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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2344/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2344 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023,
trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2024 a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
tra
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) e (C.F. ) sia in
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
proprio che quali eredi legittimi della de cuius nata a [...] il Persona_1
25.11.1983 e deceduta il 11.04.2016, rappresentati e difesi dagli avv.ti Simone Valentino (C.F.
) e Francesco Atzeni (C.F. ed elettivamente C.F._6 C.F._7
domiciliati presso e nello studio di questi in Livorno via Calzabigi 4, giusta procura in atti
- RICORRENTI-
e (C.F. e p.i. rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carla Fiaschi (C.F. , Anna C.F._8
Gabriella Todisco (C.F. ) e Gloria Lazzeri (C.F. ed C.F._9 C.F._10
elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n.67, giusta procura in atti
-RESISTENTE-
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità medica.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 14.11.2024 (quanto a parte ricorrente) e il 15.11.2024 (quanto a parte resistente)
*****************************
Breve excursus processuale
Con ricorso depositato il 24.7.2023 e notificato, in una con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il 19.09.2023 , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
e , “sia in proprio che quali eredi legittimi della de cuius Parte_4 Parte_5 [...]
, adivano questo Tribunale onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia Per_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ACCERTARE E
DICHIARARE l'esistenza del fatto storico dedotto in giudizio, il suo verificarsi secondo le modalità
descritte ed il nesso causale tra la condotta dell'Azienda convenuta con il decesso della paziente
ed inoltre DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la Persona_1 [...]
in persona del direttore-legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
corrente in Pisa, Via Roma n. 67 (c.f. P.IVA ) al risarcimento dei danni tutti, patiti e P.IVA_1
patendi, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, patrimoniali e non patrimoniali
ex artt. 2043, 2049 e 2059 c.c.. causati agli esponenti, tutti, sia in proprio che nella loro qualità di
eredi della de cuius ut supra descritti, a causa ed in conseguenza della Persona_1
responsabilità professionale in cui è in corsa l' resistente, la quale ha causalmente CP_2
provocato il decesso della sig.ra come evidenziato da CTU medico-legale e Persona_1 specialistica redatta dal Collegio peritale all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo
rubricato al n. R.G.883/2021 (Doc. 6 prodotto); ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa del
decesso della sig.ra la madre ed il padre Persona_1 Parte_2 Parte_1
hanno subìto danni come di seguito qualificati e quantificati:- danno non patrimoniale: a) danno da
perdita del rapporto parentale da quantificarsi, per quanto detto sopra, in €312.945,00 per la madre
della de cuius o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di Parte_2
giustizia anche in via equitativa;
b) danno da perdita del rapporto parentale da quantificarsi, per
quanto detto sopra, in€299.485,48 per il padre della de cuius o in quella Parte_1
somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
o in quella somma, maggiore
o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
Voglia altresì ACCERTARE E DICHIARARE
che la sorella ha subìto, a causa del decesso della sig.ra Parte_3 Persona_1
danni come di seguito elencati e quantificati: - danno non patrimoniale c) danno da perdita del
rapporto parentale da quantificarsi, per quanto detto sopra, in €144.658,80 o in quella somma,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
Voglia altresì ACCERTARE E
DICHIARARE che il fratello ha subìto, a causa del decesso della sig.ra Parte_4
danni come di seguito elencati e quantificati: - danno non patrimoniale d) danno Persona_1
da perdita del rapporto parentale da quantificarsi, per quanto detto sopra, in €141.736,40 o in quella
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
Voglia altresì accertare e
dichiarare ACCERTARE E DICHIARARE che il convivente more uxorio ha Parte_5
subìto, a causa del decesso della convivente more uxorio sig.ra danni come di Persona_1
seguito elencati e quantificati: - danno non patrimoniale e) danno da perdita del rapporto parentale
da quantificarsi, per quanto detto sopra, in €356.690,69 o in quella somma, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia anche in via equitativa oltre al - danno patrimoniale f) danno da lucro cessante
pari ad ulteriori € 134.820,00 come da parere professionale redatto dal Dott. Commercialista
[...]
(Doc. 11) e relativi allegati ivi richiamati e qui prodotti Voglia conseguentemente Per_2
CONDANNARE l' , in persona del suo legale direttore Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli istanti di complessivi € 1.390.336,37
(1milione390milatrecentotrentesei//37 euro) o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di
giustizia anche in via equitativa oltre interessi sulla somma liquidata. IN SUBORDINE, nella
denegata, e non sperata, ipotesi di mancato accoglimento quale voce di danno in termini di danno
da perdita del rapporto parentale, Voglia il TRIBUNALE ADITO ACCERTARE, DICHIARARE e
CONDANNARE che trattasi, in luogo del danno da perdita del rapporto parentale, di danno da
perdita anticipata del rapporto parentale (Cass. Civ., Sez. III, 21 Luglio 2011 n°15991) da liquidarsi
-a favore di tutti i ricorrenti- in una minor somma (quanti minoris) rispetto agli importi su richiamati
ritenuta di giustizia anche in via equitativa oltre interessi sulla somma liquidata (Trib. Roma Sez.
XIII Sent. 29 dicembre 2020, n°18649); IN ULTERIORE SUBORDINE, nella denegata, e non
sperata, ipotesi di mancato accoglimento quale voce di danno in termini di danno da perdita del
rapporto parentale ovvero in termini di danno da perdita anticipata del rapporto parentale, Voglia
il TRIBUNALE ADITO ACCERTARE, DICHIARARE e CONDANNARE che trattasi, in luogo del
danno da perdita del rapporto parentale ovvero del danno da perdita anticipata del rapporto
parentale, di danno da perdita di chances da liquidarsi -a favore di tutti i ricorrenti- in una minor
somma rispetto agli importi su richiamati ritenuta di giustizia anche in via equitativa oltre interessi
sulla somma liquidata;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio nonché del prodromico
procedimento per ATP n. 883/2021 svolto innanzi al Tribunale di Pisa e compensi per attività
stragiudiziale, come da notula depositata in atti quale doc.20, e rimborso spese CTU.”
Si costituiva l' rassegnando a sua volta le Controparte_2
seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di
legge, e previa rinnovazione della CTU, - nel merito, in via principale, rigettare le domande tutte di
parte ricorrente poiché infondate in fatto e diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda di parte ricorrente, Voglia il Giudice ridurre il risarcimento del danno a quanto
strettamente dovuto e provato in corso di causa” In sede di udienza di comparizione delle parti i procuratori di parte ricorrente chiedevano al Giudice
di formulare proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proposta che veniva effettivamente formulata,
alla successiva udienza del 25.1.2024, nei seguenti termini: a) pagamento, da parte dell'
[...]
, dell'importo di 430.000,00 a titolo di risarcimento del danno in Controparte_2
favore dei ricorrenti nei termini sopra specificati, da intendersi omnicomprensivo b) integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
Peraltro detta proposta non veniva accettata dall'Azienda convenuta, talchè veniva fissata l'udienza del 21.11.2024 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito di quest'ultima, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
I ricorrenti, a fondamento della richiesta risarcitoria da loro avanzata, hanno esposto quanto segue:
- in data 23 marzo 2016 (di anni 33) era stata ricoverata presso il presidio Persona_1
ospedaliero “Cisanello” in Pisa con sospetta miocardite, dolore retro-scapolare e incremento degli enzimi cardiaci;
in tale circostanza la paziente aveva accusato un forte dolore toracico e, alle ore 12.30 del 24.03, si era verificato un arresto cardiaco, risolto poi dal personale medico mediante pratica di massaggio cardiaco e ventilazione;
Per_
- intorno alle ore 20.00 del medesimo giorno aveva accusato nuovamente dolore toracico oppressivo che era sfociato, poi in perdita di coscienza, vomito e incontinenza urinaria:
sintomi, questi, che erano stati classificati e riferiti, dal personale medico, ai familiari quali
“crisi d'ansia”;
- nella mattinata del 25.03.2016 erano state effettuate una ecocardiografia, che aveva evidenziato un peggioramento della situazione cardiaca, e una TAC al torace che, tuttavia,
aveva escluso un'embolia polmonare;
- alle ore 11.05 dello stesso giorno la paziente aveva subito un arresto cardio-respiratorio che aveva indotto il personale medico a posizionare immediatamente un supporto cardiopolmonare artificiale (cd. ECMO) e a trasferire la paziente nel reparto di rianimazione del medesimo nosocomio;
- sino al 05.04 2016 la era stata ventilata mediante intubazione oro-tracheale (IOT) Per_1
ed era rimasta dipendente dall'ECMO mantenuto a flussi elevati, in stato di incoscienza e anurica, come risultava dal diario infermieristico del 03.04.2016 in cui si riportava che la paziente “non risulta contattabile, non risponde agli stimoli verbali”, mentre dal diario clinico veniva riportato “paziente non contattabile, ad occhi aperti, reagisce agli stimoli dolorosi
chiudendo gli occhi e corrugando la fronte”; al contempo, la grafica delle schede evidenziava un flusso di perfusione ECMO (velocità del sangue) di 5,850 litri/minuto riportando un SVO2
pari al 63% (percentuale, questa, indicante l'apporto di ossigeno ai tessuti che le LLGG
indicano nel 70% quale soglia di attenzione sotto la quale non dover scendere).
