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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/10/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA AN,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1081/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) 19/11/1950, rappresentato e difeso, dall'Avv. Venera Cosima Nicita e dall'Avv. Emanuele Calderone, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
INPS SEDE DI ROMA E MESSINA, p.iva , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 598 2024 00018544 13 000
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in 28/02/2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2024 00018544 13 000 deducendo l'insussistenza del presupposto fattuale per l'esecuzione del credito, avendo egli cessato l'attività in data 20/11/2012.
Costituendosi l'ente deduceva l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All'esito della discussione la causa viene così decisa.
2. L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese di lite va rilevato che ai sensi dell'art.44 comma 8 e 8 bis che qui si richiamano - . A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Controparte_1 integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate
2 dalle parti. – oltre alla comunicazione alla Camera di Commercio non è richiesto altro onere al gerente di un'attività individuale.
Pertanto le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n.
147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere,
- condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 2695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali con distrazione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 09/10/2025
Il Giudice del Lavoro
TA AN
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA AN,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1081/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) 19/11/1950, rappresentato e difeso, dall'Avv. Venera Cosima Nicita e dall'Avv. Emanuele Calderone, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
INPS SEDE DI ROMA E MESSINA, p.iva , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 598 2024 00018544 13 000
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in 28/02/2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2024 00018544 13 000 deducendo l'insussistenza del presupposto fattuale per l'esecuzione del credito, avendo egli cessato l'attività in data 20/11/2012.
Costituendosi l'ente deduceva l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All'esito della discussione la causa viene così decisa.
2. L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese di lite va rilevato che ai sensi dell'art.44 comma 8 e 8 bis che qui si richiamano - . A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Controparte_1 integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate
2 dalle parti. – oltre alla comunicazione alla Camera di Commercio non è richiesto altro onere al gerente di un'attività individuale.
Pertanto le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n.
147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere,
- condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 2695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali con distrazione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 09/10/2025
Il Giudice del Lavoro
TA AN
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