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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8456/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Gisueppe Marotta, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Masuccio
Salernitano n. 56, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 05/12/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1979/2021, con cui è stato ingiunto al pagamento, in in favore della opposta, della somma pari ad €
€ 25.092,16, derivante dal rapporto n. 000004934490, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che difettano i presupposti per l'emissione del Decreto Ingiuntivo, essendo questo basato solo su una copia fotostatica di un contratto di finanziamento illegibile e di un estratto conto privo dei requisiti di cui all'articolo 50
T.U.B.; quale secondo motivo di opposizione, che il credito azionato in via monitoria si è estinto per prescrizione, scaturendo da un contratto di finanziamento stipulato con la Santander Consumer Bank S-é-A- (tra l'altro assolutamente illeggibile) recante la data del 27/6/2007 e decorrendo il
“dies a quo” dalla risoluzione dello stesso, di cui non vi è prova;
quale terzo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova di essere titolare del diritto di credito fatto valere mediante ingiunzione, non essendo sufficiente l'allegazione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58
T.U.B.; quale quarto motivo di opposizione, che il sig. disconosce Pt_1
le sottoscrizioni a lui apparentemente riconducibili apposte sul contratto di finanziamento depositato dall'opposta con il ricorso monitorio;
quale quinto motivo di opposizione, che il contratto di finanziamento oggetto di causa è affetto da nullità ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 3, T.U.B., poiché non ne è stata consegnata una copia al cliente;
quale sesto motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova dell'erogazione in favore del sig. degli importi di cui chiede la restituzione;
quale settimo Pt_1
motivo di opposizione, che nel contratto posto alla base del ricorso monitorio è stato applicato un T.A.E.G. maggiore di quello indicato, nonché
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza interessi usurari, con conseguente nullità parziale del prestito e non debenza dei relativi interessi debitori.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato Parte_1
le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1979/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GIUSEPPE MAROTTA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva la deducendo: di essere titolare del diritto Controparte_1
di credito oggetto di ingiunzione, essendosi la vicenda traslativa perfezionata in forza dell'avvenuta pubblicazione della cessione “in blocco” ai sensi dell'articolo 58 T.U.B.; che, peraltro, nel caso di specie i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto;
che in sede monitoria veniva prodotto il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti e, ad integrazione, deposita certificazione notarile del contratto di cessione;
che il termine di prescrizione decennale nei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata;
che, pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo, e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto;
che nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in n. 72 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 15/08/2007 ed ultima il15/07/2013, data da cui deve decorrere la prescrizione, che ad oggi non risulta quindi maturata;
che il disconoscimento formulato dal sig.
è inammissibile, poiché non indica le ragioni della presunta Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza falsità delle sottoscrizioni;
che, deraltro, dall'esame delle complessive produzioni, emerge al contrario che la firma oggi disconosciuta appare riconducibile proprio al debitore ingiunto;
che produce i documenti di identità e la dichiarazione dei redditi, documentazione personale che attesta la sottoscrizione del contratto;
che, in ogni caso, laddove il disconoscimento dovesse essere ritenuto ammissibile, propone istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; che il disconoscimento della conformità agli originali della documentazione da essa prodotta in copia fotostatica è del tutto generica e, dunque, inammissibile;
che le doglianze di parte opponente circa la nullità del contratto di finanziamento posto alla base del ricorso monitorio sono inammissibili nei suoi confronti, essendo essa mera cessionaria del credito e non del contratto;
che, ad ogni modo, come chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 898 del 2018, il contratto c.d.
“monofirma” è perfettamente valido;
che la mancata consegna di copia del contratto non incide sulla validità del contratto bancario stesso;
che essa ha fornito la prova dell'avvenuta erogazione del prestito in favore del sig.
, atteso che il piano di rimborso prevedeva n. 72 rate mensili da Pt_1
€ 554,00 cadauna per complessivi € 39.888,00; che dalla documentazione contabile in atti emerge senza dubbio il versamento di alcune rate del piano di rimborso, atteso che la somma residua del debito ammontaalla minor somma di complessivi € 25.092,16; che essa ha fornito la prova del credito oggetto di ricorso monitorio;
che non sono stati pattuiti né applicati interessi – corrispettivi o moratori – usurari;
che non vi è alcuna divergenza tra il T.A.E.G. contrattualmente applicato e quello indicato in contratto.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1979/2021; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, accertare, in ogni caso, che essa è creditrice nei confronti del sig. della Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e per l'effetto condannarlo al pagamento della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 05/12/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che difetterebbero i presupposti per l'emissione del Decreto Ingiuntivo, essendo questo basato solo su una copia fotostatica di un contratto di finanziamento illegibile e di un estratto conto privo dei requisiti di cui all'articolo 50 T.U.B.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza di legittimità quello per cui con la proposizione dell'opposizione a Decreto
Ingiuntivo si apre un giudizio a cognizione piena, in cui il Giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Il creditore opposto deve dimostrare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Da qui, dunque, l'infondatezza del motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che il credito azionato in via monitoria si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione, scaturendo esso da un contratto di finanziamento stipulato con la
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza Santander Consumer Bank S.P.A. recante la data del 27/6/2007 e decorrendo il “dies a quo” dalla risoluzione dello stesso, di cui non vi è prova.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto: infatti, come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n.
2301/2004; Cass. Civ., n. 19291/2010; Cass. Civ., n. 17798/2011; Cass.
Civ., n. 4232/2023), nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo.
Applicando questi principi di diritto al caso di specie ne consegue che, essendo stato il contratto di finanziamento posto alla base del ricorso monitorio stipulato il 27/6/2007, e prevedendo la restituzione del capitale preso in prestito mediante n. 72 rate, la scadenza dell'ultima rata avrebbe dovuto avere luogo il 27/6/2013, di talché è da questo momento che decorre il “dies a quo” della prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 c.c. e, essendo stato il Decreto Ingiuntivo opposto notificato nel 2021, il relativo corso è stato certamente interrotto.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che l'opposta non avrebbe fornito la prova di essere titolare del diritto di credito fatto valere mediante ingiunzione, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione;
la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020; quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o,
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante
a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine Sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n.
385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016,
Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare
l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Orbene, nella vicenda in esame l'opponente ha contestato la prova stessa dell'esistenza dei contratti di cessione del credito.
Applicando le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità più recente alla fattispecie concreta, deve ritenersi che la opposta non abbia fornito la prova dell'esistenza del primo contratto di cessione del credito, avendo depositato solo ed esclusivamente quello da essa sottoscritto con la Banca Ifis S.P.A.; manca, di contro, qualsiasi evidenza che dimostri l'avvenuta stipulazione del contratto di cessione stipulato tra la originaria mutuante Santander Consumer Bank S.P.A. e la successiva cedente Banca Ifis S.P.A. ragion per cui, in assenza di prova della sequenza degli atti di cessione del credito che avrebbero determinato l'acquisto in via derivativa del diritto di credito azionato in via monitoria in capo alla deve ritenersi non provata la titolarità del Controparte_1
diritto di credito stesso in capo a quest'ultima.
Da ciò deriva, dunque, che difettando la prova di uno degli elementi costitutivi della domanda fatta valere in via monitoria, l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1979/2021 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata accolta, sono poste a carico di e, considerate la natura, il Controparte_1
valore (€ 25.092,16, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 145,50 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato GIUSEPPE MAROTTA, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
1979/2021;
2) Condanna al pagamento, in favore di di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Parte_1
€ 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 145,50, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato GIUSEPPE
MAROTTA, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Salerno il 17/3/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 8456/2021 - Sentenza