- tuttavia, alle ore 18.30 del medesimo giorno era stato riportato, nel diario, che la paziente era
“…contattabile esegue ordini semplici tira fuori la lingua e stringe le mani dx e sx …”, mentre alle ore 22.00 era stato annotato che: “la paziente risulta stazionaria con flusso ECMO di 4,7
litri minuto con SVO2 57%”;
- sempre secondo quanto riportato nel diario infermieristico, il giorno successivo -04.04.2016-
alle ore 08.00 la situazione risultava stazionaria e tre ore dopo -alle ore 11.00- i flussi erano stati diminuiti e portati a 1,80 mentre la SVO2 risultava pari al 57%;
- alle ore 12.30 del 05 aprile 2016 i sanitari della avevano deciso -nonostante dal diario CP_2
infermieristico si evincesse che i valori della SVO2 nella notte precedente fossero al 50% e,
quindi, ampiamente inferiori alla soglia di attenzione pari al 70%, -indice, questo, di sofferenza tissutale- di iniziare la procedura di rimozione dal supporto vitale dell' ; Per_3
- in tale contesto, inoltre, il flusso ECMO era stato diminuito a distanza di pochissimo tempo
(da 1,6 litri a 1,5 per poi portarlo a 0,8 e, dopo, a 0,6) senza che venisse nel frattempo rilevato il valore dell'altro parametro –ossia la SV02- fino alle ore 17.00, quando tale valore era,
oramai, pari a 21,3% come da diario medico (riguardo a questa omissione i ricorrenti evidenziavano che, in virtù del principio della vicinanza della prova fondato sull'obbligo di regolare e completa tenuta della cartella clinica, le carenze e omissioni di essa non potevano andare a danno del paziente e l'omessa conservazione era imputabile esclusivamente alla
Struttura: Cass., n. 18567/2018);
- la paziente, a seguito delle manovre sopra descritte, risultava -già alle ore 16.00 del medesimo giorno 05 aprile 2016, come riportato nel diario clinico- “ipotesa, tachicardica,
con sudorazione algida, segni di bassa portata sistemica, acidosi metabolica e cute
marezzata”, mentre alle ore 18.00 affrontava un nuovo episodio di severa ipotensione, non responsiva ai farmaci.
- nonostante il grave quadro clinico descritto, solamente alle ore 19.00 i sanitari della struttura ospedaliera convenuta avevano contattato i cardiochirurghi (diario medico), che avevano deciso il riposizionamento dell'ECMO dopo aver effettuato circa un'ora di massaggio cardiaco;
- alle ore 23.30 ca si era verificata una copiosa perdita di sangue proveniente dall'accesso arterioso, attribuibile al fatto che la cannula del macchinario si era sfilata, e ciò aveva causato,
in data 11.4.2016, il decesso della giovane donna per ipossia da sanguinamento (come da certificato di morte e scheda di morte -doc. 2) posto che, mentre la cannula si stava sfilando,
l' era in funzione a pieno regime (circa 6 litri al minuto); Per_3
Per_
- a seguito del decesso di , i familiari avevano incaricato, quali propri consulenti tecnici,
il prof. associato di cardiologia, e il prof. ordinario di Persona_4 Persona_5
Medicina legale, entrambi presso l'Università degli Studi di Padova, e, successivamente, il prof. al fine di far redigere loro una relazione specialistica (doc. 4 parte attrice) che Per_6
accertasse le cause della morte e le eventuali responsabilità professionali in cui potevano essere incorsi i medici che avevano avuto in cura la paziente;
i CTP incaricati avevano ravvisato la causa della morte di quest'ultima nella gravissima emorragia determinata dalle manovre di riposizionamento dell'ECMO, incautamente rimosso dai sanitari, evidenziando così nell'operato di questi ultimi numerose condotte censurabili e,
di conseguenza, gravissimi profili di malpractice medica;
alla luce delle conclusioni dei propri CTP i ricorrenti avevano pertanto promosso, innanzi al
Tribunale di Pisa, procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 5 parte attrice) -rubricato al n. 883/2021 RG.- nel corso del quale era stato nominato il Collegio
Peritale formato dai CC.TT.UU. dott. dr.ssa con l'ausiliario Persona_7 Persona_8
, i quali, analizzata la documentazione medica relativa alla vicenda della Persona_9
sig.ra e i reperti autoptici, avevano depositato il proprio elaborato peritale Persona_1
(doc. 6 parte attrice), dal quale emergeva in modo innegabile l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei medici che avevano interagito con la e il decesso di Per_1
quest'ultima.
Di contro l' convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la ricostruzione fattuale CP_1
addotta dai ricorrenti -a suo dire effettuata in maniera eccessivamente scarna, al fine di far risaltare l'asserita responsabilità del personale medico in ordine all'accaduto- e ha evidenziato, a supporto della propria tesi circa l'improfilabilità, nella specie, di tale responsabilità, quanto segue:
“Non rappresenta aspetto secondario il fatto che i ricorrenti, nel descrivere gli accadimenti svoltisi
in epoca antecedente al gravissimo arresto cardiaco verificatosi intorno alle ore 11.00 del
26.03.2016, ad esempio, collochino in tempi diversi gli episodi di perdita di coscienza manifestati
dalla paziente, e, soprattutto, il primo, “leggero” arresto cardiaco subito dalla E' chiaro Per_1
come assuma ben diverso significato valutare la responsabilità dei sanitari nel caso in cui, dinanzi
all'arresto cardiaco di una paziente, pur disponendo di tempo (secondo controparte, infatti, vi
sarebbe stato un primo episodio il 24.03.2016, ore 12.30, uno successivo la mattina del 25 marzo
2016, alle ore 04.00, ed uno ulteriore, che l'avrebbe, poi, condotta, in ECMO, alle ore 11.00 dello
stesso 25.03) non abbiano eseguito alcun trattamento diagnostico-terapeutico, rispetto al caso che
ci occupa. In questo caso, invece, dinanzi al difficile quadro diagnostico presentato dalla paziente – non univocamente qualificabile in termini patologici – in una situazione in cui non sussistevano indici
di particolare allarme (circostanza questa sottolineata in sede penale, dove il Collegio peritale, dopo
aver evidenziato come i medici pisani non disponessero di alcuna informazione in ordine alla natura
della precedente miocardite avuta dalla paziente 3 anni prima, evidenzia che ”Al momento del
ricovero nell''Ospedale di Pisa non era in atto una condizione che richiedesse interventi in urgenza
e, in coerenza con la diagnosi di miocardite avvalorata dagli esami ematobiochimici e dal dosaggio
di enzimi miocardio specifici, era correttamente iniziata una terapia con corticosteroidi e farmaci
antiinfiammatori non steroidei ad alto dosaggio”), i medici si sono trovati ad affrontare una
situazione in cui, dopo un netto miglioramento delle condizioni (avvenuto il 25.03) nel giro di
pochissime ore (primo arresto cardiaco, non già il 24.03,- essendosi allora verificato un ben meno
grave episodio di perdita di coscienza -, ma lo stesso 26.03 alle ore 04.00, ed il secondo alle
successive 11,00, quando i medici stavano cercando di indagare l'eziologia della sintomatologia), le
condizioni cliniche della paziente sono precipitate, senza che nulla potesse, in quel momento farlo
presagire”.
Ciò posto, rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, come l'oggetto dell'odierno contendere sia costituito -come si ricava dalle conclusioni rassegnate, dagli odierni istanti, nel ricorso introduttivo- dalla richiesta, avanzata dai ricorrenti medesimi, di risarcimento dei danni, sia patrimoniali (sub specie di lucro cessante lamentato dal convivente ) sia Parte_5
non patrimoniali (sub specie di danno morale parentale), da loro subiti in conseguenza della morte della prossima congiunta , imputabile, secondo il loro assunto, a colpa esclusiva dei Persona_1
sanitari del presidio ospedaliero convenuto durante il periodo di ricovero della stessa.
Per_ In particolare, secondo la ricostruzione attorea il decesso di sarebbe ascrivibile all'inadeguatezza dell'operato dei sanitari dell' e, segnatamente, alla Controparte_2
malpractice nella gestione della la cui scorretta rimozione e successivo riposizionamento Per_3
avrebbero determinato l'exitus. Ora, giova ricordare, in proposito, come già prima dell'entrata in vigore della L. n. 27/2017 (c.d.
legge ), peraltro inapplicabile al caso di specie essendosi l'evento di cui è causa verificato Persona_10
nel 2016, fosse orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la responsabilità della struttura ospedaliera (cioè la parte convenuta nel presente giudizio)
dovesse essere qualificata quale responsabilità contrattuale ex art 1218 c.c., stante l'esistenza del contratto “atipico” di spedalità (cfr. Cass. n. 8826/2007).
Ne discende, sotto il profilo della distribuzione, tra le parti, dell'onere della prova, che spetta al danneggiato provare, secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica -o l'insorgenza di nuove patologie- e la condotta del sanitario;
mentre, una volta che il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura sanitaria dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al medico (avendo questi eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che la lesione lamentata non è casualmente ricollegabile all'operato di quest'ultimo o che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass.
13872/2020; Cass. n. 26907/2020).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, sotto il profilo dei rapporti tra il medico e il danneggiato nel regime ante legge , laddove ha statuito che "In tema di Persona_10
responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si
collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017, è onere del creditore-
danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di
causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno
lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel
senso oggettivo della sua imputabilità all'agente” (cfr. Cass. n. 10050 del 2022). Pertanto il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è
configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ.,
sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie, e in particolare dell'esito degli accertamenti compendiati nella relazione depositata dal Collegio peritale nel procedimento di istruzione preventiva ante causam
n 883/2021 R.G. svoltosi dinanzi a questo Tribunale, ritiene questo Giudice che la domanda avanzata dai ricorrenti debba essere accolta, nei termini che si vengono a indicare.
E, invero, in esito alle approfondite indagini medico-legali effettuate, i CCTTUU incaricati hanno rassegnato conclusioni le quali consentono di concludere nel senso dell'effettiva sussistenza di una condotta colposa dei medici che hanno avuto in cura la paziente cui il decesso di quest'ultima deve ritenersi causalmente ricollegabile.
