttivi tempestivamente notificati da
(fermo amministrativo del 19.9.2019, intimazione di CP_2
pagamento dell'1.10.2022 e atto di pignoramento di cui è causa),
nessuna prescrizione si era maturata;
- che, inoltre, risultava fondata l'eccezione di mancanza di procura sollevata da considerato che la procura Controparte_3
in atti risultava conferita all'Avv. Saverio Corsi (e non al difensore costituito Francesca Bianchini) e che, nonostante, la tempestività
dell'eccezione, nulla aveva replicato il ricorrente, il quale neppure si era curato di regolarizzare la procura.
proponeva appello formulando due motivi di Parte_1
gravame: con il primo, dopo aver affermato che nel caso in cui il concessionario provi la regolare notifica delle cartelle esattoriali, il
Giudice deve sempre sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione e verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, contestava il capo di sentenza con cui il primo giudice aveva accertato la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito;
con il secondo, il capo relativo alle spese di lite.
Nella contumacia di si costituivano Controparte_3
e contestando la fondatezza dell'appello. CP_1 CP_2
Alla prima udienza di discussione la Corte invitava l'appellante a depositare valida procura e all'odierna udienza, in esito alla camera di consiglio, la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza. - 4 -
***
È necessario chiarire che la procura allegata al ricorso di appello (la medesima allegata al ricorso di primo grado) risulta conferita da persona diversa dall'appellante (tale , con codice Parte_2
fiscale diverso da quello di riportato nel ricorso Parte_1
di appello) ad un avvocato diverso (avv. Saverio Corsi del foro di
Roma) dall'avv. Francesca Bianchini del foro di Roma difensore dell'appellante.
Si tratta quindi di un'ipotesi di vera e propria mancanza di procura alle lite (o, se si preferisce, di inesistenza) che, attenendo alla regolare instaurazione del processo, è rilevabile d'ufficio.
Per tale ragione la Corte, considerando che il procedimento di primo grado è stato promosso dopo l'entrata in vigore della c.d. Riforma
Cartabia, ha fatto applicazione dell'art. 182, co. 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 3, co. 13, lett. a), d.lgs. 149/22, e alla prima udienza di discussione ha assegnato all'appellante termine perentorio per il rilascio della procura alle liti.
L'appellante ha tempestivamente depositato nuova procura alle liti,
regolarmente conferita da all'avv. Francesca Parte_1
Bianchini, cosicché il processo di appello deve intendersi regolarmente instaurato, con necessità per la Corte di passare all'esame del merito dell'appello.
Ora, la semplice lettura della sentenza dimostra che il Tribunale ha motivato il rigetto del ricorso sulla base di distinte rationes decidendi:
inammissibilità del ricorso, mancato verificarsi della prescrizione, - 5 -
mancanza di procura alle liti.
Ebbene, con il ricorso di appello non ha in Parte_1
alcun modo censurato la ragione relativa alla mancanza di procura, ad esempio sostenendo che la procura doveva considerarsi esistente o,
comunque, lamentando la violazione da parte del primo giudice dell'art. 182, co. 2, c.p.c.
Nell'assenza di ogni censura, il capo di sentenza che si fonda sull'autonoma ragione di rigetto costituita dalla mancanza di procura
è passato in giudicato, con la conseguenza che l'appello è infondato e non può in alcun caso essere accolto, anche a prescindere dalla questione relativa alla prescrizione.
Le considerazioni sino a qui svolte sono pienamente sufficienti per il rigetto dell'appello.
In ogni caso, il motivo relativo alla prescrizione risulta comunque infondato.
Occorre chiarire che il motivo, dopo un elenco di massime della Corte
di Cassazione si sostanzia unicamente (a parte una pretesa violazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Regolamento
Europeo) in un'affermazione di carattere generale («In altre parole
l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il
rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, indicando la
qualifica invece di chi lo ritira»), senza in alcun modo confrontarsi con quanto in concreto accertato dal primo giudice in relazione alla notifica di ciascun avviso di addebito e senza indicare quali sono gli atti impositivi o gli atti interruttivi della prescrizione che sarebbero - 6 -
afflitti dalla lamentata irregolarità, risultando così inammissibile
(peraltro, gli avvisi di addebito e anche l'intimazione di pagamento dell'1.10.2022 risultano consegnati direttamente al destinatario).
In ogni caso, premesso che le notifiche sono state effettuate mediante invio diretto di raccomandata da parte del concessionario, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, seconda parte, del DPR n. 602 del 1973, va ricordato che secondo il costante orientamento giurisprudenziale trovano applicazione le norme concernenti in servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (v., tra le tante,
Cass. 15175/24), con la conseguenza che le pur generiche affermazioni dell'appellante risultano infondate.
Resta da dire che anche l'asserita violazione delle regole del Codice
dell'Amministrazione Digitale e del Regolamento Europeo non è
pertinente, posto che nella specie si tratta di notifiche avvenute a mezzo posta.
***
Anche il motivo in ordine alle spese di lite non è fondato. Premesso
che la sentenza ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di e CP_1 Controparte_3
compensandole nei confronti di (in quanto costituitasi in CP_2
giudizio a fronte di un semplice ordine di esibizione emesso dal giudice), occorre osservare che l'appellante si limita a lamentare la mancata compensazione, senza allegare alcuna specifica ragione per la quale il primo giudice avrebbe dovuto derogare alla regola della soccombenza anche nei confronti degli altri convenuti. - 7 -
***
In conclusione, l'appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Nulla
va disposto nei confronti di attesa la Controparte_3
contumacia.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
respinge l'appello avverso la sentenza n. 267/24 del Tribunale di
Bergamo e condanna l'appallante alla rifusione, nei confronti di CP_1
e , delle spese del grado, liquidate in € 2.500 per ciascuna parte, CP_2
oltre accessori come per legge. Nulla per le spese nei confronti di
Controparte_3
Brescia, 28 novembre 2024
Il Presidente est.
Antonio Matano