Gli ausiliari hanno, infatti, evidenziato che “La deconnessione della cannula (già prima posizionata
in regime di urgenza, come già detto) è il primum movens dei fatti emorragici acuti che hanno
provocato una riduzione critica della perfusione, con conseguente danno multiorgano e insulto
anossico cerebrale irreversibile. Tutto ciò ha causato, in ultima analisi, in quella situazione e in
quel momento (hic et nunc), il decesso della paziente. Tale decesso forse si sarebbe verificato in
seguito, ma di certo si è verificato in quel momento, per la causa emorragica.”, aggiungendo che
“Su questo tema anche l'ausiliario Anestesista concorda: la grave sequela di eventi fino all'arresto
cardiaco, “per importante emorragia nella sede d'incannulazione, è in oggettiva relazione di
causa-effetto con il riposizionamento delle cannule in urgenza. Tale urgenza, i CTU lo ricordano,
è stata determinata dalla tardiva decisione di ripristinare l'assistenza circolatoria. Ciò è avvenuto
in conseguenza di un comportamento professionale omissivo (per imprudenza/negligenza del
personale, e/o per inefficienze/carenze organizzative all'interfaccia dei due diversi reparti, che
dovevano a ciò coordinarsi con la massima sollecitudine) e concludendo nel senso che “si osserva che, a cannule rimosse, l'essersi trovati (per omissione di un meticoloso monitoraggio) in
condizioni di dover ripristinare tardivamente l'assistenza, quindi in estrema urgenza, ha
credibilmente comportato peggiori condizioni operative generali, anche per il ripristino degli
accessi. Tale condizione poteva essere prevenuta con una più attenta osservazione della paziente e
con una più precoce e tempestiva decisione di ripristino dell'assistenza, alle prime avvisaglie di
uno weaning che, il pomeriggio del giorno 4 aprile, non procedeva bene.
Dunque, per rispondere al quesito:
✓ l'emorragia è stata determinata oggettivamente dalla deconnessione della cannula, dopo il suo
riposizionamento in emergenza;
✓ il meccanismo preciso della deconnessione non è ulteriormente acclarabile, atteso che i CTU
non ne rinvengono le ragioni, data la linearità di procedura descritta al riposizionamento
chirurgico;
✓ il riposizionamento della cannula è avvenuto in condizioni tecniche comunque assai disagevoli,
ovvero durante l'arresto cardiaco e le manovre rianimative.
✓ L'emorragia è in relazione di causa-effetto con il riposizionamento in urgenza della cannula;
✓ quest'ultimo è dipeso dall'inadeguato monitoraggio della paziente, il giorno 4 aprile, nonché
all'inerzia nelle decisioni di ripristino, nel pomeriggio di quello stesso giorno (con un ritardo netto
di alcune ore).”
Il nominato Collegio peritale ha, nel contempo, sottolineato che “Con riguardo al nesso eziologico,
si parte dalla premessa specifica per la quale la paziente in esame avesse una mortalità certamente
superiore al 50%, per la miocardite fulminante e lo scadimento di funzione miocardica che ne
Par aveva richiesto il supporto con ECMO.”. “la è una patologia grave con un elevato tasso di
mortalità intraospedaliera, che nelle varie casistiche varia tra il 29 ed il 41 %6 7 8. Inoltre, nei
pazienti che manifestano un arresto cardiaco prima dell'impianto dell'ECMO, la mortalità
raddoppia. Pertanto, la prognosi della Sig.ra dopo il ricovero in ospedale era gravata Per_1 da una mortalità superiore al 50%. Dovendola stimare, pur con le difficoltà e le prudenze del caso,
essa può prospettarsi, a parere degli scriventi, nella fascia del 70-80% di mortalità specifica. In
tale, pur severo contesto prognostico “di base”, comunque: le omissioni diagnostiche (mancata
esecuzione della EMB) e terapeutiche (trattamento farmacologico empirico); la decisione di
rimuovere le cannule;
l'intempestiva tempistica di ripristino dell'assistenza circolatoria ECMO, ed
infine il mancato invio della paziente presso un centro di livello superiore, ai fini delle valutazioni
emergenti di ambito trapiantologico, o per l'eventuale assistenza meccanica intracorporea, hanno
compromesso (in misura percentualmente contenuta, ma apprezzabile, per quanto difficilmente
quantificabile) la sopravvivenza della paziente a breve termine. Tanto premesso, evidentemente
questo caso non può regolarsi con un nesso causale della dimensione “del più probabile che non”,
trovando semmai rispondenza nell'alveo delle basse percentuali di rilevanza causale (20-30%),
attribuibile a quegli aspetti di condotta sanitaria che non hanno trovato approvazione al vaglio
della presente disamina.”
Alla luce delle conclusioni cui i CTU sono pervenuti, e che questo giudice ritiene di dover condividere siccome scaturite da accertamenti puntuali e scrupolose e immuni da vizi logico - giuridici suscettibili di inficiarle, può quindi affermarsi con certezza che i ricorrenti, in assolvimento dell'onere probatorio loro facente carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c., abbiano fornito pieno riscontro del nesso causale tra la mala pratica dei sanitari dell'azienda Ospedaliera ed il decesso della loro congiunta . Persona_1
Per contro, la difesa dell' convenuta non ha fornito elementi dai quali possa evincersi che CP_1
l'evento in questione si sia verificato per una causa non imputabile ad essa convenuta, nei termini precisati dalla succitata giurisprudenza di legittimità.
Appurata, pertanto, la responsabilità contrattuale dell' medesima in ordine all'accaduto e CP_1
venendo all'individuazione dei danni di cui i ricorrenti devono essere ristorati in conseguenza dell'accaduto nonché alla loro quantificazione, è da rilevare che gli odierni istanti (rispettivamente genitori, fratelli e convivente more uxorio della defunta) adducono, innanzitutto, i patimenti e le sofferenze loro derivati dalla prematura perdita del rapporto parentale, in relazione ai quali domandano il risarcimento, iure proprio, dei danni non patrimoniali -in cui detti patimenti e sofferenze vengono a sostanziarsi- subiti a causa de decesso della Per_1
Gli stessi ricorrenti lamentano, altresì, il danno patrimoniale (lucro cessante) loro conseguito dall'essere venuto meno l'apporto economico della defunta.
Iniziando dai danni non patrimoniali, mette conto richiamare la pronuncia della Suprema Corte n.
28993/2019, la quale ha individuato, tra le diverse ipotesi di danno ipotizzabili in materia di responsabilità medica, quella per cui "La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente
(che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed
una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata". In tal caso, secondo la Suprema
Corte, "il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita
anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di
perdita di chance -senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita
più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla
"possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto
meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali".
Con tale pronuncia, pertanto, la Suprema Corte ha chiaramente distinto tale ipotesi da quella per cui
"La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le
conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto
all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce
delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo".
Pertanto, ha concluso la Corte di cassazione, "ove risulti provato, sul piano etiologico, che la
condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe
(certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali)
diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini
di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla
sua peggiore qualità (fisica e spirituale)".
Tali principi sono stati ribaditi, ancor più recentemente, da Cass. n. 35998/2023, secondo cui “quando
sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente,
la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di
chance future (…) è possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata
della vita”, con riferimento al diritto “iure proprio” degli eredi, rappresentato dal minor tempo
vissuto dal congiunto (Cass., n. 26851 del 2023, cit.); - in ipotesi di morte del paziente dipendente
(anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta
umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla
prima, l'autore del fatto illecito risponde “in toto” dell'evento eziologicamente riconducibile alla
sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale
efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità
giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa,
dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non
comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa
situazione patologica del danneggiato (Cass., n. 26851 del 2023, cit., in cui si richiama l'ormai
costante giurisprudenza sul punto) (…) la perdita anticipata della vita per un periodo determinato a
causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non
per la vittima, ma per i suoi congiunti, nei termini prima chiariti, quale che sia la durata del
“segmento” di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare”
Ora, poiché alla luce delle accurate indagini effettuate dai CCTTUU componenti il Collegio peritale nominato in sede di procedimento di istruzione preventiva deve ritenersi provato che la condotta imperita dei sanitari ha cagionato la morte anticipata della paziente, che sarebbe sopravvissuta più a lungo ma comunque nel breve termine, nel caso in esame non può parlarsi di "maggiori chance di sopravvivenza", bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita del paziente.
In applicazione dei principi testé indicati, la limitata aspettativa di vita (rispetto alla media) che sarebbe residuata alla congiunta degli odierni ricorrenti in caso di intervento corretto dei sanitari non può rilevare, pertanto, ai fini del riconoscimento di un danno da perdita di chance, bensì
esclusivamente ai fini della liquidazione equitativa del danno da anticipata perdita del rapporto parentale derivante dal decesso, atteso che l'evento lesivo, per come avvenuto, è stato determinato dalla negligente condotta degli operatori della struttura.
In ordine al danno non patrimoniale, quindi, è configurabile un danno da perdita anticipata del rapporto parentale e la quantificazione dello stesso deve avvenire, in via equitativa, sulla base dello scarto temporale tra quella che sarebbe stata la pur presumibilmente non lunga durata della vita della paziente e la durata della vita da quest'ultima concretamente vissuta.
Premesso quanto sopra, è da rilevare, circa la natura del danno in argomento, come lo stesso sia stato classificato, dalla costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito, quale danno non patrimoniale derivato dalla lesione del vincolo parentale e, quindi, quale diritto della persona costituzionalmente riconosciuto e fondato sul disposto degli artt. 2, 29, 30 della Costituzione (
sentenza 11.11.2008 n. 26972 della Cassazione a Sezioni Unite), e come la sua sussistenza sia da ritenersi presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (Cass. 5452/2020).
In particolare, la morte di una persona fa presumere essa stessa, ai sensi dell'art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge (cui, con riferimento al caso in esame,
deve equipararsi il soggetto legato, alla vittima, da una stabile relazione affettiva: cfr. Cass. n.
20835/2018), ai figli o ai fratelli della vittima (cioè agli stretti congiunti), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che i luoghi di rispettiva dimora fossero più o meno distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso,
grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass., sez. III, 15/07/2022 n. 22397).
In altri termini, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un “danno di
natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere
da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva
ed è integrato non solo dallo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta
nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto ma anche dalla sofferenza interiore derivante dal
venir meno dello stesso” (Tribunale di Torino sent. n. 4176/21).
La Cassazione ha infatti puntualizzato che il danno parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, consistente nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dell'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente.
Già in passato la Suprema Corte aveva, in effetti, evidenziato trattarsi di un danno non patrimoniale
iure proprio del congiunto che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza e al fatto notorio, dato che
“l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” (cfr., ex multis,
Cass. n. 25541 del 22 agosto 2022; Cass. n. 9010 del 20 dicembre 2022).
Circa l'entità del ristoro consolatorio liquidabile, deve tenersi conto del concreto dipanarsi del rapporto familiare definitivamente compromesso e di ulteriori fattori, suscettibili di graduare l'intensità dello sconvolgimento della vita di colui che patisce la perdita.
Occorre, segnatamente, avere riguardo alle Tabelle milanesi (nella specie l'edizione 2024 delle stesse), le quali, in conformità all'orientamento espresso, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7770/2021, 26300/2021, 10579/2021, 11719/2021, 33005/2021), hanno adottato il c.d. sistema a punti, basato sull'attribuzione, al danneggiato, di un punteggio numerico e nella moltiplicazione di esso per una somma di denaro costituente il valore ideale di ogni punto. In tema, si rammenta che la condizione di convivenza non può in alcun modo assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali o a presupposto dell'esistenza del diritto, potendo, al più, rappresentare un elemento probatorio da valutare ai fini della quantificazione del risarcimento (cfr. da ultimo, Cass. sez. III, n.10335/2023).
Giova, altresì, ricordare che in base alle tabelle milanesi i parametri alla stregua dei quali attribuire i punteggi, con variazione della forbice attribuibile e del punto base, a seconda del legame tra vittima e superstiti, sono: a) età della vittima primaria: b) età della vittima secondaria c) convivenza: d)
sopravvivenza di altro congiunto al de cuius; e) qualità e intensità della relazione affettiva.
Tuttavia nel caso in esame gli importi rispettivamente dovuti, ai ricorrenti, a titolo di ristoro del danno da perdita anticipata del rapporto parentale devono essere oggetto di congrua riduzione alla luce del fatto che, come si è visto, il Collegio peritale ha sottolineato come l'aspettativa di vita di Persona_1
fosse assai limitata in considerazione dell'estrema gravità della patologia da cui era affetta,
[...]
tanto da stimare nella percentuale del 70/80% il tasso di mortalità specifica della donna e nella percentuale del 20/30% la rilevanza causale della condotta dei sanitari in relazione al decesso della paziente.
In particolare, tali dati consentono di ritenere lecita una riduzione nella misura del 75% degli ammontari medi risultanti dal calcolo del quantum dovuto a ciascuno degli odierni istanti, quale appresso sviluppato sulla base delle menzionate Tabelle milanesi, con conseguente attribuzione, ad ogni avente diritto, del 25% del relativo importo.
In applicazione, quindi, dei suddetti parametri, allo stato degli atti e delle allegazioni documentali,
appare congrua una quantificazione del danno nella misura che segue:
in favore di (padre) Parte_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 73 anni, è genitore della vittima e non era convivente La vittima aveva 32 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 285.503,00
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può
variare da un minimo di € 168.173,00 ad un massimo di € 285.503,00, con un valore medio pari a
€ 226.838,00, sul quale si ritiene -in assenza di specifici elementi in base ai quali debba disporsi diversamente- di operare la suindicata decurtazione del 75% con conseguente liquidazione finale,
all'interessato, della somma di € 56.709,50.
in favore di (madre) Parte_2
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 69 anni, è genitore della vittima e non era convivente
La vittima aveva 32 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 47
IMPORTO del RISARCIMENTO € 301.147,00
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può
variare da un minimo di € 183.817,00 ad un massimo di € 301.147,00 con un valore medio pari a
€ 242.482,00, sul quale si ritiene -in assenza di specifici elementi in base ai quali debba disporsi diversamente- di operare la suindicata decurtazione del 75% con conseguente liquidazione finale,
all'interessato, della somma di € 60.620,50.
in favore di (fratello) Parte_4
QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) CP_3
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 41 anni, è fratello della vittima e non era convivente
La vittima aveva 32 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CP_4
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 39
IMPORTO del RISARCIMENTO € 117.162,00
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può
variare da un minimo di € 66.222,00 ad un massimo di € 117.162,00 con un valore medio pari a
€ 91.692,00, sul quale si ritiene -in assenza di specifici elementi in base ai quali debba disporsi diversamente- di operare la suindicata decurtazione del 75% con conseguente liquidazione finale,
all'interessato, della somma di € 22.923,00.
in favore di (sorella) Parte_3
QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) CP_3
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 35 anni, è sorella della vittima e non era convivente
La vittima aveva 32 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 41
IMPORTO del RISARCIMENTO € 120.558,00
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può
variare da un minimo di € 69.618,00 ad un massimo di € 120.558,00 con un valore medio pari a
€ 95.088,00, sul quale si ritiene -in assenza di specifici elementi in base ai quali debba disporsi diversamente- di operare la suindicata decurtazione del 75% con conseguente liquidazione finale,
all'interessato, della somma di € 23.772,00.
in favore di (compagno) Parte_5
di (dati anagrafici e status familiare) Pt_7 CP_3
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 39 anni ed era convivente con la vittima: circostanza,
questa, da ritenersi adeguatamente riscontrata alla luce del complesso della documentazione (dichiarazioni scritte e fotografie, il riferimento di parte delle quali ai due conviventi non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione da parte dell resistente) allegata dai ricorrenti CP_1
La vittima aveva 32 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario non sono presenti altri familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 76
Risarcimento calcolato € 414.566,00
IMPORTO del RISARCIMENTO (*) € 391.103,00
(*) Importo ridotto perché superiore al tetto massimo.
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può
variare da un minimo di € 297.236,00 ad un massimo di € 391.103,00 con un valore medio pari a
€ 355.901,00, sul quale si ritiene -in assenza di specifici elementi in base ai quali debba disporsi diversamente- di operare la suindicata decurtazione del 75% con conseguente liquidazione finale,
all'interessato, della somma di € 88.975,25.
Tutte le somme così riconosciute in favore degli attori dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 (data di riferimento dei valori contenuti nelle tabelle di Milano 2024, sulla cui base la determinazione del quantum dovuto agli attori è stata effettuata) fino alla data della sentenza e degli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè,
risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (cioè al dì dell'evento), delle somme de quibus-
rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo.
Non meritevole di accoglimento appare, di contro, la richiesta risarcitoria a titolo di lucro cessante pari ad € 134.820,00, avanzata dal compagno convivente con la de cuius, , in Parte_5
considerazione del fatto di essere stato privato, quale convivente more uxorio, del maggior reddito del quale avrebbe potuto presuntivamente godere la nel prosieguo della sua attività Persona_1
lavorativa: ciò stante la mancanza, in atti, di qualsivoglia allegazione, da parte del richiedente
(convivente di fatto), circa l'effettivo contributo della defunta compagna al reddito familiare.
Né appaiono ammissibili e rilevanti, al fine di consentire di addivenire alla prova del danno patrimoniale di cui trattasi, la prova orale dedotta da parte ricorrente -i fatti oggetto della quale non attengono, in effetti, al danno in questione- e la parimenti invocata CTU, la quale non è un mezzo di prova (il che vale, a fortiori, per l'allegata CT di parte) bensì un mero mezzo istruttorio di integrazione delle altre risultanze degli atti e che -in difetto, come nella specie, di queste ultime- non può essere disposta al fine di supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera della parte che ne
è gravata.
Le spese di lite sia del procedimento di istruzione preventiva ante causam che del presente giudizio di cognizione ordinaria, liquidate come in dispositivo alla stregua dei valori medi di cui alle tariffe forensi applicabili nella specie, seguono la soccombenza, ostando a un'ancorchè parziale compensazione delle stesse la circostanza che l' resistente, contestando in toto la fondatezza CP_1
della domanda attrice -che, di contro, è stata accolta, ancorchè con le sopra indicate limitazioni in punto di quantum debeatur- e opponendosi a qualsivoglia ipotesi conciliativa della controversia, ha dato causa ai due procedimenti e ai conseguenti relativi oneri.
Farà, analogamente, carico all' medesima, in via definitiva, l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante ai CCTTUU nominati nel suindicato procedimento di istruzione preventiva, come in atti già
liquidato.
Nulla è dovuto, di contro, a parte attrice, titolo di rimborso delle spese stragiudiziali indicate nel
“preventivo e proposta di notula” allegato sub doc. 20, in quanto da un lato non è provato il relativo esborso e, dall'altro, non ne è parimenti dimostrata, alla luce dell'esito del giudizio, né la congruità
né la strumentalità rispetto a quest'ultimo.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
I) DICHIARA la responsabilità dell' , per Controparte_1
le causali e nei termini meglio precisati in motivazione, in ordine al decesso di;
Persona_1
II) CONDANNA, per l'effetto, la stessa , Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere agli attori le seguenti somme, a titolo di risarcimento del danno morale da perdita anticipata del rapporto parentale iure proprio:
a) a € 56.709,50, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_1
costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario
-quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo;
b) a € 60.620,50, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_2
costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario
-quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo;
c) a € 22.923,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_4
costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario
-quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo;
d) a € 23.772,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_3
costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario
-quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo;
e) a € 88.975,25, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_5
costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario
-quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo;
III) CONDANNA l' , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite sia del procedimento di istruzione preventiva ante causam, che liquida in € 5.916,00 per competenze ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, sia del presente procedimento, che liquida in € 22.457,00
per competenze ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
VI) PONE definitivamente a carico dell' convenuta l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante ai CC.TT.UU. nominati nel suindicato procedimento di istruzione preventiva, come in atti già liquidato;
VII) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, in data 3.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2344 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023,
trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2024 a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
tra
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) e (C.F. ) sia in
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
proprio che quali eredi legittimi della de cuius nata a [...] il Persona_1
25.11.1983 e deceduta il 11.04.2016, rappresentati e difesi dagli avv.ti Simone Valentino (C.F.
) e Francesco Atzeni (C.F. ed elettivamente C.F._6 C.F._7
domiciliati presso e nello studio di questi in Livorno via Calzabigi 4, giusta procura in atti
- RICORRENTI-
e (C.F. e p.i. rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carla Fiaschi (C.F. , Anna C.F._8
Gabriella Todisco (C.F. ) e Gloria Lazzeri (C.F. ed C.F._9 C.F._10
elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n.67, giusta procura in atti
-RESISTENTE-
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità medica.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 14.11.2024 (quanto a parte ricorrente) e il 15.11.2024 (quanto a parte resistente)
*****************************
Breve excursus processuale
Con ricorso depositato il 24.7.2023 e notificato, in una con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il 19.09.2023 , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
e , “sia in proprio che quali eredi legittimi della de cuius Parte_4 Parte_5 [...]
, adivano questo Tribunale onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia Per_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ACCERTARE E
DICHIARARE l'esistenza del fatto storico dedotto in giudizio, il suo verificarsi secondo le modalità
descritte ed il nesso causale tra la condotta dell'Azienda convenuta con il decesso della paziente
ed inoltre DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la Persona_1 [...]
in persona del direttore-legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
corrente in Pisa, Via Roma n. 67 (c.f. P.IVA ) al risarcimento dei danni tutti, patiti e P.IVA_1
patendi, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, patrimoniali e non patrimoniali
ex artt. 2043, 2049 e 2059 c.c.. causati agli esponenti, tutti, sia in proprio che nella loro qualità di
eredi della de cuius ut supra descritti, a causa ed in conseguenza della Persona_1
responsabilità professionale in cui è in corsa l' resistente, la quale ha causalmente CP_2
provocato il decesso della sig.ra come evidenziato da CTU medico-legale e Persona_1 specialistica redatta dal Collegio peritale all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo
rubricato al n. R.G.883/2021 (Doc. 6 prodotto); ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa del
decesso della sig.ra la madre ed il padre Persona_1 Parte_2 Parte_1
hanno subìto danni come di seguito qualificati e quantificati:- danno non patrimoniale: a) danno da
perdita del rapporto parentale da quantificarsi, per quanto detto sopra, in €312.945,00 per la madre
della de cuius o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di Parte_2
giustizia anche in via equitativa;
b) danno da perdita del rapporto parentale da quantificarsi, per
quanto detto sopra, in€299.485,48 per il padre della de cuius o in quella Parte_1
somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
o in quella somma, maggiore
o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
Voglia altresì ACCERTARE E DICHIARARE
che la sorella ha subìto, a causa del decesso della sig.ra Parte_3 Persona_1
danni come di seguito elencati e quantificati: - danno non patrimoniale c) danno da perdita del
rapporto parentale da quantificarsi, per quanto detto sopra, in €144.658,80 o in quella somma,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
Voglia altresì ACCERTARE E
DICHIARARE che il fratello ha subìto, a causa del decesso della sig.ra Parte_4
danni come di seguito elencati e quantificati: - danno non patrimoniale d) danno Persona_1
da perdita del rapporto parentale da quantificarsi, per quanto detto sopra, in €141.736,40 o in quella
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
Voglia altresì accertare e
dichiarare ACCERTARE E DICHIARARE che il convivente more uxorio ha Parte_5
subìto, a causa del decesso della convivente more uxorio sig.ra danni come di Persona_1
seguito elencati e quantificati: - danno non patrimoniale e) danno da perdita del rapporto parentale
da quantificarsi, per quanto detto sopra, in €356.690,69 o in quella somma, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia anche in via equitativa oltre al - danno patrimoniale f) danno da lucro cessante
pari ad ulteriori € 134.820,00 come da parere professionale redatto dal Dott. Commercialista
[...]
(Doc. 11) e relativi allegati ivi richiamati e qui prodotti Voglia conseguentemente Per_2
CONDANNARE l' , in persona del suo legale direttore Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli istanti di complessivi € 1.390.336,37
(1milione390milatrecentotrentesei//37 euro) o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di
giustizia anche in via equitativa oltre interessi sulla somma liquidata. IN SUBORDINE, nella
denegata, e non sperata, ipotesi di mancato accoglimento quale voce di danno in termini di danno
da perdita del rapporto parentale, Voglia il TRIBUNALE ADITO ACCERTARE, DICHIARARE e
CONDANNARE che trattasi, in luogo del danno da perdita del rapporto parentale, di danno da
perdita anticipata del rapporto parentale (Cass. Civ., Sez. III, 21 Luglio 2011 n°15991) da liquidarsi
-a favore di tutti i ricorrenti- in una minor somma (quanti minoris) rispetto agli importi su richiamati
ritenuta di giustizia anche in via equitativa oltre interessi sulla somma liquidata (Trib. Roma Sez.
XIII Sent. 29 dicembre 2020, n°18649); IN ULTERIORE SUBORDINE, nella denegata, e non
sperata, ipotesi di mancato accoglimento quale voce di danno in termini di danno da perdita del
rapporto parentale ovvero in termini di danno da perdita anticipata del rapporto parentale, Voglia
il TRIBUNALE ADITO ACCERTARE, DICHIARARE e CONDANNARE che trattasi, in luogo del
danno da perdita del rapporto parentale ovvero del danno da perdita anticipata del rapporto
parentale, di danno da perdita di chances da liquidarsi -a favore di tutti i ricorrenti- in una minor
somma rispetto agli importi su richiamati ritenuta di giustizia anche in via equitativa oltre interessi
sulla somma liquidata;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio nonché del prodromico
procedimento per ATP n. 883/2021 svolto innanzi al Tribunale di Pisa e compensi per attività
stragiudiziale, come da notula depositata in atti quale doc.20, e rimborso spese CTU.”
Si costituiva l' rassegnando a sua volta le Controparte_2
seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di
legge, e previa rinnovazione della CTU, - nel merito, in via principale, rigettare le domande tutte di
parte ricorrente poiché infondate in fatto e diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda di parte ricorrente, Voglia il Giudice ridurre il risarcimento del danno a quanto
strettamente dovuto e provato in corso di causa” In sede di udienza di comparizione delle parti i procuratori di parte ricorrente chiedevano al Giudice
di formulare proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proposta che veniva effettivamente formulata,
alla successiva udienza del 25.1.2024, nei seguenti termini: a) pagamento, da parte dell'
[...]
, dell'importo di 430.000,00 a titolo di risarcimento del danno in Controparte_2
favore dei ricorrenti nei termini sopra specificati, da intendersi omnicomprensivo b) integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
Peraltro detta proposta non veniva accettata dall'Azienda convenuta, talchè veniva fissata l'udienza del 21.11.2024 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito di quest'ultima, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
I ricorrenti, a fondamento della richiesta risarcitoria da loro avanzata, hanno esposto quanto segue:
- in data 23 marzo 2016 (di anni 33) era stata ricoverata presso il presidio Persona_1
ospedaliero “Cisanello” in Pisa con sospetta miocardite, dolore retro-scapolare e incremento degli enzimi cardiaci;
in tale circostanza la paziente aveva accusato un forte dolore toracico e, alle ore 12.30 del 24.03, si era verificato un arresto cardiaco, risolto poi dal personale medico mediante pratica di massaggio cardiaco e ventilazione;
Per_
- intorno alle ore 20.00 del medesimo giorno aveva accusato nuovamente dolore toracico oppressivo che era sfociato, poi in perdita di coscienza, vomito e incontinenza urinaria:
sintomi, questi, che erano stati classificati e riferiti, dal personale medico, ai familiari quali
“crisi d'ansia”;
- nella mattinata del 25.03.2016 erano state effettuate una ecocardiografia, che aveva evidenziato un peggioramento della situazione cardiaca, e una TAC al torace che, tuttavia,
aveva escluso un'embolia polmonare;
- alle ore 11.05 dello stesso giorno la paziente aveva subito un arresto cardio-respiratorio che aveva indotto il personale medico a posizionare immediatamente un supporto cardiopolmonare artificiale (cd. ECMO) e a trasferire la paziente nel reparto di rianimazione del medesimo nosocomio;
- sino al 05.04 2016 la era stata ventilata mediante intubazione oro-tracheale (IOT) Per_1
ed era rimasta dipendente dall'ECMO mantenuto a flussi elevati, in stato di incoscienza e anurica, come risultava dal diario infermieristico del 03.04.2016 in cui si riportava che la paziente “non risulta contattabile, non risponde agli stimoli verbali”, mentre dal diario clinico veniva riportato “paziente non contattabile, ad occhi aperti, reagisce agli stimoli dolorosi
chiudendo gli occhi e corrugando la fronte”; al contempo, la grafica delle schede evidenziava un flusso di perfusione ECMO (velocità del sangue) di 5,850 litri/minuto riportando un SVO2
pari al 63% (percentuale, questa, indicante l'apporto di ossigeno ai tessuti che le LLGG
indicano nel 70% quale soglia di attenzione sotto la quale non dover scendere).
- tuttavia, alle ore 18.30 del medesimo giorno era stato riportato, nel diario, che la paziente era
“…contattabile esegue ordini semplici tira fuori la lingua e stringe le mani dx e sx …”, mentre alle ore 22.00 era stato annotato che: “la paziente risulta stazionaria con flusso ECMO di 4,7
litri minuto con SVO2 57%”;
- sempre secondo quanto riportato nel diario infermieristico, il giorno successivo -04.04.2016-
alle ore 08.00 la situazione risultava stazionaria e tre ore dopo -alle ore 11.00- i flussi erano stati diminuiti e portati a 1,80 mentre la SVO2 risultava pari al 57%;
- alle ore 12.30 del 05 aprile 2016 i sanitari della avevano deciso -nonostante dal diario CP_2
infermieristico si evincesse che i valori della SVO2 nella notte precedente fossero al 50% e,
quindi, ampiamente inferiori alla soglia di attenzione pari al 70%, -indice, questo, di sofferenza tissutale- di iniziare la procedura di rimozione dal supporto vitale dell' ; Per_3
- in tale contesto, inoltre, il flusso ECMO era stato diminuito a distanza di pochissimo tempo
(da 1,6 litri a 1,5 per poi portarlo a 0,8 e, dopo, a 0,6) senza che venisse nel frattempo rilevato il valore dell'altro parametro –ossia la SV02- fino alle ore 17.00, quando tale valore era,
oramai, pari a 21,3% come da diario medico (riguardo a questa omissione i ricorrenti evidenziavano che, in virtù del principio della vicinanza della prova fondato sull'obbligo di regolare e completa tenuta della cartella clinica, le carenze e omissioni di essa non potevano andare a danno del paziente e l'omessa conservazione era imputabile esclusivamente alla
Struttura: Cass., n. 18567/2018);
- la paziente, a seguito delle manovre sopra descritte, risultava -già alle ore 16.00 del medesimo giorno 05 aprile 2016, come riportato nel diario clinico- “ipotesa, tachicardica,
con sudorazione algida, segni di bassa portata sistemica, acidosi metabolica e cute
marezzata”, mentre alle ore 18.00 affrontava un nuovo episodio di severa ipotensione, non responsiva ai farmaci.
- nonostante il grave quadro clinico descritto, solamente alle ore 19.00 i sanitari della struttura ospedaliera convenuta avevano contattato i cardiochirurghi (diario medico), che avevano deciso il riposizionamento dell'ECMO dopo aver effettuato circa un'ora di massaggio cardiaco;
- alle ore 23.30 ca si era verificata una copiosa perdita di sangue proveniente dall'accesso arterioso, attribuibile al fatto che la cannula del macchinario si era sfilata, e ciò aveva causato,
in data 11.4.2016, il decesso della giovane donna per ipossia da sanguinamento (come da certificato di morte e scheda di morte -doc. 2) posto che, mentre la cannula si stava sfilando,
l' era in funzione a pieno regime (circa 6 litri al minuto); Per_3
Per_
- a seguito del decesso di , i familiari avevano incaricato, quali propri consulenti tecnici,
il prof. associato di cardiologia, e il prof. ordinario di Persona_4 Persona_5
Medicina legale, entrambi presso l'Università degli Studi di Padova, e, successivamente, il prof. al fine di far redigere loro una relazione specialistica (doc. 4 parte attrice) che Per_6
accertasse le cause della morte e le eventuali responsabilità professionali in cui potevano essere incorsi i medici che avevano avuto in cura la paziente;
i CTP incaricati avevano ravvisato la causa della morte di quest'ultima nella gravissima emorragia determinata dalle manovre di riposizionamento dell'ECMO, incautamente rimosso dai sanitari, evidenziando così nell'operato di questi ultimi numerose condotte censurabili e,
di conseguenza, gravissimi profili di malpractice medica;
alla luce delle conclusioni dei propri CTP i ricorrenti avevano pertanto promosso, innanzi al
Tribunale di Pisa, procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 5 parte attrice) -rubricato al n. 883/2021 RG.- nel corso del quale era stato nominato il Collegio
Peritale formato dai CC.TT.UU. dott. dr.ssa con l'ausiliario Persona_7 Persona_8
, i quali, analizzata la documentazione medica relativa alla vicenda della Persona_9
sig.ra e i reperti autoptici, avevano depositato il proprio elaborato peritale Persona_1
(doc. 6 parte attrice), dal quale emergeva in modo innegabile l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei medici che avevano interagito con la e il decesso di Per_1
quest'ultima.
Di contro l' convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la ricostruzione fattuale CP_1
addotta dai ricorrenti -a suo dire effettuata in maniera eccessivamente scarna, al fine di far risaltare l'asserita responsabilità del personale medico in ordine all'accaduto- e ha evidenziato, a supporto della propria tesi circa l'improfilabilità, nella specie, di tale responsabilità, quanto segue:
“Non rappresenta aspetto secondario il fatto che i ricorrenti, nel descrivere gli accadimenti svoltisi
in epoca antecedente al gravissimo arresto cardiaco verificatosi intorno alle ore 11.00 del
26.03.2016, ad esempio, collochino in tempi diversi gli episodi di perdita di coscienza manifestati
dalla paziente, e, soprattutto, il primo, “leggero” arresto cardiaco subito dalla E' chiaro Per_1
come assuma ben diverso significato valutare la responsabilità dei sanitari nel caso in cui, dinanzi
all'arresto cardiaco di una paziente, pur disponendo di tempo (secondo controparte, infatti, vi
sarebbe stato un primo episodio il 24.03.2016, ore 12.30, uno successivo la mattina del 25 marzo
2016, alle ore 04.00, ed uno ulteriore, che l'avrebbe, poi, condotta, in ECMO, alle ore 11.00 dello
stesso 25.03) non abbiano eseguito alcun trattamento diagnostico-terapeutico, rispetto al caso che
ci occupa. In questo caso, invece, dinanzi al difficile quadro diagnostico presentato dalla paziente – non univocamente qualificabile in termini patologici – in una situazione in cui non sussistevano indici
di particolare allarme (circostanza questa sottolineata in sede penale, dove il Collegio peritale, dopo
aver evidenziato come i medici pisani non disponessero di alcuna informazione in ordine alla natura
della precedente miocardite avuta dalla paziente 3 anni prima, evidenzia che ”Al momento del
ricovero nell''Ospedale di Pisa non era in atto una condizione che richiedesse interventi in urgenza
e, in coerenza con la diagnosi di miocardite avvalorata dagli esami ematobiochimici e dal dosaggio
di enzimi miocardio specifici, era correttamente iniziata una terapia con corticosteroidi e farmaci
antiinfiammatori non steroidei ad alto dosaggio”), i medici si sono trovati ad affrontare una
situazione in cui, dopo un netto miglioramento delle condizioni (avvenuto il 25.03) nel giro di
pochissime ore (primo arresto cardiaco, non già il 24.03,- essendosi allora verificato un ben meno
grave episodio di perdita di coscienza -, ma lo stesso 26.03 alle ore 04.00, ed il secondo alle
successive 11,00, quando i medici stavano cercando di indagare l'eziologia della sintomatologia), le
condizioni cliniche della paziente sono precipitate, senza che nulla potesse, in quel momento farlo
presagire”.
Ciò posto, rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, come l'oggetto dell'odierno contendere sia costituito -come si ricava dalle conclusioni rassegnate, dagli odierni istanti, nel ricorso introduttivo- dalla richiesta, avanzata dai ricorrenti medesimi, di risarcimento dei danni, sia patrimoniali (sub specie di lucro cessante lamentato dal convivente ) sia Parte_5
non patrimoniali (sub specie di danno morale parentale), da loro subiti in conseguenza della morte della prossima congiunta , imputabile, secondo il loro assunto, a colpa esclusiva dei Persona_1
sanitari del presidio ospedaliero convenuto durante il periodo di ricovero della stessa.
Per_ In particolare, secondo la ricostruzione attorea il decesso di sarebbe ascrivibile all'inadeguatezza dell'operato dei sanitari dell' e, segnatamente, alla Controparte_2
malpractice nella gestione della la cui scorretta rimozione e successivo riposizionamento Per_3
avrebbero determinato l'exitus. Ora, giova ricordare, in proposito, come già prima dell'entrata in vigore della L. n. 27/2017 (c.d.
legge ), peraltro inapplicabile al caso di specie essendosi l'evento di cui è causa verificato Persona_10
nel 2016, fosse orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la responsabilità della struttura ospedaliera (cioè la parte convenuta nel presente giudizio)
dovesse essere qualificata quale responsabilità contrattuale ex art 1218 c.c., stante l'esistenza del contratto “atipico” di spedalità (cfr. Cass. n. 8826/2007).
Ne discende, sotto il profilo della distribuzione, tra le parti, dell'onere della prova, che spetta al danneggiato provare, secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica -o l'insorgenza di nuove patologie- e la condotta del sanitario;
mentre, una volta che il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura sanitaria dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al medico (avendo questi eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che la lesione lamentata non è casualmente ricollegabile all'operato di quest'ultimo o che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass.
13872/2020; Cass. n. 26907/2020).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, sotto il profilo dei rapporti tra il medico e il danneggiato nel regime ante legge , laddove ha statuito che "In tema di Persona_10
responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si
collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017, è onere del creditore-
danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di
causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno
lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel
senso oggettivo della sua imputabilità all'agente” (cfr. Cass. n. 10050 del 2022). Pertanto il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è
configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ.,
sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie, e in particolare dell'esito degli accertamenti compendiati nella relazione depositata dal Collegio peritale nel procedimento di istruzione preventiva ante causam
n 883/2021 R.G. svoltosi dinanzi a questo Tribunale, ritiene questo Giudice che la domanda avanzata dai ricorrenti debba essere accolta, nei termini che si vengono a indicare.
E, invero, in esito alle approfondite indagini medico-legali effettuate, i CCTTUU incaricati hanno rassegnato conclusioni le quali consentono di concludere nel senso dell'effettiva sussistenza di una condotta colposa dei medici che hanno avuto in cura la paziente cui il decesso di quest'ultima deve ritenersi causalmente ricollegabile.
Gli ausiliari hanno, infatti, evidenziato che “La deconnessione della cannula (già prima posizionata
in regime di urgenza, come già detto) è il primum movens dei fatti emorragici acuti che hanno
provocato una riduzione critica della perfusione, con conseguente danno multiorgano e insulto
anossico cerebrale irreversibile. Tutto ciò ha causato, in ultima analisi, in quella situazione e in
quel momento (hic et nunc), il decesso della paziente. Tale decesso forse si sarebbe verificato in
seguito, ma di certo si è verificato in quel momento, per la causa emorragica.”, aggiungendo che
“Su questo tema anche l'ausiliario Anestesista concorda: la grave sequela di eventi fino all'arresto
cardiaco, “per importante emorragia nella sede d'incannulazione, è in oggettiva relazione di
causa-effetto con il riposizionamento delle cannule in urgenza. Tale urgenza, i CTU lo ricordano,
è stata determinata dalla tardiva decisione di ripristinare l'assistenza circolatoria. Ciò è avvenuto
in conseguenza di un comportamento professionale omissivo (per imprudenza/negligenza del
personale, e/o per inefficienze/carenze organizzative all'interfaccia dei due diversi reparti, che
dovevano a ciò coordinarsi con la massima sollecitudine) e concludendo nel senso che “si osserva che, a cannule rimosse, l'essersi trovati (per omissione di un meticoloso monitoraggio) in
condizioni di dover ripristinare tardivamente l'assistenza, quindi in estrema urgenza, ha
credibilmente comportato peggiori condizioni operative generali, anche per il ripristino degli
accessi. Tale condizione poteva essere prevenuta con una più attenta osservazione della paziente e
con una più precoce e tempestiva decisione di ripristino dell'assistenza, alle prime avvisaglie di
uno weaning che, il pomeriggio del giorno 4 aprile, non procedeva bene.
Dunque, per rispondere al quesito:
✓ l'emorragia è stata determinata oggettivamente dalla deconnessione della cannula, dopo il suo
riposizionamento in emergenza;
✓ il meccanismo preciso della deconnessione non è ulteriormente acclarabile, atteso che i CTU
non ne rinvengono le ragioni, data la linearità di procedura descritta al riposizionamento
chirurgico;
✓ il riposizionamento della cannula è avvenuto in condizioni tecniche comunque assai disagevoli,
ovvero durante l'arresto cardiaco e le manovre rianimative.
✓ L'emorragia è in relazione di causa-effetto con il riposizionamento in urgenza della cannula;
✓ quest'ultimo è dipeso dall'inadeguato monitoraggio della paziente, il giorno 4 aprile, nonché
all'inerzia nelle decisioni di ripristino, nel pomeriggio di quello stesso giorno (con un ritardo netto
di alcune ore).”
Il nominato Collegio peritale ha, nel contempo, sottolineato che “Con riguardo al nesso eziologico,
si parte dalla premessa specifica per la quale la paziente in esame avesse una mortalità certamente
superiore al 50%, per la miocardite fulminante e lo scadimento di funzione miocardica che ne
Par aveva richiesto il supporto con ECMO.”. “la è una patologia grave con un elevato tasso di
mortalità intraospedaliera, che nelle varie casistiche varia tra il 29 ed il 41 %6 7 8. Inoltre, nei
pazienti che manifestano un arresto cardiaco prima dell'impianto dell'ECMO, la mortalità
raddoppia. Pertanto, la prognosi della Sig.ra dopo il ricovero in ospedale era gravata Per_1 da una mortalità superiore al 50%. Dovendola stimare, pur con le difficoltà e le prudenze del caso,
essa può prospettarsi, a parere degli scriventi, nella fascia del 70-80% di mortalità specifica. In
tale, pur severo contesto prognostico “di base”, comunque: le omissioni diagnostiche (mancata
esecuzione della EMB) e terapeutiche (trattamento farmacologico empirico); la decisione di
rimuovere le cannule;
l'intempestiva tempistica di ripristino dell'assistenza circolatoria ECMO, ed
infine il mancato invio della paziente presso un centro di livello superiore, ai fini delle valutazioni
emergenti di ambito trapiantologico, o per l'eventuale assistenza meccanica intracorporea, hanno
compromesso (in misura percentualmente contenuta, ma apprezzabile, per quanto difficilmente
quantificabile) la sopravvivenza della paziente a breve termine. Tanto premesso, evidentemente
questo caso non può regolarsi con un nesso causale della dimensione “del più probabile che non”,
trovando semmai rispondenza nell'alveo delle basse percentuali di rilevanza causale (20-30%),
attribuibile a quegli aspetti di condotta sanitaria che non hanno trovato approvazione al vaglio
della presente disamina.”
Alla luce delle conclusioni cui i CTU sono pervenuti, e che questo giudice ritiene di dover condividere siccome scaturite da accertamenti puntuali e scrupolose e immuni da vizi logico - giuridici suscettibili di inficiarle, può quindi affermarsi con certezza che i ricorrenti, in assolvimento dell'onere probatorio loro facente carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c., abbiano fornito pieno riscontro del nesso causale tra la mala pratica dei sanitari dell'azienda Ospedaliera ed il decesso della loro congiunta . Persona_1
Per contro, la difesa dell' convenuta non ha fornito elementi dai quali possa evincersi che CP_1
l'evento in questione si sia verificato per una causa non imputabile ad essa convenuta, nei termini precisati dalla succitata giurisprudenza di legittimità.
Appurata, pertanto, la responsabilità contrattuale dell' medesima in ordine all'accaduto e CP_1
venendo all'individuazione dei danni di cui i ricorrenti devono essere ristorati in conseguenza dell'accaduto nonché alla loro quantificazione, è da rilevare che gli odierni istanti (rispettivamente genitori, fratelli e convivente more uxorio della defunta) adducono, innanzitutto, i patimenti e le sofferenze loro derivati dalla prematura perdita del rapporto parentale, in relazione ai quali domandano il risarcimento, iure proprio, dei danni non patrimoniali -in cui detti patimenti e sofferenze vengono a sostanziarsi- subiti a causa de decesso della Per_1
Gli stessi ricorrenti lamentano, altresì, il danno patrimoniale (lucro cessante) loro conseguito dall'essere venuto meno l'apporto economico della defunta.
Iniziando dai danni non patrimoniali, mette conto richiamare la pronuncia della Suprema Corte n.
28993/2019, la quale ha individuato, tra le diverse ipotesi di danno ipotizzabili in materia di responsabilità medica, quella per cui "La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente
(che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed
una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata". In tal caso, secondo la Suprema
Corte, "il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita
anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di
perdita di chance -senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita
più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla
"possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto
meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali".
Con tale pronuncia, pertanto, la Suprema Corte ha chiaramente distinto tale ipotesi da quella per cui
"La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le
conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto
all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce
delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo".
Pertanto, ha concluso la Corte di cassazione, "ove risulti provato, sul piano etiologico, che la
condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe
(certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali)
diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini
di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla
sua peggiore qualità (fisica e spirituale)".
Tali principi sono stati ribaditi, ancor più recentemente, da Cass. n. 35998/2023, secondo cui “quando
sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente,
la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di
chance future (…) è possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata
della vita”, con riferimento al diritto “iure proprio” degli eredi, rappresentato dal minor tempo
vissuto dal congiunto (Cass., n. 26851 del 2023, cit.); - in ipotesi di morte del paziente dipendente
(anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta
umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla
prima, l'autore del fatto illecito risponde “in toto” dell'evento eziologicamente riconducibile alla
sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale
efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità
giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa,
dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non
comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa
situazione patologica del danneggiato (Cass., n. 26851 del 2023, cit., in cui si richiama l'ormai
costante giurisprudenza sul punto) (…) la perdita anticipata della vita per un periodo determinato a
causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non
per la vittima, ma per i suoi congiunti, nei termini prima chiariti, quale che sia la durata del
“segmento” di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare”
Ora, poiché alla luce delle accurate indagini effettuate dai CCTTUU componenti il Collegio peritale nominato in sede di procedimento di istruzione preventiva deve ritenersi provato che la condotta imperita dei sanitari ha cagionato la morte anticipata della paziente, che sarebbe sopravvissuta più a lungo ma comunque nel breve termine, nel caso in esame non può parlarsi di "maggiori chance di sopravvivenza", bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita del paziente.
In applicazione dei principi testé indicati, la limitata aspettativa di vita (rispetto alla media) che sarebbe residuata alla congiunta degli odierni ricorrenti in caso di intervento corretto dei sanitari non può rilevare, pertanto, ai fini del riconoscimento di un danno da perdita di chance, bensì
esclusivamente ai fini della liquidazione equitativa del danno da anticipata perdita del rapporto parentale derivante dal decesso, atteso che l'evento lesivo, per come avvenuto, è stato determinato dalla negligente condotta degli operatori della struttura.
In ordine al danno non patrimoniale, quindi, è configurabile un danno da perdita anticipata del rapporto parentale e la quantificazione dello stesso deve avvenire, in via equitativa, sulla base dello scarto temporale tra quella che sarebbe stata la pur presumibilmente non lunga durata della vita della paziente e la durata della vita da quest'ultima concretamente vissuta.
Premesso quanto sopra, è da rilevare, circa la natura del danno in argomento, come lo stesso sia stato classificato, dalla costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito, quale danno non patrimoniale derivato dalla lesione del vincolo parentale e, quindi, quale diritto della persona costituzionalmente riconosciuto e fondato sul disposto degli artt. 2, 29, 30 della Costituzione (
sentenza 11.11.2008 n. 26972 della Cassazione a Sezioni Unite), e come la sua sussistenza sia da ritenersi presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (Cass. 5452/2020).
In particolare, la morte di una persona fa presumere essa stessa, ai sensi dell'art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge (cui, con riferimento al caso in esame,
deve equipararsi il soggetto legato, alla vittima, da una stabile relazione affettiva: cfr. Cass. n.
20835/2018), ai figli o ai fratelli della vittima (cioè agli stretti congiunti), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che i luoghi di rispettiva dimora fossero più o meno distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso,
grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass., sez. III, 15/07/2022 n. 22397).
In altri termini, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un “danno di
natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere
da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva
ed è integrato non solo dallo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta
nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto ma anche dalla sofferenza interiore derivante dal
venir meno dello stesso” (Tribunale di Torino sent. n. 4176/21).
La Cassazione ha infatti puntualizzato che il danno parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, consistente nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dell'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente.
Già in passato la Suprema Corte aveva, in effetti, evidenziato trattarsi di un danno non patrimoniale
iure proprio del congiunto che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza e al fatto notorio, dato che
“l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” (cfr., ex multis,
Cass. n. 25541 del 22 agosto 2022; Cass. n. 9010 del 20 dicembre 2022).
Circa l'entità del ristoro consolatorio liquidabile, deve tenersi conto del concreto dipanarsi del rapporto familiare definitivamente compromesso e di ulteriori fattori, suscettibili di graduare l'intensità dello sconvolgimento della vita di colui che patisce la perdita.
Occorre, segnatamente, avere riguardo alle Tabelle milanesi (nella specie l'edizione 2024 delle stesse), le quali, in conformità all'orientamento espresso, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7770/2021, 26300/2021, 10579/2021, 11719/2021, 33005/2021), hanno adottato il c.d. sistema a punti, basato sull'attribuzione, al danneggiato, di un punteggio numerico e nella moltiplicazione di esso per una somma di denaro costituente il valore ideale di ogni punto. In tema, si rammenta che la condizione di convivenza non può in alcun modo assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali o a presupposto dell'esistenza del diritto, potendo, al più, rappresentare un elemento probatorio da valutare ai fini della quantificazione del risarcimento (cfr. da ultimo, Cass. sez. III, n.10335/2023).
Giova, altresì, ricordare che in base alle tabelle milanesi i parametri alla stregua dei quali attribuire i punteggi, con variazione della forbice attribuibile e del punto base, a seconda del legame tra vittima e superstiti, sono: a) età della vittima primaria: b) età della vittima secondaria c) convivenza: d)
sopravvivenza di altro congiunto al de cuius; e) qualità e intensità della relazione affettiva.
Tuttavia nel caso in esame gli importi rispettivamente dovuti, ai ricorrenti, a titolo di ristoro del danno da perdita anticipata del rapporto parentale devono essere oggetto di congrua riduzione alla luce del fatto che, come si è visto, il Collegio peritale ha sottolineato come l'aspettativa di vita di Persona_1
fosse assai limitata in considerazione dell'estrema gravità della patologia da cui era affetta,
[...]
tanto da stimare nella percentuale del 70/80% il tasso di mortalità specifica della donna e nella percentuale del 20/30% la rilevanza causale della condotta dei sanitari in relazione al decesso della paziente.
In particolare, tali dati consentono di ritenere lecita una riduzione nella misura del 75% degli ammontari medi risultanti dal calcolo del quantum dovuto a ciascuno degli odierni istanti, quale appresso sviluppato sulla base delle menzionate Tabelle milanesi, con conseguente attribuzione, ad ogni avente diritto, del 25% del relativo importo.
In applicazione, quindi, dei suddetti parametri, allo stato degli atti e delle allegazioni documentali,
appare congrua una quantificazione del danno nella misura che segue:
in favore di (padre) Parte_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 73 anni, è genitore della vittima e non era convivente La vittima aveva 32 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 285.503,00
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può
variare da un minimo di € 168.173,00 ad un massimo di € 285.503,00, con un valore medio pari a
€ 226.838,00, sul quale si ritiene -in assenza di specifici elementi in base ai quali debba disporsi diversamente- di operare la suindicata decurtazione del 75% con conseguente liquidazione finale,
all'interessato, della somma di € 56.709,50.
in favore di (madre) Parte_2
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 69 anni, è genitore della vittima e non era convivente
La vittima aveva 32 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 47
IMPORTO del RISARCIMENTO € 301.147,00
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può
variare da un minimo di € 183.817,00 ad un massimo di € 301.147,00 con un valore medio pari a
€ 242.482,00, sul quale si ritiene -in assenza di specifici elementi in base ai quali debba disporsi diversamente- di operare la suindicata decurtazione del 75% con conseguente liquidazione finale,
all'interessato, della somma di € 60.620,50.
in favore di (fratello) Parte_4
QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) CP_3
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 41 anni, è fratello della vittima e non era convivente
La vittima aveva 32 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CP_4
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 39
IMPORTO del RISARCIMENTO € 117.162,00
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può
variare da un minimo di € 66.222,00 ad un massimo di € 117.162,00 con un valore medio pari a
€ 91.692,00, sul quale si ritiene -in assenza di specifici elementi in base ai quali debba disporsi diversamente- di operare la suindicata decurtazione del 75% con conseguente liquidazione finale,
all'interessato, della somma di € 22.923,00.
in favore di (sorella) Parte_3
QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) CP_3
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 35 anni, è sorella della vittima e non era convivente
La vittima aveva 32 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 41
IMPORTO del RISARCIMENTO € 120.558,00
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può
variare da un minimo di € 69.618,00 ad un massimo di € 120.558,00 con un valore medio pari a
€ 95.088,00, sul quale si ritiene -in assenza di specifici elementi in base ai quali debba disporsi diversamente- di operare la suindicata decurtazione del 75% con conseguente liquidazione finale,
all'interessato, della somma di € 23.772,00.
in favore di (compagno) Parte_5
di (dati anagrafici e status familiare) Pt_7 CP_3
Il congiunto aveva, all'epoca dell'evento, 39 anni ed era convivente con la vittima: circostanza,
questa, da ritenersi adeguatamente riscontrata alla luce del complesso della documentazione (dichiarazioni scritte e fotografie, il riferimento di parte delle quali ai due conviventi non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione da parte dell resistente) allegata dai ricorrenti CP_1
La vittima aveva 32 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario non sono presenti altri familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 76
Risarcimento calcolato € 414.566,00
IMPORTO del RISARCIMENTO (*) € 391.103,00
(*) Importo ridotto perché superiore al tetto massimo.
NOTA:
Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può
variare da un minimo di € 297.236,00 ad un massimo di € 391.103,00 con un valore medio pari a
€ 355.901,00, sul quale si ritiene -in assenza di specifici elementi in base ai quali debba disporsi diversamente- di operare la suindicata decurtazione del 75% con conseguente liquidazione finale,
all'interessato, della somma di € 88.975,25.
Tutte le somme così riconosciute in favore degli attori dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 (data di riferimento dei valori contenuti nelle tabelle di Milano 2024, sulla cui base la determinazione del quantum dovuto agli attori è stata effettuata) fino alla data della sentenza e degli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè,
risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (cioè al dì dell'evento), delle somme de quibus-
rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo.
Non meritevole di accoglimento appare, di contro, la richiesta risarcitoria a titolo di lucro cessante pari ad € 134.820,00, avanzata dal compagno convivente con la de cuius, , in Parte_5
considerazione del fatto di essere stato privato, quale convivente more uxorio, del maggior reddito del quale avrebbe potuto presuntivamente godere la nel prosieguo della sua attività Persona_1
lavorativa: ciò stante la mancanza, in atti, di qualsivoglia allegazione, da parte del richiedente
(convivente di fatto), circa l'effettivo contributo della defunta compagna al reddito familiare.
Né appaiono ammissibili e rilevanti, al fine di consentire di addivenire alla prova del danno patrimoniale di cui trattasi, la prova orale dedotta da parte ricorrente -i fatti oggetto della quale non attengono, in effetti, al danno in questione- e la parimenti invocata CTU, la quale non è un mezzo di prova (il che vale, a fortiori, per l'allegata CT di parte) bensì un mero mezzo istruttorio di integrazione delle altre risultanze degli atti e che -in difetto, come nella specie, di queste ultime- non può essere disposta al fine di supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera della parte che ne
è gravata.
Le spese di lite sia del procedimento di istruzione preventiva ante causam che del presente giudizio di cognizione ordinaria, liquidate come in dispositivo alla stregua dei valori medi di cui alle tariffe forensi applicabili nella specie, seguono la soccombenza, ostando a un'ancorchè parziale compensazione delle stesse la circostanza che l' resistente, contestando in toto la fondatezza CP_1
della domanda attrice -che, di contro, è stata accolta, ancorchè con le sopra indicate limitazioni in punto di quantum debeatur- e opponendosi a qualsivoglia ipotesi conciliativa della controversia, ha dato causa ai due procedimenti e ai conseguenti relativi oneri.
Farà, analogamente, carico all' medesima, in via definitiva, l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante ai CCTTUU nominati nel suindicato procedimento di istruzione preventiva, come in atti già
liquidato.
Nulla è dovuto, di contro, a parte attrice, titolo di rimborso delle spese stragiudiziali indicate nel
“preventivo e proposta di notula” allegato sub doc. 20, in quanto da un lato non è provato il relativo esborso e, dall'altro, non ne è parimenti dimostrata, alla luce dell'esito del giudizio, né la congruità
né la strumentalità rispetto a quest'ultimo.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
I) DICHIARA la responsabilità dell' , per Controparte_1
le causali e nei termini meglio precisati in motivazione, in ordine al decesso di;
Persona_1
II) CONDANNA, per l'effetto, la stessa , Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere agli attori le seguenti somme, a titolo di risarcimento del danno morale da perdita anticipata del rapporto parentale iure proprio:
a) a € 56.709,50, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_1
costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario
-quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo;
b) a € 60.620,50, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_2
costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario
-quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo;
c) a € 22.923,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_4
costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario
-quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo;
d) a € 23.772,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_3
costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario
-quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo;
e) a € 88.975,25, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_5
costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario
-quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al 11.4.2016 (dì dell'evento), della somma testè indicata- rivalutato anno per anno, dal 11.4.2016 fino al saldo effettivo;
III) CONDANNA l' , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite sia del procedimento di istruzione preventiva ante causam, che liquida in € 5.916,00 per competenze ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, sia del presente procedimento, che liquida in € 22.457,00
per competenze ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
VI) PONE definitivamente a carico dell' convenuta l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante ai CC.TT.UU. nominati nel suindicato procedimento di istruzione preventiva, come in atti già liquidato;
VII) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, in data 3.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza .